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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 4311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4311 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Testa
RECLAMANTE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grillea
RECLAMATA
NONCHÉ
giudiziale della ditta individuale di Controparte_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Agresti
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 4 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sez. Parte_1 fallimentare n. 11/2025, che ha dichiarato nei suoi confronti l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza della Controparte_1
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) non poteva essere sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, Parte_1 perché dalle dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e dall'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione si evince che l'impresa gestita da non ha mai Parte_1 superato le soglie “di fallibilità”;
2) lo stato d'insolvenza è solo apparente, perché dipende dal fatto che egli non controllava la propria casella di posta elettronica certificata e non ha quindi potuto pagare o impugnare i vari atti esattoriali “pur avendone la capacità economica e finanziaria per ossequiarli”.
Il reclamante ha concluso domandando la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Si sono costituite in giudizio la e la Curatela della liquidazione Controparte_1 giudiziale della ditta individuale , domandando il rigetto del reclamo. Parte_1
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere della prova dell'esistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, l. fall. (oggi previsti dall'art 2, comma 1, lett. d) CCII ai fini della definizione di impresa minore) grava sul debitore, i quale deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma (un attivo patrimoniale di ammontare non superiore a 300.000,00 € nei tre esercizi precedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi precedenti;
debiti non superiori a 500.000,00 €).
La documentazione depositata al riguardo dal reclamante – che ha omesso di depositare i bilanci relativi all'impresa – non consente di ritenere assolto l'onere probatorio, in quanto:
a) le dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre anni precedenti la presentazione dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale consentono di accertare quale fosse il volume d'affari dell'impresa ma non forniscono una rappresentazione attendibile dell'attivo patrimoniale (e quindi di accertare quali siano le reali dimensioni dell'impresa e se essa possa essere considerata un'impresa minore);
b) l'estratto di ruolo depositato dal reclamante si riferisce soltanto alle somme iscritte nei ruoli consegnati all'Agente della riscossione per l'ambito provinciale di Latina e non
2 contiene l'elenco di tutti i debiti iscritti a ruolo (come si evince dal progetto di stato passivo predisposto dal curatore: documento n. 5 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Proprio l'ammontare complessivo dei debiti indicati nel progetto di stato passivo consente di escludere che il reclamante abbia fornito la prova del possesso del requisito dimensionale previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3 CCII, dal momento che risultano proposti per l'ammissione al passivo crediti di varia natura per circa 700.000,00 €.
Va infine escluso che lo stato di insolvenza in cui versa il reclamante sia meramente
“apparente”, non potendo l'imprenditore (tenuto a dotarsi di un indirizzo PEC) invocare la propria “bassa scolarità” per giustificare il fatto di aver omesso di controllare la posta elettronica e non aver provveduto a pagare i propri debiti o a contestarli.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano - per ciascuna delle parti costituite - in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – e ridotti in considerazione della semplicità della controversia - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
Quanto alle spese che devono essere rimborsate alla curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale – che è stata ammessa al patrocinio a spese Controparte_3 dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, giusta provvedimento del giudice delegato del 27 aprile 2025 – si dispone che il pagamento delle spese di lite (come sopra liquidato) sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cassino – Sez. fallimentare n. 11/2025;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole - per ciascuna delle parti costituite - in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% e disponendo che il pagamento delle spese spettanti alla curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale di TR BI sia eseguito a favore dello
Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Diego Rosario Antonio PINTO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott. Enrico COLOGNESI consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1742 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025 discussa all'udienza del 4 luglio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Testa
RECLAMANTE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grillea
RECLAMATA
NONCHÉ
giudiziale della ditta individuale di Controparte_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Agresti
RECLAMATA
OGGETTO: reclamo ex art. 51 del codice della crisi d'impresa
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 4 luglio 2025 i difensori delle parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Cassino – Sez. Parte_1 fallimentare n. 11/2025, che ha dichiarato nei suoi confronti l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza della Controparte_1
Il reclamante ha dedotto al riguardo che:
1) non poteva essere sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale, Parte_1 perché dalle dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e dall'estratto di ruolo rilasciato dall'Agente della Riscossione si evince che l'impresa gestita da non ha mai Parte_1 superato le soglie “di fallibilità”;
2) lo stato d'insolvenza è solo apparente, perché dipende dal fatto che egli non controllava la propria casella di posta elettronica certificata e non ha quindi potuto pagare o impugnare i vari atti esattoriali “pur avendone la capacità economica e finanziaria per ossequiarli”.
Il reclamante ha concluso domandando la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Si sono costituite in giudizio la e la Curatela della liquidazione Controparte_1 giudiziale della ditta individuale , domandando il rigetto del reclamo. Parte_1
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere della prova dell'esistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, secondo comma, l. fall. (oggi previsti dall'art 2, comma 1, lett. d) CCII ai fini della definizione di impresa minore) grava sul debitore, i quale deve dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma (un attivo patrimoniale di ammontare non superiore a 300.000,00 € nei tre esercizi precedenti;
ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000,00 € nei tre esercizi precedenti;
debiti non superiori a 500.000,00 €).
La documentazione depositata al riguardo dal reclamante – che ha omesso di depositare i bilanci relativi all'impresa – non consente di ritenere assolto l'onere probatorio, in quanto:
a) le dichiarazioni IVA relative agli ultimi tre anni precedenti la presentazione dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale consentono di accertare quale fosse il volume d'affari dell'impresa ma non forniscono una rappresentazione attendibile dell'attivo patrimoniale (e quindi di accertare quali siano le reali dimensioni dell'impresa e se essa possa essere considerata un'impresa minore);
b) l'estratto di ruolo depositato dal reclamante si riferisce soltanto alle somme iscritte nei ruoli consegnati all'Agente della riscossione per l'ambito provinciale di Latina e non
2 contiene l'elenco di tutti i debiti iscritti a ruolo (come si evince dal progetto di stato passivo predisposto dal curatore: documento n. 5 allegato alla memoria di costituzione della curatela).
Proprio l'ammontare complessivo dei debiti indicati nel progetto di stato passivo consente di escludere che il reclamante abbia fornito la prova del possesso del requisito dimensionale previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), n. 3 CCII, dal momento che risultano proposti per l'ammissione al passivo crediti di varia natura per circa 700.000,00 €.
Va infine escluso che lo stato di insolvenza in cui versa il reclamante sia meramente
“apparente”, non potendo l'imprenditore (tenuto a dotarsi di un indirizzo PEC) invocare la propria “bassa scolarità” per giustificare il fatto di aver omesso di controllare la posta elettronica e non aver provveduto a pagare i propri debiti o a contestarli.
Alla soccombenza del reclamante segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano - per ciascuna delle parti costituite - in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati ai sensi dell'art. 4, comma 10-sexies, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – e ridotti in considerazione della semplicità della controversia - tenuto conto dell'importo complessivo del credito per il quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale).
Quanto alle spese che devono essere rimborsate alla curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale – che è stata ammessa al patrocinio a spese Controparte_3 dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. n. 115 del 2002, giusta provvedimento del giudice delegato del 27 aprile 2025 – si dispone che il pagamento delle spese di lite (come sopra liquidato) sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cassino – Sez. fallimentare n. 11/2025;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese processuali, liquidandole - per ciascuna delle parti costituite - in complessivi 4.000,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% e disponendo che il pagamento delle spese spettanti alla curatela della liquidazione giudiziale della ditta individuale di TR BI sia eseguito a favore dello
Stato.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Diego Rosario Antonio PINTO
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