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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2927/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
RU IN, EL
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16604/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075904988000 IRPEF-ALTRO 2001 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060033410703000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1939/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249075904988000, limitatamente alla cartella n. 09720060033410703000. Quest'ultima veniva emessa con riguardo al MODELLO UNICO e
770, per l'anno d'imposta 2001, per complessivi € 48.124,05 compresi interessi e sanzioni. Ricorrente_1, premesso il fallimento della propria ditta individuale nell'anno 2003, censura: l'inesistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, in quanto non risulterebbe ammesso alcun presunto credito di
ADE al passivo del fallimento della ditta individuale Ricorrente_1, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma (Sent. n. 619/2023 G.D. Cardinali) del 10.07.2003.
La notifica della cartella n. 09720060033410703000, così come degli atti presupposti e/o successivi, in ogni caso, non si è mai perfezionata, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Agenzia delle entrate si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, stante la rituale notifica della cartella oggetto di contestazione -come da documentazione prodotta in copia-, in data 3.05.2006 (la cartella 09720060033410703000 sarebbe stata notificata il 3.05.2006 in Indirizzo_1, Roma, a tale Nominativo_1, qualificato come “collega di Studio”). Successivamente, l'Agente della riscossione avrebbe interrotto la prescrizione mediante notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169057951890000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento in questione, tramite deposito dell'avviso di notifica sul sito informatico della Camera di Commercio di Roma, in data in data 20.11.2016. Anche ammessa la mancata notifica dell'atto presupposto, la resistente oppone che ogni contestazione avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720169057951890000. Successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento sopra citata, sono state notificate ulteriori intimazioni di pagamento aventi ad oggetto la cartella n. 09720060033410703000, anch'esse mai opposte
L'Agenzia della Riscossione non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La resistente non ha documentato di aver notificato, in modo rituale, la cartella di pagamento impugnata. Ciò in quanto la stessa risulta consegnata a Roma, Indirizzo_1, a un “collega di studio” in assenza del destinatario e, in tale eventualità, necessita la cartolina dell'avviso di notifica ex art. 140 c.p.c., adempimento quest'ultimo che non viene documentato dalla resistente. A tal riguardo, si richiama il principio di diritto, espresso dalla Cass. Civ. Sez. Unite nella sentenza 15 aprile 2021, n. 10012, secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” Peraltro, Ricorrente_1 ha documentato che era residente in [...], Roma (cfr. certificato di residenza) e, quindi, avrebbe dovuto essere fornita spiegazione sul differente indirizzo utilizzato per la notifica.
Quanto alla intimazione di pagamento n. 09720169057951890000, in base a quanto affermato dalla stessa
Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, essa risulta notificata (a prescindere dalla correttezza della procedura in quanto, anche in tal caso, manca la cartolina ex art. 140 c.c.) 10 anni e 7 mesi circa dopo la notifica della cartella.
Stante il decorso di oltre un decennio, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è ormai prescritta.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al pagamento a favore di Ricorrente_1 delle spese processuali liquidate in euro 2000,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato a favore del ricorrente.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
CA GA OM IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
RU IN, EL
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16604/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075904988000 IRPEF-ALTRO 2001 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720060033410703000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1939/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249075904988000, limitatamente alla cartella n. 09720060033410703000. Quest'ultima veniva emessa con riguardo al MODELLO UNICO e
770, per l'anno d'imposta 2001, per complessivi € 48.124,05 compresi interessi e sanzioni. Ricorrente_1, premesso il fallimento della propria ditta individuale nell'anno 2003, censura: l'inesistenza del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate, in quanto non risulterebbe ammesso alcun presunto credito di
ADE al passivo del fallimento della ditta individuale Ricorrente_1, dichiarato con sentenza del Tribunale di Roma (Sent. n. 619/2023 G.D. Cardinali) del 10.07.2003.
La notifica della cartella n. 09720060033410703000, così come degli atti presupposti e/o successivi, in ogni caso, non si è mai perfezionata, con conseguente prescrizione della pretesa erariale.
Conclude chiedendo dichiararsi l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
L'Agenzia delle entrate si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso, stante la rituale notifica della cartella oggetto di contestazione -come da documentazione prodotta in copia-, in data 3.05.2006 (la cartella 09720060033410703000 sarebbe stata notificata il 3.05.2006 in Indirizzo_1, Roma, a tale Nominativo_1, qualificato come “collega di Studio”). Successivamente, l'Agente della riscossione avrebbe interrotto la prescrizione mediante notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720169057951890000, avente ad oggetto, tra l'altro, la cartella di pagamento in questione, tramite deposito dell'avviso di notifica sul sito informatico della Camera di Commercio di Roma, in data in data 20.11.2016. Anche ammessa la mancata notifica dell'atto presupposto, la resistente oppone che ogni contestazione avrebbe dovuto essere sollevata mediante tempestiva impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720169057951890000. Successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento sopra citata, sono state notificate ulteriori intimazioni di pagamento aventi ad oggetto la cartella n. 09720060033410703000, anch'esse mai opposte
L'Agenzia della Riscossione non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
La resistente non ha documentato di aver notificato, in modo rituale, la cartella di pagamento impugnata. Ciò in quanto la stessa risulta consegnata a Roma, Indirizzo_1, a un “collega di studio” in assenza del destinatario e, in tale eventualità, necessita la cartolina dell'avviso di notifica ex art. 140 c.p.c., adempimento quest'ultimo che non viene documentato dalla resistente. A tal riguardo, si richiama il principio di diritto, espresso dalla Cass. Civ. Sez. Unite nella sentenza 15 aprile 2021, n. 10012, secondo il quale “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.” Peraltro, Ricorrente_1 ha documentato che era residente in [...], Roma (cfr. certificato di residenza) e, quindi, avrebbe dovuto essere fornita spiegazione sul differente indirizzo utilizzato per la notifica.
Quanto alla intimazione di pagamento n. 09720169057951890000, in base a quanto affermato dalla stessa
Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni, essa risulta notificata (a prescindere dalla correttezza della procedura in quanto, anche in tal caso, manca la cartolina ex art. 140 c.c.) 10 anni e 7 mesi circa dopo la notifica della cartella.
Stante il decorso di oltre un decennio, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria è ormai prescritta.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in solido, al pagamento a favore di Ricorrente_1 delle spese processuali liquidate in euro 2000,00, oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge, oltre contributo unificato a favore del ricorrente.
Roma 21.1.2026
Il giudice estensore Il Presidente
CA GA OM IR