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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/10/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3483/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3483/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TE AM
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. e l'avv. ROSSOLI TIZIANO ( VIA DELLA Parte_1 C.F._1 VITTORIA 138 64011 ; , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Per l'avv. DEL PAGGIO LUCIO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Hanno partecipato alla udienza di discussione con gli scritti previsti dal rito I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie ed atti richiamati. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2 ROSSOLI TIZIANO ( VIA DELLA VITTORIA 138 64011 C.F._1 [...] ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO Controparte_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI, ANGOLO Controparte_3 64015 NERETOpresso il difensore avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL PAGGIO LUCIO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PANNELLA, 48 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DEL PAGGIO LUCIO TE AM rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salini e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in Lanciano Via dell'Asilo 3 presso il suo studio INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza , memorie di partecipazione ed atti richiamati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al comune di Parte_1 CP_1 il risarcimento del danno al proprio immobile rovinato a causa dei lavori di allaccio dell'immobile alla pubblica fognatura. Il comune contesta in toto la narrativa e chiama in causa l'assicurazione. eccepisce la carenza di garanzia, copre solo a partire dal CP_5 CP_4 2013.condotta istruttoria con consulenza tecnica sull'immobile, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Il fabbricato per cui è causa è sito nel Comune di
. La struttura del fabbricato è stata realizzata in epoche differenti, nella parete nord, CP_1 oggetto dei lamentati danni, sono presenti tre aperture al piano terra, portone di ingresso e due finestre,
pagina 2 di 3 e due al primo piano,finestre delle camere da letto, oltre agli alloggi per la rete idrica e alla rete gas. Nel tratto di strada prospiciente il fabbricato dell'attore vi è la presenza di un pozzetto di quaranta centimetri per quaranta,uscita dal fabbricato delle acque nere, posto a circa dieci centimetri dall'abitazione,collegato ad un pozzetto di circa sessanta centimetri, allaccio alla rete fognaria pubblica, posto all'interno della carreggiata stradale, pozzetti collegati da uno scavo di sezione pari a circa 60 centimetri e di lunghezza pari a 3,50 metri;
oltre ai pozzetti vi sono sconnessioni dovute alla presenza della linea elettrica idrica e gas sotterranee che costeggiano il fabbricato. Il tratto di strada antistante è a senso unico con manto stradale sconnesso per via della presenza delle utenze. Sono presenti micro lesioni diffuse, superficiali e non passanti, con macchie di umidità importanti all'interno dell'abitazione, sugli architravi non vi sono lesioni gravi, al primo piano, ma vi sono lesioni sugli architravi del secondo piano alla soglia superiore, non in continuità con la parte muraria e con l'architrave vero e proprio. La parete è stata ripitturata, a detta di parte attrice , ma di tali lavori non risulta documentazione. La casa presenta lavori e sistemazioni non conformi alle planimetrie;
gli scavi e le sconnessioni dei pozzetti eseguiti trasversalmente e non parallelamente al fabbricato non hanno provocato danni. Le sollecitazioni della strada non hanno compromesso la staticità dell'edificio, già carente di suo.L'edificio va consolidato, ma non per via del pozzetto o dello stato sconnesso della strada. Non ritiene il CTU di imputare anche un minimo concorso alla strada ed agli scavi, essendo la vetustà dell'edificio condizione unica per le microlesioni e non essendo stati riscontrati i danni lamentati da parte attrice nell'atto di citazione ovvero crepe in corrispondenza degli architravi del portone dell'ingresso e delle finestre;
con possibili danni strutturali. Esistenti, ma non attribuibili agli scavi della strada;
il minimo impatto che i lavori di allaccio hanno potuto avere in termini di contributo alle micro lesioni già essendo stati risarciti da con l'offerta di 2 mila euro di cui si dà atto in Parte_2 citazione. Dal momento che al di là dei 2 mila euro già riconosciuti sia CTU non criticata per il metodo, che ha risposto al quesito anche perché lavori su quella facciata sono stati descritti ma non documentati da parte attrice, e per la caratteristica dell'edificio vetusto che ha subito vari interventi di cui non vi è traccia in catasto o di titoli a bilitativi, e soprattutto per la mancanza di continuità tra microlesioni al piano terra e lesioni alla parte superiore dell'architrave ma non all'architrave vero e proprio;
non resta che respingere le domande di parte attrice. la natura oggettiva della responsabilità del custode, la quale prescinde da ogni indagine soggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subìto. In tale contesto, l'onere probatorio ricade sul custode, il quale può andare esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale ( Cassazione 15187/25); orbene, qui la prova del nesso causale non è stata fornita, essendo questa stata non confermata dalle accurate indagini peritali. Dei danni asseverati da un tecnico incaricato comunque l'edificio li presenta;
il quali via sconnessa e trafficata e scavi per utenze;
il che impone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Respinge la domanda di risarcimento;
spese compensate.
Teramo, 20 ottobre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3483/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TE AM
INTERVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. e l'avv. ROSSOLI TIZIANO ( VIA DELLA Parte_1 C.F._1 VITTORIA 138 64011 ; , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per l'avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Per l'avv. DEL PAGGIO LUCIO e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Controparte_2
Hanno partecipato alla udienza di discussione con gli scritti previsti dal rito I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive memorie ed atti richiamati. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3483/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._2 ROSSOLI TIZIANO ( VIA DELLA VITTORIA 138 64011 C.F._1 [...] ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO Controparte_1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MARCONI, ANGOLO Controparte_3 64015 NERETOpresso il difensore avv. MAGNANIMI GIAMPAOLO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL PAGGIO LUCIO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA PANNELLA, 48 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DEL PAGGIO LUCIO TE AM rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Salini e dell'avv. Controparte_4 elettivamente domiciliato in Lanciano Via dell'Asilo 3 presso il suo studio INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza , memorie di partecipazione ed atti richiamati
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al comune di Parte_1 CP_1 il risarcimento del danno al proprio immobile rovinato a causa dei lavori di allaccio dell'immobile alla pubblica fognatura. Il comune contesta in toto la narrativa e chiama in causa l'assicurazione. eccepisce la carenza di garanzia, copre solo a partire dal CP_5 CP_4 2013.condotta istruttoria con consulenza tecnica sull'immobile, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. Il fabbricato per cui è causa è sito nel Comune di
. La struttura del fabbricato è stata realizzata in epoche differenti, nella parete nord, CP_1 oggetto dei lamentati danni, sono presenti tre aperture al piano terra, portone di ingresso e due finestre,
pagina 2 di 3 e due al primo piano,finestre delle camere da letto, oltre agli alloggi per la rete idrica e alla rete gas. Nel tratto di strada prospiciente il fabbricato dell'attore vi è la presenza di un pozzetto di quaranta centimetri per quaranta,uscita dal fabbricato delle acque nere, posto a circa dieci centimetri dall'abitazione,collegato ad un pozzetto di circa sessanta centimetri, allaccio alla rete fognaria pubblica, posto all'interno della carreggiata stradale, pozzetti collegati da uno scavo di sezione pari a circa 60 centimetri e di lunghezza pari a 3,50 metri;
oltre ai pozzetti vi sono sconnessioni dovute alla presenza della linea elettrica idrica e gas sotterranee che costeggiano il fabbricato. Il tratto di strada antistante è a senso unico con manto stradale sconnesso per via della presenza delle utenze. Sono presenti micro lesioni diffuse, superficiali e non passanti, con macchie di umidità importanti all'interno dell'abitazione, sugli architravi non vi sono lesioni gravi, al primo piano, ma vi sono lesioni sugli architravi del secondo piano alla soglia superiore, non in continuità con la parte muraria e con l'architrave vero e proprio. La parete è stata ripitturata, a detta di parte attrice , ma di tali lavori non risulta documentazione. La casa presenta lavori e sistemazioni non conformi alle planimetrie;
gli scavi e le sconnessioni dei pozzetti eseguiti trasversalmente e non parallelamente al fabbricato non hanno provocato danni. Le sollecitazioni della strada non hanno compromesso la staticità dell'edificio, già carente di suo.L'edificio va consolidato, ma non per via del pozzetto o dello stato sconnesso della strada. Non ritiene il CTU di imputare anche un minimo concorso alla strada ed agli scavi, essendo la vetustà dell'edificio condizione unica per le microlesioni e non essendo stati riscontrati i danni lamentati da parte attrice nell'atto di citazione ovvero crepe in corrispondenza degli architravi del portone dell'ingresso e delle finestre;
con possibili danni strutturali. Esistenti, ma non attribuibili agli scavi della strada;
il minimo impatto che i lavori di allaccio hanno potuto avere in termini di contributo alle micro lesioni già essendo stati risarciti da con l'offerta di 2 mila euro di cui si dà atto in Parte_2 citazione. Dal momento che al di là dei 2 mila euro già riconosciuti sia CTU non criticata per il metodo, che ha risposto al quesito anche perché lavori su quella facciata sono stati descritti ma non documentati da parte attrice, e per la caratteristica dell'edificio vetusto che ha subito vari interventi di cui non vi è traccia in catasto o di titoli a bilitativi, e soprattutto per la mancanza di continuità tra microlesioni al piano terra e lesioni alla parte superiore dell'architrave ma non all'architrave vero e proprio;
non resta che respingere le domande di parte attrice. la natura oggettiva della responsabilità del custode, la quale prescinde da ogni indagine soggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno subìto. In tale contesto, l'onere probatorio ricade sul custode, il quale può andare esente da responsabilità solo dimostrando la sussistenza di un caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale ( Cassazione 15187/25); orbene, qui la prova del nesso causale non è stata fornita, essendo questa stata non confermata dalle accurate indagini peritali. Dei danni asseverati da un tecnico incaricato comunque l'edificio li presenta;
il quali via sconnessa e trafficata e scavi per utenze;
il che impone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Respinge la domanda di risarcimento;
spese compensate.
Teramo, 20 ottobre 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3