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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, TO
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 SANZIONI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110018148865 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160019511125 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170010326243 SPESE ISTRUTT 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180003530249 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010836615 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010836716 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011891454 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008295064 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001369728 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010337251 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020866164 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023456420 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002572138 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003146 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000522 ricevuto in data 5.5.2025 per un importo pari ad € 98.056,78, contenente – tra l'altro – crediti di natura tributaria di cui ad atti che specificamente elencava ed ai quali chiedeva limitarsi l'esame di questa Corte.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nllità dell'atto.
Costituitesi in giudizio sia AD che ADr chiedevano rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria sopra individuata nella parte relativa ai crediti di competenza di questa Corte e segnatamente quelli portati dalle seguenti cartelle e avvisi di accertamento :
1. Cartella di pagamento n. 29820110018148865 di € 1.562,33
2. Cartella di pagamento n. 29820160019511125 di € 1.320,57
3. Cartella di pagamento n. 29820170010326243 di € 175,64
4. Cartella di pagamento n. 29820180003530249 di € 582,19
5. Cartella di pagamento n. 29820180010836615 di € 360,86
6. Cartella di pagamento n. 29820180010836716 di € 389,26
7. Cartella di pagamento n. 29820180011891454 di € 388,01
8. Cartella di pagamento n. 29820190008295064 di € 414,40
9. Cartella di pagamento n. 29820230001369728 di € 494,38
10. Cartella di pagamento n. 29820230010337251 di € 546,94
11. Cartella di pagamento n. 29820230020866164 di € 574,34
12. Cartella di pagamento n. 29820230023456420 di € 567,88
13. Cartella di pagamento n. 29820240002572138 di € 340,00
14. Avviso di accertamento n. 250TYNM000982 di € 5.890,90
15. Avviso di accertamento n. 250TYNM000091 di € 3.555,68
16. Avviso di accertamento n. 250TYNM000754 di € 4.432,02
17. Avviso di accertamento n. 3146 di € 1.960,07
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce di non avere mai ricevuto la notifica delgli atti atti prodromici con la conseguente invalidità di tutto il procedimento riscossivo.
Il motivo è infondato.
La parte resistente costituendosi in giudizio ha versato in atti tutte le relate di notifiche della cartella e degli avvisi di accertamento, eccezion fatta per la cartella n. 29820180010836716 e degli avvisi di intimazione conseguenti con le quali si è sollecitato il pagamento di tutte le pretese contestate (ivi compresa la cartella sopra riportata con la conseguenza che neanche per tale cartella può essere fatto valere il vizio di notifica che avrebbe dovuto essere dedotto con tempestiva opposizione all'avviso di intimazione). La ritualità delle notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine la memoria depositata dal ricorrente in data 5.11.2025 del tutto inidonea.
Infatti, con tale memoria il ricorrente ha anche fatto valere dei vizi di notifica delle cartelle, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnata col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido,
tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio
2018, n. 12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”; - “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio
2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
La ritualità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione (contro i quali, all'evidenza andava in ogni caso fatto valere il vizio di notifica di ogni cartella a pena di decadenza) comporta la mancanza di fondamento dell'eccepita prescrizione, validamente interrotta dagli atti di intimazione.
Del tutto generica è infine l'eccezione relativa alla insussistenza della pretesa tributaria , fondata sulla mera asserzione che " il contribuente non è a conoscenza di debiti con l'erario".
Il ricorso va per tali ragioni rigetattao.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione Terza rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti costituite che liquida in € 2.409,00 per compensi oltre accessori di legge per ognuna di esse.
Siracusa 19.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SI ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, TO
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1017/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 SANZIONI 2011
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2015 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 REGISTRO 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29876202500000522 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110018148865 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160019511125 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170010326243 SPESE ISTRUTT 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180003530249 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010836615 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180010836716 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011891454 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190008295064 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001369728 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010337251 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230020866164 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023456420 REGISTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240002572138 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000982 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000091 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TY7NM000754 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 00000003146 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TYNM000426 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.6.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000522 ricevuto in data 5.5.2025 per un importo pari ad € 98.056,78, contenente – tra l'altro – crediti di natura tributaria di cui ad atti che specificamente elencava ed ai quali chiedeva limitarsi l'esame di questa Corte.
Deduceva vari motivi in accoglimento dei quali chiedeva dichiararsi la nllità dell'atto.
Costituitesi in giudizio sia AD che ADr chiedevano rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria sopra individuata nella parte relativa ai crediti di competenza di questa Corte e segnatamente quelli portati dalle seguenti cartelle e avvisi di accertamento :
1. Cartella di pagamento n. 29820110018148865 di € 1.562,33
2. Cartella di pagamento n. 29820160019511125 di € 1.320,57
3. Cartella di pagamento n. 29820170010326243 di € 175,64
4. Cartella di pagamento n. 29820180003530249 di € 582,19
5. Cartella di pagamento n. 29820180010836615 di € 360,86
6. Cartella di pagamento n. 29820180010836716 di € 389,26
7. Cartella di pagamento n. 29820180011891454 di € 388,01
8. Cartella di pagamento n. 29820190008295064 di € 414,40
9. Cartella di pagamento n. 29820230001369728 di € 494,38
10. Cartella di pagamento n. 29820230010337251 di € 546,94
11. Cartella di pagamento n. 29820230020866164 di € 574,34
12. Cartella di pagamento n. 29820230023456420 di € 567,88
13. Cartella di pagamento n. 29820240002572138 di € 340,00
14. Avviso di accertamento n. 250TYNM000982 di € 5.890,90
15. Avviso di accertamento n. 250TYNM000091 di € 3.555,68
16. Avviso di accertamento n. 250TYNM000754 di € 4.432,02
17. Avviso di accertamento n. 3146 di € 1.960,07
A sostegno del ricorso il ricorrente deduce di non avere mai ricevuto la notifica delgli atti atti prodromici con la conseguente invalidità di tutto il procedimento riscossivo.
Il motivo è infondato.
La parte resistente costituendosi in giudizio ha versato in atti tutte le relate di notifiche della cartella e degli avvisi di accertamento, eccezion fatta per la cartella n. 29820180010836716 e degli avvisi di intimazione conseguenti con le quali si è sollecitato il pagamento di tutte le pretese contestate (ivi compresa la cartella sopra riportata con la conseguenza che neanche per tale cartella può essere fatto valere il vizio di notifica che avrebbe dovuto essere dedotto con tempestiva opposizione all'avviso di intimazione). La ritualità delle notifiche andava contestata con motivi aggiunti, essendo a tal fine la memoria depositata dal ricorrente in data 5.11.2025 del tutto inidonea.
Infatti, con tale memoria il ricorrente ha anche fatto valere dei vizi di notifica delle cartelle, cioè vizi che attengono alla legittimità (anche) dell'atto (il preavviso di iscrizione ipotecaria) impugnata col ricorso, concretizzando una vera e propria “integrazione” del ricorso.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido,
tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio
2018, n. 12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”; - “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio
2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
La ritualità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione (contro i quali, all'evidenza andava in ogni caso fatto valere il vizio di notifica di ogni cartella a pena di decadenza) comporta la mancanza di fondamento dell'eccepita prescrizione, validamente interrotta dagli atti di intimazione.
Del tutto generica è infine l'eccezione relativa alla insussistenza della pretesa tributaria , fondata sulla mera asserzione che " il contribuente non è a conoscenza di debiti con l'erario".
Il ricorso va per tali ragioni rigetattao.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione Terza rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle resistenti costituite che liquida in € 2.409,00 per compensi oltre accessori di legge per ognuna di esse.
Siracusa 19.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi