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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/01/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4515/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Anselmo Cordovana, giusta procura C.F._1
in atti attore contro con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n.4, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, in persona del suo procuratore, dott.ssa giusta procura conferita a P.IVA_1 CP_2
rogito notaio di Verona del 18.04.2017, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avvocato Tito Monterosso, giusta procura in atti convenuta
e nei confronti di
, nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_3 C.F._2
terza chiamata in causa - contumace
e nei confronti di con socio unico e sede in LI (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_4
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di IS
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la P.IVA_2
con sede in RO, Via Gino Nais 16, codice fiscale, partita iva e Controparte_5
numero di iscrizione nel registro delle imprese di RO , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Tito CP_6
1 Monterosso, giusta procura in atti;
con socio unico e sede in LI (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_7
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di IS – NO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la P.IVA_4
, con sede in RO, Via Gino Nais 16, codice fiscale, partita iva e Controparte_5
numero di iscrizione nel registro delle imprese di RO , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Tito CP_6
Monterosso, giusta procura in atti terzi intervenienti volontari
********
All'udienza del 10.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09.03.2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio il e, premesso di essere titolare di un conto corrente n. Controparte_1
4934 con apertura di credito, ha lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi,
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi non pattuiti e, comunque, superiori alla soglia usuraria, l'illegittima antergazione e postergazione delle valute, l'applicazione di spese e commissioni non concordate. Ha chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità sopra elencate e l'accertamento del proprio credito in misura pari ad euro 7.189,10 o nella diversa somma calcolata dal CTU. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c., l'attore ha lamentato anche la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB;
in sede di comparsa conclusionale, i predetto ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria Controparte_4
Con comparsa di risposta depositata il 3.8.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando le nullità dedotte da parte attrice ed opponendosi alla richiesta di CTU ed all'istanza di esibizione. La convenuta ha proposto eccezione riconvenzionale chiedendo la rideterminazione del saldo ai tassi fissi concordati, deducendo che la banca avrebbe applicato nel corso del rapporto tassi inferiori a quelli oggetto di pattuizione.
2 Con atto di intervento del 6.9.2018 si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_4
mandataria quale cessionaria del credito vantato dal Controparte_5 Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione accertamento negativo proposta dall'attore e, nel resto, aderendo alle difese spiegate dalla banca cedente. La terza intervenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro
20.020,33 oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente in questione alla data del
26.01.2017, sia nei confronti dell'attore nonché nei confronti della garante , previa Controparte_3
richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza.
Con decreto del 11.09.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza, , la Controparte_3
quale non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto del 9.4.2020 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e Controparte_7
per essa la mandataria quale cessionaria del credito vantato da Controparte_5 Controparte_4
facendo proprie le difese della cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
Con ordinanza del 21.01.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 10.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Questioni preliminari di rito
2.1 Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si Controparte_3
è costituita in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2.2 Sempre in punto di rito, va esaminata la legittimazione processuale delle società intervenute quali cessionarie del credito originariamente vantato dal anche in ragione Controparte_1 dell'eccezione sollevata dall'attore con la comparsa conclusionale.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
3 Sul punto, va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, l'attore ha sollevato l'eccezione di difetto di titolarità sostanziale del rapporto in capo a soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 5.9.2024, sebbene Controparte_4
detta società si sia costituita in giudizio tempestivamente il 6.9.2018, nel termine di venti giorni anteriore alla prima udienza di comparizione, proponendo domanda riconvenzionale ed istanza di chiamata in causa della terza.
La doglianza di parte attrice si appalesa, pertanto, tardiva, avendo la difesa del Parte_1
accettato il contraddittorio con la società cessionaria del credito senza mai sollevare alcuna contestazione in ordine alla legittimazione attiva e, dunque, implicitamente riconoscendo la legittimazione processuale della stessa.
A tale assorbente considerazione, va aggiunta la constatazione che l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 13.1.2018 (doc. F – comparsa di intervento) dà atto che l'oggetto della cessione riguardi i crediti qualificati “a sofferenza” alla data del 27.12.2017 ed è pacifico, pertanto, che tra questi rientri il credito vantato nei confronti dell'attore , atteso che Pt_1 dall'estratto conto finale risulta il passaggio a sofferenza del credito alla data del 26.1.2017 (doc.
3-4 – comparsa di intervento).
Alla luce delle superiori considerazioni, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Controparte_4
2.3 Non merita accoglimento, parimenti, la richiesta di estromissione di avanzata Controparte_4
da quale nuova cessionaria del credito (costituitasi con atto di intervento del Controparte_7
9.4.2020).
Ed invero, premesso che l'art. 111, comma 3, c.p.c. presuppone il consenso di tutte le parti all'estromissione del cedente, nel caso di specie non si ravvisa alcun consenso – nemmeno tacito
–, anche in ragione delle contestazioni sollevate dall'attore in sede di comparsa conclusionale in ordine alla legittimazione processuale di incompatibili con l'adesione all'estromissione CP_4
dal giudizio.
3. Le domande dichiarative proposte dall'attore
4 Le domande dichiarative proposte da sono solo parzialmente fondate. Parte_1
3.1 L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento delle nullità parziali relative al contratto di conto corrente n. 4934 concluso da , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, con la Banca LA di Lodi in data 01.04.2009 (doc. 1 fascicolo parte convenuta) ed al successivo contratto di apertura di credito del 03.10.2012 concluso con il NC LA (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quel che interessa in questa sede, va evidenziato che l'originario rapporto di conto corrente non era affidato e nel contratto del 1.4.2009 le parti avevano stabilito un tasso debitore su scoperti transitori o interessi di mora pari al 12,300% e la medesima periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi.
Con la successiva lettera contratto del 3.10.2012 le parti avevano pattuito un affidamento a revoca di euro 15.000, con la previsione del tasso annuo debitore intra-fido del 9,2210%, la periodicità trimestrale delle competenze a debito, il corrispettivo per la disponibilità creditizia
(CDC) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
Le obbligazioni assunte dall'attore sono state garantite da come da fideiussioni Controparte_3 del 11.04.2011 e del 11.10.2012, fino alla concorrenza dell'importo di euro 26.000 (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
3.2 Tanto premesso, con riguardo all'asserita applicazione di interessi ultra-legali in mancanza di specifica pattuizione, la doglianza sollevata dall'attore non è fondata, atteso che risultano pattuiti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1284 c.c., i tassi di interesse applicati ai rapporti contrattuali, come accertato dal consulente.
3.3 Non merita accoglimento la domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta, ex art. 117 TUB.
Risultano prodotti in giudizio i contratti redatti in forma scritta recanti sia la sottoscrizione del
[...]
che del legale rappresentante della banca, sicché la lamentata doglianza non è fondata. Pt_1
Peraltro, appare opportuno evidenziare come l'eventuale sussistenza della sola firma del cliente, in difetto di sottoscrizione della banca (nella specie comunque presente), non avrebbe comunque inficiato la validità del contratto, essendo ormai pacifica in giurisprudenza la questione della validità del contratto c.d. monofirma (cfr. Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898, Cass. n. 9196/2021).
3.4 È infondata la domanda di accertamento della nullità del contratto per l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo.
5 Appare opportuno brevemente ricordare l'ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta sia nel contratto di conto corrente del 1.04.2009 sia nel contratto di apertura di credito del 3.10.2012 è da ritenersi legittima.
3.5 La domanda di accertamento dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto è solo parzialmente fondata.
In diritto si osserva che la legge n. 2/2009 ha stabilito: 1) la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto
6 comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, occorre distinguere il contratto di conto corrente del 1.4.2009 dal successivo contratto del 3.10.2012 di apertura di credito.
a) Il contratto di conto corrente non prevedeva la pattuizione della commissione di massimo scoperto, non trattandosi di un contratto affidato. Cionondimeno, dagli estratti conto del rapporto relativi al periodo anteriore alla stipula del contratto di apertura di credito del 3.10.2012 risulta conteggiata la commissione di massimo scoperto nella misura percentuale del 0,9750% (cfr. doc.
4 fascicolo . Controparte_4
Pertanto, accogliendo la doglianza di parte attrice, va dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. nel periodo compreso tra la data di apertura del rapporto (1.4.2009) fino al 2.10.2012.
b) Quanto al contratto di apertura di credito del 3.10.2012, invece, si osserva che la banca ha applicato commissioni conformi alle disposizioni normative ratione temporis vigenti, indicandone la misura, il criterio e la periodicità di calcolo.
In particolare, la banca non ha previsto la commissione di massimo scoperto ma soltanto un
“corrispettivo per disponibilità creditizia” pari al 2% su base annua – dunque rispettoso del limite del 0,5% trimestrale – liquidato trimestralmente (doc. 2 fascicolo . Il suindicato Controparte_4
onere rispetta il principio di omnicomprensività della commissione prevista per la messa a disposizione dei fondi, per come dettagliato dall'art. 3 della delibera CICR del 30 giugno 2012.
7 Con riguardo alla commissione di istruttoria veloce, si osserva che il contratto preveda il suindicato onere in caso di sconfinamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art 4 della delibera CICR del 30.6.2012, secondo cui la CIV va determinata in misura fissa ed in valore assoluto con possibilità per i clienti non consumatori (come l'attore) di differenziare gli importi se l'importo dello sconfinamento superi 5.000 euro e per un massimo di tre scaglioni.
Ed infatti, nel citato documento contrattuale è previsto che la commissione in esame sia pari a
100 euro per gli sconfinamenti entro 5.000 euro, 150 euro per gli sconfinamenti entro 30.000 euro e 250 euro per gli sconfinamenti oltre 30.000 euro.
Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la pattuizione e concreta applicazione, da parte della banca, degli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto.
Le conseguenze dell'accoglimento solo parziale della domanda verranno di seguito esaminate, in uno all'indagine sulla correttezza delle risultanze peritali.
3.6 Non è fondata la domanda di accertamento della nullità del contratto per superamento della soglia usuraria.
Occorre evidenziare come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, come anche accertato dal CTU, va escluso che le pattuizioni contrattuali prevedano tassi di interesse superiori alla soglia usuraria. Ed invero, nel contratto del 1.4.2009 è indicato un tasso debitore effettivo annuo lordo pari al 12,8791% ed il coevo tasso soglia pubblicato nel D.M. è pari al 16,685%; in merito al contratto di apertura di credito, in seno al documento di sintesi del contratto di apertura di credito n.000047021 il tasso debitore annuo complessivo (comprensivo del corrispettivo di disponibilità creditizia pari al 2%) è pari al
11,2210% ed il coevo tasso soglia pubblicato nel D.M. è pari al 17,85%”.
Ne consegue che la domanda di accertamento della nullità per superamento della soglia usuraria va rigettata, con conseguente inapplicabilità sanzione civilistica prevista dall'art. 1815, comma 2,
c.c.
Ciò detto, dalla pattuizione originaria va mantenuto distinto l'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso nei trimestri chiusi al 31.12.12 (IV trimestre 2012) ed al 31.03.13 (I
8 trimestre 2013), siccome verificato dal consulente. Tale accertamento, come infra precisato, ha portato alla riconduzione dei citati tassi nei limiti di legge.
3.7 Parimenti infondata, in quanto generica, è la doglianza concernente l'illegittima antergazione e postergazione delle valute. Ed infatti, non è stato indicato dall'attore (che ne aveva l'onere) in quali periodi temporali la banca avrebbe applicato valute diverse rispetto a quelle indicate nel contratto, né è stata fornita da parte attrice alcuna prova sul punto.
3.8 Deve essere disattesa, poi, l'eccezione relativa all'applicazione di spese e commissioni non concordate, in quanto le condizioni economiche applicate sono state espressamente pattuite contrattualmente e specificatamente accettate dal cliente.
4. La consulenza tecnica d'ufficio
Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto corrente sulla base del mandato conferito, pervenendo alle seguenti conclusioni:
i) in quanto prive di tutti gli elementi contrattuali necessari al loro computo o prive di clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008 ovvero alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 2012, le commissioni di massimo scoperto sono state escluse dai conteggi.
ii. con riferimento all'anatocismo, lo scrivente ha provveduto al riconteggio con le modalità indicate in seno al mandato ricevuto, liquidando gli interessi e le competenze nei limiti delle condizioni economiche pattuite nei contratti in atti, capitalizzando trimestralmente gli interessi e le competenze ed espungendo le cms in quanto non compiutamente contrattualizzate ed azzerando gli interessi nei trimestri in cui è stato accertato il superamento del tasso soglia.
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte;
tuttavia, la difesa della banca, in sede di comparsa conclusionale, ha contestato l'eliminazione da parte del consulente della commissione di massimo scoperto.
Orbene, come è stato sopra accertato, è condivisibile l'operato del CTU nella parte in cui è stata espunta la CMS in quanto non pattuita nel contratto del 1.4.2009.
Con riguardo agli oneri sostitutivi introdotti dall'art. 117 bis TUB (CDC e CIV), invece, va ribadita la legittimità degli stessi, essendo stati correttamente pattuiti.
Ebbene, con riguardo alla commissione istruttoria veloce, dall'esame dei fogli di calcolo elaborati dal CTU (allegato B) si ricava che la commissione in esame sia stata correttamente considerata a partire dal 3.10.2012 (data della pattuizione); tuttavia, per effetto della rielaborazione dei saldi, il
9 conto si è mantenuto entro i limiti dell'affidamento, sicché la commissione in esame, in quanto correlata al concreto sconfinamento, non è stata calcolata, risultando pari a zero.
In merito al corrispettivo per la disponibilità creditizia, nell'allegato B l'onere in parola non è stato correttamente computato nel quarto trimestre del 2012 e nel primo trimestre del 2013 per effetto dell'accertamento del superamento della soglia usuraria.
Con riguardo ai trimestri successivi, invece, il CTU, probabilmente per un mero refuso, non ha conteggiato la CDC nel periodo compreso tra il II trimestre del 2013 ed il II trimestre del 2015, per poi riprendere il calcolo a partire dal III trimestre del 2015.
L'errore di calcolo del CTU può, tuttavia, essere emendato senza necessità di procedere al suo richiamo, considerando gli importi della CDC maturati dal II trimestre del 2013 al II trimestre del
2015 sulla base delle annotazioni riportate nel foglio di calcolo di cui all'allegato B2. Da tale foglio si ricava che:
- dal II trimestre 2013 al IV trimestre 2013 la CDC risulta pari ad euro 180,82;
- nell'anno 2014 la CDC ammonta ad euro 240,00;
- nel I e II trimestre del 2015 la CDC corrisponde ad euro 119,02.
L'importo complessivo dell'onere in esame, erroneamente non conteggiato, ammonta ad euro
539,84.
Per il resto, gli accertamenti svolti dal CTU sono condividibili.
All'esito della rielaborazione operata dal consulente, il saldo finale ricalcolato alla data dell'estinzione del rapporto (26.1.2017) risulta pari ad euro – 13.471,88 (inferiore a quello di euro
20.020,03 richiesto dalla banca).
Aggiungendo all'importo di euro 13.471,88 la somma di euro 539,84, si ottiene un saldo debitorio finale di euro 14.011,72.
Alla luce superiori considerazioni, la domanda di accertamento del credito proposta dall'attore va rigettata, giacché, anche all'esito della rielaborazione operata dal CTU, risulta comunque un saldo negativo del conto corrente di euro 14.011,72.
4. Le domande condannatorie proposte da e, per essa, da Controparte_4 Controparte_7
4.1 La domanda riconvenzionale proposta nei confronti di è Parte_1
parzialmente fondata.
L'accertamento del saldo passivo a debito del correntista comporta la fondatezza della domanda condannatoria proposta da domanda successivamente fatta propria dall'ulteriore Controparte_4 cessionaria Ne consegue che l'attore, convenuto in via riconvenzionale, va Controparte_7
10 condannato al pagamento della somma di euro 14.011,72, oltre interessi al tasso contrattuale del
9,2210% (e comunque nei limiti del tasso soglia vigente), con decorrenza dalla data della chiusura del rapporto del 26.1.2017 (essendo successiva alla costituzione in mora – doc. 3).
4.2 La domanda condannatoria nei confronti della terza chiamata in causa è parzialmente fondata.
È pacifico e documentato che abbia rilasciato fideiussione omnibus fino alla Controparte_3 concorrenza di 26.000 in favore di , sicché, nei limiti dell'importo Parte_1
garantito, la predetta va condannata in solido con il debitore principale al pagamento dell'importo di euro 14.011,72.
5. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà, tenuto conto dell'illegittima applicazione della c.m.s. e della riduzione del credito a seguito dell'accertamento peritale.
La restante metà va posta a carico delle parti soccombenti (attore e terza chiamata in causa).
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, nella somma già dimidiata di euro 2.538,50, in applicazione dei valori medi e vanno corrisposte in solido in favore del di Controparte_1
e di stante l'unicità della difesa. Controparte_4 Controparte_7
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste per metà a carico dell'attore e di e, per la restante metà, a carico del di Controparte_3 Controparte_1 [...]
e di CP_4 Controparte_7
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore va rigettata per carenza dei relativi presupposti, stante la parziale soccombenza della parte che ha proposto la domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4515/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, parzialmente accogliendo le domande attoree e le domande di così statuisce: Controparte_4
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
DICHIARA l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente n. 4934;
RIGETTA le restanti domande attoree;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e la domanda nei confronti della terza chiamata in causa proposte da e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_4 Parte_1
e (quest'ultima nei limiti della somma di euro 26.000), in solido tra loro, al
[...] Controparte_3
11 pagamento dell'importo di euro 14.011,72, oltre interessi come in parte motiva, in favore di
(e, per essa, ; Controparte_4 Controparte_7
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Controparte_3
restante metà delle spese di lite in favore del e Controparte_1 Controparte_4 CP_7
in solido, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a;
[...]
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio per metà a carico di e Parte_1
e, per la restante metà, a carico del e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Controparte_7
Così deciso in Catania, il 25 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4515/2018 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Anselmo Cordovana, giusta procura C.F._1
in atti attore contro con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n.4, codice fiscale e partita iva Controparte_1
, in persona del suo procuratore, dott.ssa giusta procura conferita a P.IVA_1 CP_2
rogito notaio di Verona del 18.04.2017, rappresentata e difesa Persona_1 dall'avvocato Tito Monterosso, giusta procura in atti convenuta
e nei confronti di
, nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_3 C.F._2
terza chiamata in causa - contumace
e nei confronti di con socio unico e sede in LI (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_4
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di IS
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la P.IVA_2
con sede in RO, Via Gino Nais 16, codice fiscale, partita iva e Controparte_5
numero di iscrizione nel registro delle imprese di RO , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Tito CP_6
1 Monterosso, giusta procura in atti;
con socio unico e sede in LI (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, Controparte_7
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di IS – NO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria la P.IVA_4
, con sede in RO, Via Gino Nais 16, codice fiscale, partita iva e Controparte_5
numero di iscrizione nel registro delle imprese di RO , in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore dott. rappresentata e difesa dall'avvocato Tito CP_6
Monterosso, giusta procura in atti terzi intervenienti volontari
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All'udienza del 10.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 09.03.2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio il e, premesso di essere titolare di un conto corrente n. Controparte_1
4934 con apertura di credito, ha lamentato l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi,
l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi non pattuiti e, comunque, superiori alla soglia usuraria, l'illegittima antergazione e postergazione delle valute, l'applicazione di spese e commissioni non concordate. Ha chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità sopra elencate e l'accertamento del proprio credito in misura pari ad euro 7.189,10 o nella diversa somma calcolata dal CTU. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1, c.p.c., l'attore ha lamentato anche la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB;
in sede di comparsa conclusionale, i predetto ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria Controparte_4
Con comparsa di risposta depositata il 3.8.2018 si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando le nullità dedotte da parte attrice ed opponendosi alla richiesta di CTU ed all'istanza di esibizione. La convenuta ha proposto eccezione riconvenzionale chiedendo la rideterminazione del saldo ai tassi fissi concordati, deducendo che la banca avrebbe applicato nel corso del rapporto tassi inferiori a quelli oggetto di pattuizione.
2 Con atto di intervento del 6.9.2018 si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_4
mandataria quale cessionaria del credito vantato dal Controparte_5 Controparte_1 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione accertamento negativo proposta dall'attore e, nel resto, aderendo alle difese spiegate dalla banca cedente. La terza intervenuta ha proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di euro
20.020,33 oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente in questione alla data del
26.01.2017, sia nei confronti dell'attore nonché nei confronti della garante , previa Controparte_3
richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza.
Con decreto del 11.09.2018 è stata autorizzata la chiamata in causa della terza, , la Controparte_3
quale non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con atto del 9.4.2020 è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e Controparte_7
per essa la mandataria quale cessionaria del credito vantato da Controparte_5 Controparte_4
facendo proprie le difese della cedente, di cui ha chiesto l'estromissione.
Con ordinanza del 21.01.2021 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio e, a seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 10.06.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Questioni preliminari di rito
2.1 Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di , la quale non si Controparte_3
è costituita in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
2.2 Sempre in punto di rito, va esaminata la legittimazione processuale delle società intervenute quali cessionarie del credito originariamente vantato dal anche in ragione Controparte_1 dell'eccezione sollevata dall'attore con la comparsa conclusionale.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “ in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884).
3 Sul punto, va ricordato l'orientamento di legittimità secondo cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, l'attore ha sollevato l'eccezione di difetto di titolarità sostanziale del rapporto in capo a soltanto con la comparsa conclusionale depositata il 5.9.2024, sebbene Controparte_4
detta società si sia costituita in giudizio tempestivamente il 6.9.2018, nel termine di venti giorni anteriore alla prima udienza di comparizione, proponendo domanda riconvenzionale ed istanza di chiamata in causa della terza.
La doglianza di parte attrice si appalesa, pertanto, tardiva, avendo la difesa del Parte_1
accettato il contraddittorio con la società cessionaria del credito senza mai sollevare alcuna contestazione in ordine alla legittimazione attiva e, dunque, implicitamente riconoscendo la legittimazione processuale della stessa.
A tale assorbente considerazione, va aggiunta la constatazione che l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 13.1.2018 (doc. F – comparsa di intervento) dà atto che l'oggetto della cessione riguardi i crediti qualificati “a sofferenza” alla data del 27.12.2017 ed è pacifico, pertanto, che tra questi rientri il credito vantato nei confronti dell'attore , atteso che Pt_1 dall'estratto conto finale risulta il passaggio a sofferenza del credito alla data del 26.1.2017 (doc.
3-4 – comparsa di intervento).
Alla luce delle superiori considerazioni, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione processuale di Controparte_4
2.3 Non merita accoglimento, parimenti, la richiesta di estromissione di avanzata Controparte_4
da quale nuova cessionaria del credito (costituitasi con atto di intervento del Controparte_7
9.4.2020).
Ed invero, premesso che l'art. 111, comma 3, c.p.c. presuppone il consenso di tutte le parti all'estromissione del cedente, nel caso di specie non si ravvisa alcun consenso – nemmeno tacito
–, anche in ragione delle contestazioni sollevate dall'attore in sede di comparsa conclusionale in ordine alla legittimazione processuale di incompatibili con l'adesione all'estromissione CP_4
dal giudizio.
3. Le domande dichiarative proposte dall'attore
4 Le domande dichiarative proposte da sono solo parzialmente fondate. Parte_1
3.1 L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di accertamento delle nullità parziali relative al contratto di conto corrente n. 4934 concluso da , quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, con la Banca LA di Lodi in data 01.04.2009 (doc. 1 fascicolo parte convenuta) ed al successivo contratto di apertura di credito del 03.10.2012 concluso con il NC LA (doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Per quel che interessa in questa sede, va evidenziato che l'originario rapporto di conto corrente non era affidato e nel contratto del 1.4.2009 le parti avevano stabilito un tasso debitore su scoperti transitori o interessi di mora pari al 12,300% e la medesima periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi.
Con la successiva lettera contratto del 3.10.2012 le parti avevano pattuito un affidamento a revoca di euro 15.000, con la previsione del tasso annuo debitore intra-fido del 9,2210%, la periodicità trimestrale delle competenze a debito, il corrispettivo per la disponibilità creditizia
(CDC) e la commissione di istruttoria veloce (CIV).
Le obbligazioni assunte dall'attore sono state garantite da come da fideiussioni Controparte_3 del 11.04.2011 e del 11.10.2012, fino alla concorrenza dell'importo di euro 26.000 (doc. 6 fascicolo parte convenuta).
3.2 Tanto premesso, con riguardo all'asserita applicazione di interessi ultra-legali in mancanza di specifica pattuizione, la doglianza sollevata dall'attore non è fondata, atteso che risultano pattuiti in forma scritta, ai sensi dell'art. 1284 c.c., i tassi di interesse applicati ai rapporti contrattuali, come accertato dal consulente.
3.3 Non merita accoglimento la domanda di accertamento della nullità del contratto per difetto di forma scritta, ex art. 117 TUB.
Risultano prodotti in giudizio i contratti redatti in forma scritta recanti sia la sottoscrizione del
[...]
che del legale rappresentante della banca, sicché la lamentata doglianza non è fondata. Pt_1
Peraltro, appare opportuno evidenziare come l'eventuale sussistenza della sola firma del cliente, in difetto di sottoscrizione della banca (nella specie comunque presente), non avrebbe comunque inficiato la validità del contratto, essendo ormai pacifica in giurisprudenza la questione della validità del contratto c.d. monofirma (cfr. Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898, Cass. n. 9196/2021).
3.4 È infondata la domanda di accertamento della nullità del contratto per l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo.
5 Appare opportuno brevemente ricordare l'ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori contenuta sia nel contratto di conto corrente del 1.04.2009 sia nel contratto di apertura di credito del 3.10.2012 è da ritenersi legittima.
3.5 La domanda di accertamento dell'illegittimità della commissione di massimo scoperto è solo parzialmente fondata.
In diritto si osserva che la legge n. 2/2009 ha stabilito: 1) la legittimità della commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
2) ha introdotto alcune limitazioni a tutela della clientela per entrambe le ipotesi (sussistenza di un saldo a debito - su un conto affidato - per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni); 3) ha previsto la nullità delle (sole) clausole contrattuali stipulate in violazione delle suddette limitazioni.
Più recentemente, con d.l. n. 201/2011, convertito con modificazione in legge n. 214/2011, è stato introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi modificato con d.l. n. 29/2012, convertito con modificazione in legge n. 62/2012.
Nella formulazione dell'art. 117 bis attualmente vigente, al primo comma vengono tipizzate le commissioni di affidamento (CA) per l'apertura di credito in conto corrente;
al comma 2 sono disciplinate le commissioni applicabili in caso di sconfinamento;
il comma 3 prevede la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi e non conformi a quelli indicati nei primi due. Il quarto
6 comma, infine, attribuisce al CICR la competenza ad adottare disposizioni, anche di trasparenza, applicative dell'articolo e ad estendere il raggio di azione della norma a contratti ulteriori rispetto ad aperture di credito e conti correnti "per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente".
Conseguentemente, nel vigore della nuova disciplina, i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri per il cliente, da un lato, una commissione "omnicomprensiva" (ma inferiore allo 0,5 per cento per trimestre), "calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento"; dall'altro, un tasso di interesse debitore sulle somme utilizzate.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. ii), D.M. 30 giugno 2012, n. 644, la commissione di affidamento si applica "sull'intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto", e per il periodo in cui la stessa somma è messa a disposizione del cliente.
La disciplina così richiamata è dichiarata applicabile ai contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso alla data del 1° luglio 2012; contratti che, conseguentemente, devono essere adeguati, ai sensi dell'art. 118 TUB, entro il giorno 1° ottobre 2012, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni dell'art. 117 bis TUB.
Nel caso di specie, occorre distinguere il contratto di conto corrente del 1.4.2009 dal successivo contratto del 3.10.2012 di apertura di credito.
a) Il contratto di conto corrente non prevedeva la pattuizione della commissione di massimo scoperto, non trattandosi di un contratto affidato. Cionondimeno, dagli estratti conto del rapporto relativi al periodo anteriore alla stipula del contratto di apertura di credito del 3.10.2012 risulta conteggiata la commissione di massimo scoperto nella misura percentuale del 0,9750% (cfr. doc.
4 fascicolo . Controparte_4
Pertanto, accogliendo la doglianza di parte attrice, va dichiarata l'illegittimità dell'applicazione della c.m.s. nel periodo compreso tra la data di apertura del rapporto (1.4.2009) fino al 2.10.2012.
b) Quanto al contratto di apertura di credito del 3.10.2012, invece, si osserva che la banca ha applicato commissioni conformi alle disposizioni normative ratione temporis vigenti, indicandone la misura, il criterio e la periodicità di calcolo.
In particolare, la banca non ha previsto la commissione di massimo scoperto ma soltanto un
“corrispettivo per disponibilità creditizia” pari al 2% su base annua – dunque rispettoso del limite del 0,5% trimestrale – liquidato trimestralmente (doc. 2 fascicolo . Il suindicato Controparte_4
onere rispetta il principio di omnicomprensività della commissione prevista per la messa a disposizione dei fondi, per come dettagliato dall'art. 3 della delibera CICR del 30 giugno 2012.
7 Con riguardo alla commissione di istruttoria veloce, si osserva che il contratto preveda il suindicato onere in caso di sconfinamento, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art 4 della delibera CICR del 30.6.2012, secondo cui la CIV va determinata in misura fissa ed in valore assoluto con possibilità per i clienti non consumatori (come l'attore) di differenziare gli importi se l'importo dello sconfinamento superi 5.000 euro e per un massimo di tre scaglioni.
Ed infatti, nel citato documento contrattuale è previsto che la commissione in esame sia pari a
100 euro per gli sconfinamenti entro 5.000 euro, 150 euro per gli sconfinamenti entro 30.000 euro e 250 euro per gli sconfinamenti oltre 30.000 euro.
Per quanto sopra, deve ritenersi legittima la pattuizione e concreta applicazione, da parte della banca, degli oneri sostitutivi della commissione di massimo scoperto.
Le conseguenze dell'accoglimento solo parziale della domanda verranno di seguito esaminate, in uno all'indagine sulla correttezza delle risultanze peritali.
3.6 Non è fondata la domanda di accertamento della nullità del contratto per superamento della soglia usuraria.
Occorre evidenziare come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, come anche accertato dal CTU, va escluso che le pattuizioni contrattuali prevedano tassi di interesse superiori alla soglia usuraria. Ed invero, nel contratto del 1.4.2009 è indicato un tasso debitore effettivo annuo lordo pari al 12,8791% ed il coevo tasso soglia pubblicato nel D.M. è pari al 16,685%; in merito al contratto di apertura di credito, in seno al documento di sintesi del contratto di apertura di credito n.000047021 il tasso debitore annuo complessivo (comprensivo del corrispettivo di disponibilità creditizia pari al 2%) è pari al
11,2210% ed il coevo tasso soglia pubblicato nel D.M. è pari al 17,85%”.
Ne consegue che la domanda di accertamento della nullità per superamento della soglia usuraria va rigettata, con conseguente inapplicabilità sanzione civilistica prevista dall'art. 1815, comma 2,
c.c.
Ciò detto, dalla pattuizione originaria va mantenuto distinto l'accertamento dell'avvenuto superamento del tasso nei trimestri chiusi al 31.12.12 (IV trimestre 2012) ed al 31.03.13 (I
8 trimestre 2013), siccome verificato dal consulente. Tale accertamento, come infra precisato, ha portato alla riconduzione dei citati tassi nei limiti di legge.
3.7 Parimenti infondata, in quanto generica, è la doglianza concernente l'illegittima antergazione e postergazione delle valute. Ed infatti, non è stato indicato dall'attore (che ne aveva l'onere) in quali periodi temporali la banca avrebbe applicato valute diverse rispetto a quelle indicate nel contratto, né è stata fornita da parte attrice alcuna prova sul punto.
3.8 Deve essere disattesa, poi, l'eccezione relativa all'applicazione di spese e commissioni non concordate, in quanto le condizioni economiche applicate sono state espressamente pattuite contrattualmente e specificatamente accettate dal cliente.
4. La consulenza tecnica d'ufficio
Tanto premesso, il consulente tecnico d'ufficio ha rielaborato i saldi del conto corrente sulla base del mandato conferito, pervenendo alle seguenti conclusioni:
i) in quanto prive di tutti gli elementi contrattuali necessari al loro computo o prive di clausole conformi alle previsioni dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008 ovvero alle previsioni dell'art. 117 bis del T.U.B. e del decreto CICR n. 644 del 2012, le commissioni di massimo scoperto sono state escluse dai conteggi.
ii. con riferimento all'anatocismo, lo scrivente ha provveduto al riconteggio con le modalità indicate in seno al mandato ricevuto, liquidando gli interessi e le competenze nei limiti delle condizioni economiche pattuite nei contratti in atti, capitalizzando trimestralmente gli interessi e le competenze ed espungendo le cms in quanto non compiutamente contrattualizzate ed azzerando gli interessi nei trimestri in cui è stato accertato il superamento del tasso soglia.
Le conclusioni del CTU non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte;
tuttavia, la difesa della banca, in sede di comparsa conclusionale, ha contestato l'eliminazione da parte del consulente della commissione di massimo scoperto.
Orbene, come è stato sopra accertato, è condivisibile l'operato del CTU nella parte in cui è stata espunta la CMS in quanto non pattuita nel contratto del 1.4.2009.
Con riguardo agli oneri sostitutivi introdotti dall'art. 117 bis TUB (CDC e CIV), invece, va ribadita la legittimità degli stessi, essendo stati correttamente pattuiti.
Ebbene, con riguardo alla commissione istruttoria veloce, dall'esame dei fogli di calcolo elaborati dal CTU (allegato B) si ricava che la commissione in esame sia stata correttamente considerata a partire dal 3.10.2012 (data della pattuizione); tuttavia, per effetto della rielaborazione dei saldi, il
9 conto si è mantenuto entro i limiti dell'affidamento, sicché la commissione in esame, in quanto correlata al concreto sconfinamento, non è stata calcolata, risultando pari a zero.
In merito al corrispettivo per la disponibilità creditizia, nell'allegato B l'onere in parola non è stato correttamente computato nel quarto trimestre del 2012 e nel primo trimestre del 2013 per effetto dell'accertamento del superamento della soglia usuraria.
Con riguardo ai trimestri successivi, invece, il CTU, probabilmente per un mero refuso, non ha conteggiato la CDC nel periodo compreso tra il II trimestre del 2013 ed il II trimestre del 2015, per poi riprendere il calcolo a partire dal III trimestre del 2015.
L'errore di calcolo del CTU può, tuttavia, essere emendato senza necessità di procedere al suo richiamo, considerando gli importi della CDC maturati dal II trimestre del 2013 al II trimestre del
2015 sulla base delle annotazioni riportate nel foglio di calcolo di cui all'allegato B2. Da tale foglio si ricava che:
- dal II trimestre 2013 al IV trimestre 2013 la CDC risulta pari ad euro 180,82;
- nell'anno 2014 la CDC ammonta ad euro 240,00;
- nel I e II trimestre del 2015 la CDC corrisponde ad euro 119,02.
L'importo complessivo dell'onere in esame, erroneamente non conteggiato, ammonta ad euro
539,84.
Per il resto, gli accertamenti svolti dal CTU sono condividibili.
All'esito della rielaborazione operata dal consulente, il saldo finale ricalcolato alla data dell'estinzione del rapporto (26.1.2017) risulta pari ad euro – 13.471,88 (inferiore a quello di euro
20.020,03 richiesto dalla banca).
Aggiungendo all'importo di euro 13.471,88 la somma di euro 539,84, si ottiene un saldo debitorio finale di euro 14.011,72.
Alla luce superiori considerazioni, la domanda di accertamento del credito proposta dall'attore va rigettata, giacché, anche all'esito della rielaborazione operata dal CTU, risulta comunque un saldo negativo del conto corrente di euro 14.011,72.
4. Le domande condannatorie proposte da e, per essa, da Controparte_4 Controparte_7
4.1 La domanda riconvenzionale proposta nei confronti di è Parte_1
parzialmente fondata.
L'accertamento del saldo passivo a debito del correntista comporta la fondatezza della domanda condannatoria proposta da domanda successivamente fatta propria dall'ulteriore Controparte_4 cessionaria Ne consegue che l'attore, convenuto in via riconvenzionale, va Controparte_7
10 condannato al pagamento della somma di euro 14.011,72, oltre interessi al tasso contrattuale del
9,2210% (e comunque nei limiti del tasso soglia vigente), con decorrenza dalla data della chiusura del rapporto del 26.1.2017 (essendo successiva alla costituzione in mora – doc. 3).
4.2 La domanda condannatoria nei confronti della terza chiamata in causa è parzialmente fondata.
È pacifico e documentato che abbia rilasciato fideiussione omnibus fino alla Controparte_3 concorrenza di 26.000 in favore di , sicché, nei limiti dell'importo Parte_1
garantito, la predetta va condannata in solido con il debitore principale al pagamento dell'importo di euro 14.011,72.
5. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione di metà, tenuto conto dell'illegittima applicazione della c.m.s. e della riduzione del credito a seguito dell'accertamento peritale.
La restante metà va posta a carico delle parti soccombenti (attore e terza chiamata in causa).
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, nella somma già dimidiata di euro 2.538,50, in applicazione dei valori medi e vanno corrisposte in solido in favore del di Controparte_1
e di stante l'unicità della difesa. Controparte_4 Controparte_7
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste per metà a carico dell'attore e di e, per la restante metà, a carico del di Controparte_3 Controparte_1 [...]
e di CP_4 Controparte_7
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore va rigettata per carenza dei relativi presupposti, stante la parziale soccombenza della parte che ha proposto la domanda.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4515/2018 R.G., disattesa ogni contraria istanza, parzialmente accogliendo le domande attoree e le domande di così statuisce: Controparte_4
DICHIARA la contumacia di;
Controparte_3
DICHIARA l'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente n. 4934;
RIGETTA le restanti domande attoree;
ACCOGLIE parzialmente la domanda riconvenzionale e la domanda nei confronti della terza chiamata in causa proposte da e, per l'effetto, CONDANNA Controparte_4 Parte_1
e (quest'ultima nei limiti della somma di euro 26.000), in solido tra loro, al
[...] Controparte_3
11 pagamento dell'importo di euro 14.011,72, oltre interessi come in parte motiva, in favore di
(e, per essa, ; Controparte_4 Controparte_7
COMPENSA in ragione di metà le spese processuali;
CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 Controparte_3
restante metà delle spese di lite in favore del e Controparte_1 Controparte_4 CP_7
in solido, che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a;
[...]
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio per metà a carico di e Parte_1
e, per la restante metà, a carico del e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Controparte_7
Così deciso in Catania, il 25 gennaio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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