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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/12/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all' odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 663/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, Parte_1
come in atti, dall'Avv.to Irollo TA e BO TA, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante R.G. n. 758/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (indennità di accompagnamento).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1 dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente, va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo e proporre il giudizio de quo. L' art 445 bis c.p.c prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre, pertanto, esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla c.t.u. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente tecnico di ufficio) con precisa e puntuale indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Nel caso de quo, il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Si osserva che, nel caso di specie, il c.t.u. nominato in sede di a.t.p., all'esito delle operazioni peritali, ha formulato la seguente diagnosi: “il sig. è affetto Parte_1 dalle seguenti principali infermità:
• Psicosi cronica di tipo paranoide con anomalie del comportamento
• Sindrome delle apnee del sonno di grado severo
L'istante è da considerarsi invalido civile con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed
i compiti propri della sua età con difficoltà gravi ovvero 100%”.
Nonostante la complessa diagnosi formulata e pur ritenendo il ricorrente invalido con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88 –
124/98) grave 100%, il perito non riconosceva la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sostenendo che: “ […] Nel caso in esame il paziente è un uomo che presenta il quadro clinico posto in diagnosi, determinante compromissioni organiche per le quali necessita di assistenza sanitaria, con l'uso costante di terapie mediche ma non sono presenti le condizioni di necessità di assistenza continua per adempiere agli atti quotidiani della vita e per poter deambulare”.
Di qui, l'interesse giuridico del ricorrente alla proposizione del presente giudizio ed alla contestazione delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u.
Il giudicante, sulla scorta delle contestazioni attoree e di nuova documentazione medica, ha pertanto, ritenuto di disporre la nomina di un nuovo c.t.u., il quale, sulla base di un accurato esame obiettivo e alla luce della documentazione medica allegata, pur riconoscendo un'invalidità pari al 100%, non ha ritenuto sussistenti le condizioni per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento, uniformandosi alla valutazione già espressa dal perito nominato nella precedente fase.
Nello specifico, nelle sue conclusioni l'ausiliario del giudice ha precisato che: “Sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione sanitaria disponibile, dai dati anamnestici raccolti e dall'obiettività clinica riscontrata, si deve ritenere che il signor nato Parte_1
18.08.1990 è affetto da:
1) Psicosi schizofrenica, tipo paranoideo, cronica.
2) Sindrome delle apnee ostruttive del sonno di grado severo in obesità di I° classe.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992, svolgendo le seguenti considerazioni medico-legali:
“✓ La patologia psichica è costituita da una psicosi schizofrenica tipo paranoideo, documentata a far data dal 04/2010, seguito presso l'UOCSM di Cercola – Pollena con buona “compliance” da parte del paziente e con discreto controllo della sintomatologia.
L'esame seriato della copiosa documentazione psichiatrica presente agli atti (enumerata nella pagina precedente) consente di appurare che, nell'arco di 15 anni si è verificato un solo episodio di scompenso psicotico (nel 04/2016) con necessità di ricovero in regime di
TSO, mentre per tutto il restante periodo, precedente e successivo, il paziente ha goduto di un buon compenso clinico-funzionale a fronte di una terapia con singolo neurolettico (long acting) somministrato a cadenza trimestrale e ben tollerato. Anche la obiettività rilevata in sede di accertamento medico-legale diretto, riportata alla pagina 4) della presente relazione appare del tutto confortante. Per una corretta valutazione della patologia psichica da cui è affetto il signor con riferimento alle tabelle di legge di cui al Pt_1
D.M. 5/2/92, appare necessario fare riferimento alle fattispecie di cui al codice n. 1209 “SINDROME SCHIZOFRENICA CRONICA GRAVE CON AUTISMO DELIRIO O
PROFONDA DISORGANIZZAZIONE DELLA VITA SOCIALE” 100%. Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra, appare equo valutare la complessiva patologia psichiatrica da cui è affetto il nella misura del 100% (cento%). Pt_1
✓ La infermità/menomazione di cui al punto 2) è costituita da una sindrome delle apnee ostruttive del sonno con desaturazione di grado severo. Non risulta che il paziente pratichi ventilo-terapia notturna.
Alla luce delle risultanze della valutazione medico-legale, il perito ha concluso il proprio elaborato affermando che: “ Sulla scorta di tali considerazioni, rilevato il quadro clinico- funzionale, come più sopra descritto, va rilevato che la deambulazione non è compromessa in alcun modo né vi è necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, atteso che la malattia psichiatrica, pur cronicizzata, appare in buon compenso clinico- funzionale e, con un'analisi retrospettiva degli ultimi 15 anni, appare documentato un solo episodio di scompenso psicotico occorso nel 04/2016; d'altro canto poi l'obiettività psichiatrica riscontrata in sede di accertamento diretto appare rassicurante. Sulla scorta di tali elementi di valutazione è possibile affermare che il signor non Parte_1
presenta le condizioni di dis-autonomia personale previste dall'art. 1 della legge 18/80 e art. 2 Legge 508/88, in quanto è capace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita, allo stato, di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita”.
A parere della scrivente, il C.T.U. ha motivato ampiamente sulle generali condizioni del periziando, approfondendo e dando atto delle patologie concretamente riscontrate ed escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato.
L'indagine peritale appare poi estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva a tutte le censure mosse da parte ricorrente nelle osservazioni alla bozza affermando che: “In effetti l'obiettività rilevata al colloquio avuto in sede di accertamento medico-legale diretto mostra un soggetto in condizioni cliniche, del tutto confortanti
(“curato nell'igiene della persona e nell'abbigliamento; risponde correttamente a domande semplici;
si mostra calmo e collaborante al colloquio;
sembra avere un ottimo “insight” di malattia;
è lucido ed orientato nelle diverse proiezioni;
riferisce tendenza all'auto- isolamento. Assenza di dis-percezioni riferite o obiettivabili;
assente ideazione auto/ etero- aggressiva ivi comprese idee anti-conservative”). Ma, nel caso di specie, vi è di più in quanto la copiosa documentazione medica specialistica, presente negli atti di causa, consente un'analisi retrospettiva della malattia e del suo controllo farmacologico. NE
l'esame seriato della copiosa documentazione psichiatrica presente agli atti consente di appurare che, nell'arco di 15 anni, si è verificato un solo episodio di scompenso psicotico
(nel 04/2016) con necessità di ricovero in regime di TSO, mentre per tutto il restante periodo, precedente e successivo, il paziente ha goduto di un buon compenso clinico- funzionale a fronte di una terapia con singolo neurolettico (long acting) somministrato a cadenza trimestrale e ben tollerato. Del resto, poi, la obiettività rilevata in sede di accertamento medico-legale diretto, riportata alla pag. 4 della presente relazione e più sopra ribadita in corsivo, appare del tutto confortante.
Andando a parametrare le attività della vita quotidiana conservate (vedi modelli in calce), nel caso di specie, è da ritenere, per quanto riguarda la ADL che almeno 5 su 6 (ADL 5/6) sono conservate, mentre per le IADL almeno 4 su 8 (IADL 4/8) sono conservate”.
In definitiva, il perito ha ritenuto motivatamente di non doversi discostare dalle sue precedenti considerazioni medico-legali, escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento.
NE, le conclusioni del c.t.u. nominato in questa fase, invero, appaiono convincenti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici.
Al riguardo, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; Cass. 2151/2004; Cass. 11054/2003). Sul punto, si osserva che, in adesione ai più recenti arresti giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte (vedasi, ex multis, Cass.
6085/2014), la presente fase contenziosa, instauratasi a seguito di contestazioni svolte in ordine all' elaborato peritale, continua ad incentrarsi unicamente sull' accertamento del solo requisito sanitario. Pertanto, non emergendo alcuna verificabile indicazione che solleciti a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte da ben due consulenti tecnici nominati, si giunge alla conclusione che l'opposizione vada respinta.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione. Le spese di ctu di entrambe le fasi, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola così decide:
1) Rigetta l'opposizione;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) Le spese di c.t.u. per entrambe le fasi, liquidate come da separati decreti, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi, a cura della cancelleria, alle parti costituite.
Nola, 2.12.25
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Fabrizia Di Palma