Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/06/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 02040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02305/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2305 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria ex lege in IA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- prot. n. 0015692 del 31 agosto 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 14194 del 10 dicembre 2004, la sig.ra-OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per gli abusi edilizi di tipologia 1, realizzati nell’immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, identificato catastalmente al foglio 1, particella n. 961, sub 3 e 4 (oggi sub 5), di seguito descritti:
- “ ampliamento al piano secondo dell’unità abitativa con trasformazione portico in superficie residenziale realizzata con chiusura in muratura delle pareti laterali ”;
- “ ampliamento dell’unità abitativa al piano terzo con realizzazione, su porzione del terrazzo di copertura, di struttura in parte in muratura ed in parte in legno ”.
Essendo l’area interessata dall’abuso gravata da vincolo architettonico e paesaggistico come da D.P.R.S. n. 1093 dell’11 novembre 1967, in data 25 settembre 2013, la sig.ra -OMISSIS-chiedeva alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- il rilascio del nulla osta paesaggistico.
Nelle more del rilascio dei predetti titoli, l’immobile veniva donato alla sig.ra -OMISSIS-.
Con provvedimento prot. n. 0015692 del 31 agosto 2023, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, articolando i seguenti motivi di censura:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990 PER MANCANZA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.
Col primo motivo, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 17 L.R. N. 4 DEL 16/04/2003 – INTERVENUTA MATURAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO SULLA NUOVA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA DEL 2014.
Col secondo motivo, la ricorrente sostiene che, essendosi formatosi il silenzio assenso sull’istanza di nulla osta paesaggistico ai sensi dell’art, 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003, la Soprintendenza avrebbe potuto adottare soltanto un provvedimento di annullamento in autotutela; cosa nel caso di specie non avvenuta.
Resistono al ricorso l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS-, deducendone l’infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 19 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che le opere, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l. reg. sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- l’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l. reg. sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l. reg. sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini citati.
Alla stregua della superiore ricostruzione, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere di cui all’istanza di condono, in quanto in contrasto con i superiori principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022.
In particolare, come si ricava dalla documentazione in atti:
- le opere oggetto di sanatoria rientrano nella tipologia 1;
- insistono su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica;
- sono state realizzate in epoca successiva alla decorrenza del vincolo (D.P.R.S. dell’11 novembre 1967, n. 6561).
Destituita di fondamento la censura che fa leva sull’intervenuta formazione del silenzio assenso per il decorso del termine di 180 giorni ai sensi dell’art. 17, comma 6, della l.r. n. 4/2003, in quanto la fattispecie ivi disciplinata è riferibile a istanze di condono presentate entro i termini di cui alla l. 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla l.r. 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla l. 23 dicembre 1994, n. 724, alla l.r. 29 febbraio 1980, n. 7 e alla l.r. 18 aprile 1981, n. 70 (art. 17, primo comma), dunque, quelle relative ai cc.dd. primo e secondo condono.
In ogni caso, l’art. 17 della l.r. sic. 16 aprile 2003 n. 4 costituisce norma speciale, che prevede l’attivazione di un apposito procedimento di definizione per le pratiche non ancora esitate alla data di entrata in vigore della stessa legge (con la produzione di un’apposita perizia giurata asseverante la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per la sanatoria ed attestante l’avvenuta presentazione della prescritta richiesta di parere agli enti di tutela); procedimento che non risulta attivato nel caso di specie.
Va infine aggiunto che, in generale, in materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione.
Ne consegue che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.
La formazione del silenzio assenso deve, dunque, essere esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n. 1018; da ultimo T.A.R. Sicilia Palermo 15 settembre 2023, n. 2731).
Per tale ragione, stante l’abuso realizzato, nessun silenzio assenso può ritenersi maturato.
Non essendo predicabile la natura di atto di autotutela con riferimento al provvedimento gravato, ne consegue anche l’infondatezza della doglianza secondo cui esso sarebbe carente dei necessari presupposti.
Priva di pregio la censura con cui si contesta l’applicabilità al procedimento in esame della detta pronuncia della Corte costituzionale.
Invero, a fronte del mancato rilascio del nulla osta e della non significatività del silenzio, non è predicabile la tesi dei rapporti esauriti, con le conseguenze relative in caso di sopravvenienza di sentenza della Corte costituzionale che dichiara costituzionalmente illegittima la norma che tale provvedimento avrebbe dovuto fondare.
In base al combinato disposto dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia d’illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che essa possa essere applicata ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti ancora rilevante, stante l’effetto retroattivo dell’annullamento, con la sola eccezione per i c.d. rapporti esauriti, intendendosi per tali quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 11 novembre 2022, n. 3181; T.A.R. Perugia, sez. I, 29 novembre 2021, n. 861; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 settembre 2020, n. 4100; Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4264).
Nel caso di specie, il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica, imprescindibile ai fini della sanatoria, non era ancora concluso, con la conseguenza che legittimamente la Soprintendenza ha emesso il parere, peraltro vincolato, avendone conservato il potere.
In ultimo, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità, il detto parere, ove reso, assume carattere vincolato e coerentemente esso non richiede la previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. T.A.R. IA, (Sicilia) sez. V, 28 aprile 2025, n. 1393).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.