Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1710/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1710/2022, avente ad oggetto:
Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c., riservata in decisione all'udienza del
6.12.2024 (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Maurizio Spirito (CF: ), elettivamente domiciliata in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ), in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato per la Carica presso la Casa Comunale ed elettivamente presso l'Avvocatura
pagina 1 di 9
) del Servizio medesimo, in virtù della procura generale alle liti C.F._3
rilasciata dal Notaio dott.ssa . Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti
della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a
precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene
redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle
considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla
nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_1 pagina 2 di 9 condannare al risarcimento dei danni fisici subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data il giorno 2 febbraio 2021, alle ore 10.00 circa, in , quando CP_1
percorrendo a piedi via Indipendenza in direzione della via Sannitica,
nell'attraversare l'incrocio con Via Ettore Carafa, inciampava in una grossa buca,
posta subito dopo la discesa dal marciapiede, non visibile in quanto ricolma d'acqua, rovinando violentemente al suolo. Deduceva ancora di aver dovuto attraversare la strada nel punto indicato, per la presenza di auto parcheggiato che impedivano la possibilità scegliere un percorso alternativo. Deduceva infine che a seguito della caduta, lamentava forti dolori al braccio destro per cui venne soccorsa da alcuni passanti presenti sul posto e successivamente condotta al pronto soccorso dell'Ospedale C.T.O. di Napoli dal marito accorso sul luogo della caduta.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto.
Esponeva in particolare che nel caso di specie era carente la prova del nesso di causalità in quanto il comportamento negligente dell'attore interrompeva tale nesso.
Tanto premesso in fatto, la domanda va rigettata.
Osserva infatti questo giudicante che dall'istruttoria svolta non si rilevano elementi tali da far emergere la responsabilità del sinistro a carico di parte convenuta.
pagina 3 di 9 Dalla foto agli atti di parte attrice, ben si evince la pericolosità dei luoghi del sinistro ed il loro alto grado di insidia;
tanto, unito alla considerazione che il sinistro si verificava in condizioni ambientali di piena visibilità, e cioè le 10,00 del giorno 2 febbraio 2021, come confermato dall'attrice in citazione, non depone a favore della dichiarazione di responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro.
La deposizione del teste escusso, inoltre, nemmeno rende integro il quadro probatorio: la buca de qua veniva individuata dal teste escusso, nelle foto agli atti,
in una zona già di per sé in precaria condizione di percorribilità pedonale, peraltro non su di un marciapiedi, fatto che non faceva desistere la dall'attraversare Pt_1
la zona dissestata nonostante la presenza dell'acqua che, a detta della Pt_1
occultava la buca;
inoltre, la visione del luogo da parte della stessa attrice, il cui fondo era già ampiamente dissestato, come ben si rileva dalla foto in atti, ben avrebbe dovuto imporle maggiore attenzione e cautela nel praticare i luoghi del sinistro.
In via generale si osserva che anche l'utente di un luogo pubblico è "custode"
del bene, esercitando un potere di fatto sulla cosa nel momento in cui vi circola, ed inoltre potendo - anzi dovendo - controllare costantemente, nell'impegnare il luogo medesimo, le caratteristiche di essa e le modalità del suo impiego, al fine di non arrecare danno a sé o agli altri utenti.
A tal proposito vanno rammentati:
pagina 4 di 9 1) l'art. 41 c.p. ed il principio di autoresponsabilità (Corte Costituzionale, 10
maggio 1999 n. 156);
2) l'art. 1227 comma 2 c.c., secondo cui «Il risarcimento non è dovuto per i
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza»;
3) l'art. 1227 comma 1 c.c., secondo cui «Se il fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.»;
4) sia pure con riferimento solo al fenomeno della circolazione dei pedoni su strade pubbliche, l'art. 190 cod. strad., il quale esige dal pedone che impegni aree aperte alla pubblica circolazione attenzione e prudenza al fine di evitare pericoli per sé e per gli altri utenti.
L'evento lesivo, pur ritenendo provato il nesso di causalità tra la caduta e lo stato dei luoghi, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità dell'attrice, per essersi posto volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'Ente
sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel percorrere a piedi – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti Pt_1
dovuto ispezionare con maggiore attenzione la strada percorsa, cosa che fra l'altro le era resa agevole dal fatto che il sinistro si verificava in condizioni di piena visibilità e che dunque l'ora diurna le consentiva una vista migliore.
pagina 5 di 9 Sul punto la giurisprudenza di merito si è già pronunciata nel senso che
«Piccoli dislivelli del fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano
una situazione di pericolo determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile,
che è presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art.
2051 cod. civ. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il
dovere di autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la
propria condotta tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli
dislivelli della pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
l'evento è stato correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
Co
..» (v. Corte di Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436, nonché Tribunale Roma
sez. II, 13/2/2009, n. 3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo dislivello”).
Anche la giurisprudenza di legittimità è giunta alla medesima conclusione.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla
struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà
tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato
attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il
pagina 6 di 9 comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad
interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento
dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da
insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o
prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad
escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della
P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la
situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento
interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
Ora, la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e presuppone non la colpa del custode, ma la mera esistenza d'un nesso causale tra la cosa ed il danno. Essa è perciò esclusa solo dalla prova del caso fortuito, nel quale può rientrare anche la condotta della stessa vittima, e, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il Giudice deve tenere conto della natura della cosa e delle modalità che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 24/2/2011, n. 4476).
pagina 7 di 9 Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno,
perché l'evento della caduta va attribuito esclusivamente alla condotta incauta della
Pt_1
Infatti nella fattispecie vi era la concreta possibilità per la danneggiata di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, visto anche lo stato impraticabile della strada, come si rileva dalle foto agli atti. Nel
compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è
suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi,
dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità
dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n.
7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per pagina 8 di 9 insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la usando un minimo di diligenza nel camminare, si Pt_1
sarebbe potuto accorgere della presenza della buca ricolma d'acqua evitando di inciamparvi.
La domanda risarcitoria è dunque infondata e va rigettata.
Sussistono in ogni caso elementi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda attorea;
b) compensa le spese di giudizio
Aversa, 12.3.2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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