Art. 4.
Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.
Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.