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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4777/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4777/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 700/19, emesso dal Tribunale di Salerno l'01/03/19, depositato il 04/03/19
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cesarano, presso il cui studio è Parte_1
elett.te dom.to in Salerno, alla via Matteo Ripa n. 10, giusta procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in
[...] virtù di procura alle liti per notaio del 25/01/08, dall'avv. Daiberto Petrone, presso il cui Per_1
studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via P. Baratta n. 94/b
OPPOSTA
E
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Forino, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Nocera
Inferiore (SA), alla via Roma n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di intervento
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/05/19, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 700/19, provvisoriamente esecutivo, notificato l'01/04/19, con cui il pagina 1 di 7 Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 123.034,71, oltre interessi moratori e Controparte_4
spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario del 28/11/14.
L'opponente eccepiva: l'inesattezza del credito vantato dalla banca opposta, la quale non aveva tenuto conto del pagamento della somma di € 5.000,00 versata tra il maggio ed il settembre 2017 a deconto della debitoria;
che il contratto di mutuo era nullo nella parte in cui prevedeva un piano di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta, anziché semplice, degli interessi, atteso che ciò comportava l'applicazione di un tasso d'interesse maggiore rispetto a quello indicato nel medesimo contratto e la violazione del divieto di anatocismo. Concludeva, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per la revoca di questo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/10/19, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, Controparte_4 concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza del 27/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/21, interveniva in giudizio la Controparte_2
tramite la mandataria quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si CP_3
riportava alle domande ed eccezioni della propria dante causa.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita mancata partecipazione personale della alla procedura di Controparte_2
mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Nel regime normativo antecedente alla cd. riforma Cartabia operata dal d.lgs. n. 149/22, la giurisprudenza ha statuito, in relazione alle modalità di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 d.lgs. n. 28/10, che è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass. n. 18106/24, che richiama Cass. n. 8473/19, secondo cui, peraltro, la procura pagina 2 di 7 sostanziale non può identificarsi con la procura alle liti ex art. 83 c.p.c., né può essere autenticata dal difensore).
Nel caso di specie, come si evince dal verbale negativo di mediazione dell'01/12/21, al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione la quale mandataria della CP_3 [...]
partecipò con l'assistenza dell'avv. Fabio Forino “giusta procura in atti”, ossia sulla CP_2 base di una procura speciale sostanziale del 12/11/21 rilasciata “ad hoc” all'avv. Forino e da quest'ultimo inviata all'Organismo di mediazione adito unitamente all'istanza di mediazione, come emerge anche dalla documentazione allegata alla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della terza interventrice. L'avv. Forino, quindi, era al tempo stesso difensore e rappresentante della società istante, come espressamente consentito secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso opponente.
Non meritevole di accoglimento risulta anche l'eccezione, sollevata dall'opponente, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della Controparte_2
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 18/11/20 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla
[...] nei confronti dell'odierno opponente, e, Controparte_4
a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 138 del 24 novembre 2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte
II, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28 novembre 2020.
Ebbene, premesso che la predetta eccezione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n.
20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della pagina 3 di 7 cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguardava i crediti derivanti da “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di
Stipulazione…”.
Il credito posto a fondamento della domanda monitoria rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo chirografario stipulato nel 2014. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
pagina 4 di 7 Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla
[...]
CP_2
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la , poi Controparte_5 Controparte_4
il contratto di mutuo chirografario del 28/11/14 per l'importo di €
[...]
125.000,00, da restituire, con piano di ammortamento alla “francese”, mediante 60 rate mensili di €
2.000,00 ciascuna e l'ultima di € 28.707,38, con TAN del 5,50% e TAEG del 5,733%.
Risultano depositati il contratto di mutuo, con il relativo documento di sintesi ed il piano di ammortamento, tutti documenti sottoscritti dal mutuatario Del Mese.
Quest'ultimo pagava solo le prime 9 rate, lasciando insolute le successive 19, ossia quelle comprese dal 28/09/15 al 28/03/17, sicchè la banca mutuante, con missiva del 19/04/17, dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto, intimando il pagamento della somma di € 123.034,71, di cui € 38.000,00 per rate scadute, € 2.302,61 per interessi di mora, € 82.458,74 per capitale residuo ed € 273,36 per interessi convenzionali.
L'importo di tale credito non può ritenersi inficiato alla luce del rendiconto emesso dalla banca mutuante e prodotto dall'opponente, atteso che tale documento attesta semplicemente che, alla data del 28/08/15 (allorquando, cioè, il cessò i pagamenti delle rate), vi era un “debito residuo Pt_1 in linea capitale” di € 111.903,60.
Il mutuo, tuttavia, è stato risolto, come già detto, con la missiva del 19/04/17, ed a quella data
(ossia circa 2 anni dopo), il debito residuo, comprensivo di capitale ed interessi corrispettivi e moratori, era pari al maggior importo di € 123.034,71, oltre interessi successivi al 19/04/17.
Infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla
pagina 5 di 7 residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata
(in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass.
n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Merita invece accoglimento l'eccezione di parziale pagamento sollevata dall'opponente, il quale ha documentalmente dimostrato di aver versato alla banca mutuante la somma complessiva di €
5.000,00 tramite 4 bonifici bancari eseguiti tra il 12 maggio e l'11 settembre 2017, ossia successivamente alla risoluzione del mutuo per cui è causa.
Parte opposta ha riconosciuto i predetti pagamenti, assumendo però di aver imputato la somma di €
1.792,91 al saldo debitorio di altro rapporto intercorso tra le parti, ossia il c/c n. 323542 di cui era titolare l'opponente, e la residua parte ad interessi maturati successivamente alla intervenuta risoluzione.
Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste del tutto sfornite di prova, sia in relazione al c/c n. 323542, posto che, peraltro, con racc. a.r. del 27/11/17, la banca opposta richiedeva al Del Mese il pagamento dell'importo di € 1.792,91, alla cui estinzione evidentemente non erano stati imputati i precedenti versamenti effettuati dall'opponente, sia in relazione agli interessi maturati successivamente alla risoluzione del mutuo, non avendo l'opposta affatto specificato di quali interessi si trattasse e considerato che, con il ricorso monitorio, è stato chiesto il pagamento degli interessi moratori successivi al 19/04/17 senza alcuna decurtazione degli interessi (asseritamente) già pagati.
pagina 6 di 7 Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, dovendosi decurtare l'importo di € 5.000,00 dalla pretesa creditoria vantata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va Parte_1
condannato al pagamento, in favore della tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
della somma di € 118.034,71, oltre interessi legali dal 20/04/17 al soddisfo.
[...]
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente (posto che la riduzione della somma richiesta non costituisce, di per sé, fattispecie di soccombenza reciproca: Cass. n. 3386/23; Cass.
S.U. n. 32061/22) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), attesa la semplicità della lite, in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4777/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 700/19, emesso dal Tribunale di Salerno l'01/03/19, depositato il 04/03/19;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2 mandataria della somma di € 118.034,71, oltre interessi legali dal 20/04/17 CP_3
al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2
mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per CP_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4777/19 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 700/19, emesso dal Tribunale di Salerno l'01/03/19, depositato il 04/03/19
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Cesarano, presso il cui studio è Parte_1
elett.te dom.to in Salerno, alla via Matteo Ripa n. 10, giusta procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in
[...] virtù di procura alle liti per notaio del 25/01/08, dall'avv. Daiberto Petrone, presso il cui Per_1
studio è elett.te dom.ta in Battipaglia (SA), alla via P. Baratta n. 94/b
OPPOSTA
E
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Forino, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Nocera
Inferiore (SA), alla via Roma n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di intervento
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/05/19, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 700/19, provvisoriamente esecutivo, notificato l'01/04/19, con cui il pagina 1 di 7 Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della
[...]
della somma di € 123.034,71, oltre interessi moratori e Controparte_4
spese processuali, a titolo di saldo debitorio del contratto di mutuo chirografario del 28/11/14.
L'opponente eccepiva: l'inesattezza del credito vantato dalla banca opposta, la quale non aveva tenuto conto del pagamento della somma di € 5.000,00 versata tra il maggio ed il settembre 2017 a deconto della debitoria;
che il contratto di mutuo era nullo nella parte in cui prevedeva un piano di ammortamento “alla francese” con capitalizzazione composta, anziché semplice, degli interessi, atteso che ciò comportava l'applicazione di un tasso d'interesse maggiore rispetto a quello indicato nel medesimo contratto e la violazione del divieto di anatocismo. Concludeva, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per la revoca di questo, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/10/19, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, Controparte_4 concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con ordinanza del 27/10/21 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Con comparsa di risposta, depositata il 15/11/21, interveniva in giudizio la Controparte_2
tramite la mandataria quale cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si CP_3
riportava alle domande ed eccezioni della propria dante causa.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per l'asserita mancata partecipazione personale della alla procedura di Controparte_2
mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Nel regime normativo antecedente alla cd. riforma Cartabia operata dal d.lgs. n. 149/22, la giurisprudenza ha statuito, in relazione alle modalità di partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 d.lgs. n. 28/10, che è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste (Cass. n. 18106/24, che richiama Cass. n. 8473/19, secondo cui, peraltro, la procura pagina 2 di 7 sostanziale non può identificarsi con la procura alle liti ex art. 83 c.p.c., né può essere autenticata dal difensore).
Nel caso di specie, come si evince dal verbale negativo di mediazione dell'01/12/21, al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione la quale mandataria della CP_3 [...]
partecipò con l'assistenza dell'avv. Fabio Forino “giusta procura in atti”, ossia sulla CP_2 base di una procura speciale sostanziale del 12/11/21 rilasciata “ad hoc” all'avv. Forino e da quest'ultimo inviata all'Organismo di mediazione adito unitamente all'istanza di mediazione, come emerge anche dalla documentazione allegata alla prima memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. della terza interventrice. L'avv. Forino, quindi, era al tempo stesso difensore e rappresentante della società istante, come espressamente consentito secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso opponente.
Non meritevole di accoglimento risulta anche l'eccezione, sollevata dall'opponente, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della Controparte_2
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria, con contratto del 18/11/20 stipulato nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., del credito vantato dalla
[...] nei confronti dell'odierno opponente, e, Controparte_4
a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 138 del 24 novembre 2020, successivamente rettificato come da avviso pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte
II, Foglio delle Inserzioni n. 140 del 28 novembre 2020.
Ebbene, premesso che la predetta eccezione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n.
20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della pagina 3 di 7 cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguardava i crediti derivanti da “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra gennaio 1964 e gennaio 2020 e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla Data di
Stipulazione…”.
Il credito posto a fondamento della domanda monitoria rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo chirografario stipulato nel 2014. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n.
385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
pagina 4 di 7 Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla
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CP_2
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la , poi Controparte_5 Controparte_4
il contratto di mutuo chirografario del 28/11/14 per l'importo di €
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125.000,00, da restituire, con piano di ammortamento alla “francese”, mediante 60 rate mensili di €
2.000,00 ciascuna e l'ultima di € 28.707,38, con TAN del 5,50% e TAEG del 5,733%.
Risultano depositati il contratto di mutuo, con il relativo documento di sintesi ed il piano di ammortamento, tutti documenti sottoscritti dal mutuatario Del Mese.
Quest'ultimo pagava solo le prime 9 rate, lasciando insolute le successive 19, ossia quelle comprese dal 28/09/15 al 28/03/17, sicchè la banca mutuante, con missiva del 19/04/17, dichiarava di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 del contratto, intimando il pagamento della somma di € 123.034,71, di cui € 38.000,00 per rate scadute, € 2.302,61 per interessi di mora, € 82.458,74 per capitale residuo ed € 273,36 per interessi convenzionali.
L'importo di tale credito non può ritenersi inficiato alla luce del rendiconto emesso dalla banca mutuante e prodotto dall'opponente, atteso che tale documento attesta semplicemente che, alla data del 28/08/15 (allorquando, cioè, il cessò i pagamenti delle rate), vi era un “debito residuo Pt_1 in linea capitale” di € 111.903,60.
Il mutuo, tuttavia, è stato risolto, come già detto, con la missiva del 19/04/17, ed a quella data
(ossia circa 2 anni dopo), il debito residuo, comprensivo di capitale ed interessi corrispettivi e moratori, era pari al maggior importo di € 123.034,71, oltre interessi successivi al 19/04/17.
Infondata è anche la contestazione inerente alla nullità parziale del mutuo con ammortamento “alla francese”, in quanto, secondo la recente Cass. n. 27823/23, “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla
pagina 5 di 7 residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata
(in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass.
n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Merita invece accoglimento l'eccezione di parziale pagamento sollevata dall'opponente, il quale ha documentalmente dimostrato di aver versato alla banca mutuante la somma complessiva di €
5.000,00 tramite 4 bonifici bancari eseguiti tra il 12 maggio e l'11 settembre 2017, ossia successivamente alla risoluzione del mutuo per cui è causa.
Parte opposta ha riconosciuto i predetti pagamenti, assumendo però di aver imputato la somma di €
1.792,91 al saldo debitorio di altro rapporto intercorso tra le parti, ossia il c/c n. 323542 di cui era titolare l'opponente, e la residua parte ad interessi maturati successivamente alla intervenuta risoluzione.
Tali asserzioni, tuttavia, sono rimaste del tutto sfornite di prova, sia in relazione al c/c n. 323542, posto che, peraltro, con racc. a.r. del 27/11/17, la banca opposta richiedeva al Del Mese il pagamento dell'importo di € 1.792,91, alla cui estinzione evidentemente non erano stati imputati i precedenti versamenti effettuati dall'opponente, sia in relazione agli interessi maturati successivamente alla risoluzione del mutuo, non avendo l'opposta affatto specificato di quali interessi si trattasse e considerato che, con il ricorso monitorio, è stato chiesto il pagamento degli interessi moratori successivi al 19/04/17 senza alcuna decurtazione degli interessi (asseritamente) già pagati.
pagina 6 di 7 Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, dovendosi decurtare l'importo di € 5.000,00 dalla pretesa creditoria vantata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va Parte_1
condannato al pagamento, in favore della tramite la mandataria Controparte_2 CP_3
della somma di € 118.034,71, oltre interessi legali dal 20/04/17 al soddisfo.
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Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente (posto che la riduzione della somma richiesta non costituisce, di per sé, fattispecie di soccombenza reciproca: Cass. n. 3386/23; Cass.
S.U. n. 32061/22) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), attesa la semplicità della lite, in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4777/19 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 700/19, emesso dal Tribunale di Salerno l'01/03/19, depositato il 04/03/19;
2) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2 mandataria della somma di € 118.034,71, oltre interessi legali dal 20/04/17 CP_3
al soddisfo;
3) condanna al pagamento, in favore della tramite la Parte_1 Controparte_2
mandataria delle spese processuali, che si liquidano in € 7.052,00 per CP_3
compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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