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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MARVASI TOMMASO, Presidente
LI NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19819/2013 depositato il 12/12/2013
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 Indirizzo_1 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130236616073 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente 1 ha impugnato la cartella n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013, con la quale
Equitalia Sud S.p.A., quale concessionario del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Roma, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di cui all'accertamento TK3018104751 per un importo di euro 449.763,
95 per omesso versamento di una serie di tributi ivi specificamente indicati.
1.2. Il ricorrente ha esposto che, nonostante nella predetta comunicazione l'Ufficio affermi di avere notificato l'avviso di accertamento in relazione al quale è stato iscritto a ruolo il tributo in data 12.12.2012, detta notifica non sarebbe mai stata ricevuta, così come non sarebbe mai giunta al suo indirizzo la raccomandata dell'Ente.
Né dalla relata di notifica emergerebbero le ricerche effettuate a seguito della mancata consegna a mani del destinatario, risultando del tutto illeggibile la firma apposta, con conseguente inesistenza della detta notifica e nullità dell'intimazione successiva, attesa la mancata continuità delle notifiche degli atti prodromici.
Parte ricorrente si duole anche del fatto che sarebbero indicati i soli importi iscritti a ruolo senza la specificazione dell'aliquota applicata e dei conteggi iscritti a ruolo. Ne discende che parte ricorrente non avrebbe potuto prendere contezza dei fatti a fondamento della pretesa azionata che presumibilmente prende le mosse da una verifica iniziata il 25.5.2010 dalla Guardia di Finanza di Tivoli ex art. 37 del d.P.R. n. 600/1970 nei confronti della società Società _2 e Società _2 a r.I., cancellata dal registro delle imprese in data 1.2.2008
e in relazione alla quale il ricorrente ha operato come terzo delegato nel 2007 sul conto societario e dalla quale non avrebbe percepito somme non dovute e non dichiarate fiscalmente.
2. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del giudizio evidenziando che la cartella n. 09720130236616073000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
30.7.2013 con consegna a mani di soggetto qualificatosi come EL RI RA moglie convivente", che dall'atto impugnato si desumono l'imponibile, l'aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle censure rivolte al merito della fase impositiva.
3. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stati gli atti prodromici regolarmente notificati e nel merito ha concluso per il rigetto del gravame atteso che dagli accertamenti eseguiti risulta un reddito da impresa pari a euro 437.996,00 da imputare al contribuente a fini IRPEF per l'anno 2006 quale amministratore unico di fatto della società Società_2 e Società_2
a r.l..
4. All'udienza del 14.4.2014 il contribuente ha dichiarato di disconoscere la firma apposta sulla cartolina di ritorno attestante la notifica dell'avviso di accertamento ed ha esibito dichiarazione di querela di falso.
4.1. Con ordinanza n. 1865 del 2014 è stata disposta la sospensione del giudizio per pendenza del procedimento di querela di falso co rinvio a nuovo ruolo.
4.2. Con ordinanza n. 1156 del 2015 è stata sospesa l'esecutività degli atti impugnati sino alla sentenza che deciderà il merito.
4.3. Con ordinanza n. 3058 del 2017 la Corte, pur non disponendo la riunione con il fascicolo RG 17863/2015, attesa la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso, ha disposto il rinvio delle controversie a nuovo ruolo.
5. Con memoria, depositata il 20.54.2021, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto della pubblicazione della sentenza n. 6255 del 2020 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal ricorrente, nonché della notifica, a fini cautelativi, dell'avviso di accertamento di cui si discute in data 29.5.2015, oggetto di impugnazione da parte del contribuente con ricorso RG 17863/2015 attualmente pendente.
5.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto del gravame considerato che il contribuente per l'anno d'imposta 2006 è risultato unico amministratore di fatto della società Società 2 a r.l. nei confronti della quale è stato emesso l'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa e che, quindi, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis d.P.R. 600/1973, né stato accertato il reddito derivante dalla quota di partecipazione agli utili della società.
6. All'udienza del 10.5.2021 la causa è stata rinviata al fine di acquisire la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma relativa alla querela di falso.
7. Con ordinanza n. 1395, pubblicata il 7.5.2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma.
8. Con memoria, depositata il 13.11.2025, il ricorrente ha dato atto della pubblicazione in data 4.12.2024 della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7627 che ha respinto l'appello proposto dal contribuente ed ha concluso per l'accoglimento del gravame atteso che è ancora sconosciuto il soggetto consegnatario e non è stato possibile acclarare se la firma appartenesse o meno ai soggetti abilitati per legge a ricevere l'atto e che per la esigibilità della cartella di pagamento impugnata è imprescindibile verificare la validità o meno della notifica dell'atto prodromico alla stessa.
9. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In via preliminare, la Corte non ravvisa ragioni per riunire il presente ricorso a quello recante il numero
Rg 17863/2015 perché oggetto dei due giudizi sono atti tributari diversi emessi in epoche diverse sebbene connessi, vale a dire l'avviso di accertamento n. TK3018104751 nuovamente notificato al contribuente in data 29.5.2015, e la cartella di pagamento n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013, con atto presupposto il primo avviso di accertamento notificato il 12.12.2012.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
11. Oggetto di giudizio è la cartella di pagamento n. 09720130236616073 cui è prodromica la notifica dell'avviso di accertamento all'accertamento TK3018104751, avvenuta il 12.12.2012, che il contribuente assume di non aver ricevuto attesa l'impossibilità di verificare a chi appartenesse la firma apposta in calce alla cartolina di ricevimento.
12. Con la sentenza n. 6255 del 2020 il Tribunale di Roma ha statuito che "la reale controversia in oggetto non attenga alla verifica dell'appartenenza della sottoscrizione all'attore, che di fatto Agenzia delle Entrate non ha contestato, (argomentando, anzi, in maniera incompatibile rispetto alla contestazione) quanto alla verifica circa l'idoneità della notifica in tal modo effettuata a dare contezza della cognizione da parte dell'attore del debito tributario. Ma quest'accertamento è di competenza del giudice a quo, dinanzi al quale dovrà esser riassunta la causa. Ed in effetti l'ambito oggettivo e la competenza del presente Tribunale appare limitata dall'estensione del giudizio introdotto con la querela di falso come evidenziato in premessa - laddove le- contestazioni e le questioni sollevate da entrambe le parti sono sostanzialmente concentrate sulla validità
o sull' invalidità della notifica. E quindi dev'esser pronunciata l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore".
13. Con la sentenza n. 7627 del 2024 la Corte di Appello di Roma ha affermato che “Va preliminarmente osservato che, come rilevato dal Tribunale, la materia del contendere atterrebbe all'accertamento della falsità di una "firma" apposta da soggetto non identificato e non identificabile neppure nella sua qualità, non essendo stata barrata la casella indicativa della posizione del soggetto ricevente. La questione appare dunque manifestamente estranea al perimetro della querela di falso che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. (v. Cass. n. 12130/2011). Nel caso di specie, attesi i connotati dell'atto in contestazione privo di un'attestazione di autografia” della firma, è dato osservare che dall'avviso di ricevimento di raccomandata non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che l'atto è stato consegnato a quell'indirizzo. D'altro canto, esclusa un'attività di attestazione fidefacente propria valutabile in sede di querela di falso, deve ritenersi che la notifica debba essere valutata solo sotto il profilo della sua validità (v. Cass., ord., n. 34400/2023) dal Giudice innanzi al quale l'atto è stato fatto valere e cioè la commissione Tributaria”.
14. Alla luce delle predette sentenze si evince che dall'avviso di ricevimento di raccomandata non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che l'atto è stato consegnato a quell'indirizzo. Come affermato dalla Corte di Cassazione, sulla base del dettato normativo, nell'ipotesi in cui la copia dell'atto da notificare non venga consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale è tenuto a specificare nell'avviso di ricevimento - le cui risultanze, è opportuno ricordarlo, fanno fede fino a querela di falso- le generalità della persona diversa nei cui confronti la consegna è stata effettuata,
l'eventuale grado di parentela esistente tra tale persona e il destinatario dell'atto e l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e il soggetto cui la copia dell'atto fu consegnata.
Nel caso di specie vi è pertanto incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato perché l'avviso di ricevimento non indica la qualifica di colui che ha firmato, la sottoscrizione è illeggibile e apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
14.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (Cass. n. 26660 del 2023).
15. Il ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento e, per l'effetto, deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata.
16. Le spese di lite possono essere compensate attesa la complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: MARVASI TOMMASO, Presidente
LI NA, Relatore
DI GERONIMO DESIREE', Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19819/2013 depositato il 12/12/2013
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
-Difensore 1 Indirizzo_1 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130236616073 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente 1 ha impugnato la cartella n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013, con la quale
Equitalia Sud S.p.A., quale concessionario del servizio di riscossione tributi per la Provincia di Roma, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di cui all'accertamento TK3018104751 per un importo di euro 449.763,
95 per omesso versamento di una serie di tributi ivi specificamente indicati.
1.2. Il ricorrente ha esposto che, nonostante nella predetta comunicazione l'Ufficio affermi di avere notificato l'avviso di accertamento in relazione al quale è stato iscritto a ruolo il tributo in data 12.12.2012, detta notifica non sarebbe mai stata ricevuta, così come non sarebbe mai giunta al suo indirizzo la raccomandata dell'Ente.
Né dalla relata di notifica emergerebbero le ricerche effettuate a seguito della mancata consegna a mani del destinatario, risultando del tutto illeggibile la firma apposta, con conseguente inesistenza della detta notifica e nullità dell'intimazione successiva, attesa la mancata continuità delle notifiche degli atti prodromici.
Parte ricorrente si duole anche del fatto che sarebbero indicati i soli importi iscritti a ruolo senza la specificazione dell'aliquota applicata e dei conteggi iscritti a ruolo. Ne discende che parte ricorrente non avrebbe potuto prendere contezza dei fatti a fondamento della pretesa azionata che presumibilmente prende le mosse da una verifica iniziata il 25.5.2010 dalla Guardia di Finanza di Tivoli ex art. 37 del d.P.R. n. 600/1970 nei confronti della società Società _2 e Società _2 a r.I., cancellata dal registro delle imprese in data 1.2.2008
e in relazione alla quale il ricorrente ha operato come terzo delegato nel 2007 sul conto societario e dalla quale non avrebbe percepito somme non dovute e non dichiarate fiscalmente.
2. Equitalia Sud S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del giudizio evidenziando che la cartella n. 09720130236616073000 è stata notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in data
30.7.2013 con consegna a mani di soggetto qualificatosi come EL RI RA moglie convivente", che dall'atto impugnato si desumono l'imponibile, l'aliquota e i conteggi degli importi iscritti a ruolo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle censure rivolte al merito della fase impositiva.
3. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per essere stati gli atti prodromici regolarmente notificati e nel merito ha concluso per il rigetto del gravame atteso che dagli accertamenti eseguiti risulta un reddito da impresa pari a euro 437.996,00 da imputare al contribuente a fini IRPEF per l'anno 2006 quale amministratore unico di fatto della società Società_2 e Società_2
a r.l..
4. All'udienza del 14.4.2014 il contribuente ha dichiarato di disconoscere la firma apposta sulla cartolina di ritorno attestante la notifica dell'avviso di accertamento ed ha esibito dichiarazione di querela di falso.
4.1. Con ordinanza n. 1865 del 2014 è stata disposta la sospensione del giudizio per pendenza del procedimento di querela di falso co rinvio a nuovo ruolo.
4.2. Con ordinanza n. 1156 del 2015 è stata sospesa l'esecutività degli atti impugnati sino alla sentenza che deciderà il merito.
4.3. Con ordinanza n. 3058 del 2017 la Corte, pur non disponendo la riunione con il fascicolo RG 17863/2015, attesa la pregiudizialità della decisione sulla querela di falso, ha disposto il rinvio delle controversie a nuovo ruolo.
5. Con memoria, depositata il 20.54.2021, la Direzione Provinciale I di Roma ha dato atto della pubblicazione della sentenza n. 6255 del 2020 del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal ricorrente, nonché della notifica, a fini cautelativi, dell'avviso di accertamento di cui si discute in data 29.5.2015, oggetto di impugnazione da parte del contribuente con ricorso RG 17863/2015 attualmente pendente.
5.1. Nel merito l'Ufficio ha concluso per il rigetto del gravame considerato che il contribuente per l'anno d'imposta 2006 è risultato unico amministratore di fatto della società Società 2 a r.l. nei confronti della quale è stato emesso l'avviso di accertamento n. TK3036405973/2011 con il quale veniva accertato un maggior reddito d'impresa e che, quindi, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis d.P.R. 600/1973, né stato accertato il reddito derivante dalla quota di partecipazione agli utili della società.
6. All'udienza del 10.5.2021 la causa è stata rinviata al fine di acquisire la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma relativa alla querela di falso.
7. Con ordinanza n. 1395, pubblicata il 7.5.2025, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di Appello di Roma.
8. Con memoria, depositata il 13.11.2025, il ricorrente ha dato atto della pubblicazione in data 4.12.2024 della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 7627 che ha respinto l'appello proposto dal contribuente ed ha concluso per l'accoglimento del gravame atteso che è ancora sconosciuto il soggetto consegnatario e non è stato possibile acclarare se la firma appartenesse o meno ai soggetti abilitati per legge a ricevere l'atto e che per la esigibilità della cartella di pagamento impugnata è imprescindibile verificare la validità o meno della notifica dell'atto prodromico alla stessa.
9. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. In via preliminare, la Corte non ravvisa ragioni per riunire il presente ricorso a quello recante il numero
Rg 17863/2015 perché oggetto dei due giudizi sono atti tributari diversi emessi in epoche diverse sebbene connessi, vale a dire l'avviso di accertamento n. TK3018104751 nuovamente notificato al contribuente in data 29.5.2015, e la cartella di pagamento n. 09720130236616073000, notificata il 30.7.2013, con atto presupposto il primo avviso di accertamento notificato il 12.12.2012.
11. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
11. Oggetto di giudizio è la cartella di pagamento n. 09720130236616073 cui è prodromica la notifica dell'avviso di accertamento all'accertamento TK3018104751, avvenuta il 12.12.2012, che il contribuente assume di non aver ricevuto attesa l'impossibilità di verificare a chi appartenesse la firma apposta in calce alla cartolina di ricevimento.
12. Con la sentenza n. 6255 del 2020 il Tribunale di Roma ha statuito che "la reale controversia in oggetto non attenga alla verifica dell'appartenenza della sottoscrizione all'attore, che di fatto Agenzia delle Entrate non ha contestato, (argomentando, anzi, in maniera incompatibile rispetto alla contestazione) quanto alla verifica circa l'idoneità della notifica in tal modo effettuata a dare contezza della cognizione da parte dell'attore del debito tributario. Ma quest'accertamento è di competenza del giudice a quo, dinanzi al quale dovrà esser riassunta la causa. Ed in effetti l'ambito oggettivo e la competenza del presente Tribunale appare limitata dall'estensione del giudizio introdotto con la querela di falso come evidenziato in premessa - laddove le- contestazioni e le questioni sollevate da entrambe le parti sono sostanzialmente concentrate sulla validità
o sull' invalidità della notifica. E quindi dev'esser pronunciata l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore".
13. Con la sentenza n. 7627 del 2024 la Corte di Appello di Roma ha affermato che “Va preliminarmente osservato che, come rilevato dal Tribunale, la materia del contendere atterrebbe all'accertamento della falsità di una "firma" apposta da soggetto non identificato e non identificabile neppure nella sua qualità, non essendo stata barrata la casella indicativa della posizione del soggetto ricevente. La questione appare dunque manifestamente estranea al perimetro della querela di falso che si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica. (v. Cass. n. 12130/2011). Nel caso di specie, attesi i connotati dell'atto in contestazione privo di un'attestazione di autografia” della firma, è dato osservare che dall'avviso di ricevimento di raccomandata non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che l'atto è stato consegnato a quell'indirizzo. D'altro canto, esclusa un'attività di attestazione fidefacente propria valutabile in sede di querela di falso, deve ritenersi che la notifica debba essere valutata solo sotto il profilo della sua validità (v. Cass., ord., n. 34400/2023) dal Giudice innanzi al quale l'atto è stato fatto valere e cioè la commissione Tributaria”.
14. Alla luce delle predette sentenze si evince che dall'avviso di ricevimento di raccomandata non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che l'atto è stato consegnato a quell'indirizzo. Come affermato dalla Corte di Cassazione, sulla base del dettato normativo, nell'ipotesi in cui la copia dell'atto da notificare non venga consegnata personalmente al destinatario, l'agente postale è tenuto a specificare nell'avviso di ricevimento - le cui risultanze, è opportuno ricordarlo, fanno fede fino a querela di falso- le generalità della persona diversa nei cui confronti la consegna è stata effettuata,
l'eventuale grado di parentela esistente tra tale persona e il destinatario dell'atto e l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e il soggetto cui la copia dell'atto fu consegnata.
Nel caso di specie vi è pertanto incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato perché l'avviso di ricevimento non indica la qualifica di colui che ha firmato, la sottoscrizione è illeggibile e apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata.
14.1. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (Cass. n. 26660 del 2023).
15. Il ricorso è, pertanto, meritevole di accoglimento e, per l'effetto, deve essere annullata la cartella di pagamento impugnata.
16. Le spese di lite possono essere compensate attesa la complessità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.