Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/11/2025, n. 9373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9373 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09373/2025REG.PROV.COLL.
N. 01298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Invitalia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Balas e Marco Andrea Morielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Prima, n. -OMISSIS- del 1° luglio 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025, il Cons. BE RO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Considerato che il Mediocredito Centrale s.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia istituito ai sensi dell’art. 2, comma 100, lettera s) della legge 23 dicembre 1996, a mezzo PEC del 15 settembre 2021, ha comunicato alla -OMISSIS- s.r.l. che il Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, nella riunione del 3 settembre 2021, ha deliberato la revoca del provvedimento agevolativo, concesso in data 14 febbraio 2018, a favore dell’impresa beneficiaria finale in quanto “in seguito alla comunicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico è stata riscontrata l’esistenza di un’informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 159/2011, dalla Prefettura di Napoli – Sezione Provinciale BDNA – Prot. n. -OMISSIS-, relativo al soggetto beneficiario dell’intervento agevolativo …”;
Considerato che il Mediocredito Centrale, con la stessa comunicazione, ha altresì invitato la -OMISSIS- s.r.l. a pagare l’importo totale di € 26.256,84 (€ 21.877,46, importo pari all’ESL, ed € 4.379,38, interessi dal 14.2.2018 al 3.9.2021);
Considerato che il Tar per la Campania, Sezione Prima, con la sentenza n. -OMISSIS- del 1° luglio 2024, ha respinto il ricorso proposto dall’interessata avverso il provvedimento di revoca nonché gli atti consequenziali, connessi, preordinati e presupposti e che, con specifico riferimento alla censura con cui la parte ha lamentato l’illegittimità dell’informazione prefettizia adottata dalla Prefettura di Napoli, ha così statuito:
“Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura l’informazione interdittiva adottata dalla prefettura di Napoli che non è oggetto di impugnazione nel presente giudizio, sicchè l’eventuale fondatezza della censura, peraltro genericamente formulata, non potrebbe determinare l’annullamento della revoca … dei finanziamenti in favore della ricorrente, restando comunque efficace l’atto presupposto.
Ed invero tra i due provvedimenti, l’informazione interdittiva e la revoca dei finanziamenti gravata nel presente giudizio, sussiste un rapporto di presupposizione, ma la mancata impugnazione nel presente giudizio dell’informazione interdittiva non ne consente la cognizione, nemmeno in via incidentale, da parte di questo Tribunale, non potendo nell’ambito del giudizio amministrativo essere disposta la disapplicazione del provvedimento, di carattere non regolamentare, incidente su di un interesse legittimo.”;
Considerato che la -OMISSIS- s.r.l. ha interposto appello avverso la detta sentenza, rappresentando che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 427 del 21 gennaio 2025, ha annullato l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli, sicché sarebbero travolti anche gli effetti della revoca dei finanziamenti illo tempore disposta dal Mediocredito Centrale;
Considerato che, in particolare, l’appellante ha sostenuto come, per effetto dell’annullamento del provvedimento interdittivo antimafia sarebbe caducata anche la revoca delle agevolazioni concesse dal Mediocredito adottata sulla base di un unico presupposto, l’esistenza della informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli;
Visto che le parti appellate si sono costituite in giudizio per resistere al gravame;
Ritenuto che l’appello sia infondato e vada di conseguenza respinto;
Ritenuto, infatti, che la contestata revoca del provvedimento agevolativo ha come unico presupposto l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli in data 19 maggio 2021 e non già l’informativa interdittiva antimafia di conferma emessa dalla Prefettura di Napoli in data 17 ottobre 2023, annullata dal Consiglio di Stato - ferme rimanendo le successive determinazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere - con la richiamata sentenza della Sezione Terza n. 427 del 21 gennaio 2025;
Rilevato che il ricorso proposto dalla -OMISSIS- dinanzi al Tar per la Campania avverso l’informativa antimafia ostativa presupposta alla revoca impugnata (provvedimento prefettizio del 19 maggio 2021) è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza dalla Sezione Prima del detto Tar con la sentenza n. -OMISSIS- del 2 aprile 2024 e che tale sentenza non è stata appellata;
Ritenuto, pertanto, che l’appello debba essere respinto, in quanto il presupposto della contestata revoca non è stato annullato;
Ritenuto che, nella fattispecie, nemmeno può assumere rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva derivante dall’ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all’art. 91, comma 5, codice antimafia;
Rilevato, infatti, che il capo della sentenza di primo grado con cui è stata respinta la censura secondo la quale la concessione della misura del controllo giudiziario varrebbe ad elidere gli effetti dell’informazione interdittiva ivi compresa la decadenza dai finanziamenti, non è stata contestata in appello nemmeno con motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, c.p.a. a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2025;
Rilevato, ad abundantiam, che il provvedimento di revoca in contestazione è stato deliberato il 3 settembre 2021 e comunicato a mezzo PEC in data 15 settembre 2021, mentre il Tribunale di Napoli, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, ha disposto, ai sensi dell’art. 34-bis, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 159 del 2011, il controllo giudiziario nei confronti della -OMISSIS- con decreto del 22 settembre 2021, depositato in data 28 ottobre 2021, sicché il provvedimento di revoca dell’agevolazione è stato adottato quando l’informativa prefettizia presupposta era pienamente efficace;
Ritenuto che la peculiarità della vicenda contenziosa induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1298 del 2025).
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2025 e 21 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
AN OR, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
BE RO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RO | AN OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.