Decreto cautelare 11 giugno 2022
Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Decreto presidenziale 1 agosto 2022
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 17/07/2025, n. 5385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5385 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05385/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02888/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2888 del 2022, proposto da -OMISSIS-quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dall’Avv. Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale di CASERTA (ASL CE), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’ Avv. Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento
a) del Contratto Terapeutico a Termine per Intervento Terapeutico secondo Metodologia ABA, proroga contratto ABA Asl Ce prot. n. -OMISSIS-/DS16 del 12 aprile 2022;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso:
1) la nota a firma della dott.ssa -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-del 29- 04-2022*2022-D-OMISSIS---OMISSIS-* (conosciuta solo a seguito di richiesta di accesso agli atti) con la quale la Neuropsichiatra Infantile chiarisce il proprio operato in merito alla modifica del Piano Terapeutico del piccolo -OMISSIS-;
2) la nota prot. n. -OMISSIS-/DIR.GEN del 17 giugno 2021, richiamata nell’atto sub 1) ma di cui non è noto il contenuto perché atto interno e non pubblicato;
3) la Delibera di Giunta Regionale n. -OMISSIS- avente ad oggetto: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva (già impugnata con ricorso rubricato al numero 2776/2021 di RG); 4) ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i DD.PP. n. -OMISSIS- e n. 641 del 1 agosto 2022;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-
Vista la memoria di parte ricorrente depositata il 30 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 9 giugno 2022 e depositato il successivo 10 giugno, i ricorrenti impugnavano gli atti con cui, in dichiarata esecuzione della Deliberazione n. -OMISSIS- (“Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello Spettro Autistico in Età Evolutiva”) ed in esito alla visita specialistica programmata presso l’ASL di Caserta, era stato modificato, con sensibile riduzione delle ore, il piano terapeutico del figlio minore, autistico grave, in cura con trattamento ABA presso il Cinetic Center di Marcianise. A sostegno del ricorso, i ricorrenti articolavano due distinte censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
1.1. - Con D.P. n. -OMISSIS- era respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica.
1.2. – Si costituivano in giudizio la Regione Campania e l’ASL di Caserta, con atto di mero stile.
1.3. - Con ordinanza n. 1320 del 14 luglio 2022 era accolta, in sede collegiale, la domanda di tutela cautelare.
1.4. – Il 7 luglio 2022 l’Asl di Caserta depositava memoria ed altrettanto facevano i ricorrenti l’8 luglio 2022; il 21 ottobre 2022 i ricorrenti depositavano memoria ed il 19 dicembre 2022 depositavano documenti.
1.5. – Il 30 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente depositava memoria con cui, preliminarmente rappresentando che “le amministrazioni convenute [hanno] rinnovato i contratti a 15 ore,” dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
1.6. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 luglio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
1.7. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria 30 maggio 2025, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.8. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite tra tutte le parti in causa, ponendo a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido, secondo il principio della soccombenza virtuale, l’ammontare del contributo unificato eventualmente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salvo contributo unificato da porsi a carico delle Amministrazione resistenti in solido.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.