Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 27886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 31/07/2024 da
1) Parte_1
Nata a Treviso il 17/12/1972 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Pintucci presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Controparte_1
Nato a Venezia il 30/09/1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Canal presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Treviso il 30/09/2000 (anno 2000 atto n.
222 registro atti di matrimonio del comune di Treviso parte II serie A)
□ divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Treviso n.1023/2016 del 07/04/2016, pubblicata in data 18/04/2016, passata in giudicato
FATTO
Con ricorso, depositato in data 31/07/2024, per la modifica parziale della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1023/2016 del Tribunale di Treviso, la sig.ra Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni riguardanti la figlia minore come meglio specificato Pt_2 in atti.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 30/12/2024, si costituiva ritualmente il sig. dando anche atto della pendenza tra le parti di serie trattative volte alla Controparte_1 definizione consensuale della vertenza.
Con provvedimento del 16/01/2025 il Giudice Delegato, ritenendo opportuno esperire il tentativo di far addivenire le parti ad una soluzione conciliativa della lite, anticipava l'udienza di comparizione
Parti dal 18/03/2025 al 31/01/2025 innanzi al Giudice onorario dott.ssa Bruni, la quale, con provvedimento del 17/01/2025, rinviava l'udienza al 07/02/2025.
Nelle more le parti raggiungevano l'accordo e con istanza congiunta, depositata il 31/01/2025, chiedevano la trasformazione del rito da giudiziale in congiunto, ex art. 473bis.51 c.p.c., per l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte, personalmente sottoscritte dalle Parti:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, a parziale modifica della sentenza n. 1023/2016 del Tribunale di Treviso pubblicata il 18/04/2016 disporre quanto segue:
A) La figlia minore (a Treviso il 16/11/2010, C.F. ) resta affidata Pt_2 C.F._3 ai genitori in modo condiviso con permanenza prevalente della stessa presso l'abitazione della madre in Milano, via Francesco Londonio n. 24. B) I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente alle questioni più importanti per la figlia, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza della figlia presso di sé. C) Il padre potrà stare con salvo diversi accordi tra i genitori tenuto conto Pt_2 dell'interesse della ragazza e della sua volontà in particolare in merito alla possibilità di periodi di studio all'estero:
- a Milano in un fine settimana al mese (il sabato dopo l'orario scolastico e/o la domenica), previo accordo diretto con la ragazza di volta in volta per l'individuazione del fine settimana e l'organizzazione degli orari, tenuto conto dei suoi impegni sociali, di studio e musicali dandone preventiva comunicazione alla madre. Nel rispetto prioritario delle esigenze e della volontà di qualora il padre si trovasse a Milano in giorni diversi Pt_2 dal fine settimana di sua competenza, padre e figlia potranno concordare di vedersi (ad esempio per i pasti) dandone preventiva comunicazione alla madre.
- durante le vacanze natalizie ad anni alterni con la madre con la madre (2025 di competenza della madre);
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (2025 di competenza della madre);
- durante le ferie estive per almeno tre settimane anche non consecutive da concordare, ferma la possibilità per la madre di disporre di due settimane consecutive per andare in vacanza con la figlia. Le Parti concorderanno ogni anno i periodi di vacanza estiva per iscritto (via mail o con altro mezzo di comunicazione elettronica) entro il 31 gennaio di ogni anno;
in caso di proposta non riscontrata entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come accettazione.
- per metà dei ponti scolastici, che saranno ripartiti all'inizio dell'anno. Se i ponti saranno in numero dispari il ponte in più spetterà al padre. D) Il signor continuerà a corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso al mantenimento della figlia in via anticipata entro il giorno 5 di ogni Pt_2 mese l'assegno di euro 300,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale maturata secondo gli indici Istat (base di calcolo aprile 2016), assegno indicizzato oggi pari ad euro 360,00.
Sarà a carico del signor anche il 50% delle spese extra assegno di cui alle Linee CP_1 Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (via email o altra forma di comunicazione elettronica scritta) dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche via email o altra forma di comunicazione elettronica) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c., rispettivamente con il ricorso e con la comparsa di costituzione.
Con provvedimento di data 04/02/2025 il Giudice prendeva atto dell'accordo raggiunto e delle richieste delle Parti, disponeva procedersi ai sensi dell'art.473bis.51 c.p.c. e fissava termine sino al
19/02/2025 per il deposito di note scritte che le parti depositavano confermando integralmente le condizioni concordate e sottoscritte. Le Parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge, ai sensi dell'art. 473bis.29 c.p.c., per la modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1023/2016 del Tribunale di Treviso in punto condizioni riguardanti la figlia minore Pt_2
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze delle Parti. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso n.
1023/2016
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG