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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa AN IT, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2762/2022, alla quale è stato riunito il procedimento n. R.G. 3140/2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mantello, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e AN Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 26/05/2022 e in data 21/06/2022, poi riuniti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000013958 e n. 01-
000013851 (procedimento n. RG 2762/2022), entrambe notificate in data 28/04/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 20.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2011 della Parte_2
avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000049134 e n. 01-000049723 (procedimento n. RG
[...]
3140/2022), entrambe notificate in data 24/05/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 22.500,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società indicata;
nonché avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000081239
e n. 01-000078196 (procedimento n. RG 3140/2022), entrambe notificate in data 24/05/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 28.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013 della Società di cui sopra. Il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità delle Ordinanze Ingiunzione opposte e della medesima sanzione amministrativa irrogata da entrambe, per violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 8 D. Lgs. 8/2016, nonché, sempre in via preliminare, la prescrizione quinquennale della contestata violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981; ha, inoltre, eccepito la carenza di responsabilità del ricorrente per difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi dell'art. 3 L. 689/81, l'insussistenza della violazione contestata e mancata integrazione dell'illecito, per l'omessa notifica dell'accertamento di violazione ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983 e per violazione degli artt. 14, 16 e 18 L. 689/1981, l'insussistenza dell'illecito in difetto di prova di versamento delle retribuzioni relative ai contributi assistenziali e previdenziali asseriti come non versati e l'illegittimità della sanzione irrogata di € 20.000,00 per violazione dell'art. 8 co. 3 D. Lgs.
8/2016 e per violazione dei criteri di commisurazione stabiliti dall'art. 11 L. 689/81.
Costituitosi in giudizio l nel procedimento n. R.G. 3140/2022 (riunito con provvedimento del CP_2
21/10/2022), con memoria depositata il 27/12/2022, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. 150/11 e, nel merito, di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Successivamente, con documentazione depositata il 5/09/2023, l'istituto resistente ha dato atto di aver provveduto all'annullamento per stralcio della rettifica ordinanza ingiunzione 000078196, ai sensi CP_ della legge n. 197 del 29/12/2022 (v. comunicazione del 1/09/2023 in atti).
Costituitosi in giudizio l' nel procedimento n. R.G. 2762/2022, con memoria depositata il CP_2
29/09/2023, evidenziando in via preliminare di aver provveduto all'annullamento per stralcio della rettifica delle ordinanze ingiunzione di cui all'oggetto, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, come da documentazione allegata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note depositate in data 16/5/2024, parte ricorrente, preso atto dello stralcio, ha chiesto la CP_ condanna dell' alla refusione delle spese di lite.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzione n. 000013851, n. 000013958 (procedimento n RG 2762/2022, le due ordinanze ingiunzioni irrogano la medesima sanzione amministrativa di € 20.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2011 della
[...]
) e n. 000078196 (procedimento n. RG 3140/2022 riunito), relativamente Parte_2 alle quali è stato documentato l'annullamento per stralcio della rettifica ordinanza ingiunzione, ai CP_ sensi della legge n. 197 del 29/12/2022 (v. comunicazioni del 1° settembre 2023); altresì, conseguentemente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 000081239 (notificata alla parte ricorrente) trattandosi di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 28.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013 della Società di cui sopra, irrogata anche con la ordinanza ingiunzione n. 000078196, notificata alla annullata Parte_2
(entrambe opposte nel procedimento n. RG 3140/2022 riunito).
Va rilevato, infatti, che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'intervenuto pagamento de quo consente la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. 000013851, n. 000013958, n. 000078196 e n. 000081239. CP_ 2. Si dà atto che l' con riguardo alle ordinanze ingiunzione opposte n. 000049134 e n.
000049723, relative all'annualità 2012, notificate il 24/05/2022, (procedimento n. RG 3140/2022, ordinanze ingiunzione entrambe di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di €
22.500,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società già indicata), ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo
23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata. In via assorbente, relativamente alle ordinanze ingiunzione opposte n. 000049134 e n. 000049723, deve essere dichiarata la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
È da ritenersi pacifico il principio secondo cui i termini perentori di cui all'art. 14 L 689/81 si applichino alle ordinanze ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di contribuzione CP_2
a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”.
La materia è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili” e, pertanto, anche dal principio di decadenza di cui all'art. 14 della medesima legge.
Qualche dubbio interpretativo era sorto in ordine alla combinata lettura degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.
8/2016, laddove nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", al successivo art. 9, delineava le modalità con cui dare concreta applicazione a tale estensione applicativa, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1) e disponendo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4), senza però prevedere alcun effetto decadenziale per il mancato rispetto di tale ultimo termine.
La richiamata omissione era stata, in effetti, interpretata da giurisprudenza di merito quale esclusione di tali specifiche ipotesi (illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione e per i quali non era ancora stata esercitata o si era conclusa l'azione penale) dal termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 (confr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n.
118/2024 e Corte di Appello di Milano, sent. 123/2020).
Invero, come già sopra richiamato, a norma del citato art. 6, tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto", cui si estende l'applicazione delle disposizioni delle sezioni da I a II del capo prima della L. 689/81 (e, quindi, anche dell'art. 14), debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, risultano "... commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", con conseguente estensione del valore di termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria (al pari di quello previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981) al termine di 90 giorni individuato al successivo art. 9 per procedere a notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti".
Infatti, opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per alcuni datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza, che non troverebbe alcuna ratio neppure nell'ipotetico aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione, poiché CP_ l' nulla deduce in merito ad eventuale impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione.
Tale interpretazione trova motivato riscontro anche nella recentissima sentenza della Corte di
Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, che enuncia il seguente principio di diritto “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_2 alcuna attività istruttoria".
Ancora la succitata sentenza della Cassazione n. 7641/25, per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, chiarisce che “Alla stregua delle anzidette considerazioni, …. una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al CP_2 procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_2 sanzionatorio mediante notifica della violazione”.
Nel caso di specie, non vi è modo di evincere il preciso momento di trasmissione, ovvero se la stessa sia mai intervenuta, degli atti dall'autorità giudiziaria all' , né sono stati rappresentati dalla CP_2 resistente elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi invece di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto, per cui non si rinvengono motivazioni valide per giustificare l'inerzia del medesimo Ente protratta per oltre i 90 dal passaggio delle competenze dall'Autorità Giudiziari all' . Controparte_3 Inoltre, non essendo il mancato pagamento delle somme un fatto ignoto all'istituto, tanto che lo stesso scrive nel proprio atto di diffida “da una verifica nei nostri archivi, è emerso …”, il dies a quo deve essere correttamente individuato, per come chiaramente enunciato dagli nella sentenza Parte_3 citata, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 8/2016 (6/02/2016), con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento, che dagli atti di causa risulta avvenuta il 10/05/2017 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica per posta ed allegato al fascicolo di parte resistente) debba ritenersi tardiva, in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ultimo e ad abundantiam, merita rilievo altresì la circostanza che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, infatti, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con riguardo alle ordinanze ingiunzione opposte n.
000049134 e n. 000049723 (procedimento n. RG 3140/2022, ordinanze ingiunzione di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 22.500,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società già indicata).
3. In merito alle spese di lite, considerato l'esito complessivo, relativamente alle ordinanze ingiunzioni per cui è cessata la materia del contendere, in ragione del riconoscimento del diritto solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale, CP_ devono essere poste a carico dell' mentre, per le ordinanze ingiunzioni annullate per decadenza ex art. 14, in considerazione della novità e complessità della questione trattata nonché del recentissimo intervento della Cassazione con enunciazione del richiamato principio di diritto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, si ritiene giustificato accedere ad una loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN IT, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. 000013851,
n. 000013958, n. 000078196 e n. 000081239;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. 000049134 e n. 000049723, entrambe notificate il 24/05/2022; CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa AN IT, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2762/2022, alla quale è stato riunito il procedimento n. R.G. 3140/2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Mantello, giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e AN Varani, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 26/05/2022 e in data 21/06/2022, poi riuniti, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000013958 e n. 01-
000013851 (procedimento n. RG 2762/2022), entrambe notificate in data 28/04/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 20.000,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2011 della Parte_2
avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000049134 e n. 01-000049723 (procedimento n. RG
[...]
3140/2022), entrambe notificate in data 24/05/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 22.500,00 per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società indicata;
nonché avverso le Ordinanze di Ingiunzione n. 01-000081239
e n. 01-000078196 (procedimento n. RG 3140/2022), entrambe notificate in data 24/05/2022, di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 28.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013 della Società di cui sopra. Il ricorrente ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità delle Ordinanze Ingiunzione opposte e della medesima sanzione amministrativa irrogata da entrambe, per violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 8 D. Lgs. 8/2016, nonché, sempre in via preliminare, la prescrizione quinquennale della contestata violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981; ha, inoltre, eccepito la carenza di responsabilità del ricorrente per difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, ai sensi dell'art. 3 L. 689/81, l'insussistenza della violazione contestata e mancata integrazione dell'illecito, per l'omessa notifica dell'accertamento di violazione ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis D.L. 463/1983 e per violazione degli artt. 14, 16 e 18 L. 689/1981, l'insussistenza dell'illecito in difetto di prova di versamento delle retribuzioni relative ai contributi assistenziali e previdenziali asseriti come non versati e l'illegittimità della sanzione irrogata di € 20.000,00 per violazione dell'art. 8 co. 3 D. Lgs.
8/2016 e per violazione dei criteri di commisurazione stabiliti dall'art. 11 L. 689/81.
Costituitosi in giudizio l nel procedimento n. R.G. 3140/2022 (riunito con provvedimento del CP_2
21/10/2022), con memoria depositata il 27/12/2022, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta oltre il termine di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. 150/11 e, nel merito, di respingere il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Successivamente, con documentazione depositata il 5/09/2023, l'istituto resistente ha dato atto di aver provveduto all'annullamento per stralcio della rettifica ordinanza ingiunzione 000078196, ai sensi CP_ della legge n. 197 del 29/12/2022 (v. comunicazione del 1/09/2023 in atti).
Costituitosi in giudizio l' nel procedimento n. R.G. 2762/2022, con memoria depositata il CP_2
29/09/2023, evidenziando in via preliminare di aver provveduto all'annullamento per stralcio della rettifica delle ordinanze ingiunzione di cui all'oggetto, ai sensi della legge n. 197 del 29/12/2022, come da documentazione allegata, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nelle note depositate in data 16/5/2024, parte ricorrente, preso atto dello stralcio, ha chiesto la CP_ condanna dell' alla refusione delle spese di lite.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzione n. 000013851, n. 000013958 (procedimento n RG 2762/2022, le due ordinanze ingiunzioni irrogano la medesima sanzione amministrativa di € 20.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2011 della
[...]
) e n. 000078196 (procedimento n. RG 3140/2022 riunito), relativamente Parte_2 alle quali è stato documentato l'annullamento per stralcio della rettifica ordinanza ingiunzione, ai CP_ sensi della legge n. 197 del 29/12/2022 (v. comunicazioni del 1° settembre 2023); altresì, conseguentemente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione n. 000081239 (notificata alla parte ricorrente) trattandosi di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 28.000,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013 della Società di cui sopra, irrogata anche con la ordinanza ingiunzione n. 000078196, notificata alla annullata Parte_2
(entrambe opposte nel procedimento n. RG 3140/2022 riunito).
Va rilevato, infatti, che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Applicando tali coordinate interpretative al caso in esame, l'intervenuto pagamento de quo consente la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. 000013851, n. 000013958, n. 000078196 e n. 000081239. CP_ 2. Si dà atto che l' con riguardo alle ordinanze ingiunzione opposte n. 000049134 e n.
000049723, relative all'annualità 2012, notificate il 24/05/2022, (procedimento n. RG 3140/2022, ordinanze ingiunzione entrambe di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di €
22.500,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società già indicata), ha provveduto alla rideterminazione della somma ingiunta, sulla scorta delle sopravvenute previsioni di legge di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo
23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Non risulta che parte ricorrente, in esito alla disposta rideterminazione, vi abbia aderito effettuando il pagamento della sanzione così come rideterminata. In via assorbente, relativamente alle ordinanze ingiunzione opposte n. 000049134 e n. 000049723, deve essere dichiarata la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981.
È da ritenersi pacifico il principio secondo cui i termini perentori di cui all'art. 14 L 689/81 si applichino alle ordinanze ingiunzione dell' per mancato versamento della quota di contribuzione CP_2
a carico del lavoratore: invero l'art. 6 del d. lgs. 8/2016, che ha introdotto la procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, prevede in ogni caso che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981”.
La materia è regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili” e, pertanto, anche dal principio di decadenza di cui all'art. 14 della medesima legge.
Qualche dubbio interpretativo era sorto in ordine alla combinata lettura degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.
8/2016, laddove nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", al successivo art. 9, delineava le modalità con cui dare concreta applicazione a tale estensione applicativa, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1) e disponendo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4), senza però prevedere alcun effetto decadenziale per il mancato rispetto di tale ultimo termine.
La richiamata omissione era stata, in effetti, interpretata da giurisprudenza di merito quale esclusione di tali specifiche ipotesi (illeciti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione e per i quali non era ancora stata esercitata o si era conclusa l'azione penale) dal termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/1981 (confr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n.
118/2024 e Corte di Appello di Milano, sent. 123/2020).
Invero, come già sopra richiamato, a norma del citato art. 6, tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto", cui si estende l'applicazione delle disposizioni delle sezioni da I a II del capo prima della L. 689/81 (e, quindi, anche dell'art. 14), debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, risultano "... commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", con conseguente estensione del valore di termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria (al pari di quello previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981) al termine di 90 giorni individuato al successivo art. 9 per procedere a notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti".
Infatti, opinando altrimenti si dovrebbe arrivare alla conclusione che il legislatore avrebbe introdotto in materia di ritenute previdenziali ed assistenziali un regime privilegiato per alcuni datori di lavoro privo, peraltro, di alcuna ragionevolezza, che non troverebbe alcuna ratio neppure nell'ipotetico aggravio di lavoro per la Amministrazione opposta a seguito del processo di depenalizzazione, poiché CP_ l' nulla deduce in merito ad eventuale impossibilità in concreto di gestire con rapidità i procedimenti derivanti dalla depenalizzazione.
Tale interpretazione trova motivato riscontro anche nella recentissima sentenza della Corte di
Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, che enuncia il seguente principio di diritto “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa CP_2 concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_2 alcuna attività istruttoria".
Ancora la succitata sentenza della Cassazione n. 7641/25, per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, chiarisce che “Alla stregua delle anzidette considerazioni, …. una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al CP_2 procedimento penale illo tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento CP_2 sanzionatorio mediante notifica della violazione”.
Nel caso di specie, non vi è modo di evincere il preciso momento di trasmissione, ovvero se la stessa sia mai intervenuta, degli atti dall'autorità giudiziaria all' , né sono stati rappresentati dalla CP_2 resistente elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi invece di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto, per cui non si rinvengono motivazioni valide per giustificare l'inerzia del medesimo Ente protratta per oltre i 90 dal passaggio delle competenze dall'Autorità Giudiziari all' . Controparte_3 Inoltre, non essendo il mancato pagamento delle somme un fatto ignoto all'istituto, tanto che lo stesso scrive nel proprio atto di diffida “da una verifica nei nostri archivi, è emerso …”, il dies a quo deve essere correttamente individuato, per come chiaramente enunciato dagli nella sentenza Parte_3 citata, alla data di entrata in vigore del D.Lgs 8/2016 (6/02/2016), con la conseguenza che la notifica del suddetto accertamento, che dagli atti di causa risulta avvenuta il 10/05/2017 (avviso di ricevimento in atti relativo alla notifica per posta ed allegato al fascicolo di parte resistente) debba ritenersi tardiva, in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Pertanto, risulta fondata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 sollevata dal ricorrente, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
In ultimo e ad abundantiam, merita rilievo altresì la circostanza che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata anche dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, infatti, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con riguardo alle ordinanze ingiunzione opposte n.
000049134 e n. 000049723 (procedimento n. RG 3140/2022, ordinanze ingiunzione di irrogazione della medesima sanzione amministrativa di € 22.500,00 per omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012 della Società già indicata).
3. In merito alle spese di lite, considerato l'esito complessivo, relativamente alle ordinanze ingiunzioni per cui è cessata la materia del contendere, in ragione del riconoscimento del diritto solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza virtuale, CP_ devono essere poste a carico dell' mentre, per le ordinanze ingiunzioni annullate per decadenza ex art. 14, in considerazione della novità e complessità della questione trattata nonché del recentissimo intervento della Cassazione con enunciazione del richiamato principio di diritto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, si ritiene giustificato accedere ad una loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa AN IT, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle ordinanze ingiunzioni n. 000013851,
n. 000013958, n. 000078196 e n. 000081239;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione n. 000049134 e n. 000049723, entrambe notificate il 24/05/2022; CP_
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.865,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
AN IT
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021