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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 435/2019 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 435/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del
04.06.2025 emesso in esito all'udienza del 29.05.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , e Parte_1 C.F._1 [...]
c.fisc. elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Maria Andreano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Placanica Alessandra, P.IVA_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita - appello avverso la Sentenza n. 1398/2018 del Tribunale di Locri pubblicata in data
14.11.2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 100314/2009 R.G, mai notificata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2009 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Locri – sezione distaccata di Siderno, rilevando che CP_1 detto ente aveva proceduto all'installazione arbitraria di una linea elettrica di media tensione sul fondo di sua proprietà sito in Stilo (RC), senza autorizzazione né consenso.
Per questi motivi
concludeva chiedendo la rimozione dei cavi e il risarcimento dei danni
1 quantificato in € 2.600,00 o in quella somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria, con vittoria di spese e compensi.
Mentre la convenuta citata rimaneva contumace, si costituiva la CP_1 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione della società convenuta (della Controparte_1 quale chiedeva la estromissione) ed affermando, invece, la propria legittimazione passiva.
Contestava, inoltre, la legittimazione attiva dell'attore, non risultando dalla documentazione prodotta che lo stesso fosse proprietario del fondo sul quale insisteva detta linea elettrica. Nel merito, rilevava che la linea elettrica in contestazione era presente sul fondo di proprietà dell'attore da oltre venti anni e che, dunque, essa società aveva acquistato per usucapione la servitù di elettrodotto. Contestava infine, perché non provata e comunque esorbitante, la quantificazione dei danni richiesti.
Espletate, nel corso della fase istruttoria, prova per testi e consulenza tecnica, in data
18.10.2018 interveniva in giudizio il quale aveva ricevuto Parte_2 per donazione dai propri genitori e la particella n. 316 Parte_2 CP_2
(già 184/b), facendo proprie tutte le domande, eccezioni e richieste già formulate da
. Parte_1
In seguito a discussione orale ex art. 281 sexies cpc in data 14.11.2018 veniva pubblicata la sentenza n. 1398/2018 con la quale il Tribunale di Locri dichiarava il difetto di legittimazione passiva di dichiarava inammissibile la domanda CP_1 riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto avanzata da Controparte_1
, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da ,
[...] Parte_1 compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente a carico solidale di di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di C.T.U.
[...]
Avverso detta sentenza e proponevano Parte_1 Parte_2 appello rilevando la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto fondata la eccezione di usucapione tenuto conto che la servitù non poteva essere acquisita per usucapione in quanto la società elettrica aveva occupato il fondo illegittimamente senza titolo né autorizzazione. Rilevavano che tanto la giurisprudenza di legittimità civile e amministrativa escludevano che, nel caso di occupazione illegittima, potesse ritenersi la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, orientamento conforme alla previsione contenuta nell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che tutela il diritto di proprietà contro le espropriazioni indirette.
Con il secondo motivo di appello rilevavano la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto decorso il termine utile ad usucapire e ciò nonostante nel
2006 avesse presentato alla Provincia una istanza di sanatoria delle Controparte_1 irregolarità amministrative relative all'elettrodotto oggetto di causa, atto che - contenente il riconoscimento del diritto altrui - doveva qualificarsi come interruttivo del possesso.
Con il terzo motivo di appello rilevavano che aveva errato il giudice di primo grado a ritenere attendibili i testimoni escussi, attesa la genericità delle dichiarazioni rese, prive,
2 peraltro, di riscontro documentale. Precisavano che la CTU indicava quale epoca di attivazione della cabina l'anno 1990, e non già il 1984 come sostenuto invece dai testi.
Infine, con il quarto motivo rilevavano che la presenza dei cavi non dimostrava la sussistenza dell'animus possidendi, quanto, piuttosto, una mera detenzione tollerata, come tale non utile ai fini dell'acquisto per usucapione. Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata l'illegittimità dell'occupazione, e pronunziata condanna della appellata alla rimozione della linea elettrica ed al risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata in data 7.10.2019 si costituiva la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.. Contestava i motivi spiegati precisando che la richiesta di sanatoria del 2006 non poteva essere qualificata come riconoscimento del diritto altrui. Aggiungeva, inoltre, che il possesso era continuo, visibile e stabile dal 1984,
e la servitù era apparente e non poteva sostenersi che ricorresse una ipotesi di tolleranza.
Ribadiva la attendibilità del teste escusso rilevando che la documentazione tecnica confermava la presenza della linea già prima del 1986. Rilevava ancora che la domanda risarcitoria era generica non avendo in alcun modo, sin dal primo grado, l'attore indicato in cosa sarebbe consistito il danno subito, del quale non forniva, comunque, alcuna prova.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma della sentenza o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto e la condanna alle spese degli attori per entrambi i gradi di giudizio.
A seguito della cancellazione dall'albo del procuratore degli appellanti, il giudizio veniva dichiarato interrotto e successivamente riassunto dagli stessi, costituiti con nuovo procuratore. A seguito della rituale riassunzione, con provvedimento del 4 giugno 2025, in esito all'udienza del 29.05.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere dichiarata infondata l'eccezione, formulata da parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sostengono gli appellanti nel primo motivo che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la eccezione di usucapione, tenuto conto che, considerata la illegittimità della condotta dell'ente, che aveva occupato senza alcuna autorizzazione il fondo oggetto di causa, non poteva ritenersi sussistente un utile possesso ad usucapionem.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di ius in re aliena non è applicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita mentre è ben possibile l'acquisto originario per usucapione per maturato possesso ultraventennale, come
3 si verifica, ad esempio, proprio nel caso in cui la P.A. occupi "sine titulo" un fondo privato e vi installi un elettrodotto (Cass. 3153/1998 e 19294/2006).
È pacifico, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale in tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta nell'art. 119 del R.D. 11 dicembre
1933 n. 1775 (così come quella successivamente entrata in vigore in materia) non è ne' esclusiva ne' inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma ordinario sul quale si modella detta servitù e non esclude, pertanto, che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione.
Anche il secondo motivo deve essere rigettato.
Sostengono gli appellanti che il possesso ventennale allegato da dall' Controparte_1
sarebbe stato interrotto dalla l'istanza di sanatoria avanzata dalla stessa società, nel
[...]
2006, ai sensi dell'art. 25 L.R. Calabria n. 17/2000 alla Provincia al fine di regolarizzare gli impianti realizzati senza le preventive autorizzazioni, atteso che detta istanza si sarebbe dovuta qualificare come riconoscimento del diritto del proprietario, come tale interruttivo del possesso utile ad usucapionem.
Gli appellanti, invero, richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, anche se unilaterale e non recettizio, è incompatibile con la volontà di possedere uti dominus e interrompe la prescrizione acquisitiva (Cass. civ. 18.09.2014 n. 19706; Cass. Sez. Un. 14.01.1987 n. 192;
Cass. civ. 10.09.2004 n. 18207).
Tuttavia, ritiene la Corte che, seppur l'art. 25 della legge regionale citata fa riferimento alla indicazione dei nominativi dei proprietari dei siti interessati (2. I proprietari degli impianti aventi tensione fino a 30 mila volt, gia' in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da: a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000; b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia;
per gli impianti di proprieta' dei soggetti di cui all'Art. 2, comma secondo, tale relazione puo' essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti;
c) l'elenco dei soggetti privati interessati dagli impianti.), essendo stata detta istanza avanzata nel 2006, erano già maturati i venti anni per l'acquisto per usucapione, tenuto conto che, per quanto accertato nel corso del giudizio, può affermarsi che la linea elettrica fosse già presente nel 1984.
Deve, ancora, essere rigettato il terzo motivo con il quale gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali ed, in particolare, per avere ritenuto attendibili i testi escussi.
4 Il teste ha reso dichiarazioni chiare, circostanziate e prive di valutazioni Tes_1 soggettive, riferendo fatti direttamente percepiti: ha dichiarato di conoscere i luoghi, di lavorare nella zona dal 1984 e di ricordare la presenza della linea elettrica sul fondo del fin da quell'anno. Ha inoltre riferito di aver effettuato diversi interventi nella Parte_1 zona, confermando la continuità del possesso. La testimonianza del dipendente è stata CP_1 ritenuta attendibile sulla base di criteri oggettivi e non è stata smentita da alcuna prova documentale di segno contrario.
Inoltre deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la qualità di dipendente non comporta automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese, ma impone al giudice una valutazione più rigorosa, fondata su elementi oggettivi e soggettivi
(Cass. civ. 7763/2010). Il giudice deve valutare la precisione, la coerenza interna, l'assenza di contraddizioni e la credibilità del teste in relazione al suo ruolo e alle sue conoscenze dirette. Nel caso in esame, il Tribunale di Locri ha correttamente applicato tali principi, ritenendo attendibile la deposizione del teste considerato che le dichiarazioni Tes_1 dallo stesso rese trovavano conferma anche nella documentazione depositata dalla società oltre che nelle risultanze della ctu espletata.
Quanto alla presunta contraddizione temporale, deve rilevarsi che il documento allegato alla CTU attesta la data di entrata in servizio di alcune cabine elettriche (“Corvo” e
“Scaical”) ubicate in prossimità del fondo dell'attore, entrambe anteriori al 31.08.1986.
Tali dati non sono stati contestati dagli odierni appellanti né sono stati contraddetti dal
CTU, che si è limitato a dichiarare di non poter rispondere al quesito sull'epoca di installazione dei pali, senza svolgere in proposito indagini specifiche. Il documento, quindi, non smentisce la testimonianza, ma la conferma. Inoltre, ai fini dell'usucapione, ciò che rileva non è la data esatta di installazione dell'impianto, ma la continuità, la pubblicità
e la non violenza del possesso. Pertanto, anche a ritenere che la linea sia entrata in servizio nel 1986, il termine ventennale, rispetto alla data in cui è stata spiegata la eccezione di usucapione (indicato dal primo giudice nel deposito della memoria ex art. 183 6° comma n.
1 cpc (23.9.2009) sarebbe comunque maturato. Pertanto, non potrebbe riconoscersi alcuna valenza interruttiva né alla presentazione della istanza ex art. 25 LR 17/2000 né alla proposizione della domanda di primo grado da parte di , avvenuta Parte_1 comunque con la notifica dell'atto di citazione in data 4.4.2009.
Anche l''ultimo motivo deve essere rigettato.
Secondo gli appellanti l'attività svolta sul fondo (consistente nell'attraversamento dei cavi aerei) era di modesta entità e, come tale, compatibile con una mera detenzione tollerata, ai sensi dell'art. 1144 c.c., e non con un possesso “uti servitutis”.
Deve rilevarsi che detta deduzione è del tutto nuova e spiegata per la prima volta nel giudizio di appello. Invero, né nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né negli atti successivi entro il maturarsi delle preclusioni assertive gli odierni appellanti hanno mai allegato che il comportamento della società fosse consentito da atti di tolleranza del proprietario, e, come tale, fosse non utile al fine dell'acquisito del diritto per usucapione.
5 Come chiarito dalla Suprema Corte in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (ex multis Cass.
15653/2024).
Tuttavia, seppur ammissibile, detta eccezione deve essere disattesa.
Invero, facendo applicazione dei principi pacifici della giurisprudenza di legittimità - secondo i quali al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità - deve rilevarsi che nel caso di specie la presenza dei cavi può ritenersi provata sin dal 1984 e, pertanto, tale lunga durata non appare compatibile con meri atti di tolleranza.
Quanto, invece, al concetto di “modesta entità” ritiene la Corte che detto concetto debba essere inteso in relazione alle modalità di esercizio della servitù di cui si discute, dovendosi ritenere di modesta entità atti di esercizio di un potere sulla cosa compiuti in maniera non particolarmente incisiva rispetto alla servitù in questione.
Nel caso di specie, il passaggio dei cavi sul fondo rappresenta la modalità “ordinaria” e
“completa” con la quale si esercita il possesso di una servitù di elettrodotto e, tenuto conto della concreta modalità di esercizio di tale servitù di elettrodotto, la stessa non può ritenersi di “modesta entità”, anche considerato che, a ritenere diversamente, mai sarebbe possibile riconoscere la possibilità di acquisire per usucapione una servitù di elettrodotto consistente nel “solo” passaggio dei cavi.
Dal rigetto dei motivi di appello e, quindi, dalla conferma dell'accoglimento della eccezione di usucapione discende il rigetto richiesta di risarcimento avanzata appellanti, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito. Come chiarito, invero, dalla Suprema Corte con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario cessa l'illiceità permanente e si estingue non solo la tutela reale ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché il credito indennitario (Cass. Ord. n. 19294/2006).
L'appello deve essere pertanto rigettato.
In base alla soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
6 Tenuto conto che la domanda proposta dai non aveva ad oggetto solo il Parte_1 risarcimento del danno (chiesto “nella misura di € 2600,00 o in altra somma maggiore o minore” ma anche la rimozione dei cavi (domanda reiterata sino alla precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadita anche nel presente giudizio di appello) ritiene la
Corte che la causa debba ritenersi di valore indeterminabile e che, pertanto, le spese debbano essere liquidate avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi)
€ 4.996,00.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 1398/2018 del Tribunale di Locri, emessa e Controparte_1 pubblicata in data 14/11/2018, nel procedimento già iscritto al n. R.G.100314/2009, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 4996,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
17/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 435/2019 R.G., posta in decisione con provvedimento del
04.06.2025 emesso in esito all'udienza del 29.05.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , e Parte_1 C.F._1 [...]
c.fisc. elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Maria Andreano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Placanica Alessandra, P.IVA_1 che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita - appello avverso la Sentenza n. 1398/2018 del Tribunale di Locri pubblicata in data
14.11.2018, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 100314/2009 R.G, mai notificata.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.4.2009 conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Locri – sezione distaccata di Siderno, rilevando che CP_1 detto ente aveva proceduto all'installazione arbitraria di una linea elettrica di media tensione sul fondo di sua proprietà sito in Stilo (RC), senza autorizzazione né consenso.
Per questi motivi
concludeva chiedendo la rimozione dei cavi e il risarcimento dei danni
1 quantificato in € 2.600,00 o in quella somma maggiore o minore risultante dalla istruttoria, con vittoria di spese e compensi.
Mentre la convenuta citata rimaneva contumace, si costituiva la CP_1 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione della società convenuta (della Controparte_1 quale chiedeva la estromissione) ed affermando, invece, la propria legittimazione passiva.
Contestava, inoltre, la legittimazione attiva dell'attore, non risultando dalla documentazione prodotta che lo stesso fosse proprietario del fondo sul quale insisteva detta linea elettrica. Nel merito, rilevava che la linea elettrica in contestazione era presente sul fondo di proprietà dell'attore da oltre venti anni e che, dunque, essa società aveva acquistato per usucapione la servitù di elettrodotto. Contestava infine, perché non provata e comunque esorbitante, la quantificazione dei danni richiesti.
Espletate, nel corso della fase istruttoria, prova per testi e consulenza tecnica, in data
18.10.2018 interveniva in giudizio il quale aveva ricevuto Parte_2 per donazione dai propri genitori e la particella n. 316 Parte_2 CP_2
(già 184/b), facendo proprie tutte le domande, eccezioni e richieste già formulate da
. Parte_1
In seguito a discussione orale ex art. 281 sexies cpc in data 14.11.2018 veniva pubblicata la sentenza n. 1398/2018 con la quale il Tribunale di Locri dichiarava il difetto di legittimazione passiva di dichiarava inammissibile la domanda CP_1 riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto avanzata da Controparte_1
, rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da ,
[...] Parte_1 compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva definitivamente a carico solidale di di e di Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di C.T.U.
[...]
Avverso detta sentenza e proponevano Parte_1 Parte_2 appello rilevando la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto fondata la eccezione di usucapione tenuto conto che la servitù non poteva essere acquisita per usucapione in quanto la società elettrica aveva occupato il fondo illegittimamente senza titolo né autorizzazione. Rilevavano che tanto la giurisprudenza di legittimità civile e amministrativa escludevano che, nel caso di occupazione illegittima, potesse ritenersi la sussistenza di un possesso utile ad usucapionem, orientamento conforme alla previsione contenuta nell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, che tutela il diritto di proprietà contro le espropriazioni indirette.
Con il secondo motivo di appello rilevavano la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto decorso il termine utile ad usucapire e ciò nonostante nel
2006 avesse presentato alla Provincia una istanza di sanatoria delle Controparte_1 irregolarità amministrative relative all'elettrodotto oggetto di causa, atto che - contenente il riconoscimento del diritto altrui - doveva qualificarsi come interruttivo del possesso.
Con il terzo motivo di appello rilevavano che aveva errato il giudice di primo grado a ritenere attendibili i testimoni escussi, attesa la genericità delle dichiarazioni rese, prive,
2 peraltro, di riscontro documentale. Precisavano che la CTU indicava quale epoca di attivazione della cabina l'anno 1990, e non già il 1984 come sostenuto invece dai testi.
Infine, con il quarto motivo rilevavano che la presenza dei cavi non dimostrava la sussistenza dell'animus possidendi, quanto, piuttosto, una mera detenzione tollerata, come tale non utile ai fini dell'acquisto per usucapione. Gli appellanti concludevano, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarata l'illegittimità dell'occupazione, e pronunziata condanna della appellata alla rimozione della linea elettrica ed al risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata in data 7.10.2019 si costituiva la Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, in violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.. Contestava i motivi spiegati precisando che la richiesta di sanatoria del 2006 non poteva essere qualificata come riconoscimento del diritto altrui. Aggiungeva, inoltre, che il possesso era continuo, visibile e stabile dal 1984,
e la servitù era apparente e non poteva sostenersi che ricorresse una ipotesi di tolleranza.
Ribadiva la attendibilità del teste escusso rilevando che la documentazione tecnica confermava la presenza della linea già prima del 1986. Rilevava ancora che la domanda risarcitoria era generica non avendo in alcun modo, sin dal primo grado, l'attore indicato in cosa sarebbe consistito il danno subito, del quale non forniva, comunque, alcuna prova.
Concludeva, pertanto, chiedendo la conferma della sentenza o, in subordine, la riduzione del quantum richiesto e la condanna alle spese degli attori per entrambi i gradi di giudizio.
A seguito della cancellazione dall'albo del procuratore degli appellanti, il giudizio veniva dichiarato interrotto e successivamente riassunto dagli stessi, costituiti con nuovo procuratore. A seguito della rituale riassunzione, con provvedimento del 4 giugno 2025, in esito all'udienza del 29.05.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso preliminarmente deve essere dichiarata infondata l'eccezione, formulata da parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sostengono gli appellanti nel primo motivo che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la eccezione di usucapione, tenuto conto che, considerata la illegittimità della condotta dell'ente, che aveva occupato senza alcuna autorizzazione il fondo oggetto di causa, non poteva ritenersi sussistente un utile possesso ad usucapionem.
Ritiene la Corte che detto motivo sia infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, nel caso di ius in re aliena non è applicabile la cosiddetta occupazione acquisitiva o accessione invertita mentre è ben possibile l'acquisto originario per usucapione per maturato possesso ultraventennale, come
3 si verifica, ad esempio, proprio nel caso in cui la P.A. occupi "sine titulo" un fondo privato e vi installi un elettrodotto (Cass. 3153/1998 e 19294/2006).
È pacifico, invero, nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale in tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta nell'art. 119 del R.D. 11 dicembre
1933 n. 1775 (così come quella successivamente entrata in vigore in materia) non è ne' esclusiva ne' inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma ordinario sul quale si modella detta servitù e non esclude, pertanto, che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione.
Anche il secondo motivo deve essere rigettato.
Sostengono gli appellanti che il possesso ventennale allegato da dall' Controparte_1
sarebbe stato interrotto dalla l'istanza di sanatoria avanzata dalla stessa società, nel
[...]
2006, ai sensi dell'art. 25 L.R. Calabria n. 17/2000 alla Provincia al fine di regolarizzare gli impianti realizzati senza le preventive autorizzazioni, atteso che detta istanza si sarebbe dovuta qualificare come riconoscimento del diritto del proprietario, come tale interruttivo del possesso utile ad usucapionem.
Gli appellanti, invero, richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, anche se unilaterale e non recettizio, è incompatibile con la volontà di possedere uti dominus e interrompe la prescrizione acquisitiva (Cass. civ. 18.09.2014 n. 19706; Cass. Sez. Un. 14.01.1987 n. 192;
Cass. civ. 10.09.2004 n. 18207).
Tuttavia, ritiene la Corte che, seppur l'art. 25 della legge regionale citata fa riferimento alla indicazione dei nominativi dei proprietari dei siti interessati (2. I proprietari degli impianti aventi tensione fino a 30 mila volt, gia' in esercizio prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere l'autorizzazione al competente ufficio della provincia interessata presentando un'apposita istanza, corredata da: a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala 1:25.000; b) una relazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia;
per gli impianti di proprieta' dei soggetti di cui all'Art. 2, comma secondo, tale relazione puo' essere sottoscritta dai loro legali rappresentanti;
c) l'elenco dei soggetti privati interessati dagli impianti.), essendo stata detta istanza avanzata nel 2006, erano già maturati i venti anni per l'acquisto per usucapione, tenuto conto che, per quanto accertato nel corso del giudizio, può affermarsi che la linea elettrica fosse già presente nel 1984.
Deve, ancora, essere rigettato il terzo motivo con il quale gli appellanti hanno lamentato la erroneità della sentenza per non avere il giudice di primo grado correttamente interpretato le dichiarazioni testimoniali ed, in particolare, per avere ritenuto attendibili i testi escussi.
4 Il teste ha reso dichiarazioni chiare, circostanziate e prive di valutazioni Tes_1 soggettive, riferendo fatti direttamente percepiti: ha dichiarato di conoscere i luoghi, di lavorare nella zona dal 1984 e di ricordare la presenza della linea elettrica sul fondo del fin da quell'anno. Ha inoltre riferito di aver effettuato diversi interventi nella Parte_1 zona, confermando la continuità del possesso. La testimonianza del dipendente è stata CP_1 ritenuta attendibile sulla base di criteri oggettivi e non è stata smentita da alcuna prova documentale di segno contrario.
Inoltre deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità la qualità di dipendente non comporta automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese, ma impone al giudice una valutazione più rigorosa, fondata su elementi oggettivi e soggettivi
(Cass. civ. 7763/2010). Il giudice deve valutare la precisione, la coerenza interna, l'assenza di contraddizioni e la credibilità del teste in relazione al suo ruolo e alle sue conoscenze dirette. Nel caso in esame, il Tribunale di Locri ha correttamente applicato tali principi, ritenendo attendibile la deposizione del teste considerato che le dichiarazioni Tes_1 dallo stesso rese trovavano conferma anche nella documentazione depositata dalla società oltre che nelle risultanze della ctu espletata.
Quanto alla presunta contraddizione temporale, deve rilevarsi che il documento allegato alla CTU attesta la data di entrata in servizio di alcune cabine elettriche (“Corvo” e
“Scaical”) ubicate in prossimità del fondo dell'attore, entrambe anteriori al 31.08.1986.
Tali dati non sono stati contestati dagli odierni appellanti né sono stati contraddetti dal
CTU, che si è limitato a dichiarare di non poter rispondere al quesito sull'epoca di installazione dei pali, senza svolgere in proposito indagini specifiche. Il documento, quindi, non smentisce la testimonianza, ma la conferma. Inoltre, ai fini dell'usucapione, ciò che rileva non è la data esatta di installazione dell'impianto, ma la continuità, la pubblicità
e la non violenza del possesso. Pertanto, anche a ritenere che la linea sia entrata in servizio nel 1986, il termine ventennale, rispetto alla data in cui è stata spiegata la eccezione di usucapione (indicato dal primo giudice nel deposito della memoria ex art. 183 6° comma n.
1 cpc (23.9.2009) sarebbe comunque maturato. Pertanto, non potrebbe riconoscersi alcuna valenza interruttiva né alla presentazione della istanza ex art. 25 LR 17/2000 né alla proposizione della domanda di primo grado da parte di , avvenuta Parte_1 comunque con la notifica dell'atto di citazione in data 4.4.2009.
Anche l''ultimo motivo deve essere rigettato.
Secondo gli appellanti l'attività svolta sul fondo (consistente nell'attraversamento dei cavi aerei) era di modesta entità e, come tale, compatibile con una mera detenzione tollerata, ai sensi dell'art. 1144 c.c., e non con un possesso “uti servitutis”.
Deve rilevarsi che detta deduzione è del tutto nuova e spiegata per la prima volta nel giudizio di appello. Invero, né nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado né negli atti successivi entro il maturarsi delle preclusioni assertive gli odierni appellanti hanno mai allegato che il comportamento della società fosse consentito da atti di tolleranza del proprietario, e, come tale, fosse non utile al fine dell'acquisito del diritto per usucapione.
5 Come chiarito dalla Suprema Corte in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce un'eccezione in senso lato e, pertanto, essa è proponibile per la prima volta anche in grado di appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, concernendo il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. le sole eccezioni in senso stretto, ossia quelle riservate in esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio (ex multis Cass.
15653/2024).
Tuttavia, seppur ammissibile, detta eccezione deve essere disattesa.
Invero, facendo applicazione dei principi pacifici della giurisprudenza di legittimità - secondo i quali al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità - deve rilevarsi che nel caso di specie la presenza dei cavi può ritenersi provata sin dal 1984 e, pertanto, tale lunga durata non appare compatibile con meri atti di tolleranza.
Quanto, invece, al concetto di “modesta entità” ritiene la Corte che detto concetto debba essere inteso in relazione alle modalità di esercizio della servitù di cui si discute, dovendosi ritenere di modesta entità atti di esercizio di un potere sulla cosa compiuti in maniera non particolarmente incisiva rispetto alla servitù in questione.
Nel caso di specie, il passaggio dei cavi sul fondo rappresenta la modalità “ordinaria” e
“completa” con la quale si esercita il possesso di una servitù di elettrodotto e, tenuto conto della concreta modalità di esercizio di tale servitù di elettrodotto, la stessa non può ritenersi di “modesta entità”, anche considerato che, a ritenere diversamente, mai sarebbe possibile riconoscere la possibilità di acquisire per usucapione una servitù di elettrodotto consistente nel “solo” passaggio dei cavi.
Dal rigetto dei motivi di appello e, quindi, dalla conferma dell'accoglimento della eccezione di usucapione discende il rigetto richiesta di risarcimento avanzata appellanti, retroagendo gli effetti dell'usucapione, quale acquisto del diritto reale a titolo originario, al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui e togliendo ab origine il connotato di illiceità al comportamento di chi ha usucapito. Come chiarito, invero, dalla Suprema Corte con l'acquisto a titolo originario del diritto parziario cessa l'illiceità permanente e si estingue non solo la tutela reale ma anche quella obbligatoria per il risarcimento del danno provocato al proprietario del fondo per il ventennale possesso del diritto ad usucapirlo, nonché il credito indennitario (Cass. Ord. n. 19294/2006).
L'appello deve essere pertanto rigettato.
In base alla soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_1
6 Tenuto conto che la domanda proposta dai non aveva ad oggetto solo il Parte_1 risarcimento del danno (chiesto “nella misura di € 2600,00 o in altra somma maggiore o minore” ma anche la rimozione dei cavi (domanda reiterata sino alla precisazione delle conclusioni in primo grado e ribadita anche nel presente giudizio di appello) ritiene la
Corte che la causa debba ritenersi di valore indeterminabile e che, pertanto, le spese debbano essere liquidate avendo riguardo allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 nei valori minimi, tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate, nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: €
1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00 Compenso tabellare (valori minimi)
€ 4.996,00.
Infine, stante l'integrale rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 1398/2018 del Tribunale di Locri, emessa e Controparte_1 pubblicata in data 14/11/2018, nel procedimento già iscritto al n. R.G.100314/2009, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla rifusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 4996,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
17/10/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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