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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4480/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4480/2022 vertente tra: TRA
, con l'avv. BORIA Parte_1 C.F._1
ANDREA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. MALMUSI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 11/05/2002 a CORREGGIO. Dal matrimonio sono nati i figli (24/5/2003) e Per_1 Per_2
(18/3/2006). La casa coniugale è di proprietà del ricorrente. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che i figli sono minorenni e non autosufficienti;
▶che il rapporto affettivo tra i coniugi è progressivamente venuto meno;
▶che sussiste una certa disparità reddituale tra le parti, dovuta alla scelta unilaterale della resistente di convertire il proprio rapporto di lavoro da full- time a part-time, ma comunque il divario sarebbe ridotto sul piano patrimoniale, in quanto la resistente disporrebbe di importanti capitali. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 1.200 per il mantenimento dei figli, e di € 300 per il mantenimento della moglie. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente e ha allegato che la disparità reddituale sussistente tra le parti sarebbe molto più accentuata rispetto a quanto sostenuto dal marito: in particolare, ha riferito che questi avrebbe un patrimonio mobiliare milionario, godrebbe di importanti redditi provenienti dalla società di famiglia, e avrebbe sempre garantito alla famiglia un tenore di vita elevatissimo, facendo tra l'altro costruire l'attuale lussuosissima casa familiare. Premesso che i figli delle parti risiedono con lei, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, e che il ricorrente sia condannato a corrispondere un importo “superiore agli attuali € 600” per figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie, e che le paghi un importo “superiore agli attuali € 300” a titolo di assegno di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Il vincolo tra le parti è stato già sciolto con sentenza parziale.
2. Affidamento della prole e assegnazione della casa I figli delle parti sono maggiorenni, sicché non si deve provvedere sul loro affidamento. Il collegio prende atto dell'attuale permanenza dei ragazzi presso la madre – pacifica e allegata dallo stesso ricorrente – cui va di conseguenza assegnata la casa coniugale.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla di specifico in ordine al tenore di vita matrimoniale (ricostruito dalle parti in modo discordante) o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età dei figli (nati nel 2003 e nel 2006) e dalle condizioni economiche delle parti. Per ricostruire queste ultime, in considerazione – in particolare – della complessità del patrimonio del ricorrente, è stata disposta una CTU, i cui esiti verranno riportati nel prosieguo. Questa è la sintesi dei dati emersi: 1) Partendo dalle condizioni del ricorrente, il è nato nel 1973, è Pt_1 dipendente e socio della società di famiglia CEG one di un reddito mensile netto di circa € 4.000; tale dato è ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. 10-20), che consentono di stabilire che il a Pt_1 partire dal 2019, ha visto crescere in modo stabile i propri redditi lordi annui, che negli ultimi tre anni si sono assestati su circa € 70.000, da cui detrarre imposte e addizionali per circa € 25.000. Nel corso della CTU, le dichiarazioni dei redditi del ricorrente sono state ritenute attendibili, non avendo il perito trovato traccia di ulteriori entrate del Pt_1
In particolare, il CTU ha osservato come la tesi della resistente, secondo cui il ricorrente percepirebbe utili dalla società CEG, non abbia trovato effettive conferme documentali, posto che la decisione di divedere gli utili o i dividendi è rimessa alla società stessa, sicché, al momento, tali entrate sono meramente potenziali e indeterminate (“la ricostruzione del reddito disponibile del Sig. sopra rappresentata, non tiene pertanto conto Pt_1 dei potenziali profili di redditività della sua partecipazione, partendo dal presupposto, che gli utili o dividendi, nella misura stabilità dai soci, diventeranno reddito disponibile (al netto della correlata tassazione fiscale, attualmente pari al 26%) solo quando materialmente incassati e, solo allora, rientreranno nella disponibilità del socio, incrementandone il proprio reddito”). Sul piano patrimoniale, il titolare, come già accennato, di una Pt_1 quota pari al 41,02% della società CEG, che il CTU ha stimato valere circa € 2.990.813 (la società, infatti, dispone di numerosi immobili, e detiene, complessivamente, un patrimonio netto rettificato di € 7.290.517). Il ricorrente è proprietario della casa coniugale (una villetta il cui valore è stato stimato dal CTU in € 435.000) e di altre quote di immobili (al 16,66% e al 33,33%) per un valore complessivo di € 261.137. È anche proprietario di sei autoveicoli (una BMW immatricolata nel 1999 che, a quanto riferito, si trova presso il museo dell'auto di Correggio;
una Renault immatricolata nel 2022 in comproprietà con madre e sorella;
una moto BMW immatricolata nel 2002; una moto Yamaha immatricolata nel 1999; una moto CA immatricolata nel 2020; e una moto Duke immatricolata nel 2020 in uso al figlio maggiore della coppia) per un valore complessivo che il CTU ha stimato in € 37.957. Dispone di rapporti bancari e finanziari per € 231.311,68. 2) Passando alle condizioni della resistente, questa è nata nel 1971, e lavora come impiegata amministrativa. Dagli accertamenti effettuati in sede di CTU (consistiti principalmente nel verificare il Modello CU 2023 rilasciato dalla ditta “La Ricambi srl”) è emerso che la stessa gode di un reddito netto annuo di circa € 26.931 (il reddito lordo è di € 34.430,70, da cui detrarre imposte e addizionali per circa € 8.300), corrispondenti a circa € 2.240 mensili. È titolare di una Renault LI immatricolata e acquistata nel 2016, dal valore di circa € 4.500. Dispone di rapporti bancari e finanziari per € 168.360,46, costituiti perlopiù da titoli e liquidità provenienti dalla successione del padre. È proprietaria per quota del 16,66% di tre immobili siti a Modena, il cui valore è stato stimato dal CTU in € 32.803,54. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter porre gli esiti della CTU alla base della presente decisione, in quanto ben argomentati, chiari e non smentiti dalle osservazioni dei CTP. In particolare, è opportuno precisare che il Collegio condivide le valutazioni del CTU in relazione ai diversi temi contestati dai CTP (la valutazione del valore della quota CEG del Pt_1 senza applicare il cd. “sconto di minoranza”, i criteri di valutazio immobili della e dei veicoli del e la scarsa incidenza del CP_1 Pt_1 prelievo fatto dalla resistente dal proprio conto), in quanto la perizia appare completa e idonea allo scopo della presente causa, che non è quello di ricostruire fino al minimo dettaglio il valore dei patrimoni delle parti, ma di operare una ricostruzione di massima delle rispettive condizioni. In questa prospettiva, l'unica precisazione che il Collegio ritiene di dover fare in questa sede attiene alla rilevanza della quota CEG rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del Pt_1
Come è emerso in sede di CTU, infatti, tale quota – allo stato – rappresenta una parte molto rilevante del patrimonio del ma non Pt_1 ha un'effettiva incidenza sul suo reddito. Tuttavia, la si trova certamente nelle condizioni di distribuire utili, sebbene – laddove ciò avvenisse – ciò determinerebbe una riduzione del valore della quota stessa (“Da ultima si ricorda che eventuali distribuzioni di utili/dividendi che venissero erogate dalla società C.E.G. in favore dei soci, andrebbero da un lato ad incrementare il reddito disponibile (al netto dell'imposizione fiscale) del socio, ma dall'altro a ridurre il valore del patrimonio netto della società”). Va inoltre evidenzia come la CEG sia, di fatto, un'azienda familiare, gestita dal dalla madre e dalla sorella, sicché le scelte relative alla Pt_1 sua govern ltano (come rilevato anche dal CTU) imprevedibili, ma in larga parte riconducibili (anche) alla volontà del ricorrente. In ragione di queste valutazioni, dunque, il Collegio ritiene di dover considerare il come dotato di una capacità reddituale maggiore di Pt_1 quella che emerge dalle dichiarazioni prodotte, posto che il suo notevole patrimonio non può considerarsi “statico”, quanto potenzialmente produttivo di ulteriori redditi. La disparità reddituale sussistente tra le parti deve quindi ritenersi – perlomeno in punto di capacità reddituale astratta – maggiore rispetto a quella ricavabile da una comparazione tra i redditi attualmente percepiti da entrambi (€ 4.000 contro € 2.200). In base a questi dati, tenuto anche conto dell'utilità che la resistente trae dall'assegnazione della casa coniugale e di quanto si vedrà al prossimo paragrafo il Collegio ritiene equo determinare in € 1.200 l'importo che il dovrà versare mensilmente alla a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli, e nel 70% la quota di partecipazione alle spese straordinarie. Ciò appare peraltro conforme alle richieste delle parti, considerata anche la genericità della domanda della resistente in punto di quantum.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti, che vede il disporre Pt_1 di un patrimonio notevolmente maggiore rispetto a quello della moglie, e percepire un reddito netto mensile che, anche senza considerare il reddito potenziale derivante dalla partecipazione alla società, è ben maggiore di quello della CP_1
Vi sono quindi i presupposti per confermare l'importo disposto in sede di provvedimenti presidenziali.
6. Spese Visto l'esito del giudizio, la resistente va condannata al pagamento di 1/3 delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza nel giudizio di reclamo e della soccombenza parziale nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1200 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
-condanna la resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in € 1200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, con compensazione delle spese rimanenti.
Reggio Emilia, 9/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4480/2022 vertente tra: TRA
, con l'avv. BORIA Parte_1 C.F._1
ANDREA;
- RICORRENTE E
, con l'avv. MALMUSI Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ;
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 11/05/2002 a CORREGGIO. Dal matrimonio sono nati i figli (24/5/2003) e Per_1 Per_2
(18/3/2006). La casa coniugale è di proprietà del ricorrente. a convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 che sia dichiarata la loro separazione personale. A tal fine ha allegato:
▶che i figli sono minorenni e non autosufficienti;
▶che il rapporto affettivo tra i coniugi è progressivamente venuto meno;
▶che sussiste una certa disparità reddituale tra le parti, dovuta alla scelta unilaterale della resistente di convertire il proprio rapporto di lavoro da full- time a part-time, ma comunque il divario sarebbe ridotto sul piano patrimoniale, in quanto la resistente disporrebbe di importanti capitali. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, di porre a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 1.200 per il mantenimento dei figli, e di € 300 per il mantenimento della moglie. si è costituita e non si è opposta alla pronuncia Controparte_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente e ha allegato che la disparità reddituale sussistente tra le parti sarebbe molto più accentuata rispetto a quanto sostenuto dal marito: in particolare, ha riferito che questi avrebbe un patrimonio mobiliare milionario, godrebbe di importanti redditi provenienti dalla società di famiglia, e avrebbe sempre garantito alla famiglia un tenore di vita elevatissimo, facendo tra l'altro costruire l'attuale lussuosissima casa familiare. Premesso che i figli delle parti risiedono con lei, ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, e che il ricorrente sia condannato a corrispondere un importo “superiore agli attuali € 600” per figlio, oltre al 90% delle spese straordinarie, e che le paghi un importo “superiore agli attuali € 300” a titolo di assegno di mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione Il vincolo tra le parti è stato già sciolto con sentenza parziale.
2. Affidamento della prole e assegnazione della casa I figli delle parti sono maggiorenni, sicché non si deve provvedere sul loro affidamento. Il collegio prende atto dell'attuale permanenza dei ragazzi presso la madre – pacifica e allegata dallo stesso ricorrente – cui va di conseguenza assegnata la casa coniugale.
4. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla di specifico in ordine al tenore di vita matrimoniale (ricostruito dalle parti in modo discordante) o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età dei figli (nati nel 2003 e nel 2006) e dalle condizioni economiche delle parti. Per ricostruire queste ultime, in considerazione – in particolare – della complessità del patrimonio del ricorrente, è stata disposta una CTU, i cui esiti verranno riportati nel prosieguo. Questa è la sintesi dei dati emersi: 1) Partendo dalle condizioni del ricorrente, il è nato nel 1973, è Pt_1 dipendente e socio della società di famiglia CEG one di un reddito mensile netto di circa € 4.000; tale dato è ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (docc. 10-20), che consentono di stabilire che il a Pt_1 partire dal 2019, ha visto crescere in modo stabile i propri redditi lordi annui, che negli ultimi tre anni si sono assestati su circa € 70.000, da cui detrarre imposte e addizionali per circa € 25.000. Nel corso della CTU, le dichiarazioni dei redditi del ricorrente sono state ritenute attendibili, non avendo il perito trovato traccia di ulteriori entrate del Pt_1
In particolare, il CTU ha osservato come la tesi della resistente, secondo cui il ricorrente percepirebbe utili dalla società CEG, non abbia trovato effettive conferme documentali, posto che la decisione di divedere gli utili o i dividendi è rimessa alla società stessa, sicché, al momento, tali entrate sono meramente potenziali e indeterminate (“la ricostruzione del reddito disponibile del Sig. sopra rappresentata, non tiene pertanto conto Pt_1 dei potenziali profili di redditività della sua partecipazione, partendo dal presupposto, che gli utili o dividendi, nella misura stabilità dai soci, diventeranno reddito disponibile (al netto della correlata tassazione fiscale, attualmente pari al 26%) solo quando materialmente incassati e, solo allora, rientreranno nella disponibilità del socio, incrementandone il proprio reddito”). Sul piano patrimoniale, il titolare, come già accennato, di una Pt_1 quota pari al 41,02% della società CEG, che il CTU ha stimato valere circa € 2.990.813 (la società, infatti, dispone di numerosi immobili, e detiene, complessivamente, un patrimonio netto rettificato di € 7.290.517). Il ricorrente è proprietario della casa coniugale (una villetta il cui valore è stato stimato dal CTU in € 435.000) e di altre quote di immobili (al 16,66% e al 33,33%) per un valore complessivo di € 261.137. È anche proprietario di sei autoveicoli (una BMW immatricolata nel 1999 che, a quanto riferito, si trova presso il museo dell'auto di Correggio;
una Renault immatricolata nel 2022 in comproprietà con madre e sorella;
una moto BMW immatricolata nel 2002; una moto Yamaha immatricolata nel 1999; una moto CA immatricolata nel 2020; e una moto Duke immatricolata nel 2020 in uso al figlio maggiore della coppia) per un valore complessivo che il CTU ha stimato in € 37.957. Dispone di rapporti bancari e finanziari per € 231.311,68. 2) Passando alle condizioni della resistente, questa è nata nel 1971, e lavora come impiegata amministrativa. Dagli accertamenti effettuati in sede di CTU (consistiti principalmente nel verificare il Modello CU 2023 rilasciato dalla ditta “La Ricambi srl”) è emerso che la stessa gode di un reddito netto annuo di circa € 26.931 (il reddito lordo è di € 34.430,70, da cui detrarre imposte e addizionali per circa € 8.300), corrispondenti a circa € 2.240 mensili. È titolare di una Renault LI immatricolata e acquistata nel 2016, dal valore di circa € 4.500. Dispone di rapporti bancari e finanziari per € 168.360,46, costituiti perlopiù da titoli e liquidità provenienti dalla successione del padre. È proprietaria per quota del 16,66% di tre immobili siti a Modena, il cui valore è stato stimato dal CTU in € 32.803,54. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene di poter porre gli esiti della CTU alla base della presente decisione, in quanto ben argomentati, chiari e non smentiti dalle osservazioni dei CTP. In particolare, è opportuno precisare che il Collegio condivide le valutazioni del CTU in relazione ai diversi temi contestati dai CTP (la valutazione del valore della quota CEG del Pt_1 senza applicare il cd. “sconto di minoranza”, i criteri di valutazio immobili della e dei veicoli del e la scarsa incidenza del CP_1 Pt_1 prelievo fatto dalla resistente dal proprio conto), in quanto la perizia appare completa e idonea allo scopo della presente causa, che non è quello di ricostruire fino al minimo dettaglio il valore dei patrimoni delle parti, ma di operare una ricostruzione di massima delle rispettive condizioni. In questa prospettiva, l'unica precisazione che il Collegio ritiene di dover fare in questa sede attiene alla rilevanza della quota CEG rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale del Pt_1
Come è emerso in sede di CTU, infatti, tale quota – allo stato – rappresenta una parte molto rilevante del patrimonio del ma non Pt_1 ha un'effettiva incidenza sul suo reddito. Tuttavia, la si trova certamente nelle condizioni di distribuire utili, sebbene – laddove ciò avvenisse – ciò determinerebbe una riduzione del valore della quota stessa (“Da ultima si ricorda che eventuali distribuzioni di utili/dividendi che venissero erogate dalla società C.E.G. in favore dei soci, andrebbero da un lato ad incrementare il reddito disponibile (al netto dell'imposizione fiscale) del socio, ma dall'altro a ridurre il valore del patrimonio netto della società”). Va inoltre evidenzia come la CEG sia, di fatto, un'azienda familiare, gestita dal dalla madre e dalla sorella, sicché le scelte relative alla Pt_1 sua govern ltano (come rilevato anche dal CTU) imprevedibili, ma in larga parte riconducibili (anche) alla volontà del ricorrente. In ragione di queste valutazioni, dunque, il Collegio ritiene di dover considerare il come dotato di una capacità reddituale maggiore di Pt_1 quella che emerge dalle dichiarazioni prodotte, posto che il suo notevole patrimonio non può considerarsi “statico”, quanto potenzialmente produttivo di ulteriori redditi. La disparità reddituale sussistente tra le parti deve quindi ritenersi – perlomeno in punto di capacità reddituale astratta – maggiore rispetto a quella ricavabile da una comparazione tra i redditi attualmente percepiti da entrambi (€ 4.000 contro € 2.200). In base a questi dati, tenuto anche conto dell'utilità che la resistente trae dall'assegnazione della casa coniugale e di quanto si vedrà al prossimo paragrafo il Collegio ritiene equo determinare in € 1.200 l'importo che il dovrà versare mensilmente alla a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli, e nel 70% la quota di partecipazione alle spese straordinarie. Ciò appare peraltro conforme alle richieste delle parti, considerata anche la genericità della domanda della resistente in punto di quantum.
5. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie è fondata. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, si è già detto in ordine alla disparità di condizioni economiche sussistente tra le parti, che vede il disporre Pt_1 di un patrimonio notevolmente maggiore rispetto a quello della moglie, e percepire un reddito netto mensile che, anche senza considerare il reddito potenziale derivante dalla partecipazione alla società, è ben maggiore di quello della CP_1
Vi sono quindi i presupposti per confermare l'importo disposto in sede di provvedimenti presidenziali.
6. Spese Visto l'esito del giudizio, la resistente va condannata al pagamento di 1/3 delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza nel giudizio di reclamo e della soccombenza parziale nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-assegna la casa coniugale alla resistente;
-pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1200 per il mantenimento dei figli, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-pone altresì a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU;
-condanna la resistente al pagamento di un terzo delle spese di lite, che si liquidano, già ridotte, in € 1200 per onorari, più spese generali, IVA e CPA, con compensazione delle spese rimanenti.
Reggio Emilia, 9/1/2025
Il Presidente Il Giudice est. Francesco Parisoli Lorenzo Meoli