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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6334/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
n cui elett. dom. in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55., giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. RO dall'Avv. A. Romano, con cui elett. dom. in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2022 0001123840000, notificata a mezzo pec il 26/09/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi per l'anno 2010, per la complessiva somma di € 9.613,20. Deduceva che, già con nota del 20/05/2021, la resistente aveva richiesto, per la CP_1 medesima annualità, la somma di € 9.512,17, invi a ad aderire all'accertamento, con la possibilità di usufruire, in caso di pagamento entro i successivi 90 giorni, di un pagamento con sanzioni in misura ridotta al 30%. Aggiungeva di aver provveduto, in data 27/07/2021, al pagamento dell'importo così determinato, pari ad € 8.432,17. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale “nel merito, accertare e dichiarare come indebite le somme contenute cartella esattoriale n.ro 028 2022 0001123840/000; per l'effetto, annullare 1 l'atto impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva , che eccepiva preliminarmente la propria RO carenza di le n via gradata per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese vinte. Pur regolarmente citata, la resistente non si costituiva in giudizio, e pertanto se ne CP_1 dichiara la contumacia. La causa, disposta la rinnovazione della notifica e successivamente rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, va accolta l'eccezione formulata dall'agente per la riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva dello stesso, in considerazione dei motivi dell'impugnazione, inerenti al merito della pretesa contributiva. Sempre in via preliminare, si osserva che l'opposizione è ammissibile, in quanto formulata entro i 40 giorni dalla notifica della cartella opposta. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento dei crediti previdenziali oggetto della cartella di pagamento opposta, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, si evince l'identità tra le somme oggetto della comunicazione del 20/05/2021 e quelle di cui alla cartella opposta: in particolare, vi è identità per contributo richiesto (contributo soggettivo anno 2010, oltre sanzioni ed interessi), per importi (€ 5.400,00 per contributo, ed € 2.700,00 per sanzioni), per codice meccanografico (58016912). In data 28/07/2021 (e dunque nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, da parte della delle somme dovute in conseguenza degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 8 CP_1 golamento per la disciplina delle sanzioni), parte ricorrente effettuava il pagamento della somma di € 8.432,17, come determinata in virtù dell'accertamento per adesione. Deve pertanto ritenersi, sulla scorta delle deduzioni e della documentazione offerta dall'opponente - ed in assenza di elementi offerti dall'ente impositore, non costituitosi in giudizio, al fine di comprovare la fondatezza della pretesa creditoria - che le somme richieste nella cartella di pagamento opposta non siano dovute, in ragione del pagamento effettuato in data 28/07/2021. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite tra parte ricorrente e TR seguono la soccombenza e si liquida Le spese di lite si compensano integralmente tra parte ricorrente ed E_
, in ragione della qualità delle parti e dei motivi della d
[...]
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
E_
b) in accoglimento del ricorso, dichiara non d i pagamento n. 028 2022 0001123840000; c) condanna al pagamento delle TR spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed RO
.
[...]
Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6334/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
n cui elett. dom. in Piedimonte Matese alla via Cila n. 55., giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona Controparte_1
RESISTENTE (contumace)
NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. RO dall'Avv. A. Romano, con cui elett. dom. in Portici (NA) al Corso Garibaldi n. 254, giusta procura in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 028 2022 0001123840000, notificata a mezzo pec il 26/09/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi per l'anno 2010, per la complessiva somma di € 9.613,20. Deduceva che, già con nota del 20/05/2021, la resistente aveva richiesto, per la CP_1 medesima annualità, la somma di € 9.512,17, invi a ad aderire all'accertamento, con la possibilità di usufruire, in caso di pagamento entro i successivi 90 giorni, di un pagamento con sanzioni in misura ridotta al 30%. Aggiungeva di aver provveduto, in data 27/07/2021, al pagamento dell'importo così determinato, pari ad € 8.432,17. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale “nel merito, accertare e dichiarare come indebite le somme contenute cartella esattoriale n.ro 028 2022 0001123840/000; per l'effetto, annullare 1 l'atto impugnato poiché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni spiegate in narrativa”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva , che eccepiva preliminarmente la propria RO carenza di le n via gradata per il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Spese vinte. Pur regolarmente citata, la resistente non si costituiva in giudizio, e pertanto se ne CP_1 dichiara la contumacia. La causa, disposta la rinnovazione della notifica e successivamente rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 03/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente, va accolta l'eccezione formulata dall'agente per la riscossione, attesa la carenza di legittimazione passiva dello stesso, in considerazione dei motivi dell'impugnazione, inerenti al merito della pretesa contributiva. Sempre in via preliminare, si osserva che l'opposizione è ammissibile, in quanto formulata entro i 40 giorni dalla notifica della cartella opposta. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente eccepisce l'avvenuto pagamento dei crediti previdenziali oggetto della cartella di pagamento opposta, con conseguente infondatezza della pretesa creditoria. Dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo, si evince l'identità tra le somme oggetto della comunicazione del 20/05/2021 e quelle di cui alla cartella opposta: in particolare, vi è identità per contributo richiesto (contributo soggettivo anno 2010, oltre sanzioni ed interessi), per importi (€ 5.400,00 per contributo, ed € 2.700,00 per sanzioni), per codice meccanografico (58016912). In data 28/07/2021 (e dunque nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, da parte della delle somme dovute in conseguenza degli accertamenti eseguiti, ai sensi dell'art. 8 CP_1 golamento per la disciplina delle sanzioni), parte ricorrente effettuava il pagamento della somma di € 8.432,17, come determinata in virtù dell'accertamento per adesione. Deve pertanto ritenersi, sulla scorta delle deduzioni e della documentazione offerta dall'opponente - ed in assenza di elementi offerti dall'ente impositore, non costituitosi in giudizio, al fine di comprovare la fondatezza della pretesa creditoria - che le somme richieste nella cartella di pagamento opposta non siano dovute, in ragione del pagamento effettuato in data 28/07/2021. Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va accolto. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite tra parte ricorrente e TR seguono la soccombenza e si liquida Le spese di lite si compensano integralmente tra parte ricorrente ed E_
, in ragione della qualità delle parti e dei motivi della d
[...]
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
E_
b) in accoglimento del ricorso, dichiara non d i pagamento n. 028 2022 0001123840000; c) condanna al pagamento delle TR spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed RO
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Santa Maria Capua Vetere, 06/06/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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