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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 25 febbraio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5772/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bancalà (C.F. ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Grosseto, Viale Ombrone n. 7, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale Dr. CP_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mara Mandrè (C.F. ) e Patrizia Gallo (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Roma, Via Antonio Dionisi 73 C.F._3
giusta delega in atti
-APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Roma n. 13178/2020, pubblicata il 29.09.2020 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato la evocava in giudizio l' e, premesso che Parte_1 CP_1
il 18.03.2016 alle ore 07,30 - Amministratrice Unica della Persona_1 Parte_1
– uscendo dalla propria abitazione si accorgeva che ignoti avevano rubato l'autovettura Mini
Countryman Cooper SD targata EX292YH, di proprietà della società attrice ed in uso alla stessa che aveva parcheggiato la sera prima su via Carlo Grabher, assicurata anche contro il furto presso la
Compagnia convenuta, che aveva regolarmente e tempestivamente denunciato il sinistro incontrando il diniego della Compagnia alla liquidazione dell'indennizzo spettante, chiedeva che l' CP_1 fosse condannata a corrispondergli l'indennizzo di € 22.447,14, già detratto il 10% di scoperto contrattualmente previsto. Si costituiva in giudizio l' contestando il fatto storico ed CP_1
eccependo la non indennizzabilità dello stesso in quanto da indagini effettuate dalla stessa
Compagnia era emerso che l'autovettura di cui si discute (fabbricata in Austria ed immatricolata per la prima volta in Germania) sarebbe stata immatricolata in Italia sulla base di documentazione non veritiera ed anche per l'inadempimento contrattuale di parte attrice che aveva consegnato alla
Compagnia due chiavi non originali e comunque non abbinate al veicolo di cui si asseriva il furto ma ad altro veicolo risultato anch'esso oggetto di furto”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “- respinge la domanda per i motivi esposti in narrativa;
- condanna in persona del legale rappresentante, a Parte_1 rifondere all' le spese di lite, che si liquidano in € 4.738,00 per compensi oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso spese generali nella misura di legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della condannare la convenuta al pagamento in favore della CP_1 [...]
la somma complessiva di €. 22.447,14, già detratto il 10% di scoperto, salvo le diverse Parte_2
somme, anche maggiori, che dovessero risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento dannoso al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita che, resistendo all'appello, ha così concluso: “In via principale ed CP_1 assorbente: Si chiede di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc;
In via gradata e nel merito: Si chiede di confermare in toto la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello proposto in questa sede dalla Parte_3
in quanto privo di pregio giuridico e sostanziale;
In via gradata ed alternativa: Si chiede di
[...] accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità del contratto di polizza 076109725 e comunque la non indennizzabilità dell'asserito furto ai sensi dell'art. 1909 c.c. per i motivi esposti nei pregressi atti difensivi e nel presente atto e per l'effetto rigettare ogni avversa pretesa;
Sempre nel merito si chiede di accertare e dichiarare la decadenza dell'asserito diritto all'indennizzo ex art. 4 delle CGA per violazione degli obblighi contrattuali assunti dall'assicurato nonché per violazione dei più generali principi di diligenza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione; In via ulteriormente subordinata e nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto all'indennizzo ipoteticamente previsto in polizza si chiede all'Ill.ma Corte adita di determinare la somma spettante all'appellante nel rispetto dei criteri liquidati contrattualmente pattuiti dalle parti e delle franchigie ivi previste. In ogni ipotesi con vittoria di spese e competenze per la presente fase di giudizio”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e d hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, rubricato “Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione quanto all'accertamento dei fatti e della realtà processuale, errore valutazione delle prove acquisite, con travisamento dei fatti ed omesso esame di fatti decisivi”, l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove raccolte contestando le conclusioni della consulenza di parte della compagnia di assicurazione e pure sostenendo l'inutilizzabilità della consulenza espletata dalla società contesta, inoltre, le CP_3
dichiarazioni rese dal teste ed altri documenti prodotti dalla compagnia. Aggiunge che non Tes_1
risulterebbe affatto provato il furto del veicolo avvenuto in Germania prima della sua immatricolazione in Italia;
la provenienza illecita del mezzo, peraltro, sarebbe messa in dubbio dalla stessa compagnia assicurativa. Infine, asserisce di aver rispettato tutti gli obblighi previsti dal contratto di assicurazione ex art. 1900 c.c. Nello specifico, deduce di essere in regola con il pagamento del premio, di aver provveduto tempestivamente a sporgere denuncia di furto all'autorità giudiziaria e di aver consegnato le due chiavi elettroniche oltre ai documenti indicati nella lettera del 11.04.2016.
Con il secondo motivo, rubricato “Violazione di legge dell'art. 115 c.p.c.; contraddittorietà ed insufficiente motivazione quanto all'accertamento dei fatti e della realtà processuale, con travisamento dei fatti”, l'appellante censura la sentenza in quanto il giudice di primo grado avrebbe accertato e valutato erroneamente circostanze inerenti la prova dell'avvenuto furto del veicolo nonostante nessuna contestazione venisse mossa dalla compagnia assicurativa circa l'accadimento della sottrazione, così violando il principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c, come pure recepito dalla Suprema Corte.
La sentenza è così motivata: “Tutto ciò è stato dimostrato dalla Compagnia convenuta con le perizie depositate in atti e con la testimonianza del fiduciario dell' escusso Controparte_4 all'udienza del 04.02.2019. A fronte di tale produzione documentale e precise contestazioni, parte attrice, a sostegno dell'evento dedotto, ha prodotto la sola denuncia di furto presentata oralmente dinanzi ai Carabinieri di Roma – Casal Palocco in data 18.03.2016 alle ore 19,31 (e cioè a distanza di dodici ore dalla asserita constatazione del furto); tuttavia la denuncia ai Carabinieri, come è noto,
è fidefacente soltanto in relazione alle circostanze personalmente constatate dal pubblico ufficiale e non a quelle apprese “de relato”: è stato, infatti, condivisibilmente affermato che “i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700, cod. civ., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese 'de relato', ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento” (Cass. 13449/2004, Cass. 10128/2003). Pertanto, la denuncia prodotta rappresenta soltanto un elemento che avrebbe avuto bisogno di un ulteriore sostegno probatorio al fine di dimostrare l'avvenuto furto e per rendere indennizzabile l'evento; invece nel caso in esame non solo non è stato prodotto alcun documento della vettura (certificato di proprietà e/o libretto di circolazione) ma neanche si è data esecuzione all'ordine di esibizione di questo giudice depositando la documentazione richiesta. Risulta evidente che la mancata produzione in giudizio delle scritture contabili attestanti la regolare registrazione della fattura di acquisito della vettura nonché della prova documentale della tracciabilità del pagamento eseguito a fronte della fattura per la somma di
€ 25.000,00 non fa che rafforzare le argomentazioni di parte convenuta. Nel presente giudizio, pertanto, l'avvenuto furto risulta privo di adeguata dimostrazione, viste le specifiche e documentate contestazioni mosse dalla Compagnia di assicurazione e quindi la domanda deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014, così come modificato, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta”.
In primis e quanto alla eccezione svolta ex art. 348 bis c.p.c. va rilevato che l'esame nel merito dell'appello determina senz'altro il superamento della detta eccezione.
I motivi proposti vanno esaminati congiuntamente essendo gli stessi intimamente connessi in quanto afferenti alla prova raggiunta in ordine ai fatti costitutivi della domanda prospettata.
In diritto è opportuno rammentare che in subiecta materia e per quanto attiene al regime delle prove, la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento consolidato e finanche risalente nel tempo che, in tema di diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo, grava sull'attore l'onere di dimostrare tutti i presupposti della sua domanda e, in primo luogo, l'effettivo verificarsi del sinistro, trattandosi del fatto costitutivo della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1 e che le eccezioni sollevate dall'assicuratore convenuto al fine di escludere l'obbligo di prestare la garanzia non valgono a sollevare l'assicurato dall'obbligo di fornire la prova del sinistro e di ogni altro presupposto del diritto all'indennizzo (Cass. n. 1946/1998; Cass. n. 16831//2003; Cass. n. 6108//2006; Cass. n.
4234//2012).
Ѐ infatti principio consolidato in giurisprudenza che, in ambito di responsabilità contrattuale e qualora sia stato promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore un giudizio avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, sia onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre incombe sulla compagnia la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (cfr. Corte d'Appello di Bari 1649/2022; Cass.1558/ 2018; Cass. 30656/17;
Cass. su, 13533/2001; Cass. 826/2015). Pertanto, secondo il prevalente orientamento della Suprema
Corte la dimostrazione del c. d. “fatto costitutivo” del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012 n.4234). Prova che non può essere fornita solo con la produzione della denuncia-querela di furto in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
La denuncia di furto, in sostanza, in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 1935/2003)”.
Ed ancora, la Cassazione ha precisato che la mera allegazione della denuncia del furto all'Autorità, ove contestata, viene giudicata di per sé sola inidonea a provare il diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo, essendo la denuncia un atto di parte che contiene solo le dichiarazioni del denunciante
(Cass. n. 10262/1992; Cass. n. 1935/2003; Cass. n. 6267/2012). Anche di recente la Suprema Corte ha stabilito che “In materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato” (Cass. n. 3446/2023).
Nello stesso senso la giurisprudenza di merito, in proposito, ha osservato che: “Al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo per il furto di un'autovettura, l'assicurato deve dimostrare che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione, deve essere cioè dimostrata la così detta "preesistenza" dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico, in mancanza della quale prova il furto non è credibile, non bastando a dimostrare l'asserita sottrazione la sola denuncia presentata alla autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell'indennizzo” (App. Milano, 5 novembre 2004), e che “La circostanza che la polizza di assicurazione esiga, per caso di sottrazione mediante furto o rapina del mezzo di trasporto sul quale sono caricate le merci, la presentazione di una denuncia, non esime l'assicurato dall'onere di provare la causa del sinistro” (App. Milano, 9 gennaio 1996).
E così, colui che agisce in giudizio “per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza” (Corte d'Appello di
Bari, 1649/2022).
In definitiva, poiché l'assicurato è onerato della prova del fatto storico del furto, in quanto fatto costitutivo del diritto al pagamento all'indennizzo che egli fa valere nel giudizio, e posto che tale non possa intendersi provato sulla base della denuncia di furto fatta alle Autorità, ne consegue che la sua domanda non può che essere respinta quando, come correttamente messo in luce anche dal giudice di primo grado, l'assicurato non abbia adempiuto al proprio onere probatorio, secondo quanto disposto dell'art. 2697 c.c.. Precisando che peraltro in tale contesto egli abbia un onere in più rispetto alla controparte, ovvero quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto non provato il furto dell'autovettura
Mini Countryman targata EX202YH sulla base della sola denuncia fatta all'autorità (Carabinieri della
Stazione di Casal Palocco) e della ulteriore documentazione afferente alla fattura di acquisto dell'autovettura predetta, documenti che, tuttavia e di per sé, nulla provano in ordine all'esistenza del mezzo al momento del furto, asseritamente avvenuto tra il 17 ed il 18 marzo 2016 in Roma alla via
Carlo Grabher, né tantomeno in ordine alla sua effettiva sottrazione.
Altresì, va rammentato che l'appellante, in primo grado, non ha neppure prodotto prova dell'avvenuto effettivo esborso sostenuto per l'acquisto della autovettura e ciò, nonostante l'ordine di esibizione disposto dal giudice in tal senso;
né venivano esibite le scritture contabili da cui poter desumere la registrazione della detta fattura di acquisto. Da ciò merge che non è stato neppure possibile raggiungere la prova dell'acquisto da parte della appellante, non avendo la fattura di acquisto ex sè alcuna inferenza probatoria in tal senso. Fermo restando che la valenza probatoria di detta fattura ai fini dell'acquisto risulta essere stata specificamente contestata da parte della compagnia tanto da disporre l'ordine ex art. 201 c.p.c., sia alla società attorea che alla venditrice (ossia alla CP_5 di produrre la documentazione contabile attestante l'effettivo esborso economico (cfr memoria ex art. 183 cpc 2° termine pagina 4); documentazione, del resto, mai prodotta.
Indubbiamente, come pure asserito dal primo giudice, l'omessa prova dell'esborso della ingente somma pari ad € 25.000 presuntivamente versata dalla alla per l'acquisto Parte_1 CP_5 della vettura Mini targata EX202YH apporta un ulteriore elemento di dubbio in odine all'effettivo accadimento dell'evento di furto.
In definitiva, l'appellante non ha adempiuto al proprio onere probatorio così come richiesto dalla costante giurisprudenza, tenuto conto altresì come, seppur in tale ambito nessuno chiamato a deporre possa riferire del furto in sé, tuttavia dalle prove testimoniali possono essere pienamente dimostrabili sia i fatti che le circostanze di tempo e di luogo nel cui contesto si sarebbe verificato l'evento e dai quali poter presumere che il furto si sia effettivamente verificato.
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, il Giudice adito ha correttamente ritenuto che quanto attestato nella relazione investigativa prodotta in giudizio dalla , redatta in lingua CP_6
italiana, fornisse adeguato riscontro anche del contenuto di alcuni documenti ad essa allegati seppure redatti in lingua tedesca.
Riscontro che, peraltro, ha trovato piena conferma nella deposizione testimoniale resa da colui che si era occupato di dette indagini e che ha integralmente confermato ed illustrato il contenuto di quanto riportato nella relazione investigativa (cfr si veda in proposito la deposizione testimoniale del
, verb. ud. del 4.2.2019). Tes_2
Questi ha così deposto: [1) “Vero che dalle indagini effettuate su incarico di ella accertava che l'autovettura CP_1
Mini Countyman tg. EX292YH telaio n. WMWZD71050WM49042, era stata prodotta in Austria nello stabilimento di
Graz ed immatricolata in Germania in data 14/10/2013 con targa HG BK 7000, intestata alla società CP_7
e che in data 28/11/2013 la vettura era stata venduta al ristorante Kultuhaus”;
[...]
Sul Capitolo 1: “Confermo quanto mi si legge, la vettura Mini Countryman era stata prodotta in Austria e immatricolata per la prima volta in Germania con la targa HGBK7000 intestata alla società concessionaria di auto, che mi CP_8 ha riferito via telefono la vendita al ristorante indicato. Sul sito della vi erano anche le foto di un mezzo Mini CP_7
Countrymann avente telaio finale VM49042”; 2) “Vero che sempre dagli accertamenti eseguiti ella ha accertato che in data 07/11/2014 il predetto veicolo era stato radiato dal PRA tedesco come da documentazione da lei acquisita e costituente l'allegato 1 alla relazione che le si mostra”;
Sul cap. 2: “Dall'estratto cronologico tedesco risultava la prima immatricolazione come prima descritta nonché il passaggio al ristorante come ultimo intestatario in Germania e la relativa sospensione della circolazione in data
07.11.2014”:
ADR: “In Germania non esiste radiazione per esportazione o per rottamazione, si può solo chiedere una sospensione della circolazione che può essere riattivata. In questo caso non è stata riattivata”; Testi
“Anche dopo la sospensione della circolazione ci si può presentare in qualsiasi paese dell'unione europea per una nuova immatricolazione. Basta la documentazione cartacea non è necessario presentare il veicolo materialmente”;
3) “Vero che la vettura risultava essere importata in Italia in data 21/01/2015 a seguito di vendita della società FISCHER AUTOMOBILE al sig. per un importo di € 15.000,00 con fattura depositata al PRA n. 1126/14 del Parte_4
08/12/2014 come da allegato 2 al dossier da lei redatto e dal certificato PRA”; sul cap. 3: “Al Pra è stato richiesto il fascicolo di importazione in copia da cui risultava la fattura della HE e copia del certificato di proprietà tedesco per il mezzo ed altra documentazione, come il modulo per l'iscrizione ed il documento del richiedente, tale La fattura era intestata a come acquirente del mezzo”. Parte_4 Parte_4
4) “Vero che dalle indagini da Lei effettuate è emerso che il numero di serie del Certificato di Proprietà tedesco
WE969969 non coincideva con quello riportato sul certificato cronologico del PRA Germania EE419369”; Tes sul cap. 4: “E' vero, nel documento recuperato dal abbiamo confrontato i numeri e non coincideva il numero riportato nel certificato di proprietà tedesco con quello riportato sul certificato cronologico”;
5) “Vero che la Polizia di Euskirchen le dichiarava che il documento acquisito dal fascicolo di importazione della vettura era falso in quanto oggetto di furto e che vi erano indagini in atto avviate dalla Procura di Aachen su tale furto”; sul cap. 5: “E' vero, mi riferirono che il documento con il numero WE969969 recuperato nel fascicolo di importazione era stato rubato in precedenza in bianco nel 2014. Preciso che tale informazione l'ho avuto dalle autorità di polizia di
Euskirchen”;
6) “Vero che il signor HE titolare della HE Automobile le dichiarava di non aver mai venduto la vettura Mini in questione al signor e che la firma apposto sul predetto documento non era la sua”; Parte_4 sul cap. 6: “La fattura di acquisto che era anch'essa nel fascicolo di importazione era contraffatta, secondo quanto riferitomi dalla HE che mi dichiarava di non aver mai venduto la vettura a né di aver mai intestato Parte_4 una fattura allo;
Parte_4
7) “Vero che a seguito di perizia eseguita sulle chiavi abbinate al veicolo Mini tg. EX292YH telaio n.
WMWZD71050WM49042 la casa madre accertava che tali chiavi appartenevano ad altro veicolo avente il seguente numero di telaio WMWZB71000WN82703”; sul cap. 7: “Confermo, avevo ricevuto da due chiavi per la verifica dell'abbinamento ma a seguito della verifica CP_1 elettronica risultavano non abbinate alla vettura assicurata con numero finale di telaio WM49042 ma ad altra vettura con numero finale di telaio WN82703, anch'essa oggetto di furto”; Testi
“Io ho ottenuto i dati dal Pra su richiesta in quanto è pubblico registro a cui si può accedere per determinate ipotesi come nel caso furto, tramite mail,invece le autorità di polizia le abbiamo contattate sempre tramite mail;
Testi
“Fino ad oggi non so se sia stata aperta un'indagine dalle autorità italiane”; Testi
“Ho documentato sia l'entrata delle chiavi che tutto il percorso dell'incarico per la verifica elettronica. Le chiavi me le ha fornite l' con incarico scritto dove si faceva riferimento al numero di sinistro e alla denuncia di furto CP_1 relativi alla Mini tg EX292YH. Tutto ciò che è avvenuto prima non è di mia conoscenza”.
ADR: “Ad oggi non c'è alcuna prova, dagli accertamenti da me effettuati, della presenza della vettura Mini proveniente dalla Germania con numero finale di telaio WM49042 in Italia”; Testi
“Il è dipendente della mia società ed ha eseguito tutti gli accertamenti di cui ho riferito insieme Testimone_5
a me. La relazione è stata infatti firmata da entrambi” ].
Sicchè, a fronte della detta relazione investigativa poi confermata dal teste in udienza e da cui si è potuto evincere, altresì, che le chiavi consegnate dalla all'ispettorato assicurativo dopo Parte_1
l'asserito furto non erano abbinate alla vettura che si assumeva trafugata ma bensì ad una vettura con un numero di telaio diverso ed anch'essa oggetto di furto (cfr relazione redatta dalla società e CP_3 foto che riproducono le chiavi della vettura in oggetto) l'attrice, su cui incombeva l'onere di provare il furto del mezzo assicurato, nulla ha dedotto né ha inteso in alcun modo addurre elementi, fatti o circostanze per contrastare la ricostruzione degli eventi come emersa dei documenti forniti dalla compagnia.
Infine, quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla mancata prova della coincidenza delle chiavi controllate e risultate contraffatte con quelle consegnate alla compagnia, tesi che adombra un comportamento fraudolento della detta compagnia, va rilevato che, a fronte della sopra esposta motivazione, siffatto argomento non solo è allo stato ininfluente ai fini della fondatezza della domanda ma risulta altresì privo del benché minimo supporto probatorio ed essendo oltretutto ed obiettivamente di difficile accadimento già solo con riferimento alle ben più gravi conseguenze economiche che deriverebbero per la compagnia nel compiere siffatte condotte.
In definitiva, i motivi debbono essere rigettati e l'appello respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (valore fino ad € 26.001), compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata per complessivi € 4888, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
La parte appellante resta altresì tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 13178/2020, pubblicata il 29.09.2020 così provvede:
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
-condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in complessivi € 4888 oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di se dovuto. Parte_1
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-