Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4202
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa statuizione sulle spese processuali

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, statuendo che l'imputato, anche in caso di declaratoria di prescrizione dei reati, può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, qualora quest'ultima sia vittoriosa nel merito delle sue pretese. La Corte ha annullato la sentenza impugnata relativamente all'omessa liquidazione delle spese, rinviando la decisione ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4202
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4202
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo