Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 396
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'amministrazione resistente ha prodotto le relate di notifica di quasi tutti gli atti contestati. Per la cartella n. 29820180010836716 e i conseguenti avvisi di intimazione, si è ritenuto che il vizio di notifica dovesse essere fatto valere con opposizione all'avviso di intimazione. Inoltre, i vizi di notifica delle cartelle, dedotti con memoria depositata tardivamente, sono stati considerati inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposti con motivi aggiunti secondo l'art. 24 del D.Lgs. 546/92.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, in quanto la ritualità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione comporta la validità dell'interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Insussistenza della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata in quanto troppo generica e priva di adeguata argomentazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 396
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 396
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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