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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7689 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1802/2020 All'udienza collegiale del giorno 17/12/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. LANZA ROMINA
Avv. COSTANTINI SERGIO Presente Appellato/i (CONTUMACE) Controparte_1 Avv. AL RI Avv. LISI MASSIMILIANO Avv. Pescatori in sostituzione
Controparte_2 Avv. FORTE GIAMPIERO Avv. Alessi in sostituzione
***
L'avv. Alessi chiede lo stralcio della documentazione prodotta da parte appellante con i depositi del 27/10/2025 e del 13/11/2025. L'avv. Costantini si oppone. L'avv. Pescatori si associa alle richieste di CP_2
La Corte riservata al merito la decisione sullo stralcio della documentazione invita le parti alla discussione orale. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1802 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Romina Lanza (C.F.: Parte_1 C.F._1
– PEC: ) e dall'avv. Sergio Costantini C.F._2 Email_1
(C.F. – PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso lo studio dell'avv. Romina Lanza, sito in Roma, in Via Giuseppe Mazzini n.142, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Forte (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_3 Email_4
Legale Forte, sito in Formia (LT), in Via XX Settembre n.7, giusta procura in atti
- APPELLATA -
AL RI (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._5
Lisi (C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._6 Email_5
pagina 2 di 23 presso il suo studio, sito in Santi OS e AN (LT), in Via Traversa I^ Vigne Inferiori n. 94/A, giusta procura in atti
- APPELLATO -
in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Latina n. 2469/2019, pubblicata in data 16/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.200769/2013, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e AL FA. Controparte_2 Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio AL FA, la Parte_1
, nonché le (oggi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, affinché, accertata l'esclusiva responsabilità del AL nella causazione del sinistro, venissero
[...] condannati al risarcimento del danno nella misura € 65.183,40, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, in favore dell'attrice ex art. 141 cod. ass., data la natura di terza trasportata della danneggiata. A tal fine deduceva che il giorno 29.6.2012, alle ore 17.20, mentre si trovava a bordo dell'autobus tg. EJ182RN di proprietà della Controparte_1
e condotto da AL FA, nell'atto di scendere le scale del detto mezzo alla
[...] fermata, cadeva rovinosamente dalle stesse a causa di un improvviso movimento del bus, riportando lesioni personali. Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inapplicabilità al caso di specie della normativa richiamata, eccezione espressamente, poi, rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni. Nel merito deduceva l'esclusiva ascrivibilità del sinistro alla condotta dell'attrice, posto che il sinistro si verificava al di fuori della sede del mezzo, sul marciapiede. Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente citati
AL FA e . Controparte_1
§ 3. - L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Latina – Seconda
Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede: dichiara la contumacia di rigetta la Controparte_4 Controparte_5 domanda;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_2
pagina 3 di 23 che si liquidano in € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se CP_2 dovute, come per legge;
nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi”.
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di appello, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni addotte in premessa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame dal n.1 al n.8 e per l'effetto in totale riforma della Sentenza n. 2469/2019 del Tribunale di
Latina, in relazione a procedimento iscritto al n. 200769 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, Giudice Dr.ssa Laura Gigante, emessa in data 12.10.2019, pubblicata in data 16.10.2019, impugnata ai capi indicati in narrativa, revocare quanto disposto dal Giudice di primo grado, e quindi accertare e dichiarare che la il giorno 29.06.2012, ore 17.20 circa, Parte_1 in Penitro di Formia (LT), era trasportata a bordo dell'autobus EJ 182 RN, tratta Gianola Penitro
(c.d. circolare), di proprietà della , ass.to per la R.C.A con la Controparte_1 spett.le compagnia , condotto nell'occasione da AL FA e che veniva Controparte_6 coinvolta nel sinistro descritto in narrativa e per l'effetto dichiarare che l'evento sinistroso ed il conseguente danno patito per cui è causa, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva, in virtù di quanto provato nel corso del presente giudizio, di AL FA, conducente del bus tg. EJ 182 RN, veicolo di proprietà della , per l'effetto condannarlo, quale Controparte_1 responsabile civile, in base alla normativa prevista per l'indennizzo del terzo trasportato ex art. 141 e seguenti del codice delle ass.ni, e/o ex art. 2043 del c.c. o altra norma che il Giudicante del presente gravame voglia individuare nel caso di specie (art. 1678 - 1681 del c.c., art. 144 codice delle assicurazioni), ognuno per il suo titolo di responsabilità, in solido alla Controparte_7 di proprietaria del veicolo suddetto ed alla , Partita
[...] Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in VIA MAROCCHESA, 14 31021 PartitaIVA_2
AN VE (TV), che al momento dell'evento copriva la per la r.c.a. il veicolo suddetto, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento delle seguenti voci di danno: a persona, biologico e morale, nonché ristoro delle spese mediche, come meglio descritti e quantificati nella narrativa, in favore di , nocumenti da questa ultima subiti a seguito del sinistro de Parte_1 quo, il tutto nella misura di un totale di € 58.172,00 somma calcolata nel conteggio sopra operato che qui si intende integralmente richiamato, con personalizzazione massima per le ragioni sopra indicate in narrativa (s.e.&.o. di calcolo) o nella diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno del sinistro.
In via più gradata ci si rimette alla valutazione del Giudice di Appello secondo equità al fine di verificare, quantificare e determinare l'ammontare dei danni lamentati e del conseguente risarcimento pagina 4 di 23 dovuto. Nel contempo, rigettare tutte le avverse richieste, domande ed eccezioni, di controparte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e del tutto non provate, nonché palesemente pretestuose e contraddittorie e superate dalla prova documentale fornita dall'odierna appellante e da tutto quanto dimostrato e provato nel corso del giudizio di primo grado… Con vittoria di spese, competenze professionali, del doppio grado di giudizio, in favore di parte attrice, con espressa richiesta di riforma in sede di appello di quanto statuito in primo grado”.
§ 5. - L'appellata in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/6/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertata la formulazione da parte di di domande nuove, la produzione di documenti nuovi e Parte_1
l'articolazione di nuovi mezzi di prova, dichiararsi la loro inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in accoglimento della proposta eccezione, per tutte le ragioni esposte, disponendo altresì, per l'effetto, lo stralcio dagli atti di causa delle fotografie indicate come allegati '1' '2' e '3'. In via subordinata, nel merito, nel richiamare le conclusioni precisate all'udienza del 26/03/2019 e da aversi qui per interamente trascritte, rigettarsi l'appello proposto siccome infondato e, comunque, non provato, con conseguente conferma della gravata pronuncia. Con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio. Contrariis reiectis... Si oppone all'ammissione delle fotografie versate in atti dall'appellante come allegati '1', '2' e '3', perché precluse dal divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., oltre che irrilevanti ed in conferenti e chiede, quindi, disporsi il loro stralcio dagli atti di causa”.
§ 6. - L'appellato AL FA, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/6/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento delle difese e ragioni espletate da AL FA, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2469/2019 resa dal Tribunale di Latina nella persona della dott.ssa Gigante Laura in data
12.10.2019 (data pubblicazione 16.10.2019) all'esito del procedimento iscritto al n. 200769/2013 R.G. del Tribunale di Latina. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante ai sensi del D.M. 55/2014 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed IVA
22% come per Legge.”
§ 7. - Con ordinanza del 24/9/2021, a scioglimento della riserva, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata dichiarata la inutilizzabilità delle tre fotografie Controparte_1 prodotte da con l'atto di appello. Parte_1
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti appellate hanno chiesto lo stralcio della documentazione prodotta da parte appellante con i depositi del 27/10/2025 e del 13/11/2025. pagina 5 di 23 I difensori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - Va evidenziato in via preliminare, che il documento All. F prodotto per la prima volta dall'appellante con il deposito del 27/10/2025, la cui produzione non era stata precedentemente autorizzata, non può essere utilizzato, essendo sempre preclusa in appello la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorra una “causa non imputabile” alla parte, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., nella formulazione successiva alla novella di cui al D.L. n. 83/2012 (conv. nella L. n. 134/2012), nel caso concreto assolutamente non dimostrata. L'ulteriore documentazione allegata dall'appellante con il deposito del 27/10/2025 relativa ai verbali istruttori di 1° grado era stata espressamente autorizzata ed è quindi utilizzabile.
§ 10. - L'appello formulato da si articola in otto motivi: Parte_1
§ 10.1. - Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato dichiarato: “il difetto legittimazione passiva di . Controparte_2
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “In via ulteriormente preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Ed invero il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, secondo la più recente giurisprudenza, può essere sollevato dal convenuto in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza, nonché è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Dalla prospettazione di fatti così come esposti da parte attrice e provati nel corso del giudizio, il sinistro in oggetto non può ricondursi alla fattispecie di cui all'art.141 cod. ass., ma alle ipotesi di cui agli artt. 1678 ss. cc…… Appare chiaro che, nel caso in esame, è sorto un contratto di trasporto di persone tra il passeggero, che ha subito il danno, e l'azienda di trasporti, proprietaria del veicolo. Il passeggero, difatti, nel momento in cui ha acquistato l'abbonamento ha determinato il sorgere dell'obbligo in capo al conducente, e, quindi, in capo all'azienda proprietaria del veicolo, di trasportarlo e di assicurarne l'integrità e l'incolumità fisica durante il viaggio. (Cassazione Civile sentenza n. 681/2016). Da ciò consegue che non è ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, possibile solo nei casi previsti dalla legge (come appunto nelle ipotesi di cui al cod. ass.). Nelle altre ipotesi di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio pagina 6 di 23 l'assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato, con la conseguenza che se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l'assicuratore del responsabile, la domanda andrà dichiarata inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Sarà, eventualmente, il danneggiante a poter chiamare in manleva l'assicurazione nel medesimo giudizio. Nel caso di specie l'attrice ha citato direttamente quale convenuta l'assicurazione, nei cui confronti non vanta alcun rapporto diretto, oltre ai diretti danneggianti, rimasti contumaci.
Invero, in assenza di chiamata in causa da parte dei soggetti legittimati, ossia i danneggianti- assicurati, o di dichiarazione di estensione della domanda, deve concludersi per la carenza di legittimazione nel presente giudizio della convenuta assicurazione . Controparte_2
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Detto capo della sentenza viene impugnato per mero tuziorismo difensivo, poiché non è decisivo ai fini del presente gravame, in quanto si è agito oltre che ex art. 141 codice delle assicurazioni, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e e/o altra norma che il Giudice volesse ritenere applicabile (quali gli art. 1678 - 1681 c.c. e l'art. 144 codice delle assicurazioni) comunque ad ogni buon fine si rileva quanto segue: ai sensi dell'art. 141 cod. ass. il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato deve promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura
(stragiudiziale) di risarcimento prevista dall'articolo 148. La successiva - eventuale - azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, va esercitata nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145 (dopo che siano trascorsi novanta giorni, in caso di danno alla persona, decorrenti da giorno in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione, il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento). La legge non specifica altro rispetto all'azione proponibile dal terzo trasportato. La Corte Costituzionale, circa la ratio dell'istituto, ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del codice delle assicurazioni private “va interpretata” nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (si vedano ordinanze n. 205/08 n. 441/08,
85/10). Il trasportato in sostanza ha un'ampia facoltà di scelta, perché può: citare in giudizio il solo responsabile del danno ex art. 2043 e 2054 c.c.; esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.l.g. n. 209 del
2005; invocare l'art. 141 d.lgs n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore vettore. La più pagina 7 di 23 autorevole dottrina al riguardo ha dato una interpretazione ampia dell'art. 141, ritenendo che il legislatore abbia stabilito quale presupposto per l'applicabilità della norma solo la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato e non sarebbe richiesto che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli. Detta interpretazione si giova proprio della genericità dell'art. 141 che induce l'interprete a ritenere che la norma non richieda affatto che il sinistro sia verificato tra almeno due veicoli, perché lo scopo della disposizione sembra essere quello di rafforzare la posizione “debole” del trasportato, come sancito dalla Corte Costituzionale, consentendogli un'azione più veloce nei confronti dell'assicuratore del veicolo su cui viaggiava. Orbene nel caso di specie tale interpretazione sembra la più plausibile e giusta anche in virtù di quanto accaduto ante causa con l'atteggiamento da parte della compagnia, odierna appellata, che non ha mai eccepito la richiesta operata ex art. 141. Si vedano all'uopo allegati 6, 7, (lettere messe in mora di parte attrice) e all. 8 risposta compagnia nonché missiva fax del 18.04.13 (all.9) di parte attrice, Controparte_2 in risposta al rigetto della liquidazione del sinistro da parte della compagnia, ove non si fa il minimo accenno all'azione incardinata ex art. 141 ed alla sua improcedibilità. Anzi, al contrario, si sottolinea, come la compagnia abbia aperto il sinistro ed effettuata la visita dell'infortunata tramite il medico fiduciario, Dr.ssa in data 28.01.2013, non operando contestazioni di sorta in ordine Persona_1
“all'an” se non la prima volta in data 25.03.2013 (all.9). Si precisa che tutta documentazione indicata
è depositata nel fascicolo di primo grado agli allegati indicati. L'applicazione dell'art. 1678 e ss c.c.
(contratto di trasporto nozione) è connaturale alla fattispecie in esame come del resto sostenuto in comparsa conclusionale alla quale ci si riporta e che poi nei successivi motivi di appello si dedurrà sul punto specifico.”
§ 10.2 — Con il secondo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
209/05, nonostante la suddetta parte avesse espressamente rinunciato a tale eccezione.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “… il sinistro in oggetto non può ricondursi alla fattispecie di cui all'art.141 cod. ass., ma alle ipotesi di cui agli artt. 1678 ss. cc. Tale qualificazione può essere operata dal giudice a prescindere dall'eccezione delle parti (o come nel caso di specie, ove la parte abbia espressamente rinunciato all'eccezione), in quanto “nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce, pagina 8 di 23 dunque, operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale.” (Corte di
Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11304)”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Al riguardo tale eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 141 d.lgs 209/05 risulta superata dal prosieguo istruttorio, infatti, controparte ha espressamente rinunciato all'eccezione di cui trattasi, come da verbale di udienza del giorno 26.03.2019. Ma il Giudice con quanto riportato ha ritenuto di farla valere comunque. Orbene, ciò non era possibile, poiché essendo una eccezione in senso stretto fatta valere dalla parte, di conseguenza, non era rilevabile di ufficio da parte del Giudice. Violando di fatto l'art. 112 del c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), infatti il Giudice, secondo detta disposizione, non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte solo dalle parti. Infatti, la differenza tra la mera difesa, rilevabile dal Giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo e l'eccezione in senso stretto è la seguente: la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Invece costituisce eccezione in senso stretto quella con cui si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio (si veda all'uopo Ric. 2013 n. 24755 Sez. SU ud. 01.12.2015). Infatti, a ben vedere, quanto dedotto da parte convenuta nella comparsa di costituzione (non applicabilità dell'art. 141 del codice della strada)
è una eccezione in senso stretto in quanto contrappone un fatto impeditivo, operata nella prima difesa e di conseguenza non rilevabile di ufficio. Di conseguenza se a tale eccezione parte convenuta vi ha rinunziato, non si vede perché il Giudice la voglia far rientrare in modo anomalo e forzato nell'ambito del giudizio. Al Giudice era precluso rilevare di ufficio tale eccezione proprio per la sua natura di
“eccezione in senso stretto” come dedotto precedentemente.
Inoltre il Giudice di prime cure incorre in errore quando qualifica la domanda in modo autonomo
“dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo” Infatti a questo punto lo stesso Giudice poteva qualificare la domanda attorea formulata ex art. 144 codice delle assicurazioni private, proprio in virtù di quanto richiesto nelle conclusioni operate da parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio ossia: ex art. 141 codice delle assicurazioni, ma anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e e/o altra norma che il Giudice volesse ritenere applicabile (quali gli articoli 1678 -
1681 del c.c. e l'art. 144 codice delle assicurazioni). Infatti la norma che il Giudicante doveva pagina 9 di 23 individuare superando, come sostiene in sentenza “di non attenersi alla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa”, era quella di ritenere la domanda formulata da parte attrice, ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, il quale prevede: che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. Il caso particolare, come quello in esame, del veicolo che provoca da solo un sinistro fa sì che di fatto, il terzo veda “confondersi” le azioni ex art. 144 cod. ass. (azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile) ed ex art. 141 (azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo), in quanto l'assicurazione è la medesima in entrambi i casi. Dal punto di vista processuale, però, il primo strumento richiede il coinvolgimento in causa del responsabile civile, del quale sarà accertata in giudizio la colpa, mentre il secondo è diretto “nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde, dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti. Qualificazione della domanda che vorrà adottare l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, quale Giudice del presente gravame,
e/o in alternativa invece ritenere l'art. 141 come formulato di portata ben più ampia e comprensivo anche dell'ipotesi di sinistro con un solo veicolo come quello del caso di specie, percorrendo la strada maestra data dall'interpretazione della Corte Costituzionale, circa la ratio dell'istituto, che ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del codice delle assicurazioni provate “ va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro toglierli la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (si vedano ordinanze n.
25/08 n. 441/08, 2. 85/10). Appare corretto seguire l'elaborazione dottrinale che ha dato una interpretazione più ampia dell'art. 141, ritenendo che il legislatore abbia stabilito quale presupposto per l'applicabilità della norma in questione solo la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal pagina 10 di 23 terzo trasportato e non richiedere che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli.
Comunque da qualsivoglia punto di osservazione giuridica si guardi la vicenda, la circostanza che l'attrice abbia citato in giudizio sin dall'inizio sia il proprietario del veicolo, che il conducente dello stesso elide ogni problema alla base, rimane solo decidere, in base alle considerazioni dei motivi di appello svolti se l'assicurazione effettivamente era legittimata passiva, poiché in difetto, comunque i legittimati passivi e responsabili civili risultano ritualmente citati in giudizio anche se rimasti contumaci nel medesimo. Si ritiene che si sia verificata una estensione automatica del contraddittorio alla compagnia alla luce di tutto l'iter processuale svolto e della rinunzia Controparte_2 all'eccezione di mancanza di legittimazione”.
I suddetti motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Il primo motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva agito esclusivamente ai Parte_1 sensi dell'art. 141 cod. ass., e dunque invocando una norma che non è applicabile nel caso concreto
(atteso che la Suprema Corte ammette l'utilizzabilità di tale norma - che riconosce al terzo trasportato una azione risarcitoria diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo -, nel solo caso in cui di sinistri che abbiano coinvolto più veicoli: cfr. Cass. Civ. Sez. U, n.
35318 del 30/11/2022), ma anche in base agli articoli “seguenti del codice delle ass.ni e/o art. 2043 del c.c.”.
Ebbene, è appena il caso di rilevare che tale ampia formulazione delle ragioni di diritto in forza delle quali l'attrice ha agito in primo grado comprende anche l'azione prevista dall'art. 144 cod. ass. che riconosce al danneggiato per sinistro determinato dalla circolazione di un veicolo - e dunque anche al terzo trasportato che abbia patito danni a causa dell'incidente - azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile che, nel caso concreto, era proprio la convenuta ovvero la compagnia che aveva assicurato l'autobus sul quale viaggiava. Controparte_3
Ne deriva che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.
Resta così superata la censura relativa alla avvenuta rinuncia, in primo grado, della eccezione di inammissibilità da parte della CP_2
Il secondo motivo di appello rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
§ 10.3 — Con il terzo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato: “l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità e il nesso causale tra quest'ultimo i danni patiti”. pagina 11 di 23 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Nel merito va valutata la sussistenza di un profilo di responsabilità ascrivibile al conducente e, quindi, al proprietario dell'autobus. Invero, posto che tra il passeggero coinvolto nel sinistro e l'azienda privata che gestisce il mezzo si è instaurato un contratto di trasporto di persone, nella valutazione della responsabilità del vettore va esaminata la disposizione di cui all'art.1681 c.c. La norma dispone che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio, qualora non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In sostanza, si tratta di una responsabilità di natura contrattuale posto che sorge l'obbligo in capo al vettore di trasportare incolume il passeggero a destinazione. In base ai principi generali della responsabilità contrattuale, il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l'onere di dimostrare che questo è stato determinato da causa a lui non imputabile. Ne consegue che non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perché essa
è presunta, incombendo sullo stesso la prova liberatoria. Tuttavia il passeggero deve dunque provare l'esistenza di un contratto, il fatto, il danno subito ed il nesso di causalità. Con riferimento allo specifico caso della salita/discesa dalla vettura la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso di caduta del passeggero, il vettore è responsabile anche al tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto, rientrando tali fasi nell'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il sinistro occorso in fase di discesa al trasportato è posto in diretta derivazione dall'attività di trasporto. (Cass.
Civ. 18 Gennaio 212, n. 666). Nel caso in esame risulta provata l'esistenza del contratto di trasporto
(v. abbonamento versato in atti), nonché il verificarsi di un danno, tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che “Posto dunque che tra il passeggero coinvolto nel sinistro e l'azienda privata che gestisce il mezzo si è instaurato un contratto di trasporto di persone, occorre necessariamente valutare l'aspetto relativo alla responsabilità del vettore. L'art. 1681 c.c. dispone che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio, qualora non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In sostanza, si tratta di una responsabilità di natura contrattuale posto che sorge l'obbligo in capo al vettore di trasportare incolume il passeggero a destinazione. In base ai principi generali della responsabilità contrattuale, il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l'onere di dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Ne consegue che non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perché essa è presunta. Incombe pertanto sul vettore fornire la prova liberatoria. Ed, in particolare, in tal caso, egli
è tenuto a fornire una prova più specifica: deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad pagina 12 di 23 evitare il danno. Il passeggero deve dunque provare unicamente l'esistenza di un contratto, il danno subito ed il nesso di causalità tra questo e l'attività esplicata dal vettore in esecuzione del contratto.
Nel caso di specie si configura una responsabilità a carico dell'impresa privata, proprietaria del mezzo, e del relativo conducente. È un dato di fatto che l'incolumità del passeggero sia tutelata anche quando egli è intento a scendere dalla vettura e lo stesso si configura come un obbligo in capo al vettore. A tal proposito l'orientamento recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità è chiaro infatti con la sentenza n. 666, depositata in data 18 Gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche al tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. Deve dunque applicarsi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c. che prevede la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero se non risulta provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne consegue pertanto che, in tema di trasporto pubblico, va tutelata l'incolumità del viaggiatore anche quando il passeggero è intento a scendere dal mezzo (v. Cass. Civ. 18 Gennaio 212, n. 666). La medesima posizione viene assunta dalla recentissima sentenza n. 681/2016 della Cassazione Civile. I giudici di legittimità precisano che le fasi di salita e di discesa dell'autobus sono considerate delle manovre coessenziali all'esecuzione del contratto di trasporto della persona. Le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma altresì non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto. Si presume poi che i sinistri occorsi ai passeggeri, durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, come nell'ipotesi della salita e della discesa, sono considerati come verificatisi durante il viaggio. Alla luce di quanto sopra delineato, posto che le condotte di discesa e salita dall'autobus costituiscono parte essenziale del contratto di trasporto e determinano il sorgere di obblighi in capo al vettore quanto alla protezione dell'incolumità dei passeggeri, il sinistro occorso in fase di discesa al trasportato, come nel caso di specie, è posto in diretta derivazione dall'attività di trasporto. Ne consegue pertanto che il passeggero che ha subito il danno avrà diritto al risarcimento del danno dal proprietario del mezzo, quale l'impresa di trasporto e dal relativo conducente e di conseguenza dalla compagnia assicuratrice che la copre per tale tipo di eventi. Nel giudizio di primo grado l'onere della trasportata, al contrario di quanto sostenuto dal Giudicante di primo grado, è stato assolto, infatti, si è dimostrata la diretta consequenzialità tra il fatto lesivo, ovvero la caduta in fase di discesa dal bus, e l'attività di trasporto. Si è acclarato di avere subito dei danni “a causa” del trasporto. Dal canto suo, il vettore, al fine di sottrarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a suo carico, doveva provare che la caduta in fase di discesa è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, elemento che non è emerso in alcun modo dall'attività istruttoria espletata. pagina 13 di 23 Sintetizzando il passeggero deve dunque provare l'esistenza del contratto, il fatto, il danno subito ed il nesso di casualità. Orbene nel caso in esame, come detto dallo stesso Giudice di prime cure: “risulta provata l'esistenza del contratto di trasporto (v. abbonamento versato in atti), nonché il verificarsi di un danno” aggiunge però il Giudice che: tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti. È proprio questo ultimo capoverso che viene espressamente impugnato con le considerazioni sulle dichiarazioni testimoniali rese a fondamento dell'esistenza del nesso causale nei motivi che seguono in particolare il motivo di appello n.
7. infatti, per usare un criterio logico giuridico, necessita, prima analizzare le testimonianze ed all'esito stabilire se vi sia o meno il c.d. nesso di causalità”.
§ 10.4 — Con il quarto motivo di gravame si censura l'operato del Giudice a quo per aver fondato la sua decisione sulla deposizione del teste , il quale non risulta aver visto Tes_1
“l'estrinsecarsi della dinamica”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “il teste escusso all'udienza del Tes_1
9.7.2017, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, avendo reso una deposizione logicamente coerente, ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto passeggero del bus, e diretto al capolinea.
Precisava che l'attrice si accingeva a scendere alla prevista fermata e si posizionava avanti la porta,
che il bus al momento del fatto era fermo, che non notava la dinamica del sinistro, accorgendosi solo che a seguito della caduta la rimaneva riversa sul marciapiede”. Pt_1
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il Giudice pone le basi della sua decisone, che hanno portato al rigetto della domanda, sulla deposizione di un teste che non ha visto l'estrinsecarsi della dinamica. Solo per tale motivo di impugnazione la sentenza va riformata. Andiamo ad analizzare detta testimonianza ritenuta basilare dal Giudicante. Utilizzando “l'argomento a contrario” dell'unico teste di parte convenuta emergono elementi di responsabilità per l'accaduto a carico degli odierni convenuti odierni appellati. Il teste di parte convenuta trasportato a bordo del bus ES : sul capo 3 “non so riferire la dinamica precisa del sinistro, …non posso ESmone_2 dire se la è caduta nel mentre scendeva dall'autobus o se quando era già sul marciapiede” Pt_1
ES
“Non ricordo se la avesse aiutato qualcuno a scendere dall'autobus, credo che fosse in Pt_1 compagnia del marito”. ADR: “Da quello che ricordo io ero posizionato dietro la porta dell'autobus per la discesa e la si trovava davanti a me. Ho visto la cadere ma non ricordo la Pt_1 Pt_1 modalità.” ADR: “Dopo la caduta ricordo che io non sono sceso dall'autobus e non so se AL, conducente del bus, sia intervenuto per soccorrerla. Mi ricordo che è intervenuto qualcuno. Ricordo altresì che l'autobus è rimasto fermo, sono intervenuti soccorsi, ma non ricordo precisamente chi”. Sul ES capo 4 “preciso che la dopo la caduta è rimasta a terra e presumo abbia subito lesioni Pt_1
pagina 14 di 23 però non so riferire”. La presente testimonianza è lacunosa contraddittoria ed imprecisa, è un insieme di non ricordo e di conseguenza non può essere posta a base della decisione di una sentenza, basti ES ricordare come sopra riportato la frase emblematica riferita dal “non so riferire la dinamica precisa del sinistro.” …. Il Giudice erra in maniera grave, stravolgendo un principio probatorio
“sacro ed inviolabile” utilizzando detta deposizione a fondamento della sua illogica decisione, ossia quella di un soggetto che non ha visto la dinamica. Infatti, il Giudice di primo grado ha valutato in modo illogico le prove testimoniali acquisite giungendo a fondare il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'unico teste che non ha assistito alla dinamica. Inoltre, la circostanza che ES il teste riferisca: “il bus al momento del fatto era fermo” non specifica quando il bus era fermo ossia se nel momento della caduta, istante che il teste non vede infatti afferma: “non ricordo la modalità”, ma può essere solo riferito all'istante/momento in cui l'attrice è già caduta, ed il bus, dopo l'accenno di ripartenza, si è effettivamente fermato. Orbene è lampante l'inutilizzabilità e l'inattendibilità della presente deposizione ai fini probatori per l'esatta ricostruzione dell'evento. Ne deriva che il teste cardine della sentenza non è di nessun ausilio e la sentenza emessa risulta illogica, carente di motivazione e basata su una erronea interpretazione di quanto riferito dal teste. Ne consegue che l'odierna attrice non poteva evitare l'evento stante la repentinità e l'imprevedibilità
della manovra operata dal conducente del veicolo di parte convenuta, come del resto acclarato dalle testimonianze. Un passeggero del bus che sta effettuando la discesa alla fermata, peraltro prenotata, come riferisce il teste di parte convenuta : “… che presumo aveva prenotato la fermata” Tes_4
ADR: “…sul bus credo vi sia il pulsante di prenotazione delle fermate”, sicuramente il detto trasportato non si aspetta che il bus improvvisamente riparta prima che chi scende completi la discesa.
Al contrario le testimonianze dei testi attorei sono state precise e concordanti, ma soprattutto hanno ES visto l'estrinsecarsi della dinamica del sinistro, al contrario del teste che non ha visto, infatti riferisce: ADR: ….Il giorno dell'evento la stava scendendo le scale del ESmone_5 Pt_1 pullman, il bus, prima che la avesse completato la discesa delle scale, faceva un accenno di Pt_1 ripartenza facendo cadere la , poiché in seguito a questo movimento perdeva l'equilibrio. Pt_1
Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice , “…ho ESmone_6 visto il bus fermo alla fermata che stava facendo scendere i passeggeri. Ho visto l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. Orbene, appare chiaro come il Giudice del Gravame debba avere come punto di riferimento per un riesame della vicenda le testimonianze oculari (testi di parte attrice)
pagina 15 di 23 e non di un teste (parte convenuta) che non ha visto il finale dell'evento e quindi non può assolutamente riferire con precisione sullo stesso”.
§ 10.5 — Con il quinto motivo di appello viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato non attendibili i testi di parte attrice per aver riferito che la era caduta Pt_1 scendendo i gradini dell'autobus, pur avendo riconosciuto che il veicolo raffigurato nella foto che gli era stata mostrata durante la deposizione e che era privo di gradini, era dello stesso tipo di quello sul quale la stessa era trasportata.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Tutti i testi, sia si parte attrice, che di parte convenuta, cui era mostrata la foto del bus, affoliata alla produzione documentale di parte convenuta, confermavano la rispondenza del modello ritratto in foto con quello del sinistro. Sotto questo primo profilo le testimonianze di parte attrice appaiono contraddittorie e collidenti con i dati fattuali oggettivi. Ed infatti entrambi i testi attorei, nella descrizione della dinamica del sinistro, ponevano l'accento sulla perdita di equilibrio della nel mentre scendeva i gradini del mezzo a causa di
Pt_1 uno spostamento. Invero i testi stessi hanno confermato che il bus era del modello di cui alla foto prodotta in atti, dalla quale risulta evidente l'assenza di gradini e l'omogeneità del piano di calpestio.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “L'argomento foto dell'autobus e del presunto pianale omogeneo anche all'interno del bus, lascia veramente basiti in ordine all'iter decisionale seguito dal giudicante. La foto prodotta e la conseguente presenza o meno di scalini è completamente ininfluente ed inconferente ai fini della decisione della causa. Questo elemento ha costituito la difesa dietro alla quale la comparente compagnia si è trincerata per sfuggire alle proprie responsabilità per l'evento per cui è causa. La foto riprodotta, peraltro in bianco e nero è di pessima qualità, individua solo la porta di entrata, si veda la scritta a caratteri cubitali sopra la parte alta del bus, che risulta l'unica aperta e non la porta di uscita posta in coda al bus da ove è realmente scesa l'attrice. Aver riconosciuto da parte dei testi il modello dell'autobus, sottoponendo alla loro visione la foto per pochi secondi, non implica l'analisi tecnica della presenza o meno di scale e che quello fosse proprio il bus oggetto del sinistro. La foto in questione non individua la targa del bus e ciò non esclude che esso sia un mezzo similare. Inoltre, nell'effige fotografica le porte di uscita centrale e posteriore in coda al bus, che ci interessano nel caso di specie, non vengono appositamente ritratte in fase di apertura e non fanno desumere la presenza o meno di scale o gradini. Né viene fotografato all'interno per individuare il pianale se sia omogeneo o vi siano gradini o zone rialzate per ricavare posti per la seduta. La discesa deve essere operata dalla porta in coda al bus e non dall'entrata, perché ciò comporta, da parte dell'autista, una violazione dei principi di sicurezza per gli utenti trasportati sul pagina 16 di 23 veicolo. La presunta omogeneità del pianale, del quale parla il Giudice, non è certa, poiché lo stesso ignora, forse perché non utilizza il servizio bus, che all'interno di bus anche con pianale omogeneo vi sono dei gradini, creati per l'allocazione di posti a sedere ed esigenze di spazio calpestabile.
Comunque, è fatto certo ed ineluttabile che un gradino di discesa esiste non essendo il pianale dell'autobus posto all'altezza del terreno. Ciò comporta che non si può escludere in maniera categorica che il modello di bus non avesse le scale oppure le avesse solo nelle porte di uscita e non è possibile avere attestazione da qualsivoglia casa produttrice di descrivere come era realizzato tale bus, poiché i pianali ed i cassoni degli stessi vengono modificati a seconda delle esigenze dell'acquirente.
Dispiace purtroppo, che da informazioni assunte presso il p.r.a., il bus in questione sia stato demolito da diverso tempo, precisamente in data 05.12.2017 e quindi non è possibile un riscontro oggettivo.
Questo ulteriore elemento dimostra la vetustà del veicolo con le ineluttabili conseguenze di non perfetta funzionalità del mezzo, rispetto all'usura dei vari componenti, ossia dell'apertura delle portiere, delle vibrazioni del telaio nel momento delle fermate durante la discesa e/o salita passeggeri, della tenuta della frizione nell'istante di fermo / ripartenza del veicolo e dei conseguenti
“c.d. strappi” in tale fase cruciale per la sicurezza degli utenti, “momento basilare” in cui è avvenuto l'evento traumatico di cui trattasi. Solitamente per prassi i bus c.d. circolari (come quello in esame)
che percorrono tratti extraurbani, secondo ricerche operate, da consulente di parte di questa difesa, presso le case costruttrici e che allestiscono cassoni per bus, hanno pianali con scale di discesa nella parte posteriore e non nella parte anteriore. All'uopo si producono solo per esemplificazione e senza violazione del divieto di nuove prove nel giudizio di appello, in quanto da intendersi prove precostituite nel precedente giudizio, e/o in difetto, di mancata acquisizione agli atti di causa, ci si riporta alla descrizione che segue circa le caratteristiche del pianale c.d. omogeneo che non esclude la presenza di gradini, ossia n. 1 foto a colori di bus con pianale omogeneo, che nelle portiere anteriori (1 e 2) predisposte per la salita non è munito di scale, ma, nella terza portiera posteriore, posta in coda al bus, destinata alla discesa, ha n. 3 gradini per effettuare l'uscita dal bus (all.1). …. A dire del
Giudicante di primo grado, il modello del bus sarebbe provato in via documentale dalla fotografia del pullman Iveco TG EJ 182 RN allegata alla relazione di perizia del P.A. , foto Persona_2 riconosciuta dai testi escussi. Tutto ciò comporterebbe in virtù della presunta assenza di scale la non veridicità di quanto riferito dai testi di parte attrice che parlano di scale e/o gradini. In primis il
Giudice di prime cure dimentica i principi cardine delle condizioni affinché un documento possa ritenersi provato, ossia la conferma da parte di chi lo ha redatto. Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta. … Il Giudicante in base all'elemento in maniera del tutto presunta, ossia l'assenza di scale o gradini, in moto illogico, ne fa scaturire conseguenze decisive in ordine “all'an” della pretesa. pagina 17 di 23 Infatti si ribadisce che l'elemento “gradini” è completamente ininfluente ed inconferente ai fini della decisione della causa, dato atto che l'attrice è caduta mentre scendeva dall'autobus che accennava una ripartenza e che la presenza o meno di scale o gradini non aggiunge nulla alla vicenda, comunque, al di là ogni posizione difensiva sia attorea che di parte convenuta, il bus dalla propria piattaforma ha un rialzo da terra che è di fatto uno scalino. ..”
§ 10.6 — Con il sesto motivo viene censurata la decisione del Tribunale per non aver ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base delle deposizioni rese dai testimoni di parte attrice.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “La dinamica del sinistro ricostruita dalle testimonianze attoree appare, pertanto, incompatibile con la struttura del mezzo in oggetto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Per quanto dedotto nel motivo 5 risultano perfettamente attendibili le testimonianze attoree, e l'argomento pianale omogeneo – struttura del mezzo, che non renderebbe plausibili dette testimonianze attoree, appare veramente labile e non supportato da elementi certi e riscontrabili, per quanto dedotto nel precedente motivo n. 5 ( foto bus senza targa - foto individua solo porta anteriore di sola entrata e non di discesa - il teste di parte convenuta non esclude la presenza di gradini - gradino comunque esistente in qualsivoglia modello di bus, rispetto al piano di calpestio dell'asfalto della strada - stessa perizia che non descrive l'elemento gradino e/o lo esclude). In ordine a detto capo impugnato si rileva che la presenza di scale o meno, è ininfluente, ma ciò che è importante e decisivo è l'avvenuto accenno di ripartenza del bus, all'uopo si ricordano stralci delle testimonianze attoree il primo teste, riferisce: ADR: “…. Il ESmone_5 giorno dell'evento la stava scendendo le scale del pullman il bus prima che la avesse Pt_1 Pt_1 completato la discesa delle scale faceva un accenno di ripartenza facendo cadere la poiché in Pt_1 seguito a questo movimento perdeva l'equilibrio. Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice , “…ho visto il bus fermo alla fermata che stava facendo ESmone_6 scendere i passeggeri. Ho visto l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. Si segnala inoltre che dalla perizia perviene la notizia che il bus risulta immatricolato il giorno 01.01.1995, da ciò ne deriva che al momento del sinistro lo stesso aveva ben 18 anni di vetustà con la conseguente usura dell'apertura delle portiere, delle ineluttabili vibrazioni anche al momento delle fermate stante il motore del bus acceso, della tenuta (strappi) della frizione nell'istante di fermo / ripartenza del veicolo, tutti elementi che delineano un quadro perfettamente confacente e compatibile con quanto accaduto”.
pagina 18 di 23 § 10.7 — Con il settimo motivo viene censurata la decisione del Tribunale per aver riconosciuto ES maggiore attendibilità alla percezione del teste relativa al fatto che l'autobus non fosse in movimento. ES Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “… il teste i trovava a bordo dello stesso e pertanto in grado di percepire con un grado di maggiore attendibilità gli eventuali movimenti del mezzo, escludendo che vi sia stato un improvviso movimento del bus, che invece, rimaneva fermo”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Le considerazioni del Giudice, sulla percezione del movimento del bus da parte di passeggero e/o soggetto che è posizionato al di fuori dello stesso, dimostrano come il Giudice di primo grado abbia effettuato un ragionamento illogico e non fondato sulla comune esperienza. Infatti sostenere che: “E' indubitabile, secondo la comune esperienza, che la percezione che si possa avere dell'eventuale movimento di un mezzo sia diversa a seconda del punto di osservazione. Ed infatti la teste era in strada nei pressi della fermata, Tes_6
ES mentre il teste all'altezza della fermata, all'esterno del mezzo, al contrario il teste si Tes_5 trovava a bordo dello stesso e pertanto in grado di percepire con un grado di maggiore attendibilità gli eventuali movimenti del mezzo, escludendo che vi sia stato un improvviso movimento del bus, che invece rimaneva fermo”. La realtà insegna che chi è fuori da qualsivoglia veicolo vede perfettamente i suoi spostamenti anche minimi, al contrario, chi è passeggero, soprattutto nelle ripartenze, non percepisce con esattezza lo spostamento, per esemplificare, basta ricordare quando si è sopra un veicolo, molte volte nel momento della ripartenza non si percepisce se si sta muovendo o meno (treno - bus etc). Quindi i soggetti più adatti a riferire sulla circostanza del movimento del veicolo sono quelli ES a terra e non i trasportati. Dato atto della presenza sull'autobus del teste o stesso non precisa ove si trovava, se seduto o in piedi, e quale porta sia stata utilizzata per la discesa da parte dell'attrice.
Tutti elementi ulteriori che fanno scaturire l'impossibilità di consideralo come teste cardine di un provvedimento giurisdizionale così importante che decide sulle sorti di un cospicuo risarcimento in ES capo alla danneggiata. La testimonianza del è un insieme di non ricordo e non so riferire, tra l'altro non essendo sceso dal bus non ha riferito né escluso sulla presenza di altri testimoni sul luogo ES del sinistro. La considerazione del Giudice in ordine alla mancanza di dubbi sulla presenza del ui luoghi di causa risulta di poco valore. Al riguardo si ricorda che le testimonianze scritte dei testi escussi di parte attrice, sono state versate in atti (all.1 note art. 183 c.p.c. 6^ comma n. 2) ancor prima di essere sentiti in giudizio. Inoltre, i dettagli e le circostanze precise sui cui hanno riferito, confermano la certezza della loro presenza sui luoghi di causa. Infatti, il riferisce ADR: Non Tes_5 ricordo il colore del bus potrebbe essere giallo”. La “Il bus era giallo”. Per ulteriore serietà Tes_6
pagina 19 di 23 degli assunti si segnala che il teste Sig. riveste la funzione di pubblico ufficiale ESmone_5 appartenente al ministero dell'interno e precisamente al commissariato di polizia.
Inoltre, si segnala che la era munita di regolare abbonamento da innumerevoli anni e quindi Pt_1 si presume che fosse esperta nello scendere e salire dall'autobus non avendo nessuna patologia deambulatoria prima dell'asserito evento sinistroso.
§ 10.8 — Con l'ottavo motivo viene censurata la decisione del Tribunale per non aver ritenuto che l'evento lesivo fosse stato causato dal vettore e, quindi, dall'attività di trasporto.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Deve pertanto, concludersi che la caduta dell'attrice non possa ritenersi eziologicamente riconducibile alla condotta del conducente, essendo risultato provato che l'evento lesivo non è stato cagionato dal vettore e, quindi, dall'attività di trasporto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “…al contrario di quanto sostenuto dal
Giudice (tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti), si ricordano infatti all'uopo delle testimonianze il primo teste riferisce: ADR: “...Il giorno dell'evento la stava ESmone_5 Pt_1 scendendo le scale del pullman il bus prima che la avesse completato la discesa delle scale Pt_1 faceva un accenno di ripartenza facendo cadere la poiché in seguito a questo movimento Pt_1 perdeva l'equilibrio. Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice Tes_6
, “…ho visto il bus fermo alla fermata che stava facendo scendere i passeggeri. Ho visto
[...]
l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. La stessa teoria della causalità adeguata in relazione al nesso eziologico (legame con l'evento dannoso) o quello similare della c.d. regolarità causale di cui all'art. 1227 del c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) non trova campo fertile nel caso di specie in quanto non sono emersi nell'ambito dell'istruttoria elementi che spingano ad inquadrare la condotta della trasportata danneggiata con una qualsivoglia azione di concorso causale nell'accadimento dell'evento. Si ritiene di aver esaurito compiutamente i vari motivi di impugnazione dell'an del sinistro con evidenze ineluttabili di fondamento della domanda attorea a favore della
, con l'ausilio delle testimonianze sia di parte attrice che avversa. Il nesso eziologico Parte_1 risulta ampiamente provato e non si vede come il Giudicante di primo grado ha potuto basare il rigetto ES della domanda attorea sull'inutile deposizione del sulla presenza o meno di scale non provate, e su una ripartenza del bus ampiamente provata dai due testi attorei. In sostanza in ordine ai capi 3-4-5-
6-7-8, il Giudice di primo grado, non ha operato correttamente su fatti noti e non li ha valutati pagina 20 di 23 analiticamente e nella loro globalità, nel contempo non svolgendo un giudizio di sintesi (si veda in tal senso Cass. 28.1.2014 n. 22801), poiché alla luce del ragionamento svolto non ha preso minimamente in considerazione quanto riferito da testi oculari di parte attrice, ma solo l'unico teste (di parte convenuta) che non ha visto (come dallo stesso riferito) il momento preciso della dinamica della caduta dell'attrice.”
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal Tribunale sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie.
I motivi sono infondati.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, con la comparsa conclusionale in primo grado, ha dedotto, in via alternativa, che la domanda risarcitoria proposta potesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, essendo stato concluso tra le parti un contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e ss. c.c..
Ebbene, appare evidente che si tratti di una domanda del tutto nuova, essendo fondata su un titolo di responsabilità del tutto diverso da quello prospettato con l'atto introduttivo e non modificato con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. che, oltretutto, risulta essere stato introdotto solo con la comparsa conclusionale.
Come noto la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, 12/01/2012, n. 315; nello stesso senso Cass. Civ Sez. II, 13/08/2018, ud. 18/01/2018, dep.
13/08/2018).
Ne deriva che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale tardivamente proposta in primo grado e ribadita in sede di appello sia inammissibile.
Ciò posto, ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria espletata debbano essere condivise.
Invero i testi dell'attrice, ovvero suo nipote e la passante ESmone_5 ESmone_6 hanno riferito che, trovandosi nei pressi della fermata, avevano notato che mentre la stava Pt_1 scendendo i gradini dell'autobus, questo si era mosso in avanti facendola cadere a terra;
il teste ha precisato, in proposito, che era in attesa di sua zia e che vide che, mentre la stessa stava Tes_5 scendendo le scale del veicolo, questo “faceva un accenno di ripartenza”, il che lascia presumere che si fosse trattato di una manovra minima (cfr. verbali d'udienza dell'8/5/2018 e del 24/10/2017).
Il teste di parte convenuta, , che invece era trasportato sull'autobus come la ESmone_2
, pur non avendo ricordato la dinamica precisa della caduta, ha dichiarato che quando la signora Pt_1
pagina 21 di 23 cadde l'autobus era certamente fermo (“Da quello che ricordo quando la è caduta l'autobus Pt_1 era fermo. Adr. “Di ciò sono certo”: cfr. verbale del 9/3/2017).
Ebbene, al netto di ogni considerazione in merito alla foto dell'autobus mostrata ai testi, appare evidente che - come già rilevato dal Giudice a quo e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la reale percezione di un eventuale minimo spostamento dell'autobus (il suddetto “accenno di ripartenza”) nel momento della discesa dal mezzo dei passeggeri, potesse essere rilevata non certo da un soggetto che stazionava all'esterno del veicolo intento a cercare di individuare la propria parente (il e men che meno da una persona che passava nei pressi della fermata e che quindi era in Tes_5 movimento (la ma solo dalle persone che erano trasportate a bordo dello stesso autobus, quale Tes_6
ES era il
Ne discende la maggiore verosimiglianza del racconto fornito dal teste di parte convenuta che, oltretutto, non avendo rapporti con le parti, era certamente estraneo agli interessi dedotti in giudizio.
Deve dunque concludersi che l'incertezza in ordine a una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra l'attività di trasporto e il danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n. 20986), con conseguente esclusione della responsabilità del conducente dell'autobus.
La sentenza di primo grado va dunque confermata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
§ 11 — In definitiva l'appello proposto da deve essere accolto solo Parte_2 parzialmente e va riformata la sentenza impugnata, che per il resto conferma, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.
§ 12 — Il parziale accoglimento dell'appello nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Latina n. 2469/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e riforma parzialmente la sentenza impugnata, che Parte_1 per il resto conferma, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
; Controparte_2
2. Compensa le spese del grado tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025. pagina 22 di 23 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 23 di 23
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1 Avv. LANZA ROMINA
Avv. COSTANTINI SERGIO Presente Appellato/i (CONTUMACE) Controparte_1 Avv. AL RI Avv. LISI MASSIMILIANO Avv. Pescatori in sostituzione
Controparte_2 Avv. FORTE GIAMPIERO Avv. Alessi in sostituzione
***
L'avv. Alessi chiede lo stralcio della documentazione prodotta da parte appellante con i depositi del 27/10/2025 e del 13/11/2025. L'avv. Costantini si oppone. L'avv. Pescatori si associa alle richieste di CP_2
La Corte riservata al merito la decisione sullo stralcio della documentazione invita le parti alla discussione orale. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE Antonio Perinelli Federica d'Amato Assistente giudiziario pagina 1 di 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 17 dicembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1802 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Romina Lanza (C.F.: Parte_1 C.F._1
– PEC: ) e dall'avv. Sergio Costantini C.F._2 Email_1
(C.F. – PEC: ed elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso lo studio dell'avv. Romina Lanza, sito in Roma, in Via Giuseppe Mazzini n.142, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 protempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Forte (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_3 Email_4
Legale Forte, sito in Formia (LT), in Via XX Settembre n.7, giusta procura in atti
- APPELLATA -
AL RI (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._5
Lisi (C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliato C.F._6 Email_5
pagina 2 di 23 presso il suo studio, sito in Santi OS e AN (LT), in Via Traversa I^ Vigne Inferiori n. 94/A, giusta procura in atti
- APPELLATO -
in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore
- APPELLATA CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Latina n. 2469/2019, pubblicata in data 16/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.200769/2013, promosso dall'odierna appellata nei confronti di e AL FA. Controparte_2 Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio AL FA, la Parte_1
, nonché le (oggi Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
, affinché, accertata l'esclusiva responsabilità del AL nella causazione del sinistro, venissero
[...] condannati al risarcimento del danno nella misura € 65.183,40, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione, in favore dell'attrice ex art. 141 cod. ass., data la natura di terza trasportata della danneggiata. A tal fine deduceva che il giorno 29.6.2012, alle ore 17.20, mentre si trovava a bordo dell'autobus tg. EJ182RN di proprietà della Controparte_1
e condotto da AL FA, nell'atto di scendere le scale del detto mezzo alla
[...] fermata, cadeva rovinosamente dalle stesse a causa di un improvviso movimento del bus, riportando lesioni personali. Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo Controparte_2 preliminarmente l'inapplicabilità al caso di specie della normativa richiamata, eccezione espressamente, poi, rinunciata in sede di precisazione delle conclusioni. Nel merito deduceva l'esclusiva ascrivibilità del sinistro alla condotta dell'attrice, posto che il sinistro si verificava al di fuori della sede del mezzo, sul marciapiede. Non si costituivano in giudizio, benché ritualmente citati
AL FA e . Controparte_1
§ 3. - L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Latina – Seconda
Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede: dichiara la contumacia di rigetta la Controparte_4 Controparte_5 domanda;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_2
pagina 3 di 23 che si liquidano in € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se CP_2 dovute, come per legge;
nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi”.
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di appello, respinta ogni contraria istanza, per le ragioni addotte in premessa, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame dal n.1 al n.8 e per l'effetto in totale riforma della Sentenza n. 2469/2019 del Tribunale di
Latina, in relazione a procedimento iscritto al n. 200769 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, Giudice Dr.ssa Laura Gigante, emessa in data 12.10.2019, pubblicata in data 16.10.2019, impugnata ai capi indicati in narrativa, revocare quanto disposto dal Giudice di primo grado, e quindi accertare e dichiarare che la il giorno 29.06.2012, ore 17.20 circa, Parte_1 in Penitro di Formia (LT), era trasportata a bordo dell'autobus EJ 182 RN, tratta Gianola Penitro
(c.d. circolare), di proprietà della , ass.to per la R.C.A con la Controparte_1 spett.le compagnia , condotto nell'occasione da AL FA e che veniva Controparte_6 coinvolta nel sinistro descritto in narrativa e per l'effetto dichiarare che l'evento sinistroso ed il conseguente danno patito per cui è causa, è avvenuto per fatto e colpa esclusiva, in virtù di quanto provato nel corso del presente giudizio, di AL FA, conducente del bus tg. EJ 182 RN, veicolo di proprietà della , per l'effetto condannarlo, quale Controparte_1 responsabile civile, in base alla normativa prevista per l'indennizzo del terzo trasportato ex art. 141 e seguenti del codice delle ass.ni, e/o ex art. 2043 del c.c. o altra norma che il Giudicante del presente gravame voglia individuare nel caso di specie (art. 1678 - 1681 del c.c., art. 144 codice delle assicurazioni), ognuno per il suo titolo di responsabilità, in solido alla Controparte_7 di proprietaria del veicolo suddetto ed alla , Partita
[...] Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in VIA MAROCCHESA, 14 31021 PartitaIVA_2
AN VE (TV), che al momento dell'evento copriva la per la r.c.a. il veicolo suddetto, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, al risarcimento delle seguenti voci di danno: a persona, biologico e morale, nonché ristoro delle spese mediche, come meglio descritti e quantificati nella narrativa, in favore di , nocumenti da questa ultima subiti a seguito del sinistro de Parte_1 quo, il tutto nella misura di un totale di € 58.172,00 somma calcolata nel conteggio sopra operato che qui si intende integralmente richiamato, con personalizzazione massima per le ragioni sopra indicate in narrativa (s.e.&.o. di calcolo) o nella diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal giorno del sinistro.
In via più gradata ci si rimette alla valutazione del Giudice di Appello secondo equità al fine di verificare, quantificare e determinare l'ammontare dei danni lamentati e del conseguente risarcimento pagina 4 di 23 dovuto. Nel contempo, rigettare tutte le avverse richieste, domande ed eccezioni, di controparte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto e del tutto non provate, nonché palesemente pretestuose e contraddittorie e superate dalla prova documentale fornita dall'odierna appellante e da tutto quanto dimostrato e provato nel corso del giudizio di primo grado… Con vittoria di spese, competenze professionali, del doppio grado di giudizio, in favore di parte attrice, con espressa richiesta di riforma in sede di appello di quanto statuito in primo grado”.
§ 5. - L'appellata in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/6/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertata la formulazione da parte di di domande nuove, la produzione di documenti nuovi e Parte_1
l'articolazione di nuovi mezzi di prova, dichiararsi la loro inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in accoglimento della proposta eccezione, per tutte le ragioni esposte, disponendo altresì, per l'effetto, lo stralcio dagli atti di causa delle fotografie indicate come allegati '1' '2' e '3'. In via subordinata, nel merito, nel richiamare le conclusioni precisate all'udienza del 26/03/2019 e da aversi qui per interamente trascritte, rigettarsi l'appello proposto siccome infondato e, comunque, non provato, con conseguente conferma della gravata pronuncia. Con il favore delle spese anche di questo grado di giudizio. Contrariis reiectis... Si oppone all'ammissione delle fotografie versate in atti dall'appellante come allegati '1', '2' e '3', perché precluse dal divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., oltre che irrilevanti ed in conferenti e chiede, quindi, disporsi il loro stralcio dagli atti di causa”.
§ 6. - L'appellato AL FA, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/6/2020, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'ecc.ma Corte D'Appello adita, in accoglimento delle difese e ragioni espletate da AL FA, rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2469/2019 resa dal Tribunale di Latina nella persona della dott.ssa Gigante Laura in data
12.10.2019 (data pubblicazione 16.10.2019) all'esito del procedimento iscritto al n. 200769/2013 R.G. del Tribunale di Latina. Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante ai sensi del D.M. 55/2014 oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. 4% ed IVA
22% come per Legge.”
§ 7. - Con ordinanza del 24/9/2021, a scioglimento della riserva, è stata dichiarata la contumacia della ed è stata dichiarata la inutilizzabilità delle tre fotografie Controparte_1 prodotte da con l'atto di appello. Parte_1
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti appellate hanno chiesto lo stralcio della documentazione prodotta da parte appellante con i depositi del 27/10/2025 e del 13/11/2025. pagina 5 di 23 I difensori delle parti hanno quindi precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - Va evidenziato in via preliminare, che il documento All. F prodotto per la prima volta dall'appellante con il deposito del 27/10/2025, la cui produzione non era stata precedentemente autorizzata, non può essere utilizzato, essendo sempre preclusa in appello la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorra una “causa non imputabile” alla parte, ai sensi dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., nella formulazione successiva alla novella di cui al D.L. n. 83/2012 (conv. nella L. n. 134/2012), nel caso concreto assolutamente non dimostrata. L'ulteriore documentazione allegata dall'appellante con il deposito del 27/10/2025 relativa ai verbali istruttori di 1° grado era stata espressamente autorizzata ed è quindi utilizzabile.
§ 10. - L'appello formulato da si articola in otto motivi: Parte_1
§ 10.1. - Con il primo motivo di gravame viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato dichiarato: “il difetto legittimazione passiva di . Controparte_2
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “In via ulteriormente preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Ed invero il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, secondo la più recente giurisprudenza, può essere sollevato dal convenuto in ogni stato e grado, senza limiti di decadenza, nonché è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa. (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951). Dalla prospettazione di fatti così come esposti da parte attrice e provati nel corso del giudizio, il sinistro in oggetto non può ricondursi alla fattispecie di cui all'art.141 cod. ass., ma alle ipotesi di cui agli artt. 1678 ss. cc…… Appare chiaro che, nel caso in esame, è sorto un contratto di trasporto di persone tra il passeggero, che ha subito il danno, e l'azienda di trasporti, proprietaria del veicolo. Il passeggero, difatti, nel momento in cui ha acquistato l'abbonamento ha determinato il sorgere dell'obbligo in capo al conducente, e, quindi, in capo all'azienda proprietaria del veicolo, di trasportarlo e di assicurarne l'integrità e l'incolumità fisica durante il viaggio. (Cassazione Civile sentenza n. 681/2016). Da ciò consegue che non è ammessa azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, possibile solo nei casi previsti dalla legge (come appunto nelle ipotesi di cui al cod. ass.). Nelle altre ipotesi di assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato ed assicuratore, per cui l'obbligazione dell'assicuratore relativa al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta e autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui l'assicurato è tenuto nei confronti del danneggiato;
l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo sussiste soltanto nei confronti dell'assicurato, e non verso i danneggiati;
questi ultimi, quindi, possono agire unicamente in confronto del responsabile civile, ma non possono convenire in giudizio pagina 6 di 23 l'assicuratore, né tanto meno chiamarlo in causa nel corso della lite promossa contro l'assicurato, con la conseguenza che se il danneggiato, erroneamente, convenga in giudizio l'assicuratore del responsabile, la domanda andrà dichiarata inammissibile, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Sarà, eventualmente, il danneggiante a poter chiamare in manleva l'assicurazione nel medesimo giudizio. Nel caso di specie l'attrice ha citato direttamente quale convenuta l'assicurazione, nei cui confronti non vanta alcun rapporto diretto, oltre ai diretti danneggianti, rimasti contumaci.
Invero, in assenza di chiamata in causa da parte dei soggetti legittimati, ossia i danneggianti- assicurati, o di dichiarazione di estensione della domanda, deve concludersi per la carenza di legittimazione nel presente giudizio della convenuta assicurazione . Controparte_2
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Detto capo della sentenza viene impugnato per mero tuziorismo difensivo, poiché non è decisivo ai fini del presente gravame, in quanto si è agito oltre che ex art. 141 codice delle assicurazioni, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e e/o altra norma che il Giudice volesse ritenere applicabile (quali gli art. 1678 - 1681 c.c. e l'art. 144 codice delle assicurazioni) comunque ad ogni buon fine si rileva quanto segue: ai sensi dell'art. 141 cod. ass. il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato deve promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura
(stragiudiziale) di risarcimento prevista dall'articolo 148. La successiva - eventuale - azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, va esercitata nei confronti dell'assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145 (dopo che siano trascorsi novanta giorni, in caso di danno alla persona, decorrenti da giorno in cui il danneggiato ha chiesto all'impresa di assicurazione, il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento). La legge non specifica altro rispetto all'azione proponibile dal terzo trasportato. La Corte Costituzionale, circa la ratio dell'istituto, ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del codice delle assicurazioni private “va interpretata” nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (si vedano ordinanze n. 205/08 n. 441/08,
85/10). Il trasportato in sostanza ha un'ampia facoltà di scelta, perché può: citare in giudizio il solo responsabile del danno ex art. 2043 e 2054 c.c.; esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.l.g. n. 209 del
2005; invocare l'art. 141 d.lgs n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore vettore. La più pagina 7 di 23 autorevole dottrina al riguardo ha dato una interpretazione ampia dell'art. 141, ritenendo che il legislatore abbia stabilito quale presupposto per l'applicabilità della norma solo la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal terzo trasportato e non sarebbe richiesto che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli. Detta interpretazione si giova proprio della genericità dell'art. 141 che induce l'interprete a ritenere che la norma non richieda affatto che il sinistro sia verificato tra almeno due veicoli, perché lo scopo della disposizione sembra essere quello di rafforzare la posizione “debole” del trasportato, come sancito dalla Corte Costituzionale, consentendogli un'azione più veloce nei confronti dell'assicuratore del veicolo su cui viaggiava. Orbene nel caso di specie tale interpretazione sembra la più plausibile e giusta anche in virtù di quanto accaduto ante causa con l'atteggiamento da parte della compagnia, odierna appellata, che non ha mai eccepito la richiesta operata ex art. 141. Si vedano all'uopo allegati 6, 7, (lettere messe in mora di parte attrice) e all. 8 risposta compagnia nonché missiva fax del 18.04.13 (all.9) di parte attrice, Controparte_2 in risposta al rigetto della liquidazione del sinistro da parte della compagnia, ove non si fa il minimo accenno all'azione incardinata ex art. 141 ed alla sua improcedibilità. Anzi, al contrario, si sottolinea, come la compagnia abbia aperto il sinistro ed effettuata la visita dell'infortunata tramite il medico fiduciario, Dr.ssa in data 28.01.2013, non operando contestazioni di sorta in ordine Persona_1
“all'an” se non la prima volta in data 25.03.2013 (all.9). Si precisa che tutta documentazione indicata
è depositata nel fascicolo di primo grado agli allegati indicati. L'applicazione dell'art. 1678 e ss c.c.
(contratto di trasporto nozione) è connaturale alla fattispecie in esame come del resto sostenuto in comparsa conclusionale alla quale ci si riporta e che poi nei successivi motivi di appello si dedurrà sul punto specifico.”
§ 10.2 — Con il secondo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
209/05, nonostante la suddetta parte avesse espressamente rinunciato a tale eccezione.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “… il sinistro in oggetto non può ricondursi alla fattispecie di cui all'art.141 cod. ass., ma alle ipotesi di cui agli artt. 1678 ss. cc. Tale qualificazione può essere operata dal giudice a prescindere dall'eccezione delle parti (o come nel caso di specie, ove la parte abbia espressamente rinunciato all'eccezione), in quanto “nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. L'interpretazione della domanda giudiziale costituisce, pagina 8 di 23 dunque, operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale.” (Corte di
Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11304)”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Al riguardo tale eccezione di inammissibilità dell'azione ai sensi dell'art. 141 d.lgs 209/05 risulta superata dal prosieguo istruttorio, infatti, controparte ha espressamente rinunciato all'eccezione di cui trattasi, come da verbale di udienza del giorno 26.03.2019. Ma il Giudice con quanto riportato ha ritenuto di farla valere comunque. Orbene, ciò non era possibile, poiché essendo una eccezione in senso stretto fatta valere dalla parte, di conseguenza, non era rilevabile di ufficio da parte del Giudice. Violando di fatto l'art. 112 del c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), infatti il Giudice, secondo detta disposizione, non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte solo dalle parti. Infatti, la differenza tra la mera difesa, rilevabile dal Giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo e l'eccezione in senso stretto è la seguente: la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Invece costituisce eccezione in senso stretto quella con cui si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio (si veda all'uopo Ric. 2013 n. 24755 Sez. SU ud. 01.12.2015). Infatti, a ben vedere, quanto dedotto da parte convenuta nella comparsa di costituzione (non applicabilità dell'art. 141 del codice della strada)
è una eccezione in senso stretto in quanto contrappone un fatto impeditivo, operata nella prima difesa e di conseguenza non rilevabile di ufficio. Di conseguenza se a tale eccezione parte convenuta vi ha rinunziato, non si vede perché il Giudice la voglia far rientrare in modo anomalo e forzato nell'ambito del giudizio. Al Giudice era precluso rilevare di ufficio tale eccezione proprio per la sua natura di
“eccezione in senso stretto” come dedotto precedentemente.
Inoltre il Giudice di prime cure incorre in errore quando qualifica la domanda in modo autonomo
“dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo” Infatti a questo punto lo stesso Giudice poteva qualificare la domanda attorea formulata ex art. 144 codice delle assicurazioni private, proprio in virtù di quanto richiesto nelle conclusioni operate da parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio ossia: ex art. 141 codice delle assicurazioni, ma anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. e e/o altra norma che il Giudice volesse ritenere applicabile (quali gli articoli 1678 -
1681 del c.c. e l'art. 144 codice delle assicurazioni). Infatti la norma che il Giudicante doveva pagina 9 di 23 individuare superando, come sostiene in sentenza “di non attenersi alla formulazione letterale adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa”, era quella di ritenere la domanda formulata da parte attrice, ex art. 144 del codice delle assicurazioni private, il quale prevede: che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile. Il caso particolare, come quello in esame, del veicolo che provoca da solo un sinistro fa sì che di fatto, il terzo veda “confondersi” le azioni ex art. 144 cod. ass. (azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile) ed ex art. 141 (azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo), in quanto l'assicurazione è la medesima in entrambi i casi. Dal punto di vista processuale, però, il primo strumento richiede il coinvolgimento in causa del responsabile civile, del quale sarà accertata in giudizio la colpa, mentre il secondo è diretto “nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde, dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti. Qualificazione della domanda che vorrà adottare l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, quale Giudice del presente gravame,
e/o in alternativa invece ritenere l'art. 141 come formulato di portata ben più ampia e comprensivo anche dell'ipotesi di sinistro con un solo veicolo come quello del caso di specie, percorrendo la strada maestra data dall'interpretazione della Corte Costituzionale, circa la ratio dell'istituto, che ha osservato che la norma di cui all'articolo 141 del codice delle assicurazioni provate “ va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro toglierli la possibilità di far valere i suoi diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (si vedano ordinanze n.
25/08 n. 441/08, 2. 85/10). Appare corretto seguire l'elaborazione dottrinale che ha dato una interpretazione più ampia dell'art. 141, ritenendo che il legislatore abbia stabilito quale presupposto per l'applicabilità della norma in questione solo la sussistenza di un sinistro ed il danno subito dal pagina 10 di 23 terzo trasportato e non richiedere che il sinistro sia la conseguenza dello scontro tra due o più veicoli.
Comunque da qualsivoglia punto di osservazione giuridica si guardi la vicenda, la circostanza che l'attrice abbia citato in giudizio sin dall'inizio sia il proprietario del veicolo, che il conducente dello stesso elide ogni problema alla base, rimane solo decidere, in base alle considerazioni dei motivi di appello svolti se l'assicurazione effettivamente era legittimata passiva, poiché in difetto, comunque i legittimati passivi e responsabili civili risultano ritualmente citati in giudizio anche se rimasti contumaci nel medesimo. Si ritiene che si sia verificata una estensione automatica del contraddittorio alla compagnia alla luce di tutto l'iter processuale svolto e della rinunzia Controparte_2 all'eccezione di mancanza di legittimazione”.
I suddetti motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente connessi.
Il primo motivo è fondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non aveva agito esclusivamente ai Parte_1 sensi dell'art. 141 cod. ass., e dunque invocando una norma che non è applicabile nel caso concreto
(atteso che la Suprema Corte ammette l'utilizzabilità di tale norma - che riconosce al terzo trasportato una azione risarcitoria diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo -, nel solo caso in cui di sinistri che abbiano coinvolto più veicoli: cfr. Cass. Civ. Sez. U, n.
35318 del 30/11/2022), ma anche in base agli articoli “seguenti del codice delle ass.ni e/o art. 2043 del c.c.”.
Ebbene, è appena il caso di rilevare che tale ampia formulazione delle ragioni di diritto in forza delle quali l'attrice ha agito in primo grado comprende anche l'azione prevista dall'art. 144 cod. ass. che riconosce al danneggiato per sinistro determinato dalla circolazione di un veicolo - e dunque anche al terzo trasportato che abbia patito danni a causa dell'incidente - azione risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile che, nel caso concreto, era proprio la convenuta ovvero la compagnia che aveva assicurato l'autobus sul quale viaggiava. Controparte_3
Ne deriva che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.
Resta così superata la censura relativa alla avvenuta rinuncia, in primo grado, della eccezione di inammissibilità da parte della CP_2
Il secondo motivo di appello rimane assorbito dall'accoglimento del primo.
§ 10.3 — Con il terzo motivo viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato: “l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità e il nesso causale tra quest'ultimo i danni patiti”. pagina 11 di 23 Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Nel merito va valutata la sussistenza di un profilo di responsabilità ascrivibile al conducente e, quindi, al proprietario dell'autobus. Invero, posto che tra il passeggero coinvolto nel sinistro e l'azienda privata che gestisce il mezzo si è instaurato un contratto di trasporto di persone, nella valutazione della responsabilità del vettore va esaminata la disposizione di cui all'art.1681 c.c. La norma dispone che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio, qualora non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In sostanza, si tratta di una responsabilità di natura contrattuale posto che sorge l'obbligo in capo al vettore di trasportare incolume il passeggero a destinazione. In base ai principi generali della responsabilità contrattuale, il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l'onere di dimostrare che questo è stato determinato da causa a lui non imputabile. Ne consegue che non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perché essa
è presunta, incombendo sullo stesso la prova liberatoria. Tuttavia il passeggero deve dunque provare l'esistenza di un contratto, il fatto, il danno subito ed il nesso di causalità. Con riferimento allo specifico caso della salita/discesa dalla vettura la giurisprudenza ha riconosciuto che, in caso di caduta del passeggero, il vettore è responsabile anche al tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto, rientrando tali fasi nell'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il sinistro occorso in fase di discesa al trasportato è posto in diretta derivazione dall'attività di trasporto. (Cass.
Civ. 18 Gennaio 212, n. 666). Nel caso in esame risulta provata l'esistenza del contratto di trasporto
(v. abbonamento versato in atti), nonché il verificarsi di un danno, tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, che “Posto dunque che tra il passeggero coinvolto nel sinistro e l'azienda privata che gestisce il mezzo si è instaurato un contratto di trasporto di persone, occorre necessariamente valutare l'aspetto relativo alla responsabilità del vettore. L'art. 1681 c.c. dispone che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del trasportato durante il viaggio, qualora non provi di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. In sostanza, si tratta di una responsabilità di natura contrattuale posto che sorge l'obbligo in capo al vettore di trasportare incolume il passeggero a destinazione. In base ai principi generali della responsabilità contrattuale, il debitore, al fine di escludere la responsabilità da inadempimento, ha l'onere di dimostrare che questo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Ne consegue che non spetta al passeggero provare la colpa del vettore perché essa è presunta. Incombe pertanto sul vettore fornire la prova liberatoria. Ed, in particolare, in tal caso, egli
è tenuto a fornire una prova più specifica: deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee ad pagina 12 di 23 evitare il danno. Il passeggero deve dunque provare unicamente l'esistenza di un contratto, il danno subito ed il nesso di causalità tra questo e l'attività esplicata dal vettore in esecuzione del contratto.
Nel caso di specie si configura una responsabilità a carico dell'impresa privata, proprietaria del mezzo, e del relativo conducente. È un dato di fatto che l'incolumità del passeggero sia tutelata anche quando egli è intento a scendere dalla vettura e lo stesso si configura come un obbligo in capo al vettore. A tal proposito l'orientamento recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità è chiaro infatti con la sentenza n. 666, depositata in data 18 Gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di caduta del passeggero il vettore è responsabile anche al tempo della discesa e della salita dal mezzo di trasporto. Deve dunque applicarsi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 1681 c.c. che prevede la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero se non risulta provato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne consegue pertanto che, in tema di trasporto pubblico, va tutelata l'incolumità del viaggiatore anche quando il passeggero è intento a scendere dal mezzo (v. Cass. Civ. 18 Gennaio 212, n. 666). La medesima posizione viene assunta dalla recentissima sentenza n. 681/2016 della Cassazione Civile. I giudici di legittimità precisano che le fasi di salita e di discesa dell'autobus sono considerate delle manovre coessenziali all'esecuzione del contratto di trasporto della persona. Le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma altresì non potrebbe esserci alcun contratto di trasporto. Si presume poi che i sinistri occorsi ai passeggeri, durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto e durante le fermate, come nell'ipotesi della salita e della discesa, sono considerati come verificatisi durante il viaggio. Alla luce di quanto sopra delineato, posto che le condotte di discesa e salita dall'autobus costituiscono parte essenziale del contratto di trasporto e determinano il sorgere di obblighi in capo al vettore quanto alla protezione dell'incolumità dei passeggeri, il sinistro occorso in fase di discesa al trasportato, come nel caso di specie, è posto in diretta derivazione dall'attività di trasporto. Ne consegue pertanto che il passeggero che ha subito il danno avrà diritto al risarcimento del danno dal proprietario del mezzo, quale l'impresa di trasporto e dal relativo conducente e di conseguenza dalla compagnia assicuratrice che la copre per tale tipo di eventi. Nel giudizio di primo grado l'onere della trasportata, al contrario di quanto sostenuto dal Giudicante di primo grado, è stato assolto, infatti, si è dimostrata la diretta consequenzialità tra il fatto lesivo, ovvero la caduta in fase di discesa dal bus, e l'attività di trasporto. Si è acclarato di avere subito dei danni “a causa” del trasporto. Dal canto suo, il vettore, al fine di sottrarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c. a suo carico, doveva provare che la caduta in fase di discesa è stato un fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, elemento che non è emerso in alcun modo dall'attività istruttoria espletata. pagina 13 di 23 Sintetizzando il passeggero deve dunque provare l'esistenza del contratto, il fatto, il danno subito ed il nesso di casualità. Orbene nel caso in esame, come detto dallo stesso Giudice di prime cure: “risulta provata l'esistenza del contratto di trasporto (v. abbonamento versato in atti), nonché il verificarsi di un danno” aggiunge però il Giudice che: tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti. È proprio questo ultimo capoverso che viene espressamente impugnato con le considerazioni sulle dichiarazioni testimoniali rese a fondamento dell'esistenza del nesso causale nei motivi che seguono in particolare il motivo di appello n.
7. infatti, per usare un criterio logico giuridico, necessita, prima analizzare le testimonianze ed all'esito stabilire se vi sia o meno il c.d. nesso di causalità”.
§ 10.4 — Con il quarto motivo di gravame si censura l'operato del Giudice a quo per aver fondato la sua decisione sulla deposizione del teste , il quale non risulta aver visto Tes_1
“l'estrinsecarsi della dinamica”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “il teste escusso all'udienza del Tes_1
9.7.2017, della cui veridicità non vi è ragione di dubitare, avendo reso una deposizione logicamente coerente, ha dichiarato di aver assistito al sinistro in quanto passeggero del bus, e diretto al capolinea.
Precisava che l'attrice si accingeva a scendere alla prevista fermata e si posizionava avanti la porta,
che il bus al momento del fatto era fermo, che non notava la dinamica del sinistro, accorgendosi solo che a seguito della caduta la rimaneva riversa sul marciapiede”. Pt_1
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il Giudice pone le basi della sua decisone, che hanno portato al rigetto della domanda, sulla deposizione di un teste che non ha visto l'estrinsecarsi della dinamica. Solo per tale motivo di impugnazione la sentenza va riformata. Andiamo ad analizzare detta testimonianza ritenuta basilare dal Giudicante. Utilizzando “l'argomento a contrario” dell'unico teste di parte convenuta emergono elementi di responsabilità per l'accaduto a carico degli odierni convenuti odierni appellati. Il teste di parte convenuta trasportato a bordo del bus ES : sul capo 3 “non so riferire la dinamica precisa del sinistro, …non posso ESmone_2 dire se la è caduta nel mentre scendeva dall'autobus o se quando era già sul marciapiede” Pt_1
ES
“Non ricordo se la avesse aiutato qualcuno a scendere dall'autobus, credo che fosse in Pt_1 compagnia del marito”. ADR: “Da quello che ricordo io ero posizionato dietro la porta dell'autobus per la discesa e la si trovava davanti a me. Ho visto la cadere ma non ricordo la Pt_1 Pt_1 modalità.” ADR: “Dopo la caduta ricordo che io non sono sceso dall'autobus e non so se AL, conducente del bus, sia intervenuto per soccorrerla. Mi ricordo che è intervenuto qualcuno. Ricordo altresì che l'autobus è rimasto fermo, sono intervenuti soccorsi, ma non ricordo precisamente chi”. Sul ES capo 4 “preciso che la dopo la caduta è rimasta a terra e presumo abbia subito lesioni Pt_1
pagina 14 di 23 però non so riferire”. La presente testimonianza è lacunosa contraddittoria ed imprecisa, è un insieme di non ricordo e di conseguenza non può essere posta a base della decisione di una sentenza, basti ES ricordare come sopra riportato la frase emblematica riferita dal “non so riferire la dinamica precisa del sinistro.” …. Il Giudice erra in maniera grave, stravolgendo un principio probatorio
“sacro ed inviolabile” utilizzando detta deposizione a fondamento della sua illogica decisione, ossia quella di un soggetto che non ha visto la dinamica. Infatti, il Giudice di primo grado ha valutato in modo illogico le prove testimoniali acquisite giungendo a fondare il suo convincimento esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'unico teste che non ha assistito alla dinamica. Inoltre, la circostanza che ES il teste riferisca: “il bus al momento del fatto era fermo” non specifica quando il bus era fermo ossia se nel momento della caduta, istante che il teste non vede infatti afferma: “non ricordo la modalità”, ma può essere solo riferito all'istante/momento in cui l'attrice è già caduta, ed il bus, dopo l'accenno di ripartenza, si è effettivamente fermato. Orbene è lampante l'inutilizzabilità e l'inattendibilità della presente deposizione ai fini probatori per l'esatta ricostruzione dell'evento. Ne deriva che il teste cardine della sentenza non è di nessun ausilio e la sentenza emessa risulta illogica, carente di motivazione e basata su una erronea interpretazione di quanto riferito dal teste. Ne consegue che l'odierna attrice non poteva evitare l'evento stante la repentinità e l'imprevedibilità
della manovra operata dal conducente del veicolo di parte convenuta, come del resto acclarato dalle testimonianze. Un passeggero del bus che sta effettuando la discesa alla fermata, peraltro prenotata, come riferisce il teste di parte convenuta : “… che presumo aveva prenotato la fermata” Tes_4
ADR: “…sul bus credo vi sia il pulsante di prenotazione delle fermate”, sicuramente il detto trasportato non si aspetta che il bus improvvisamente riparta prima che chi scende completi la discesa.
Al contrario le testimonianze dei testi attorei sono state precise e concordanti, ma soprattutto hanno ES visto l'estrinsecarsi della dinamica del sinistro, al contrario del teste che non ha visto, infatti riferisce: ADR: ….Il giorno dell'evento la stava scendendo le scale del ESmone_5 Pt_1 pullman, il bus, prima che la avesse completato la discesa delle scale, faceva un accenno di Pt_1 ripartenza facendo cadere la , poiché in seguito a questo movimento perdeva l'equilibrio. Pt_1
Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice , “…ho ESmone_6 visto il bus fermo alla fermata che stava facendo scendere i passeggeri. Ho visto l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. Orbene, appare chiaro come il Giudice del Gravame debba avere come punto di riferimento per un riesame della vicenda le testimonianze oculari (testi di parte attrice)
pagina 15 di 23 e non di un teste (parte convenuta) che non ha visto il finale dell'evento e quindi non può assolutamente riferire con precisione sullo stesso”.
§ 10.5 — Con il quinto motivo di appello viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha considerato non attendibili i testi di parte attrice per aver riferito che la era caduta Pt_1 scendendo i gradini dell'autobus, pur avendo riconosciuto che il veicolo raffigurato nella foto che gli era stata mostrata durante la deposizione e che era privo di gradini, era dello stesso tipo di quello sul quale la stessa era trasportata.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Tutti i testi, sia si parte attrice, che di parte convenuta, cui era mostrata la foto del bus, affoliata alla produzione documentale di parte convenuta, confermavano la rispondenza del modello ritratto in foto con quello del sinistro. Sotto questo primo profilo le testimonianze di parte attrice appaiono contraddittorie e collidenti con i dati fattuali oggettivi. Ed infatti entrambi i testi attorei, nella descrizione della dinamica del sinistro, ponevano l'accento sulla perdita di equilibrio della nel mentre scendeva i gradini del mezzo a causa di
Pt_1 uno spostamento. Invero i testi stessi hanno confermato che il bus era del modello di cui alla foto prodotta in atti, dalla quale risulta evidente l'assenza di gradini e l'omogeneità del piano di calpestio.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “L'argomento foto dell'autobus e del presunto pianale omogeneo anche all'interno del bus, lascia veramente basiti in ordine all'iter decisionale seguito dal giudicante. La foto prodotta e la conseguente presenza o meno di scalini è completamente ininfluente ed inconferente ai fini della decisione della causa. Questo elemento ha costituito la difesa dietro alla quale la comparente compagnia si è trincerata per sfuggire alle proprie responsabilità per l'evento per cui è causa. La foto riprodotta, peraltro in bianco e nero è di pessima qualità, individua solo la porta di entrata, si veda la scritta a caratteri cubitali sopra la parte alta del bus, che risulta l'unica aperta e non la porta di uscita posta in coda al bus da ove è realmente scesa l'attrice. Aver riconosciuto da parte dei testi il modello dell'autobus, sottoponendo alla loro visione la foto per pochi secondi, non implica l'analisi tecnica della presenza o meno di scale e che quello fosse proprio il bus oggetto del sinistro. La foto in questione non individua la targa del bus e ciò non esclude che esso sia un mezzo similare. Inoltre, nell'effige fotografica le porte di uscita centrale e posteriore in coda al bus, che ci interessano nel caso di specie, non vengono appositamente ritratte in fase di apertura e non fanno desumere la presenza o meno di scale o gradini. Né viene fotografato all'interno per individuare il pianale se sia omogeneo o vi siano gradini o zone rialzate per ricavare posti per la seduta. La discesa deve essere operata dalla porta in coda al bus e non dall'entrata, perché ciò comporta, da parte dell'autista, una violazione dei principi di sicurezza per gli utenti trasportati sul pagina 16 di 23 veicolo. La presunta omogeneità del pianale, del quale parla il Giudice, non è certa, poiché lo stesso ignora, forse perché non utilizza il servizio bus, che all'interno di bus anche con pianale omogeneo vi sono dei gradini, creati per l'allocazione di posti a sedere ed esigenze di spazio calpestabile.
Comunque, è fatto certo ed ineluttabile che un gradino di discesa esiste non essendo il pianale dell'autobus posto all'altezza del terreno. Ciò comporta che non si può escludere in maniera categorica che il modello di bus non avesse le scale oppure le avesse solo nelle porte di uscita e non è possibile avere attestazione da qualsivoglia casa produttrice di descrivere come era realizzato tale bus, poiché i pianali ed i cassoni degli stessi vengono modificati a seconda delle esigenze dell'acquirente.
Dispiace purtroppo, che da informazioni assunte presso il p.r.a., il bus in questione sia stato demolito da diverso tempo, precisamente in data 05.12.2017 e quindi non è possibile un riscontro oggettivo.
Questo ulteriore elemento dimostra la vetustà del veicolo con le ineluttabili conseguenze di non perfetta funzionalità del mezzo, rispetto all'usura dei vari componenti, ossia dell'apertura delle portiere, delle vibrazioni del telaio nel momento delle fermate durante la discesa e/o salita passeggeri, della tenuta della frizione nell'istante di fermo / ripartenza del veicolo e dei conseguenti
“c.d. strappi” in tale fase cruciale per la sicurezza degli utenti, “momento basilare” in cui è avvenuto l'evento traumatico di cui trattasi. Solitamente per prassi i bus c.d. circolari (come quello in esame)
che percorrono tratti extraurbani, secondo ricerche operate, da consulente di parte di questa difesa, presso le case costruttrici e che allestiscono cassoni per bus, hanno pianali con scale di discesa nella parte posteriore e non nella parte anteriore. All'uopo si producono solo per esemplificazione e senza violazione del divieto di nuove prove nel giudizio di appello, in quanto da intendersi prove precostituite nel precedente giudizio, e/o in difetto, di mancata acquisizione agli atti di causa, ci si riporta alla descrizione che segue circa le caratteristiche del pianale c.d. omogeneo che non esclude la presenza di gradini, ossia n. 1 foto a colori di bus con pianale omogeneo, che nelle portiere anteriori (1 e 2) predisposte per la salita non è munito di scale, ma, nella terza portiera posteriore, posta in coda al bus, destinata alla discesa, ha n. 3 gradini per effettuare l'uscita dal bus (all.1). …. A dire del
Giudicante di primo grado, il modello del bus sarebbe provato in via documentale dalla fotografia del pullman Iveco TG EJ 182 RN allegata alla relazione di perizia del P.A. , foto Persona_2 riconosciuta dai testi escussi. Tutto ciò comporterebbe in virtù della presunta assenza di scale la non veridicità di quanto riferito dai testi di parte attrice che parlano di scale e/o gradini. In primis il
Giudice di prime cure dimentica i principi cardine delle condizioni affinché un documento possa ritenersi provato, ossia la conferma da parte di chi lo ha redatto. Circostanza che nel caso di specie non è avvenuta. … Il Giudicante in base all'elemento in maniera del tutto presunta, ossia l'assenza di scale o gradini, in moto illogico, ne fa scaturire conseguenze decisive in ordine “all'an” della pretesa. pagina 17 di 23 Infatti si ribadisce che l'elemento “gradini” è completamente ininfluente ed inconferente ai fini della decisione della causa, dato atto che l'attrice è caduta mentre scendeva dall'autobus che accennava una ripartenza e che la presenza o meno di scale o gradini non aggiunge nulla alla vicenda, comunque, al di là ogni posizione difensiva sia attorea che di parte convenuta, il bus dalla propria piattaforma ha un rialzo da terra che è di fatto uno scalino. ..”
§ 10.6 — Con il sesto motivo viene censurata la decisione del Tribunale per non aver ricostruito la dinamica dell'incidente sulla base delle deposizioni rese dai testimoni di parte attrice.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “La dinamica del sinistro ricostruita dalle testimonianze attoree appare, pertanto, incompatibile con la struttura del mezzo in oggetto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Per quanto dedotto nel motivo 5 risultano perfettamente attendibili le testimonianze attoree, e l'argomento pianale omogeneo – struttura del mezzo, che non renderebbe plausibili dette testimonianze attoree, appare veramente labile e non supportato da elementi certi e riscontrabili, per quanto dedotto nel precedente motivo n. 5 ( foto bus senza targa - foto individua solo porta anteriore di sola entrata e non di discesa - il teste di parte convenuta non esclude la presenza di gradini - gradino comunque esistente in qualsivoglia modello di bus, rispetto al piano di calpestio dell'asfalto della strada - stessa perizia che non descrive l'elemento gradino e/o lo esclude). In ordine a detto capo impugnato si rileva che la presenza di scale o meno, è ininfluente, ma ciò che è importante e decisivo è l'avvenuto accenno di ripartenza del bus, all'uopo si ricordano stralci delle testimonianze attoree il primo teste, riferisce: ADR: “…. Il ESmone_5 giorno dell'evento la stava scendendo le scale del pullman il bus prima che la avesse Pt_1 Pt_1 completato la discesa delle scale faceva un accenno di ripartenza facendo cadere la poiché in Pt_1 seguito a questo movimento perdeva l'equilibrio. Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice , “…ho visto il bus fermo alla fermata che stava facendo ESmone_6 scendere i passeggeri. Ho visto l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. Si segnala inoltre che dalla perizia perviene la notizia che il bus risulta immatricolato il giorno 01.01.1995, da ciò ne deriva che al momento del sinistro lo stesso aveva ben 18 anni di vetustà con la conseguente usura dell'apertura delle portiere, delle ineluttabili vibrazioni anche al momento delle fermate stante il motore del bus acceso, della tenuta (strappi) della frizione nell'istante di fermo / ripartenza del veicolo, tutti elementi che delineano un quadro perfettamente confacente e compatibile con quanto accaduto”.
pagina 18 di 23 § 10.7 — Con il settimo motivo viene censurata la decisione del Tribunale per aver riconosciuto ES maggiore attendibilità alla percezione del teste relativa al fatto che l'autobus non fosse in movimento. ES Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “… il teste i trovava a bordo dello stesso e pertanto in grado di percepire con un grado di maggiore attendibilità gli eventuali movimenti del mezzo, escludendo che vi sia stato un improvviso movimento del bus, che invece, rimaneva fermo”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Le considerazioni del Giudice, sulla percezione del movimento del bus da parte di passeggero e/o soggetto che è posizionato al di fuori dello stesso, dimostrano come il Giudice di primo grado abbia effettuato un ragionamento illogico e non fondato sulla comune esperienza. Infatti sostenere che: “E' indubitabile, secondo la comune esperienza, che la percezione che si possa avere dell'eventuale movimento di un mezzo sia diversa a seconda del punto di osservazione. Ed infatti la teste era in strada nei pressi della fermata, Tes_6
ES mentre il teste all'altezza della fermata, all'esterno del mezzo, al contrario il teste si Tes_5 trovava a bordo dello stesso e pertanto in grado di percepire con un grado di maggiore attendibilità gli eventuali movimenti del mezzo, escludendo che vi sia stato un improvviso movimento del bus, che invece rimaneva fermo”. La realtà insegna che chi è fuori da qualsivoglia veicolo vede perfettamente i suoi spostamenti anche minimi, al contrario, chi è passeggero, soprattutto nelle ripartenze, non percepisce con esattezza lo spostamento, per esemplificare, basta ricordare quando si è sopra un veicolo, molte volte nel momento della ripartenza non si percepisce se si sta muovendo o meno (treno - bus etc). Quindi i soggetti più adatti a riferire sulla circostanza del movimento del veicolo sono quelli ES a terra e non i trasportati. Dato atto della presenza sull'autobus del teste o stesso non precisa ove si trovava, se seduto o in piedi, e quale porta sia stata utilizzata per la discesa da parte dell'attrice.
Tutti elementi ulteriori che fanno scaturire l'impossibilità di consideralo come teste cardine di un provvedimento giurisdizionale così importante che decide sulle sorti di un cospicuo risarcimento in ES capo alla danneggiata. La testimonianza del è un insieme di non ricordo e non so riferire, tra l'altro non essendo sceso dal bus non ha riferito né escluso sulla presenza di altri testimoni sul luogo ES del sinistro. La considerazione del Giudice in ordine alla mancanza di dubbi sulla presenza del ui luoghi di causa risulta di poco valore. Al riguardo si ricorda che le testimonianze scritte dei testi escussi di parte attrice, sono state versate in atti (all.1 note art. 183 c.p.c. 6^ comma n. 2) ancor prima di essere sentiti in giudizio. Inoltre, i dettagli e le circostanze precise sui cui hanno riferito, confermano la certezza della loro presenza sui luoghi di causa. Infatti, il riferisce ADR: Non Tes_5 ricordo il colore del bus potrebbe essere giallo”. La “Il bus era giallo”. Per ulteriore serietà Tes_6
pagina 19 di 23 degli assunti si segnala che il teste Sig. riveste la funzione di pubblico ufficiale ESmone_5 appartenente al ministero dell'interno e precisamente al commissariato di polizia.
Inoltre, si segnala che la era munita di regolare abbonamento da innumerevoli anni e quindi Pt_1 si presume che fosse esperta nello scendere e salire dall'autobus non avendo nessuna patologia deambulatoria prima dell'asserito evento sinistroso.
§ 10.8 — Con l'ottavo motivo viene censurata la decisione del Tribunale per non aver ritenuto che l'evento lesivo fosse stato causato dal vettore e, quindi, dall'attività di trasporto.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “Deve pertanto, concludersi che la caduta dell'attrice non possa ritenersi eziologicamente riconducibile alla condotta del conducente, essendo risultato provato che l'evento lesivo non è stato cagionato dal vettore e, quindi, dall'attività di trasporto”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “…al contrario di quanto sostenuto dal
Giudice (tuttavia l'istruttoria espletata non ha confermato l'esistenza di un fatto generatore di responsabilità ed il nesso causale tra quest'ultimo ed i danni patiti), si ricordano infatti all'uopo delle testimonianze il primo teste riferisce: ADR: “...Il giorno dell'evento la stava ESmone_5 Pt_1 scendendo le scale del pullman il bus prima che la avesse completato la discesa delle scale Pt_1 faceva un accenno di ripartenza facendo cadere la poiché in seguito a questo movimento Pt_1 perdeva l'equilibrio. Preciso che non aveva completato la discesa dalle scale del bus”. ADR:” le scale del bus erano probabilmente tre ma non ricordo di preciso”. Il secondo teste di parte attrice Tes_6
, “…ho visto il bus fermo alla fermata che stava facendo scendere i passeggeri. Ho visto
[...]
l'attrice che stava scendendo i gradini del bus e mentre era ancora sui gradini il bus si è mosso in avanti”. La signora è caduta in avanti sul marciapiede”. La stessa teoria della causalità adeguata in relazione al nesso eziologico (legame con l'evento dannoso) o quello similare della c.d. regolarità causale di cui all'art. 1227 del c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) non trova campo fertile nel caso di specie in quanto non sono emersi nell'ambito dell'istruttoria elementi che spingano ad inquadrare la condotta della trasportata danneggiata con una qualsivoglia azione di concorso causale nell'accadimento dell'evento. Si ritiene di aver esaurito compiutamente i vari motivi di impugnazione dell'an del sinistro con evidenze ineluttabili di fondamento della domanda attorea a favore della
, con l'ausilio delle testimonianze sia di parte attrice che avversa. Il nesso eziologico Parte_1 risulta ampiamente provato e non si vede come il Giudicante di primo grado ha potuto basare il rigetto ES della domanda attorea sull'inutile deposizione del sulla presenza o meno di scale non provate, e su una ripartenza del bus ampiamente provata dai due testi attorei. In sostanza in ordine ai capi 3-4-5-
6-7-8, il Giudice di primo grado, non ha operato correttamente su fatti noti e non li ha valutati pagina 20 di 23 analiticamente e nella loro globalità, nel contempo non svolgendo un giudizio di sintesi (si veda in tal senso Cass. 28.1.2014 n. 22801), poiché alla luce del ragionamento svolto non ha preso minimamente in considerazione quanto riferito da testi oculari di parte attrice, ma solo l'unico teste (di parte convenuta) che non ha visto (come dallo stesso riferito) il momento preciso della dinamica della caduta dell'attrice.”
I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo tutti sulla ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal Tribunale sulla base dell'esame delle risultanze istruttorie.
I motivi sono infondati.
Va innanzitutto evidenziato che l'attrice, con la comparsa conclusionale in primo grado, ha dedotto, in via alternativa, che la domanda risarcitoria proposta potesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, essendo stato concluso tra le parti un contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 e ss. c.c..
Ebbene, appare evidente che si tratti di una domanda del tutto nuova, essendo fondata su un titolo di responsabilità del tutto diverso da quello prospettato con l'atto introduttivo e non modificato con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. che, oltretutto, risulta essere stato introdotto solo con la comparsa conclusionale.
Come noto la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (cfr. Cass. Civ.
Sez. VI, 12/01/2012, n. 315; nello stesso senso Cass. Civ Sez. II, 13/08/2018, ud. 18/01/2018, dep.
13/08/2018).
Ne deriva che la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale tardivamente proposta in primo grado e ribadita in sede di appello sia inammissibile.
Ciò posto, ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice all'esito dell'istruttoria espletata debbano essere condivise.
Invero i testi dell'attrice, ovvero suo nipote e la passante ESmone_5 ESmone_6 hanno riferito che, trovandosi nei pressi della fermata, avevano notato che mentre la stava Pt_1 scendendo i gradini dell'autobus, questo si era mosso in avanti facendola cadere a terra;
il teste ha precisato, in proposito, che era in attesa di sua zia e che vide che, mentre la stessa stava Tes_5 scendendo le scale del veicolo, questo “faceva un accenno di ripartenza”, il che lascia presumere che si fosse trattato di una manovra minima (cfr. verbali d'udienza dell'8/5/2018 e del 24/10/2017).
Il teste di parte convenuta, , che invece era trasportato sull'autobus come la ESmone_2
, pur non avendo ricordato la dinamica precisa della caduta, ha dichiarato che quando la signora Pt_1
pagina 21 di 23 cadde l'autobus era certamente fermo (“Da quello che ricordo quando la è caduta l'autobus Pt_1 era fermo. Adr. “Di ciò sono certo”: cfr. verbale del 9/3/2017).
Ebbene, al netto di ogni considerazione in merito alla foto dell'autobus mostrata ai testi, appare evidente che - come già rilevato dal Giudice a quo e contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la reale percezione di un eventuale minimo spostamento dell'autobus (il suddetto “accenno di ripartenza”) nel momento della discesa dal mezzo dei passeggeri, potesse essere rilevata non certo da un soggetto che stazionava all'esterno del veicolo intento a cercare di individuare la propria parente (il e men che meno da una persona che passava nei pressi della fermata e che quindi era in Tes_5 movimento (la ma solo dalle persone che erano trasportate a bordo dello stesso autobus, quale Tes_6
ES era il
Ne discende la maggiore verosimiglianza del racconto fornito dal teste di parte convenuta che, oltretutto, non avendo rapporti con le parti, era certamente estraneo agli interessi dedotti in giudizio.
Deve dunque concludersi che l'incertezza in ordine a una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra l'attività di trasporto e il danno (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, 18/07/2023, n. 20986), con conseguente esclusione della responsabilità del conducente dell'autobus.
La sentenza di primo grado va dunque confermata nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
§ 11 — In definitiva l'appello proposto da deve essere accolto solo Parte_2 parzialmente e va riformata la sentenza impugnata, che per il resto conferma, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'impresa di assicurazione convenuta.
§ 12 — Il parziale accoglimento dell'appello nonché il fatto che l'attrice ha sicuramente subito le lesioni lamentate consentono la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Latina n. 2469/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e riforma parzialmente la sentenza impugnata, che Parte_1 per il resto conferma, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
; Controparte_2
2. Compensa le spese del grado tra tutte le parti.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025. pagina 22 di 23 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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