Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Zambon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Fratelli Ugoni n. 32;
contro
Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
- del Provvedimento Cat.A.12/2020/Immig/IISez/19BS045628 emesso dalla Questura di Brescia in data -OMISSIS-, notificato all’interessato in data -OMISSIS-, con il quale è decretato il diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nr. -OMISSIS- per motivi di lavoro subordinato;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura della Provincia di Brescia;
Vista la dichiarazione del 26 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. VI RO;
Parte ricorrente ha impugnato in questa sede, chiedendone previamente la sospensione dell’efficacia in via cautelare, il provvedimento (prot. Ca.A.12/2020/Immig/II Sez/-OMISSIS- del 21 gennaio 2020) con cui il Questore della Provincia di Brescia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Nella resistenza dell’Amministrazione intimata, la domanda di tutela cautelare è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata l’11 marzo 2021, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3394/2021 pubblicata il 21 giugno 2021.
In seguito, con dichiarazione versata in atti il 26 gennaio 2026, parte ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo richiesto un permesso di soggiorno per motivi familiari, a seguito dell’acquisizione della cittadinanza italiana da parte della madre).
A quest’ultimo riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite della presente fase di merito possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione; resta ferma la condanna (disposta con la menzionata ordinanza n. -OMISSIS-) del ricorrente alla refusione delle spese del primo grado della fase cautelare, in quanto l’esito del giudizio non consente di ritenere superate le motivazioni alla base della predetta condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese della presente fase di merito compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT AB IM, Presidente FF
VI RO, Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI RO | RT AB IM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.