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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/06/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1 VERONICA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
Controparte_1
− Condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_6 in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a €uro 1.221,50= lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con pagina 1 di 4 tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
rigettare la richiesta di corresponsione della retribuzione professionale docenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
In via subordinata:
qualora codesta Spettabile Autorità Giudiziaria dovesse reputare fondate le istanze avversarie sulla retribuzione professionale docenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto reclamato chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del sopra eccepito divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata:
si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 24/09/2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del CP_1
convenuto quale docente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per l' annualità 2021/2022, di operare come docente presso la provincia di , di non aver percepito nelle mensilità lavorate il CP_3 compenso individuale accessorio costituito dalla “retribuzione professionale docente” , nella misura di
€ 174,50 mensili come riconosciuto dai contratti collettivi nazionali di categoria e di cui si allegano, sicché si affermava creditore della somma complessiva di € 1.221,50 per le mensilità da gennaio a luglio 2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 4 La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, rammentandosi che l'art.7 del CCNL del 14.03.2001, prevede che :
”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta, per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNL del
31.08.99, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.05.1999 e dagli articoli 24 e 25 del CCNL del 04.08.1995”. L'art.25 del CCNI del 31.08.1999 alla lettera C) individua l'ammontare della retribuzione professionale per i docenti con contratto a tempo determinato o senza progressione di carriera stabilendo che esso viene corrisposto “dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività di didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
A fronte di tale dettato della contrattazione collettiva, il convenuto ha precisato, con nota CP_1
8110 del 17 Dicembre 2012, che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari, mentre spetta ai docenti ed ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, atteso che la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997” .
Deve tuttavia rammentarsi che, con ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018, la
Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
pagina 3 di 4 Alla luce di tale chiara e condivisibile decisione, non smentita da arresti successivi di legittimità e condivisa da questo giudicante, occorre stabilire la spettanza al ricorrente della retribuzione professionale docenti spettante per il periodo di assunzione a tempo determinato nell'anno scolastico
2021/22 come docente, nella misura indicata in ricorso, oggetto solo di generica contestazione da parte del convenuto e pertanto utilizzabile da questo giudicante nella presente decisione, sicché CP_1
l'amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.221,50, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa, previa compensazione di 1/3 stante il concreto valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 184/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Controparte_7
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposta la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022 e condanna il convenuto a corrispondere al predetto la somma di CP_1
€ 1.221,50 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1
costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 876,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Belluno, in data 11/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEPOLI Parte_1 C.F._1 VERONICA, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. del difensore
Email_1 contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._2 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._3 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_2
In punto a:
Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
Controparte_1
− Condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_6 in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a €uro 1.221,50= lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014 con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con pagina 1 di 4 tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”
***
Il procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
rigettare la richiesta di corresponsione della retribuzione professionale docenti;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
In via subordinata:
qualora codesta Spettabile Autorità Giudiziaria dovesse reputare fondate le istanze avversarie sulla retribuzione professionale docenti, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto reclamato chiedendo, altresì, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, di emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle relative differenze retributive, nonché l'applicazione del sopra eccepito divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria.
In via ulteriormente subordinata:
si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 24/09/2024 , come sopra rappresentato, conveniva in Parte_1 giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1
epigrafe, a tal fine esponendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del CP_1
convenuto quale docente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per l' annualità 2021/2022, di operare come docente presso la provincia di , di non aver percepito nelle mensilità lavorate il CP_3 compenso individuale accessorio costituito dalla “retribuzione professionale docente” , nella misura di
€ 174,50 mensili come riconosciuto dai contratti collettivi nazionali di categoria e di cui si allegano, sicché si affermava creditore della somma complessiva di € 1.221,50 per le mensilità da gennaio a luglio 2022.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , come sopra rappresentato, Controparte_1 che resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dalla parte ricorrente.
pagina 2 di 4 La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito della domanda, rammentandosi che l'art.7 del CCNL del 14.03.2001, prevede che :
”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta, per dodici mensilità, con le modalità stabilite dall'art.25 del CCNL del
31.08.99, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.05.1999 e dagli articoli 24 e 25 del CCNL del 04.08.1995”. L'art.25 del CCNI del 31.08.1999 alla lettera C) individua l'ammontare della retribuzione professionale per i docenti con contratto a tempo determinato o senza progressione di carriera stabilendo che esso viene corrisposto “dalla data di assunzione del servizio e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività di didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
A fronte di tale dettato della contrattazione collettiva, il convenuto ha precisato, con nota CP_1
8110 del 17 Dicembre 2012, che sia la retribuzione professionale docenti che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti brevi e saltuari, mentre spetta ai docenti ed ATA con incarico a tempo indeterminato, ai supplenti annuali (incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) ma non ai supplenti che svolgono incarichi temporanei, atteso che la Circolare Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, elenca le fattispecie per le quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o anche ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 40 comma 9 della legge 449/1997” .
Deve tuttavia rammentarsi che, con ordinanza delle Sezione Lavoro n. 20015 del 27/07/2018, la
Suprema Corte ha deciso che il ricordato art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
pagina 3 di 4 Alla luce di tale chiara e condivisibile decisione, non smentita da arresti successivi di legittimità e condivisa da questo giudicante, occorre stabilire la spettanza al ricorrente della retribuzione professionale docenti spettante per il periodo di assunzione a tempo determinato nell'anno scolastico
2021/22 come docente, nella misura indicata in ricorso, oggetto solo di generica contestazione da parte del convenuto e pertanto utilizzabile da questo giudicante nella presente decisione, sicché CP_1
l'amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.221,50, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa, previa compensazione di 1/3 stante il concreto valore di causa, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 184/2024 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
l Controparte_7
, (C.F.: , in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_3
tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi corrisposta la retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022 e condanna il convenuto a corrispondere al predetto la somma di CP_1
€ 1.221,50 oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il convenuto a rifondere alla parte ricorrente – e per lei al procuratore CP_1
costituito, che si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 876,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 49,00.
Così deciso in Belluno, in data 11/06/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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