Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 426 /2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con l'Avv. D'ANDRIA LUCA GAETANO ALDO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, via Milano n. 162
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con l'Avv. PICHIERRI CATIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA XXV APRILE, 10 22070 CASNATE CON BERNATE
- RESISTENTE -
Oggetto: mobbing e risarcimento del danno
FATTO con ricorso depositato il 1 maggio 2023, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como GN ., chiedendo al Tribunale di: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Como – Giudice del Lavoro designando, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO: accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal 30.09.19 al 09.06.20 ed accertare e dichiarare che il ricorrente GN è stato oggetto di atti vessatori e/o persecutori e di Parte_1 demansionamento durante e dopo il rapporto lavorativo e, di conseguenza, condannare il resistente
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in CP_1 fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunto le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 19 febbraio 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
ha lavorato alle dipendenze di con contratto a Parte_1 CP_1 tempo indeterminato dal gennaio al giugno 2020, formalmente inquadrato come badante, livello C Super CCNL. Il rapporto si è concluso in data 9.6.2020 per licenziamento.
L'odierno ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento del comportamento mobbizzante del datore di lavoro e, conseguentemente, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dai danni non patrimoniali.
Orbene, pur in assenza di una definizione legislativa, il concetto di mobbing è stato puntualmente circoscritto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con pronunce cui questo Giudice ritiene senz'altro di aderire.
La Suprema Corte ha affermato l'esigenza di accertare la sussistenza “di una condotta sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, garantite dall'art. 2087 cod. civ.; tale illecito, che rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti
2 del datore di lavoro indipendentemente dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato” (Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 2006, n. 4774).
La Corte ha anche precisato che “per “mobbing” si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3785).
È caratteristica propria del mobbing, dunque, la sussistenza di un disegno persecutorio nei confronti del dipendente, realizzato per mezzo di comportamenti vessatori o, comunque, lesivi dell'integrità fisica e della personalità del prestatore di lavoro, protratti per un periodo di tempo apprezzabile e finalizzati all'emarginazione del lavoratore.
Tali comportamenti rilevano qualora determinino causalmente nel lavoratore l'insorgere di una vera e propria patologia.
Come tale, il mobbing è comportamento senz'altro rilevante ai sensi dell'art. 2087
c.c., che è norma primaria costitutiva di obblighi, con una portata precettiva tale da ricomprendere qualsiasi atto o comportamento comunque lesivo della persona del lavoratore. Si tratta, infatti, di una norma di chiusura destinata a imporre la massima sicurezza possibile: una previsione che qualifica la condotta non in base al suo contenuto, ma in considerazione del solo bene protetto.
3 Si rammenta che l'onere della prova in punto di mobbing grava sul solo lavoratore
(ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 24 ottobre 2007, n. 22305; Cass. Civ., Sez. Lav., 29 settembre 2005, n. 19053) che, nel caso di specie, non lo ha assolto.
La teste escussa, ADS del convenuto, nulla ha saputo riferire Testimone_1 sul rapporto intercorrente tra le parti. La stessa ha dichiarato che “Cap. 2: non ho avuto modo di vedere le parti in maniera costante perché erano loro che vivevano insieme. Il resistente era in comodo gratuito presso un immobile di proprietà mia e di mio marito. Una volta al mese andavo a trovarlo o, se aveva delle necessità, poteva capitare che entrassi in casa. Gli accessi non erano costanti. Mi sono lamentata alcune volte con il ricorrente per la pulizia dell'appartamento. Premesso che non era il resistente il datore di lavoro ma ero io, non mi risulta che abbia trattato in modo umiliante il ricorrente. A me non sono mai arrivate lamentele. Il GN era senza fissa Parte_1 dimora, la richiesta di permanere nell'abitazione è arrivata dallo stesso ricorrente. L'appartamento è composto da zona giorno e camera da letto, oltre a un bagno. Vivendo anche lui nell'appartamento, sono stata io per prima a chiedergli di tenere in ordine l'appartamento. So che il ricorrente svolgeva anche un altro lavoro, era rappresentante di integratori della The Juicy company, io per prima ho fatto un ordine da lui. Questo è avvenuto poco prima del lock down. Era rappresentante di questa società e lavorava in casa con il pc. In ogni caso la sua assistenza era continuativa, 24 ore su 24, così prevedeva il suo contratto di lavoro. C'è stato un primo periodo tramite agenzia seguito da assunzione diretta. Poteva esserci un problema per i fine settimana, ma bisogna tenere conto che durante il lockdown non si poteva neanche fare una turnazione perché il resistente era soggetto fragile”.
Ritiene, pertanto, il giudicante che non vi siano elementi atti a provare la sussistenza di quel disegno persecutorio sul quale parte ricorrente fonda tutte le proprie domande.
Si è già osservato, d'altronde, che il mobbing sussiste solo nel caso di una
“molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 febbraio 2009, n. 3785): di tutto questo nel caso di specie non vi è prova alcuna.
In mancanza di prova del fatto illecito dedotto dalla parte ricorrente, ogni indagine circa la sussistenza di un nesso causale tra la presunta patologia e le condizioni lavorative risulta a priori preclusa.
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Per questi motivi
, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 2.695,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 19 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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