TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2969/2024 R.G., promosso da
n.q. di genitore della minore (C.F. Parte_1 Persona_1
) C.F._1
(avv.to TICALI ANTONINO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto della minore ad usufruire del beneficio dell'indennità di frequenza e del Persona_1 riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la minore è da Persona_1 considerare non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)
e non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la minore non in possesso Persona_1 dei requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2969/2024 R.G., promosso da
n.q. di genitore della minore (C.F. Parte_1 Persona_1
) C.F._1
(avv.to TICALI ANTONINO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto della minore ad usufruire del beneficio dell'indennità di frequenza e del Persona_1 riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 18.11.2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che la minore è da Persona_1 considerare non invalido civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura inferiore ad 1/3 o minore non invalido art. 2 L. 118/71)
e non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la minore non in possesso Persona_1 dei requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto.
Termini Imerese, 19.11.2025
Il Giudice
Dott. Daniele Salvatore Abbate