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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
n. 26779/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26779/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Privato delle Fiorentine Parte_1
a Chiaia 11 presso l'avv. Fabio Olivares, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
p.t. , casella pec CP_2 Email_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La delibera condominiale opposta va annullata.
pagina 1 di 3
chiedendo di dichiarare nulla o quantomeno annullare la
[...] deliberazione adottata dall'assemblea del convenuto in data 11/2/2022 sul CP_1 quarto capo all'Ordine del Giorno primo periodo – colla quale erano stati approvati i consuntivi 2018, 2019 e 2020 – con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
il convenuto è rimasto contumace;
nel corso della istruttoria è stata prodotta CP_1 documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dr. dr. Per_1
; ora la causa va decisa.
[...]
L'atto di citazione risulta ritualmente e tempestivamente notificato in data 10/11/2022 all'amministratore del convenuto a mezzo pec. CP_1
L'attrice partecipò all'assemblea che adottò la deliberazione impugnata, astenendosi su di essa.
L'attrice denuncia che all' avviso di convocazione non erano stati allegati i registri di contabilità e i riepiloghi finanziari previsti dall'art. 1130 bis cc;
per ogni bilancio, lo stato patrimoniale e la nota sintetica non sarebbero intellegibili;
inoltre, nell'atto di citazione c'è un lungo elenco di quelle che a giudizio dell'attore sono spese duplicate, non veritiere, sostenute ma non registrate. Si legge nella relazione del CTU contabile: “Accertare la non correttezza dei rendiconti risulta fin toppo facile, infatti, dalla lettura della nota sintetica esplicativa lo stesso amministratore CP_2 dichiara la falsità del suo rendiconto laddove alla let. b dichiara che la situazione di cassa è alterata comprendendo movimenti finanziari con data fino a sei mesi successiva alla chiusura dell'esercizio. Ovviamente la falsità di una parte del rendiconto comporta la falsità dell'intero rendiconto. …. Per i crediti verso condomini sono stati riportati solo quelli identificabili ma ci sono crediti non identificabili per un importo cospicuo. L'attivo è stato integrato con la giacenza di conto ricavata dall'estratto conto e con una cassa assegni anch'essa ricavata dall'estratto conto. Per il passivo sono stati integrati i debiti verso terzi come risultanti dalla documentazione in atti. Non vi è traccia nella documentazione dell'incasso di assegni ma poichè risultano versati in banca doppiamo supporre che gli incassi indicati in contanti sono in realtà assegni e al 31/12/18 abbiamo girocontato la cassa contanti a copertura della cassa assegni ma comunque la cassa assegni risulta negativa, indice del fatto che ci sono assegni incassati sul conto ma non imputabili a condomini. Molte spese sono state ricavate dalle uscite di conto corrente ma non è stata rinvenuta la fattura relativa. Nonostante il lavoro certosino durato mesi il risultato è un elaborato comunque non attendibile per l'incompletezza della documentazione, l'incompletezza delle informazioni, e per la inattendibilità del punto di partenza, la situazione patrimoniale 2017, in cui, come detto, sono presenti crediti non identificabili per un importo cospicuo. Pertanto non è possibile ricostruire bilanci che siano veritieri e corretti in base alla documentazione in atti.” Quindi: i rendiconti approvati con la deliberazione impugnata sono non intellegibili in toto, per tutta una pagina 2 di 3 serie di incongruenze contabili, dunque certamente non sono intellegibili lo stato patrimoniale e la nota sintetica, come denunciato dall'attrice; la non intellegibilità rende non desumibili aliunde i dati che avrebbero dovuto risultare dai registri di contabilità e dai riepiloghi finanziari non allegati;
vi sono spese non registrate … . Come affermato da Cass. 1405/2007: “In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione;
nè si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa. …”. Le notevoli incongruenze contabili evidenziate dal CTU rendono non chiare le effettive entrate ed uscite dei periodi coperti dai tre rendiconti approvati con la deliberazione impugnata, che perciò va annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26779/2022 rgac tra:
, attrice;
Parte_1 Controparte_3 così provvede:
1) Annulla la deliberazione adottata dal convenuto in data 11/2/2022, CP_1 nella parte in cui furono approvati i consuntivi degli anni 2018, 2019 e 2020;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice ogni somma che CP_1 questa documenti di aver versato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese del giudizio, CP_1 che liquida in euro 545 per esborsi ed euro 7.100 per compenso, oltre spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Olivares. Così deciso in Portici in data 13/4/2025 Il giudice unico
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