Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 02/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 28 maggio 2024 nella causa iscritta al n. 13/2023 R.G.A.L e vertente
TRA
rappresentato e difeso da sé stesso unitamente con facoltà disgiunta all'avv. Pasquale Parte_1
De Rosa, ed elettivamente domiciliato in Castel di Sangro presso lo studio dell'avv. Noride Narducci, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Visti gli artt. 429 e ss. c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione disattesa, ha emesso mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che nulla è dovuto a titolo di sanzione ex art.9 L. n.141/1992 di cui alla cartella di pagamento n. 054 202100192035 40 notificata in data
28.08.2013;
- Condanna la alla rifusione, in favore del Controparte_4 ricorrente, delle spese del doppio grado di giudizio (Tribunale – Corte di Cassazione) che si liquidano in complessivi €.1.451,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa per intero le spese del giudizio tra il ricorrente e;
Controparte_3
- Motivi in 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.01.2023, il ricorrente, sig. , ha Parte_1 evocato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la – per ivi Controparte_4 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del credito, in quanto la pretesa sanzione non si applica per i primi due anni solari di iscrizione attesa
l'iscrizione del ricorrente al COA di appartenenza proprio nel 2006 e di conseguenza annullare la cartella
n. 054 2021 00192035 40 dichiarando che nulla è dovuto;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la valenza del credito e dell'impugnata cartella, dichiarare l'intervenuta prescrizione del preteso diritto e al contempo l'irricevibilità della somma vantata dalla Controparte_5
[..
[...]
il tutto insistendo per la condanna a spese, diritti ed onorari
[...] oltre spese generali, IVA e CPA, del presente giudizio, ivi compresa per la fase innanzi alla Corte di cassazione, giusta Ordinanza n. 29640/2022. ”
Nessuno si è costituito per nonché per Controparte_4 [...]
delle quali, stante la regolarità dell'intimazione, va dichiarata la contumacia. Controparte_6
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per non debenza della somma di €.414,20 richiesta a titolo di sanzione per l'omesso/incompleto invio del Mod. 5 alla
[...]
in riferimento all'anno 2006. Controparte_4
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, la causa è stata decisa, dando lettura del dispositivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e l'opposizione va accolta per le ragioni di seguito indicate.
E' documentato in atti che il ricorrente è iscritto all'Albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Napoli a partire dal giugno del 2006.
Orbene, stabilisce l'art. 85 co.4 del Regolamento Unico della Previdenza Forense che: “La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei
Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte”, così come anche ribadito dall'art. 5 del Nuovo Regolamento della Cassa Forense in materia di sanzioni.
Ne consegue che, essendo il ricorrente iscritto all'Albo dal 2006, nessuna sanzione poteva essere irrogata per il ritardato invio del Mod-5 in riferimento all'anno suddetto, in quanto coincidente con il primo biennio di iscrizione.
In accoglimento del primo motivo di opposizione, assorbiti i restanti, la cartella di pagamento nr. n. 054
202100192035 40 notificata in data 28.08.2013 va, pertanto, annullata.
Le spese di lite tra il ricorrente e la Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti, ivi comprese quelle relative al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle stesse tra il ricorrente ed . Controparte_7
Sulmona, 28 maggio 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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