Sentenza 4 aprile 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2018, n. 14979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14979 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA SE RI nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento ci ZA NA nato il [...] a [...] avverso il decreto del 20/09/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
lette le conclusioni del PG Luigi ORSI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 20 settembre 2017, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di AZ ON, indagata per il reato di cui all'art. 632 cod.pen.
1.1Avverso il decreto ricorreva per Cassazione il difensore della persona offesa MA PE, eccependo che il giudice delle indagini preliminari non aveva fissato l'udienza camerale prevista dall'art. 410 cod.proc.pen. e non aveva motivato in ordine alla inammissibilità dell'opposizione proposta, senza considerare che la controversia non aveva natura prettamente civilistica, visto che il lastrico solare di cui alle indagini era di esclusiva proprietà del ricorrente.
1.2 Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve rilevarsi preliminarmente come, in base alla normativa vigente, questa Corte non sia competente a decidere sul presente ricorso L'art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen. prevede infatti che "Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile..."; a sua volta, il primo comma del medesimo articolo prevede che il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l'opposizione inammissibile. Pertanto, essendo stato il decreto di archiviazione pronunciato dopo l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Calabria.
P.Q.M.
convertito il ricorso in reclamo ex art. 410 bis comma 3 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica. Così deciso il 07/03/2018 Il consigliere estensore Il Pr • idente PE Coscioni Anto i. restipino Yr•"'-^ C'\"\\ `5\1 DEPOSI