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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/09/2025, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13384 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ROMANO RAMON) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
854,90 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Tribunale di Palermo sez. Lavoro disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_2
dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del
16/05/2024, emesso dal Tribunale di Palermo nel proc. R.G. 11836/202 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento, con valuta 4
novembre 2024, delle somme dovute per la prestazione richiesta.
La causa, senza alcuna istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h del D.L. 18/2020, autorizzato il deposito di note, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle rispettive conclusioni entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
tuttavia, il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese atteso che l' resistente aveva CP_2
provveduto al pagamento solo nelle more del giudizio (novembre 2024).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che,
quanto richiesto in ricorso, è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio dopo la notifica del ricorso.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 13384 / 2024 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. CAMMALLERI RAIMONDO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. ROMANO RAMON) CP_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 12/09/2025, disposta ex art 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e il ricorrente ha depositato note di trattazione scritta,
esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
854,90 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge
Tribunale di Palermo sez. Lavoro disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei arretrati CP_2
dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa del
16/05/2024, emesso dal Tribunale di Palermo nel proc. R.G. 11836/202 .
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento, con valuta 4
novembre 2024, delle somme dovute per la prestazione richiesta.
La causa, senza alcuna istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, lett. h del D.L. 18/2020, autorizzato il deposito di note, è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Nelle rispettive conclusioni entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
tuttavia, il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese atteso che l' resistente aveva CP_2
provveduto al pagamento solo nelle more del giudizio (novembre 2024).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che,
quanto richiesto in ricorso, è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio dopo la notifica del ricorso.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro