Ordinanza cautelare 31 gennaio 2019
Sentenza 7 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/07/2022
N. 01171/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2019, proposto da
Gial Plast s.r.l. e Bianco Igiene Ambientale s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione di G.C. n. 309 dell’8.11.2018, comunicata a mezzo pec il 9.11 successivo, con cui il Comune di Ostuni ha determinato il prezzo da corrispondere per il servizio di igiene urbana svolto dall’ATI Gial Plast - Bianco in forza di ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco del medesimo Comune, e ove occorra anche di queste ultime;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la relazione di determinazione del prezzo, comunicata con nota prot. 46836 del 9.10.2018;
- e per l’accertamento del diritto dell’ATI ad essere compensata per il servizio svolto sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. A. Marasco, in sostituzione degli avv.ti P. e L. Quinto per la parte ricorrente, avv. A. Tanzarella per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) parte ricorrente (ATI composta da Gial Plast s.r.l. e Bianco Igiene Ambientale s.r.l.) ha svolto il servizio di igiene urbana nel Comune di Ostuni, giusta contratto di appalto, per cinque anni, con decorrenza dal 16 maggio 2012;
- b) scaduto tale periodo contrattuale e dopo un primo periodo di proroga (i cui atti sono stati oggetto di giudizio definito con sentenza T.A.R. Lecce n. 1203 del 27 luglio 2018), il Sindaco di Ostuni, con ordinanza contingibile ed urgente n. 184 del 9 agosto 2018, imponeva a parte ricorrente di continuare a svolgere il servizio dal 15 maggio 2018 fino all’affidamento dell’appalto “ponte” e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle condizioni tecnico-prestazionali e di esecuzione di cui al precedente contratto di appalto;
- c) con determinazione di Giunta Comunale n. 309 dell’8 novembre 2018, notificata alla ricorrente il giorno 9 novembre 2018, il Comune determinava il prezzo da corrispondere alla ricorrente per tale servizio, nella misura di euro 3.508.079,00 (iva compresa), con un canone mensile di euro 467.744,00;
- d) di tale determina si duole parte ricorrente, la quale deduce che tale determinazione è inappropriata, in quanto si fonda sui conteggi economici elaborati in occasione della originaria gara di appalto (risalente al 2010-2011) e non tiene conto delle modifiche che nel tempo sono intervenute con riferimento ai servizi, ai costi delle attrezzature, dei mezzi e del personale, che rendono impossibile la remunerazione del servizio mediante un mero aggiornamento della documentazione iniziale di gara;
- e) ad avviso di parte ricorrente, infatti, si dovrebbe fare riferimento alla effettiva consistenza del servizio, alla luce dei conteggi indicati in ricorso e che, riportati a consuntivo al 31.12.2018, portano a un corrispettivo di euro 4.040.836,18 (IVA inclusa), a fronte di un importo a consuntivo determinato dal Comune in euro 2.665.105,00 (v. pagg. 13-14 ricorso);
- f) si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e ha comunque evidenziato che l’ordinanza contingibile ed urgente n. 184 del 9 agosto 2018, con cui era stato imposto a parte ricorrente di continuare a svolgere il servizio alle condizioni tecnico-prestazionali e di esecuzione di cui al pregresso contratto, non è stata impugnata (v. memorie difensive del 26 gennaio 2019 e del 27 maggio 2022);
- g) all’udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Rilevato che:
- a) con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 184 del 9.8.2018 veniva disposta la proroga del servizio di igiene « alle condizioni tecnico-prestazionali e di esecuzione dei servizi di cui al contratto rep.3134 del 29.08.2012… », con esplicito mandato al RUP di procedere agli atti conseguenti, « compresa la determinazione del prezzo… » (v. ordinanza in doc. 1 memoria difensiva comunale del 26 gennaio 2019);
- b) la determinazione di Giunta Comunale n. 309 dell’8 novembre 2018, oggetto in via diretta della presente impugnazione, è quindi meramente applicativa di quanto stabilito nella suddetta ordinanza, che viene infatti ivi esplicitamente richiamata come titolo fondante lo svolgimento del servizio e la conseguente determinazione del prezzo alle condizioni stabilite nel pregresso contratto del 2012.
3) Ritenuto di osservare quanto segue:
- a) sussiste la giurisdizione del G.A., in quanto lo svolgimento del servizio e la connessa determinazione del corrispettivo si fondano sull’ordinanza contingibile ed urgente n. 184 del 9 agosto 2018;
- b) posto che il ricorso in esame si incentra sull’inadeguatezza delle originarie condizioni contrattuali a remunerare il servizio, parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente rivolgere le sue doglianze contro l’ordinanza n. 184 del 9 agosto 2018, in quanto era questa a stabilire che il servizio si svolgesse alle condizioni di cui al contratto del 2012;
- c) non rileva, in proposito, il fatto che la suddetta ordinanza sia stata impugnata, nel presente giudizio, tra gli atti presupposti della successiva determina n. 309 (di concreta quantificazione del prezzo), in quanto l’effetto lesivo immediato per la ricorrente (cioè l’applicazione delle condizioni del precedente contratto) era recato già dall’ordinanza n. 184 del 9 agosto 2018, nota a parte ricorrente al più tardi al 28 settembre 2018 (v. doc. 2 memoria difensiva comunale del 26 gennaio 2019), quindi almeno da quella data decorrevano i 60 giorni per l’impugnazione, mentre il ricorso in esame risulta notificato l’8 gennaio 2019;
- d) ne deriva che il ricorso, nella parte in cui impugna l’ordinanza n. 184 del 9 agosto 2018, è da ritenersi irricevibile;
- e) ne deriva inoltre che il ricorso, nella parte in cui investe direttamente la determina n. 309 dell’8 novembre 2018, è da ritenersi inammissibile in quanto rivolto contro un atto meramente applicativo della suddetta ordinanza n. 184.
4) Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.
5) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, considerata la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO