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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1733/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, alla via Sant'Elena n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Carvetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 8
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
attualmente ristretto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 15-bis
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 05/09/2018 contraevano matrimonio in Catanzaro, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Catanzaro, al n. 26, parte 1, anno 2018;
- che in data 06/10/2007, durante il periodo di convivenza more uxorio, protrattosi per lungo tempo, nasceva la IG RE Persona_1
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, con ricorso del 15/07/2022, la sig.ra si rivolgeva all'intestato Tribunale affinché venisse pronunciata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi;
- che il coniuge accettava le condizioni proposte dalla e il Parte_2 Pt_1
Presidente del Tribunale di Catanzaro, nel giudizio n. 2768/2022 R.G., con decreto del
07/06/2023, omologava l'accordo di separazione;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, per come di seguito riportate:
Condizioni
“A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Catanzaro alla via Sant'Elena n. 37, la cui nuda proprietà è in testa alla IG RE , continuerà ad essere abitata da Per_1 Parte_1
unitamente alla IG RE . Per_1
C) I coniugi eserciteranno congiuntamente l'affidamento della IG RE . Per_1
D) provvederà a corrispondere, date le attuali circostanze, in favore della Parte_2 IG RE , la somma mensile di € 200,00 (duecento) a titolo di mantenimento Per_1
sul seguente IBAN: [...] entro il giorno 10 di ogni mese.
E) In ordine alle spese straordinarie che dovessero essere necessarie, i coniugi provvederanno a corrispondere la quota parte nella misura del 50% cadauno, previo
2 accordo su tempi e modalità d'intervento, fatto salvo l'intervento immediato in caso di necessità.
F) Il padre potrà incontrare la IG RE , compatibilmente con gli impegni Per_1
della RE, previo congruo preavviso da comunicare alla stessa IG ed alla madre, ogni volta che sarà possibile.
G) Il padre potrà continuare ad interloquire con la propria IG anche attraverso il sistema di videochiamata Google Duo”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della IG RE.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro in data 05/09/2018, tra e registrato negli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio, con il numero 26, parte 1, anno 2018, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente relatore
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1733/24 R.G.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, alla via Sant'Elena n. 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Carvetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 8
E
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
attualmente ristretto nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Fonte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla via Milano n. 15-bis
RICORRENTI
P.M. in sede INTERVENTORE EX LEGE
1 Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e in epigrafe generalizzati, premesso: Parte_1 Parte_2
- che in data 05/09/2018 contraevano matrimonio in Catanzaro, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Catanzaro, al n. 26, parte 1, anno 2018;
- che in data 06/10/2007, durante il periodo di convivenza more uxorio, protrattosi per lungo tempo, nasceva la IG RE Persona_1
- che l'incompatibilità di carattere e le incomprensioni avevano reso progressivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza e, pertanto, con ricorso del 15/07/2022, la sig.ra si rivolgeva all'intestato Tribunale affinché venisse pronunciata la Parte_1
separazione personale tra i coniugi;
- che il coniuge accettava le condizioni proposte dalla e il Parte_2 Pt_1
Presidente del Tribunale di Catanzaro, nel giudizio n. 2768/2022 R.G., con decreto del
07/06/2023, omologava l'accordo di separazione;
- che dalla predetta data sono trascorsi oltre sei mesi e dunque sono stati superati i termini di cui all'art. 3 Legge 898/1970 e successive modifiche, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra descritto e che da allora non si è ricostituita tra i coniugi né la comunione materiale né quella spirituale;
- che i ricorrenti sono, pertanto, addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione, per come di seguito riportate:
Condizioni
“A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
B) La casa coniugale sita in Catanzaro alla via Sant'Elena n. 37, la cui nuda proprietà è in testa alla IG RE , continuerà ad essere abitata da Per_1 Parte_1
unitamente alla IG RE . Per_1
C) I coniugi eserciteranno congiuntamente l'affidamento della IG RE . Per_1
D) provvederà a corrispondere, date le attuali circostanze, in favore della Parte_2 IG RE , la somma mensile di € 200,00 (duecento) a titolo di mantenimento Per_1
sul seguente IBAN: [...] entro il giorno 10 di ogni mese.
E) In ordine alle spese straordinarie che dovessero essere necessarie, i coniugi provvederanno a corrispondere la quota parte nella misura del 50% cadauno, previo
2 accordo su tempi e modalità d'intervento, fatto salvo l'intervento immediato in caso di necessità.
F) Il padre potrà incontrare la IG RE , compatibilmente con gli impegni Per_1
della RE, previo congruo preavviso da comunicare alla stessa IG ed alla madre, ogni volta che sarà possibile.
G) Il padre potrà continuare ad interloquire con la propria IG anche attraverso il sistema di videochiamata Google Duo”.
Fissata l'udienza in Camera di Consiglio per il 05/03/2025 con le modalità della trattazione scritta, venivano acquisite le dichiarazioni delle parti, circa la persistenza del loro proposito, come da note depositate in atti;
la causa era trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni delle parti.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 01/12/1970 n. 898, così come modificata dalla Legge 6 marzo 1987 n. 74 e dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini previsti dalla data dell'accordo di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, secondo le dichiarazioni delle parti, deve considerarsi interrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter porre i patti di cui sopra a fondamento della decisione, poiché gli stessi non risultano essere contrari a norme imperative e sono rispondenti agli interessi della IG RE.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta nulla deve disporsi a carico delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sul ricorso dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catanzaro in data 05/09/2018, tra e registrato negli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio, con il numero 26, parte 1, anno 2018, confermandosi le condizioni pattuite tra i coniugi;
3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di procedere alle annotazioni prescritte dagli artt. 3 e 10 della Legge 898/70;
3) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 05/03/2025.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Francesca Garofalo
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