Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 862/2022 R.G., vertente TRA
Parte_1 (Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Parte_2 Parte_3 Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF C.F._1
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar
[...] [...]
da Catanzaro dell'8 febbraio 2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 Per_1 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_1 appellante CONTRO
, nato il [...] in [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Francesco Nucara, elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale sito in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468/A appellato CONCLUSIONI Come da scritti ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, esponeva di CP_1 aver svolto attività di manovale edile avendone l'esperienza professionale dal 15/6/2011 al 9/7/2014 e di aver già svolto la medesima attività lavorativa a favore di altra società dall'1/3/2003 al 30/06/2004 e successivamente dal 25/10/2005 al 31/12/2007 l'attività lavorativa a favore di altre ditte, consistita nelle seguenti operazioni: a) caricare e scaricare i materiali e le attrezzature dai mezzi dell'impresa edile (furgoni, camion ecc.); b) preparare e rendere agibile il luogo di lavoro, il cantiere, montando le impalcature, ripulendo macerie e detriti, scavando le fosse, compattando il terreno;
c) gestire, spostare e organizzare le attrezzature (betoniere, pompe ecc.) e i materiali (sacchi di cemento, rena, mattoni) all'interno del cantiere;
d) preparare le attrezzature e gli strumenti da usare e metterli a posto alla fine della giornata di lavoro (lavaggio, pulizia, sistemazione negli apposti spazi); e) preparare i materiali da costruzione come il cemento e la calce, utilizzando strumenti come betoniere, secchi e cazzuole;
f) Portare i materiali utilizzando carriole, argani, carrucole;
g) stendere il cemento, provvedere alla demolizione di pareti ed alla rimozione di intonaco e mattonelle, con mazze, picconi, scalpelli.
Il 23.02.2017 aveva presentato domanda di malattia professionale, che era stata rigettata. Chiedeva: 1) accertare e dichiarare la natura professionale della malattia da cui era affetto per l'attività svolta in servizi edili e la percentuale di invalidità lavorativa permanente e biologica derivanti nella misura del 13% o , comunque , nella misura accertata in corso di giudizio;
2) conseguentemente il diritto ad un indennizzo in conto capitale per danno biologico nella misura del 13% o comunque nella misura accertata in corso di giudizio inferiore al 16% e comunque superiore al 6% e per l'effetto condannare l alla relativa Pt_1 corresponsione nella misura di € 18.590,00 o comunque alla cifra corrispondente in base alla tabella alla percentuale del danno biologico accertata in corso di giudizio. Pt_1
Costituitosi, l' contestava l'avversa domanda. Pt_1 Il ricorrente operaio edile alle dipendenze della ditta Agostino, in data 23/02/2017, per il tramite del aveva presentato all' istanza di riconoscimento di malattie CP_2 Pt_1 professionali: gonartrosi bilaterale e discopatia rachide lombare. L'Istituto aveva istruito due pratiche, la n. 515480761 per la gonartrosi e la n. 515480761 per la discopatia lombare.; Acquisita la necessaria documentazione, i casi erano stati definiti negativamente, in data 15/03/2017, per “inidoneità del rischio in malattia non tabellata”, essendo assente la malattia professionale e la mancata esposizione a rischio morbigeno. Contestava i fattori di rischio genericamente enunciati in ricorso ma non provati;
rilevava che le affezioni lamentate non avevano alcun nesso di causa con l'attività lavorativa che non avrebbe potuto condizionarne l'insorgenza e la successiva evoluzione.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1120/2022 pubblicata in data 24.05.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l all'erogazione dell'indennizzo in capitale - per la malattia professionale “ernia discale Pt_1
L4-L5 e protrusione discale L5-S1” - nella misura del 7 % alla data della domanda amministrativa, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa fino al soddisfo. Rigetta nel resto. Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 1200,00 Euro, per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario. Pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU che liquida a Pt_1 favore del dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, Persona_2 oltre Iva e cp se dovute”. Esponeva il Tribunale che il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa il 23.2.2017 per la malattia professionale: Ernia fiscale L4-L5 ed L5-S1 e gonartrosi bilaterale con fenomeni produttivi osteofitosici post microtraumatici. Il ricorrente aveva prodotto attestazione del Centro dell'impiego, che riportava la mansione di manovale edile. La prova testimoniale aveva confermato l'attività di manovale e le incombenze proprie di tale profilo professionale. La c.t.u. medica aveva consentito di accertare che “la patologia artrosica alle ginocchia sofferta, altresì, dal ricorrente, poiché l'artrosi non rientra nelle patologie correlate a tale attività lavorativa specifica, ma bensì a malattie comuni”; “…..la patologia della colonna lombare (ernia discale L4-L5 e protrusione discale L5-S1) sofferta dal Sig. è di CP_1 natura professionale” e “configura complessivamente una percentuale di danno biologico 3
permanente del 07% (sette per cento) dall'epoca della domanda presentata (23/02/2017) in virtù delle tabelle del d lgs 38/2000 ed al cod. 213”. Decideva come in premessa riportato.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva appellata dall' . Pt_1 Lamentava l'omesso esame e l'omessa motivazione delle contestazioni proposte da esso resistente sulla natura non tabellata delle patologie e sull'assenza di prova di esposizione a rischio morbigeno lavorativo, essendo state svolte le mansioni di operaio edile per un breve periodo e in maniera saltuaria. Con il secondo motivo chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva aderito, acriticamente, alla valutazione medico-legale effettuata dal c.t.u., e alle conclusioni peritali meramente possibilistiche del perito, posto che l'accertamento peritale era stato disposto senza alcun obiettivo riscontro sull'attività lavorativa effettivamente espletata dal lavoratore. Quanto asserito dal perito con riguardo all'attività lavorativa si fondava su mere presunzioni. Le patologie sofferte erano già state diagnosticate 2006, ben prima dell'attività lavorativa dedotta era erano ubiquitarie e di natura comune. Affermava che le mansioni esercitate dal lavoratore (qualunque esse fossero) non avevano avuto idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionare le patologie di carattere degenerativo sofferte dall'odierno appellato. La patologia denunciata non era tabellata ed era malattia comune non riconducibile all'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Trattavasi, infatti, di patologia degenerativa di natura artrosica, priva di nesso causale con l'attività lavorativa svolta, che in nessun modo aveva potuto condizionarne l'insorgenza e la successiva evoluzione. L'assicurato non aveva effettuato lavorazioni che avessero comportato sovraccarico biomeccanico o costante movimentazione di carichi, requisito indispensabile ai fini della dimostrazione del nesso di causalità con l'attività lavorativa. Lamentava, infine, l'errore del c.t.u., recepito in sentenza, anche in ordine alla valutazione del danno che risultava non coerente rispetto all'esame obiettivo e non corrispondente alle previsioni tabellari di legge. La menomazione permanente assegnata, senza scorporare le pur evidenziate concause preesistenti extralavorative appariva non provata.
Costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Puntualizzava il dato storico dell'insorgere delle patologie solo successivamente all'assunzione e l'assoluta assenza delle patologie stesse, antecedentemente all'attività lavorativa svolta dall'odierno appellato alle dipendenze del datore di lavoro. Ciò consentiva di collocare l'insorgere della malattia durante il periodo di servizio e, anche l'eventuale presenza di fattori endogeni poteva aver avuto solo un effetto concausale, dovendosi ritrovare la causa prima delle patologie causate dall'attività di servizio che aveva portato al logoramento il fisico del lavoratore. Peraltro, nel caso di specie, come indicato dal perito "tale patologia (ernia del disco lombare) è tabellata al cod. 213 delle tabelle secondo il D.M. 38/2000 per queste Pt_1 categorie di lavoratori;
per tali motivi si può affermare che la patologia della colonna lombare (ernia discale L4-L5 e protrusione discale L5-S1) sofferta dal sig. è di natura CP_1 professionale" senza alcun onere della prova a carico del richiedente. L'onere probatorio atto ad escludere tale ricorrenza era inverso, a carico dell' che Pt_1 non se ne era fatto carico. 4
In ogni caso l'attività istruttoria e la documentazione formata da enti pubblici e prodotta al fascicolo processuale aveva dimostrato inconfutabilmente l'attività di manovale edile svolta dal sig. CP_1
Il motivo di appello circa la carenza di prova circa l'attività di lavoro con mansioni di manovale edile era stato sviluppato in maniera apodittica ed avulsa dalla fase istruttoria, nonché dall'esame della documentazione allegata, formata dai competenti Enti Pubblici: la prova testimoniale aveva confermato l'espletamento delle mansioni di manovale edile e l'attività di manovale già risultava espressamente indicata nelle schede del Centro per l'Impiego della Provincia di Reggio Calabria, nonché agli estratti conto previdenziali CP_3 significativi dei periodi di attività lavorativa e delle società datrici di lavoro. Ancora, l'elaborato peritale era stato predisposto con scrupolo, tant'è che - considerate pure le osservazioni svolte dall' - era stata esclusa la ricorrenza della malattia Pt_1 professionale in ordine ad una ulteriore patologia lamentata o e richiesta in primo grado. Chiedeva il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. Contrariamente all'assunto rassegnato dall'appellante, la documentazione depositata attesta lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di operaio edile, risulta dalla scheda anagrafica per l'impiego di Reggio Calabria e dall'estratto conto previdenziale . CP_3
Inoltre, nel corso del giudizio di primo grado, è stata assunta la prova testimoniale richiesta dal ricorrente e il teste - come risulta dal verbale che ha raccolto la relativa deposizione, debitamente accluso al fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado - ha confermato lo svolgimento da parte del ricorrente delle attività descritte in ricorso, che comportavano il sovraccarico biomeccanico. Dall'espletata c.t.u. è risultato che il ricorrente è affetto da “ Ernia discale mediana e paramediana destra L4-L5, protrusione ad ampio raggio L5-S1, gonartrosi con osteofitosi bilaterale ”. Il c.t.u. ha considerato l'attività lavorativa di operaio prestata dal periziato, svolta “per parecchi anni;
e cioè dall'età di 20 anni e fino al 1984, come elettricista era addetto alla produzione di linee elettrice stradali In Moldavia. Dal 1985 al 1998 operaio in falegnameria. Dal 1999 al 2015 operaio edile in Italia presso varie ditte;
tale mansione comprendeva numerose lavorazioni : movimentazione manuale ci sacchi di cemento, calce, preparati vari (collanti, intonaci ecc..), preparazione dell'impasto e trasporto manuale ove necessitava;
preparazione di ponteggi, impalcature varie, demolizione di pareti utilizzando martelli pneumatici ecc.”, ha considerato “è indubbio che per anni tale attività, a rischio di costante movimentazione manuale dei carichi e di posture incongrue, abbia sottoposto la colonna vertebrale lombare specie dal 1999 al 2015; quindi essendo esistito il rischio lavorativo diretto e continuato alla colonna vertebrale, nonostante possa contribuire una potenziale predisposizione costituzionale, è facilmente ammissibile l'insorgenza della patologia discale erniaria del rachide lombo-sacrale; peraltro tale patologia (ernia del disco lombare) è tabellata al cod. 213 delle tabelle secondo il D.M. 38/2000 per queste categorie di Pt_1 lavoratori;
per tali motivi si può affermare che la patologia della colonna lombare (ernia discale L4-L5 e protrusione discale L5-S1) sofferta dal Sig. è di natura CP_1 professionale. Non rientra in tale rischio lavorativo, invece, la patologia artrosica alle ginocchia sofferta, altresì, dal ricorrente, poiché l'artrosi non rientra nelle patologie correlate a tale attività lavorativa specifica, ma bensì a malattie comuni. 5
In sede di C.T.U. l'obiettività clinica eseguita conferma il discreto deficit funzionale del rachide lombare derivato dalla patologia erniaria sofferta. Da quanto su descritto, quindi, si può tranquillamente affermare che il sig. è CP_1 affetto da patologia vertebrale lombare di natura tecnopatica (ernia discale L4-L5 e protrusione discale L5-S1 – Referto RM lombare del 12/05/2015 redatto dall'U.O. di Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di R.C.) e configura complessivamente una percentuale di danno biologico permanente del 07% (sette per cento) dall'epoca della domanda presentata (23/02/2017) in virtù delle tabelle del dlgs 38/2000 ed al cod. 213”. Il c.t.u. ha esaminato i rilievi critici articolati dall' avverso le conclusioni peritali e, Pt_1 contrariamente all'assunto dell'appellante, le ha compiutamente confutate, osservando:
“Per i certificati di idoneità lavorativa relativi alla sorveglianza sanitaria per il periodo 2011- 2013 è risaputo che spesso viene emesso giudizio di piena idoneità anche se sussistono limitazioni funzionali per il semplice motivo che il lavoratore potrebbe correre il rischio di essere licenziato”.
“La patologia della colonna lombare (ernia discale e protrusione discale lombare) diagnosticata nel 2015 non è altro che l'espressione delle sollecitazioni meccaniche cui la colonna lombare è stata sottoposta nell'arco di numerosi anni di attività lavorativa di manovale edile prestata dall'istante anche se in forma brevemente discontinua presso varie ditte dal 1999 al 2015 ; gli anni 2003, 2004 e 2006 cui la CTP dell' fa riferimento sono Pt_1 pressoché continui, mancando solamente 5-6 settimane per anno. Quindi il rischio lavorativo di movimentazione manuale dei carichi cui il Sig. CP_1 è stato sottoposto dal 1999 al 2015, anche se in forma brevemente discontinua, verosimilmente ha contribuito alla manifestazione della patologia lombare sofferta. Per tali motivi si conferma quanto sostenuto nella CTU e cioè che la patologia della colonna lombare (ernia discale L4-L5 e protrusione discale L5-S1) sofferta dal Sig. è di natura CP_1 professionale”. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda proposta, con decisione che deve essere confermata, posto che in materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, le tabelle rappresentano l'espressione di sintesi in punto di esistenza del nesso di causalità: infatti la tabella viene redatta ed aggiornata in base alla legge ed alle ricerche scientifiche sull'eziologia e, qualora la malattia del lavoratore sia prevista nelle apposite tabelle, si applica la presunzione - non assoluta - di eziologia professionale, con conseguente onere della prova contraria a carico dell' . Pt_1 Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella Pt_1 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di 6
eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). Il lavoratore ha assolto l'onere di allegazione e prova su di lui gravante, mentre l , Pt_1 anche con i motivi di impugnazione, si è limitato a generiche contestazioni, talora neanche perfettamente aderenti alle risultanze, in punto di fatto, del giudizio di primo grado, senza offrire compiute allegazioni di contenuto contrario al fine di assolvere l'onere della prova contraria, al fine di vincere la presunzione di eziologia, anche a termini di ragionevole probabilità scientifica, derivante dall'essere la malattia tabellata. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza. La soccombenza dell'appellante impone che questi sia condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 DPR 115/2002, essendo l'appellato vittorioso ammesso al patrocinio a spese dello stato, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Va aggiunto che, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio che la parte soccombente è tenuta a pagare in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, l'importo come sopra liquidato non va ridotto della metà, non dovendosi fare applicazione dell'art. 130 DPR 115/2002, atteso che: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”. (Cass. civ. sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. civ. sez. II, 19/01/2021, n. 777).
“La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134”. Cassazione civile sez. III, 18/05/2023, n.13666). Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1120/2022 Pt_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 24.05.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti