Sentenza 17 dicembre 1969
Massime • 4
Poiche la questione di legittimita costituzionale di una norma di legge puo essere rilevata d'ufficio o sollevata per la prima volta anche in Cassazione, deve ritenersi che, ai fini del giudizio di Rilevanza della questione, puo dedursi, per la prima volta in Cassazione una circostanza nuova. ( nella specie, la parte privata - opponente ad ingiunzione fiscale per imposta di registro, sopratasse e pene pecuniarie per omessa registrazione di contratti verbali di appalto - essendo intervenuta, nelle more del giudizio, la legge 23 dicembre 1966, n 1139, portante condono delle soprattasse e pene pecuniarie, aveva pagato il tributo richiestole, per fruire del beneficio del condono quindi, aveva sostenuto che legittimamente essa poteva proseguire il giudizio al fine di ripetere quanto pagato, essendo illegittima, per contrarieta all'art 24 della Costituzione, la norma dell'art 6 della detta legge che dichiara irripetibili i Tributi pagati. Il supremo collegio ha ritenuto che, non potendo ammettersi preclusioni alla sollevabilita di questioni di legittimita costituzionale era ammissibile la deduzione della nuova circostanza di aver pagato il tributo, ed ha enunciato il principio che precede). ( V 1831-69, massima n 340937 1859-67, massima n 328769).*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 6 della legge 23 dicembre 1966, n 1139 (che dichiara irripetibile il pagamento, effettuato per ottenere il condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie, del tributo dovuto in conformita di legge), per contrasto con l'art 24 della Costituzione.*
L'opposizione ad ingiunzione fiscale apre un ordinario giudizio di cognizione e, pertanto, alla controversia con essa instaurata e applicabile la sospensione dei termini processuali durante il periodo primo agosto - 15 settembre, di cui all'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818. ( nella specie si sosteneva la tardivita dell'atto di appello, notificato fruendo della sospensione). ( Conf 3689-68, massima n 336991).*
Il contribuente che abbia corrisposto il tributo richiesto dalla finanza, per beneficiare delle Disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1966, n 1139, non e legittimato ad agire in giudizio per ottenere la ripetizione di quanto ha pagato, ne puo proseguire il giudizio gia iniziato in precedenza.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/12/1969, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1969 |
Testo completo
L'opposizione ad ingiunzione fiscale apre un ordinario giudizio di cognizione e, pertanto, alla controversia con essa instaurata e applicabile la sospensione dei termini processuali durante il periodo primo agosto - 15 settembre, di cui all'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818. ( nella specie si sosteneva la tardivita dell'atto di appello, notificato fruendo della sospensione). ( Conf 3689-68, massima n 336991).*