TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 498 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MAMBELLI ALESSANDRO e dall'avv. MAMBELLI SANDRO;
matrimonio celebrato in GATTEO il 06/12/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separatamente senza obblighi di contributi di mantenimento reciproci ai quali espressamente rinunciano e potranno fissare la propria abitazione dove vorranno.
2. I Ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di aver sempre mantenuto con i figli un rapporto equilibrato e continuativo, data l'intervenuta maggiore età della figlia
, concordano nell'intendimento di riconoscere la sua piena facoltà di Per_1 autodeterminarsi, compresa la scelta della sua abitazione mentre i minori Per_2 ed verranno collocati presso la casa coniugale di proprietà della madre ad a Per_3 quest'ultima anche formalmente assegnata.
3. In considerazione della non completa indipendenza economica dei figli, a decorrere dal deposito del presente ricorso, il padre corrisponderà, quale contributo di mantenimento per gli stessi, la complessiva somma mensile di Euro 402,00 (quattrocentodueeuro) (quindi € 134,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
4. I coniugi si impegnano a far fronte alle spese straordinarie afferenti i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Forlì al quale integralmente si rimanda.
5. I coniugi convengono altresì che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, Parte_1
6. I Ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed i figli e riconoscendo il ruolo e l'importanza dei
2 nonni di ciascun ramo genitoriale, si impegnano a non ostacolare i rapporti tra i figli stessi e questi ultimi.
7. I ricorrenti, già in regime di separazione dei beni, dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere già regolato fra loro ogni altra pendenza, pretesa e/o rapporto di natura economica, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere, nemmeno di natura patrimoniale e/o temporanea (Docc. 3-4).
8. Come da piano genitoriale che si allega (Doc. 52) il nucleo famigliare ha a disposizione tre mezzi dei quali una Dacia Logan, Tg. EK987HF in uso alla madre,
una Fiat Punto Tg.CZ884RS in uso al padre, Parte_1 CP_1 ed una Fiat Panda, Tg. GD959MH in uso alla figlia maggiorenne
[...] ed inoltre uno scooter Piaggio Tg. XB3VJW. Persona_4
9. Come indicato nel Piano Genitoriale, si segnala che la figlia è afflitta da Per_3 disturbo specifico dell'Apprendimento e segnatamente da discalculia e disortografia e recentemente le è stata diagnosticata anemia ereditaria sferocitosi con possibilità di ricorrere alla previsione di cui alla legge 104/92.
10. Entrambi i Ricorrenti attestano di essere soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarano che non vi sono tra loro pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto od in parte, le domande qui spiegate e/o domande ad esse connesse.
Spese compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GATTEO (atto n. 13 P. 1 anno 2010).
Forlì, 16/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 11.3.2025 2 Piano genitoriale, che si abbia per integralmente richiamato in sentenza.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MAMBELLI ALESSANDRO e dall'avv. MAMBELLI SANDRO;
matrimonio celebrato in GATTEO il 06/12/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 visto che il p.m. è stato posto nelle condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. I coniugi vivranno separatamente senza obblighi di contributi di mantenimento reciproci ai quali espressamente rinunciano e potranno fissare la propria abitazione dove vorranno.
2. I Ricorrenti, dandosi reciprocamente atto di aver sempre mantenuto con i figli un rapporto equilibrato e continuativo, data l'intervenuta maggiore età della figlia
, concordano nell'intendimento di riconoscere la sua piena facoltà di Per_1 autodeterminarsi, compresa la scelta della sua abitazione mentre i minori Per_2 ed verranno collocati presso la casa coniugale di proprietà della madre ad a Per_3 quest'ultima anche formalmente assegnata.
3. In considerazione della non completa indipendenza economica dei figli, a decorrere dal deposito del presente ricorso, il padre corrisponderà, quale contributo di mantenimento per gli stessi, la complessiva somma mensile di Euro 402,00 (quattrocentodueeuro) (quindi € 134,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
4. I coniugi si impegnano a far fronte alle spese straordinarie afferenti i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Forlì al quale integralmente si rimanda.
5. I coniugi convengono altresì che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre, Parte_1
6. I Ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed i figli e riconoscendo il ruolo e l'importanza dei
2 nonni di ciascun ramo genitoriale, si impegnano a non ostacolare i rapporti tra i figli stessi e questi ultimi.
7. I ricorrenti, già in regime di separazione dei beni, dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere già regolato fra loro ogni altra pendenza, pretesa e/o rapporto di natura economica, non avendo più nulla reciprocamente a pretendere, nemmeno di natura patrimoniale e/o temporanea (Docc. 3-4).
8. Come da piano genitoriale che si allega (Doc. 52) il nucleo famigliare ha a disposizione tre mezzi dei quali una Dacia Logan, Tg. EK987HF in uso alla madre,
una Fiat Punto Tg.CZ884RS in uso al padre, Parte_1 CP_1 ed una Fiat Panda, Tg. GD959MH in uso alla figlia maggiorenne
[...] ed inoltre uno scooter Piaggio Tg. XB3VJW. Persona_4
9. Come indicato nel Piano Genitoriale, si segnala che la figlia è afflitta da Per_3 disturbo specifico dell'Apprendimento e segnatamente da discalculia e disortografia e recentemente le è stata diagnosticata anemia ereditaria sferocitosi con possibilità di ricorrere alla previsione di cui alla legge 104/92.
10. Entrambi i Ricorrenti attestano di essere soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarano che non vi sono tra loro pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto od in parte, le domande qui spiegate e/o domande ad esse connesse.
Spese compensate tra le parti in ragione dell'oggetto della domanda.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GATTEO (atto n. 13 P. 1 anno 2010).
Forlì, 16/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – P.M. avvisato in data 11.3.2025 2 Piano genitoriale, che si abbia per integralmente richiamato in sentenza.