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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art.1 27 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1513/2022 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Tripodi per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato,
Antonello Monoriti, Ettore Triolo, Valeria Grandizio per procura in atti;
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento e handicap ex art. 3, comma 3, L. n.
104/92 – fase ATPO.
FATTO E DIRITTO 1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 (proc. n. 2061/2020
r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 4 giugno 2022 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, anche la CTU esperita in tale sede ha escluso la necessità di un'assistenza continua e la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione. Nella specie, il consulente è giunto alla diagnosi “di poliartropatia artrosica, ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, ipoacusia bilaterale, deficit visivo, ipertrofia prostatica”.
Ha esposto che “Trattandosi di soggetto ultrasessantacinquenne la percentuale di invalidità è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini della assistenza sanitaria viene attribuita anche una percentuale di invalidità.
Sulla base di quanto esposto, dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico non appare comportare nel ricorrente una impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o una impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. Per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua.
La legge 104/92 ha introdotto il concetto di handicap nel nostro ordinamento giuridico. L'handicap è la condizione di svantaggio sociale dell'individuo affetto da una minorazione. La persona viene definita in situazione di handicap, o di handicap grave, non solo in base alla sussistenza di una “minorazione” fisica, psichica o sensoriale, ma soprattutto in base alle concrete conseguenze che ne derivano nell'ambito dell'apprendimento, della relazione sociale, della integrazione lavorativa. La tutela delle persone con handicap e delle persone con handicap in situazione di gravità è di tipo assistenziale, è correlata all'esistenza di una concreta condizione di svantaggio sociale o di emarginazione determinata dalla disabilità, prescinde dal riferimento alla capacità lavorativa. Sulla base di quanto esposto, dall'esame della documentazione sanitaria agli atti, dalla raccolta anamnestica, dalla obiettività, il quadro patologico porta a riconoscere handicap - art. 3 comma
1, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n 104; non appare comportare nel ricorrente una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, tale da assumere connotazione di gravità”.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 7/04/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos