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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2764/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. BONETTA ANGELO e dell'avv. SENTINI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA P. NENNI, 6/B - MANTOVA presso lo studio dell'avv. Alberto Mutti, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
ATTRICE contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
STORI ANDREA e dell'avv. LAURA TONIATO, elettivamente domiciliato in VIA
BATTISTI, 44 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso lo studio dell'avv. Laura
Toniato, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 5 CONVENUTO
Oggetto: 140111 – indebito
CONCLUSIONI
Per l'attrice: condannare alla restituzione agli eredi di della Controparte_1 Parte_2
somma di 337.549,42 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nella misura prevista ai sensi del 4° comma, art. 1284 c.c., per tutti i motivi dedotti in atti;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre c.u. e accessori di legge.
Per il convenuto:
NEL MERITO: respingersi tutte le domande della ricorrente per i motivi di cui alle richiamate difese del resistente
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze professionali, 15% spese generali, Iva e
CPA di legge e con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il 17-11-2023 e notificato il 13-
12-2023 l'attrice esponeva 1) che, in data 18-1-2021, era venuto a mancare Per_1
il quale aveva redatto testamento olografo del 20-3-2020 pubblicato il 17-3-
[...]
2021 con il quale aveva nominato eredi essa istante nonché Parte_3 [...]
e e, quali legatari, ed CP_2 Parte_4 Persona_2 Controparte_3
e che tutti avevano accettato le disposizioni testamentarie in data 1- Controparte_4
6-2021; 2) che, dalle risultanze di un altro processo, era emerso che, con atto di finanziamento del 26-7-2007, la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. aveva erogato a titolo di mutuo agrario ipotecario a la somma di € 350.000,00 Controparte_1
oltre interessi;
3) che aveva beneficiato del denaro prestatogli dal Controparte_1
cugino il quale il 21-1-2009 aveva disposto la vendita di propri titoli Parte_2
per € 349209,76 girando al cugino la somma di € 337.549,42 onde consentirgli di pagina 2 di 5 estinguere in via anticipata il mutuo in questione;
4) che non aveva mai Controparte_1
restituito l'importo in questione;
5) che il conto utilizzato per lo smobilizzo dei titoli era cointestato ma esisteva prova che i titoli e tutto il denaro era di proprietà del solo
6) che non poteva configurarsi nel caso in questione di una donazione per Pt_2
difetto di forma;
7) che non occorreva integrare il contraddittorio nei confronti degli altri eredi: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna di Controparte_1
alla restituzione della somma di € 337.549,42 oltre agli interessi.
Si costituiva il quale sosteneva 8) che il diritto si era prescritto in Controparte_1
quanto, secondo la prospettazione dell'istante, il mutuo si sarebbe perfezionato nel momento in cui la somma di denaro era passata dal mutuante al mutuatario e, dunque, il
21-1-2009; 9) che il mutuante non aveva mai chiesto la restituzione dell'importo (l'unica richiesta era stata effettuata solo il 18-7-2023 in sede di mediazione) né la fissazione del termine di cui all'art. 1183 e 1817 c.c.; 10) che, peraltro, era titolare del Controparte_1
50% della somma in questione: alla luce di tali considerazioni la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate alla udienza del 6-3-2025 tenutasi secondo le modalità della trattazione scritta.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va rilevato che, secondo la prospettazione effettuata dalle parti, il rapporto intercorso fra e deve qualificarsi come Controparte_1 Parte_2
mutuo avendo affermato parte attrice, in atto di citazione, che il primo aveva
“beneficiato del denaro prestatogli dal cugino” ed avendo espressamente riconosciuto il secondo che tale natura aveva avuto la dazione di denaro in questione, evidenziandosi che il mutuo si presume oneroso ma può anche essere stipulato a titolo gratuito.
Occorre poi rilevare che il contratto, avendo natura reale, si è perfezionato nel momento in cui la somma di denaro è passata dal mutuante al mutuatario ciò che è avvenuto, come affermato da parte attrice, il 21-1-2009.
pagina 3 di 5 Orbene solo in data 18-7-2023 e cioè nell'ambito del procedimento di mediazione l'istante ha chiesto la restituzione dell'importo mutuato: ne consegue che la domanda si
è prescritta ex art. 2946 c.c. atteso che la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183 co. III
c.c. con la conseguenza che, in tal caso, è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione
(cfr. Cass. 7-5-2020 n. 8640; Cass. 19-6-2009 n. 14345; Cass. 3-6-1997 n. 4939).
Merita aggiungere che è del tutto irrilevante discettare sulla circostanza che la dazione di denaro sia avvenuta a titolo di mutuo (come qui ritenuto) ovvero che mancasse del tutto un titolo ovvero ancora che il titolo fosse nullo (in quanto donazione priva di forma ad substantiam) poiché in tema di azione di ripetizione, l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di pagamento o del diritto di trattenere la somma percepita, costituisce un mero antecedente logico della domanda di restituzione (cfr. Cass. 2-2-2007 n. 2298), azione che è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. 11-11-1986 n.
6626) e che ha natura autonoma rispetto alla azione contrattuale volta a far dichiarare l'inadempimento ovvero la nullità o la inesistenza del titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche con distrazione delle stesse in favore dei difensori del convenuto dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna altresì a rimborsare al convenuto le spese di lite, Parte_1
che si liquidano in € 11.766,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al pagina 4 di 5 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, spese che vanno distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..
Mantova, 17 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
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