Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Sentenza 2 maggio 2022
Sentenza 24 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 18 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 24/01/2023, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 01228/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09976/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9976 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NL CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- del D.D.G. del 6 luglio 2021 (prot. DGPROF0035498-P-06/07/2021), emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale – Ufficio II, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo di “Tècnico Superior en Higiene Bucodental”, conseguito da parte ricorrente in Spagna, presso la Scuola “ILERNA Centro Integral de Formaciòn Profesional” di Leida il 17 maggio 2021, all'espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale; - della nota del 6 luglio 2021 con la quale la Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un'opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo;
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 15 dicembre 2020 “avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto nella Conferenza di Servizi del giorno 15 dicembre 2020”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente;
Per l'adozione di misure collegiali ex art. 55 c.p.a.
volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire la riduzione della misura compensativa disposta nei confronti del ricorrente, in quanto abnorme e sproporzionata;
Nonché per l'accertamento
dell'interesse di parte ricorrente ad ottenere una riduzione della misura compensativa disposta nei suoi confronti, sulla base de i necessari parametri di proporzionalità e in relazione al complesso iter di studi già acquisito;
E per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga in favore di parte ricorrente una riduzione, rispettosa dei parametri di proporzionalità, della misura compensativa assegnatale , nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI NL il 21/2/2022:
Per l'annullamento,
Previa sospensione dell'efficacia,
oltre che degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche:
- del D.D.G. del 15 dicembre 2021, prot. n. 65800-P-15/12/2021, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo di “Tècnico Superior en Higiene Bucodental”, conseguito da parte ricorrente in Spagna, all'espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, “in una prova attitudinale nelle aree disciplinari (totale crediti da compensare n. 133) o in un tirocinio di adattamento della durata di 27 mesi con formazione complementare nelle stesse aree disciplinari” ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale (doc. 9);
- della nota del 15 dicembre 2021 con la quale la Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un'opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo (doc. 9);
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 1° dicembre 2021, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierno ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 15 dicembre 2020 (doc. 10);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente; NONCHÈ PER L'ESECUZIONE EX ART. 59 C.P.A. - dell'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sez. III quater n. 5980/2021, pubblicata in data 2 novembre 2021 e resa tra le parti del presente giudizio iscritto al n.r.g. 9976/2021,
E per la declaratoria di inefficacia ex art. 114, co. 4, lett. C), c.p.a., ovvero per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
- del verbale recante il parere espresso dalla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella seduta del 1° dicembre 2021, con il quale l'Amministrazione ha riesaminato il titolo in possesso dell'odierno ricorrente, confermando il parere già espresso nella seduta del 15 dicembre 2020 (doc. 10);
- del D.D.G. del 15 dicembre 2021, prot. n. 65800-P-15/12/2021, emesso dal Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, con il quale è stato subordinato il riconoscimento del titolo di “Tècnico Superior en Higiene Bucodental”, conseguito da parte ricorrente in Spagna, all'espletamento di una misura compensativa, consistente, a sua scelta, “in una prova attitudinale nelle aree disciplinari (totale crediti da compensare n. 133) o in un tirocinio di adattamento della durata di 27 mesi con formazione complementare nelle stesse aree disciplinari” ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione sanitaria di Igienista dentale (doc. 9);
- della nota del 15 dicembre 2021 con la quale la Direzione generale delle Professioni sanitarie e delle risorse umane del S.S.N. ha richiesto a parte ricorrente di effettuare un'opzione di scelta tra la prova attitudinale e il tirocinio di adattamento, nei termini e nei modi indicati nel ricorso, attraverso un apposito modulo (doc. 9).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha chiesto al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo di “ Técnico Superior en Higiene Bucodental ”, conseguito in Spagna e rilasciato da “ ILERNA Centro Integral de Formación Profesional ” di Leida (Spagna), al fine dell’esercizio, in Italia, della professione sanitaria di “ Igienista dentale ”.
Il Ministero ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di legge per l’applicazione del sistema generale di riconoscimento, ma l’ha subordinata al superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale in 14 discipline (totale crediti da compensare n. 133) o in un tirocinio di adattamento della durata di 27 mesi. Tanto, sulla base del richiamo alla Conferenza di Servizi tenutasi il giorno primo dicembre 2021 concernente il riconoscimento di un titolo identico e, pertanto, ritenuta applicabile ex art. 16, co. 5, D.Lgs. n. 206/2007.
Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso.
Con ordinanza n. 5980/2021, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere al “ riesame della posizione del ricorrente ” atteso che “ ad una sommaria delibazione, anche alla luce dell’orientamento della Sezione (da ultimo, con sentenza 17 giugno 2021, n. 7273), le misure compensative poste a carico dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del titolo, appaiono sproporzionate rispetto al suo percorsoformativo, tenendo conto che nel nostro ordinamento la durata del corso universitario di igienista dentale è di tre anni (nel caso di specie il tirocinio di adattamento è stato fissato in 27 mesi) ”.
Avverso questa ordinanza il Ministero ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio il Ministero della Salute, in data 1° dicembre 2021, ha convocato una nuova conferenza di servizi, nella quale è stata decisa, nuovamente, la necessità, per il riconoscimento di questi titoli, di una misura compensativa di 27 mesi di tirocinio o una prova attitudinale per recuperare 133 cfu.
Avverso il verbale della conferenza di servizi sono stati proposti motivi aggiunti.
Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure del ricorrente si concretizzerebbero in censure di merito, e controdeducendo nel merito.
All’udienza del 17 gennaio 2023 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che non può trovare accoglimento.
Invero, come noto, la discrezionalità tecnica è sindacabile laddove trasmodi in un esercizio del relativo potere che presenti profili di irragionevolezza, di illogicità o di evidente ed intrinseca contraddizione.
Inoltre, oggetto del presente giudizio è la dedotta illegittimità dell’attività svolta dall’Amministrazione in sede di riedizione del potere amministrativo effettuato a seguito dell’annullamento del provvedimento originario in cui la durata del tirocinio era fissata in 30 mesi: il rinnovato esercizio del potere amministrativo, non può, di per sé stesso, escludere la sussistenza di vizi nel nuovo atto o provvedimento.
4. Procedendo con lo scrutinio del merito della fattispecie in esame, giova innanzitutto evidenziare che il profilo professionale dell’igienista dentale è individuato in Italia dal DM 15 marzo 1999, n. 137, che definisce l’igienista come “ l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orto dentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria ”.
Questa figura professionale svolge, in particolare, attività di educazione sanitaria dentale, partecipa a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del servizio sanitario pubblico, collabora alla compilazione delle cartelle cliniche, indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutor professionali, da espletare presso strutture universitarie, in ottemperanza con la direttiva comunitaria.
Ciò detto, il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, adottato in recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2005/36/CE che ha imposto agli Stati membri di riconoscere le qualifiche professionali rilasciate dagli altri Stati facenti parte dell’UE.
Per quello che qui rileva, l’art. 16 del predetto d.lgs. 206/2007 prescrive che “ per la valutazione dei titoli acquisiti, l'autorità può indire una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII ”.
Il successivo art. 22 prevede la possibilità di adottare misure compensative per il riconoscimento di qualsivoglia titolo estero abilitante alla professione in Italia, stabilisce che questo stesso “ può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: [lett. a abrogata] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente ”.
5. Orbene, ciò premesso, il Collegio ritiene fondata la doglianza, trasversalmente articolata nelle diverse censure formulate, prospettante la sproporzionalità dell’azione amministrativa oltre che una violazione dell’art. 14, comma 5, della Direttiva europea n. 36/2005, il quale dispone che “ il paragrafo 1 si applica nel rispetto del principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzitutto verificare se le conoscenze, le abilità e le competenze, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite dal richiedente stesso nel corso della propria esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in un qualsiasi Stato membro o in un paese terzo, siano per loro natura in grado di coprire, in tutto o in parte, le materie sostanzialmente diverse di cui al paragrafo 4 ”.
6. In numerosi precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, in cui il Ministero aveva subordinato il riconoscimento del titolo o al tirocinio di adattamento - che però in quei casi era stato deciso della durata di 30 mesi (con formazione complementare in numerose materie) - o in una prova attitudinale negli stessi ambiti disciplinari, questa sezione ha rilevato che: “ l’Amministrazione è incorsa nella violazione sia dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sia dell’art. 14, comma 6, della Direttiva europea n. 36/2005, per cui “la decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale è debitamente motivata. In particolare, al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto nello Stato membro ospitante e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 11; e b) le differenze sostanziali di cui al paragrafo 4 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente”. Invero, il decreto gravato si limita a richiamare il parere della Conferenza di servizi che ha riscontrato che la formazione professionale seguita dalla odierna ricorrente in Spagna, ha presentato consistenti differenze e carenze contenutistiche rispetto al percorso formativo richiesto in Italia per lo svolgimento della professione di igienista dentale, ed in particolare: lo svolgimento del percorso formativo presso un Centro di formazione non universitario; la durata dello stesso di soli due anni con una carica oraria complessiva di n. 2000 ore di cui n. 165 ore non professionalizzanti e 416 ore di formazione presso centri di lavoro (a fronte di un percorso articolato in Italia in tre anni, 4.500 ore); la modalità semiresidenziale di esecuzione del corso che non richiede la necessaria presenza durante il tirocinio (non ammessa in Italia); una carenza delle discipline di base, nonché delle materie professionalizzanti. Non dà nessun conto delle ragioni che hanno determinato l’adozione di una misura compensativa così gravosa, a fronte delle osservazioni e della copiosa documentazione relativa all’iter di studi seguito prodotte dall’istante che sembrano invece smentire le conclusioni a cui è pervenuto l’organismo di consultazione, e dalle quali sembrerebbe evincersi che: il decreto legislativo 206/2007 prevede la possibilità di conseguire il titolo de quo anche in istituti non universitari; la differenza tra i due percorsi formativi sarebbe esclusivamente di durata, ma i contenuti della formazione sarebbero gli stessi; il corso formativo spagnolo avrebbe una durata complessiva minima di due anni nel cui ambito sarebbero impartite 13 materie, 9 materie teoriche e 4 materie teoricopratiche, oltre a un tirocinio di 416 ore, conseguentemente il gap tra la formazione in Italia - che dura tre anni - e quella in Spagna sarebbe di un anno e imporre un tirocinio di 30 mesi sarebbe eccessivo; la didattica a distanza non avrebbe ad oggetto le prove pratiche e non inciderebbe sulla manualità pratica dello studente; i programmi di studio sarebbero identici ”. Ha quindi disposto “ l’annullamento dell’impugnato diniego e la rimessione del procedimento all’autorità competente, la quale dovrà svolgere le ulteriori conseguenti valutazioni e rieditare il potere conferitole ” (cfr. TAR Roma n. 7273/2021. Nello stesso senso, ex multis : n. 10572/2020, n. 10566/2020, n. 10592/2020, n. 10590/2020, n. 10551/2020, n. 11335/2020, n. 11303/2020, n. 11277/2020).
7. Nella fattispecie de qua, l’Amministrazione ha subordinato il riconoscimento del titolo del ricorrente al superamento di una misura compensativa, che dovrà consistere, a scelta del ricorrente, o in un tirocinio di adattamento della durata di 27 mesi – con formazione complementare in numerose materie – o in una prova attitudinale da svolgersi in lingua italiana negli stessi ambiti disciplinari.
L’unica motivazione addotta dal Ministero è che la domanda ha per oggetto “ il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto nella Conferenza di Servizi del giorno 15 dicembre 2020 ”, per cui “ possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 ”, e che “ la Conferenza di Servizi, valutata l'istanza e la relativa documentazione, sentito il rappresentante dell'Albo Professionale degli Igienisti Dentali, ha ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento da parte del richiedente di una misura compensativa… ”.
Ora, non soltanto la misura compensativa imposta dal Ministero comporta ulteriori due anni e tre mesi di formazione complementare, con una assoluta sproporzione, cioè, della misura compensativa disposta nei confronti del ricorrente, tenuto conto che il percorso formativo dell’odierno ricorrente si è sviluppato in un arco temporale pari a due anni (con un solo anno di differenza rispetto al corso di laurea in Igiene dentale in Italia, avente durata complessiva di tre anni), e che il corso consta di 13 materie (9 materie teoriche, 4 teorico-pratiche), per complessive 1.584 ore, a cui devono aggiungersi 416 ore di tirocinio pratico e di formazione professionale, per un totale di 14 moduli e 2.000 ore.
Ma, oltre a ciò, dal provvedimento gravato non risulta in nessun modo come il Ministero abbia eventualmente tenuto in considerazione il complesso iter universitario del ricorrente presso la scuola Ilerna, e perché, in relazione a quell’iter, quelle misure compensative si rendano necessarie, con quelle modalità e in quella misura; e pertanto, da una parte, risulta inficiato dalla lamentata violazione del principio di proporzionalità e, dall’altra, da un palese difetto di motivazione.
Pertanto, ha ragione il ricorrente a lamentarsi del fatto che le disposte misure compensative lo costringerebbero ad affrontare ulteriori due anni di studio, che si sommerebbero ai due anni già spesi nel conseguimento del titolo estero (con notevole dispendio di costi ed energie), per un totale di oltre quattro anni di percorso formativo, a fronte della durata triennale del corrispondente corso di laurea nell’ordinamento didattico italiano.
8. Questa Sezione ha già avuto modo di esprimersi sul punto con la sentenza n. 9398 del 26.08.2021, che ha rilevato come una siffatta previsione concretizzi una “ mancanza di proporzionalità, dal momento che ci si limita ad una esiziale riduzione da 30 a 27 mesi del tirocinio di adattamento (dunque appena il 10% complessivo rispetto al periodo già ritenuto sproporzionato da questa stessa sezione) e addirittura un aumento degli ambiti disciplinari da 11 a 17 materie (cfr. verbale conferenza di servizi in data 15 dicembre 2020, pag. 14) in caso di prova attitudinale alternativa. Sproporzionalità qui ancora una volta evidenziata dalla circostanza per cui, pur a fronte di una rispettiva durata del corso in Spagna di 2 anni e di quello in Italia di 3 anni (differenza dunque di un anno, al di là degli insegnamenti impartiti), la misura compensativa ora prospettata risulta comunque pari a 2 anni e 3 mesi (…). E ciò senza che sia adombrata sul punto una qualche ragionevole motivazione giustificatrice ” (nello stesso senso anche sentenza Tar Roma n. 12769/2021).
Detta decisione n. 9398/2021 è stata recentemente confermata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2231 del 28 marzo 2022, ha affermato che: “ La sentenza di cui si chiede l’esecuzione evidenziava, quale regula iuris: da un lato il difetto di motivazione del decreto ministeriale in data 23 gennaio 2020; dall’altro lato il difetto di proporzionalità in capo alla medesima determinazione amministrativa (in particolare, per quanto riguarda il tirocinio di 30 mesi). 7-3 Il novellato provvedimento datato 8 febbraio 2021 ha imposto la nuova ‘misura compensativa’ del tirocinio, che individua in ventisette mesi rispetto ai trenta mesi di cui al provvedimento annullato con sentenza definitiva. 7.4- Come ha correttamente evidenziato la sentenza appellata, il provvedimento risulta elusivo del giudicato formatosi in seguito alla sentenza d TAR Lazio n. 10572 del 2020, perché: - permane la carenza di proporzionalità in quanto a fronte di una rispettiva durata del corso in Spagna di 2 anni e di quello in Italia di 3 anni (differenza dunque di un anno) impone una misura compensativa pari a 2 anni e 3 mesi (con l’originario provvedimento del 23 gennaio 2020 tale differenza era pari a 2 anni e 6 mesi); -è carente di motivazione laddove la scheda di valutazione, in corrispondenza di 13 discipline, riporta il mero giudizio di “non soddisfatto”, con riferimento alla preparazione acquisita all’estero da parte dell’appellata, senza evidenziare le ragioni a supporto di siffatta negativa valutazione ”.
Nello stesso senso, ex plurimis, si vedano: TAR Lazio-Roma, sez. III Quater, sentenze n.10256/2022, n. 10215/2022, n. 9378/2022, nn. 5392, 5393 e 5395/2022, n. 4925/2022, n. 12769/2021.
Deve infine essere osservato, a conferma dell’illegittimità del provvedimento impugnato, che, nelle more del presente giudizio, in data 18 luglio 2022, si è tenuta una nuova Conferenza di servizi che, in ottemperanza alle decisioni di questo TAR, ha proceduto ad un riesame della formazione acquisita in Spagna e della formazione prevista nel nostro ordinamento universitario, all’esito del quale è stata ritenuta necessaria una prova attitudinale nelle aree delle discipline indicate nella tabella di cui al verbale della conferenza, con un totale di crediti da compensare pari a 120 Crediti Formativi Universitari, oppure un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi con formazione complementare nelle stesse aree disciplinari di cui alla predetta tabella.
Pertanto, ad oggi, è lo stesso Ministero a ritenere sufficiente, per riconoscimento del titolo in esame, un tirocinio di 24 mesi anziché di 27 mesi come nel DDG gravato, oppure una prova attitudinale con un totale di crediti formativi da compensare pari a 120 invece che a 133 di cui al DDG gravato.
9. In conclusione, assorbiti i motivi non esaminati, il ricorso va accolto, e il provvedimento impugnato annullato, con il conseguente obbligo in capo al Ministero di pronunciarsi nuovamente – entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza – sull’istanza di riconoscimento a suo tempo avanzata, tenendo conto, però, degli aspetti evidenziati.
10. La complessità della questione giustifica la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO