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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note ex art. 127 c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1670/2024
da: , nato a [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
via Don Luigi Orione, 15 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Salvatore Giannattasio (C.F. ) e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura alle liti C.F._3
allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , rappresentato e difeso in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Dott. e Dott. CP_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliato presso la sede dell' come da Controparte_3
delega del Dirigente dell' , ed elettivamente Controparte_6
domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, Controparte_3
116, edificio 4;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in
contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti
gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e
conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler,
previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica del
docente" dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i
contratti di supplenza annuali stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione
scolastica ad erogare in favore del ricorrente la "Carta elettronica del docente", secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastrici 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 pari ad € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese
generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di
collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori
antistatari.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato, con esclusione
dell'anno scolastico 2019/20 in quanto il ricorrente prestava servizio in qualità di personale ATA
Profilo Professionale Assistente Tecnico e pertanto risulterebbe stravolta la funzione del beneficio,
trattandosi di personale non correlato all'esercizio della funzione docente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, il sig. adiva questo Tribunale, Parte_1
esponendo di aver prestato servizio quale docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza annuale per gli anni scolastici 2019/20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Lamentava di non aver beneficiato, per i suddetti periodi, della "Carta elettronica del docente",
istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00 annui, in quanto la normativa e la prassi ministeriale la riservavano al solo personale di ruolo.
Deduceva l'illegittimità e la natura discriminatoria di tale esclusione, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), nonché della normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE). A sostegno delle proprie ragioni, richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29961/2023), comunitaria (Corte di Giustizia UE, C-450/22) e amministrativa
(Consiglio di Stato, n. 1842/2022).
- 3 - Tribunale di Treviso
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione del beneficio per gli anni scolastici rivendicati, per un totale di € 2.000,00.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in quanto afferente ad atti di macro-organizzazione, e la carenza di legittimazione passiva del . CP_1
Nel merito, sosteneva la legittimità della disciplina, giustificata dalle "ragioni oggettive" che differenziano lo stato giuridico dei docenti di ruolo da quello dei supplenti, in particolare con riferimento all'obbligo formativo, definito come "obbligatorio, permanente e strutturale" solo per i primi. Contestava la sussistenza di alcuna discriminazione, asserendo che la Carta non costituisce retribuzione accessoria, bensì uno strumento per sostenere l'onere di autoformazione imposto ai docenti di ruolo.
In via subordinata, contestava la debenza del beneficio per l'a.s. 2019/20, sostenendo che in tale periodo il ricorrente avesse prestato servizio quale personale ATA e non come docente. Chiedeva,
in ogni caso, che l'eventuale importo riconosciuto fosse riproporzionato all'effettivo servizio prestato e che le spese di lite fossero compensate.
Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 giugno 2025, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di rito sollevate dal convenuto. CP_1
Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata nel ritenere che le controversie relative alla mancata attribuzione della "Carta del docente" rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 4 - Tribunale di Treviso
La pretesa azionata ha infatti natura di diritto soggettivo e incide sul rapporto di lavoro subordinato,
attenendo ad un beneficio di carattere economico, seppur non computabile nella retribuzione. Gli
atti amministrativi che negano l'erogazione al personale precario sono pertanto qualificabili come atti di gestione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali il giudice del lavoro ha il potere di disapplicazione, ove ritenuti illegittimi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
L'eccezione è dunque infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo il
[...]
il datore di lavoro del personale docente ed il soggetto cui la legge Controparte_1
imputa l'erogazione del beneficio in parola, risultando pertanto l'unico legittimato passivo nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata.
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dai contratti di lavoro a tempo determinato prodotti sub 5) nel fascicolo di parte ricorrente, è provato che il sig. ha prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con incarichi di supplenza, per i CP_1
periodi di seguito indicati:
per l'anno scolastico 2019/20, in forza di contratto di supplenza annuale dal 01/10/2019 al
31/08/2020;
per l'anno scolastico 2020/21, in forza di contratto di supplenza annuale dal 23/09/2020 al
31/08/2021;
per l'anno scolastico 2021/22, in forza di contratto di supplenza annuale dal 08/09/2021 al
31/08/2022;
per l'anno scolastico 2022/23, in forza di contratto di supplenza annuale dal 05/12/2022 al
31/08/2023.
Per ciascuno degli anni scolastici in esame, il servizio prestato ha avuto una durata superiore a 180
giorni.
- 5 - Tribunale di Treviso
L'eccezione del relativa alla presunta natura del servizio per l'a.s. 2019/20 quale personale CP_1
ATA è smentita dalle risultanze documentali;
il contratto prodotto per tale annualità qualifica espressamente l'incarico come "contratto di supplenza annuale... per n° 18 ore settimanali", “in qualità di docente supplente annuale per un posto normale e per l'insegnamento di B017 –
Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche”, e non invece a mansioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, come (evidentemente) erroneamente risulta dallo Stato
Matricolare prodotto da parte convenuta.
La questione giuridica sottesa al presente giudizio verte sulla legittimità dell'esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato dal beneficio della "Carta elettronica del docente", revisto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015. Tale norma, nella sua originaria formulazione, riserva il beneficio ai soli "docenti di ruolo".
Tuttavia, tale previsione è stata oggetto di un percorso interpretativo, a livello nazionale ed europeo,
che ne ha sancito il contrasto con il principio di non discriminazione.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 18 maggio 2022 (causa C-450/22),
ha statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario concesso al fine di sostenere la formazione continua, qual è la Carta del docente, qualora non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento. La Corte ha ritenuto che la necessità di formazione e aggiornamento sia comune a tutto il personale docente, a prescindere dalla natura stabile o a termine del rapporto di lavoro.
In linea con tale pronuncia, si è posta la giurisprudenza nazionale. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha annullato i provvedimenti attuativi nella parte in cui escludevano i docenti precari, rilevando come la disparità di trattamento violi gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione
- 6 - Tribunale di Treviso
e collida con l'esigenza di assicurare la qualità dell'insegnamento attraverso la formazione di tutto il personale docente.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 , ha stabilito che: 1) la
Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali (scadenza 31/8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (scadenza 30/6); 2) non rileva l'omessa presentazione di una specifica domanda da parte del docente;
3) ai docenti che al momento della pronuncia siano ancora inseriti nel sistema scolastico spetta l'adempimento in forma specifica,
ovvero l'attribuzione della Carta elettronica, e non un risarcimento per equivalente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto servizio in forza di contratti di supplenza annuali e, come da egli stesso documentato e non contestato, è attualmente docente di ruolo, permanendo quindi all'interno del sistema scolastico. Egli ha pertanto pieno titolo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, al riconoscimento del beneficio per le annualità rivendicate,
mediante l'accredito sulla piattaforma elettronica dedicata.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l'effetto, il deve essere condannato ad erogare in suo favore il Controparte_1
beneficio, mediante accredito sulla carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, per un totale di € 2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tuttavia, tenuto conto della serialità delle controversie in materia e dell'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo di recente, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione parziale nella misura della metà. La restante metà viene liquidata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e distratta in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- 7 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
ad ottenere la "Carta elettronica del docente" di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e per l'effetto CONDANNA il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la predetta Carta elettronica, provvedendo all'accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati, per un valore complessivo di € 2.000,00;
COMPENSA per la metà le spese di lite e CONDANNA il convenuto alla rifusione, in CP_1
favore della parte ricorrente, della restante metà, che si liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Salvatore Giannattasio e Avv. Andrea Giannattasio.
Treviso, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 8 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note ex art. 127 c.p.c. depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1670/2024
da: , nato a [...] il [...], residente in [...] alla Parte_1
via Don Luigi Orione, 15 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._1
Salvatore Giannattasio (C.F. ) e Andrea Giannattasio (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da procura alle liti C.F._3
allegata al ricorso;
RICORRENTE
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, , rappresentato e difeso in Controparte_2 Controparte_3
giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari Dott. e Dott. CP_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliato presso la sede dell' come da Controparte_3
delega del Dirigente dell' , ed elettivamente Controparte_6
domiciliato presso la sede dell' , sito in Via Cal di Breda, Controparte_3
116, edificio 4;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Tribunale di Treviso
Per parte ricorrente:
“piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 414 c.p.c., in
contraddittorio con l'Amministrazione scolastica, in persona del legale rapp.te p.t., disconosciuti
gli avversi documenti che tutti sin d'ora si impugnano, disattesa ogni contraria azione, eccezione e
conclusione, ritenuta, nel senso e nei limiti fissati dallo strumento processuale adottato, di voler,
previa adozione del decreto di fissazione udienza e comparizione parti:
ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della "Carta elettronica del
docente" dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i
contratti di supplenza annuali stipulati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione
scolastica ad erogare in favore del ricorrente la "Carta elettronica del docente", secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto negli anni scolastrici 2019/20,
2020/21, 2021/22 e 2022/23 pari ad € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese
generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di
collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori
antistatari.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale:
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, con ogni conseguenza di legge.
- 2 - Tribunale di Treviso
Rigettare il ricorso avversario perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria delle spese di
lite da liquidarsi ex art. 152-bis disp.att. c.p.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, di tenere in considerazione la
prescrizione quinquennale e di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente in
relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato, con esclusione
dell'anno scolastico 2019/20 in quanto il ricorrente prestava servizio in qualità di personale ATA
Profilo Professionale Assistente Tecnico e pertanto risulterebbe stravolta la funzione del beneficio,
trattandosi di personale non correlato all'esercizio della funzione docente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, il sig. adiva questo Tribunale, Parte_1
esponendo di aver prestato servizio quale docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti di supplenza annuale per gli anni scolastici 2019/20, Controparte_1
2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Lamentava di non aver beneficiato, per i suddetti periodi, della "Carta elettronica del docente",
istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, del valore nominale di € 500,00 annui, in quanto la normativa e la prassi ministeriale la riservavano al solo personale di ruolo.
Deduceva l'illegittimità e la natura discriminatoria di tale esclusione, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), nonché della normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE). A sostegno delle proprie ragioni, richiamava la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29961/2023), comunitaria (Corte di Giustizia UE, C-450/22) e amministrativa
(Consiglio di Stato, n. 1842/2022).
- 3 - Tribunale di Treviso
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto e la conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione del beneficio per gli anni scolastici rivendicati, per un totale di € 2.000,00.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo in quanto afferente ad atti di macro-organizzazione, e la carenza di legittimazione passiva del . CP_1
Nel merito, sosteneva la legittimità della disciplina, giustificata dalle "ragioni oggettive" che differenziano lo stato giuridico dei docenti di ruolo da quello dei supplenti, in particolare con riferimento all'obbligo formativo, definito come "obbligatorio, permanente e strutturale" solo per i primi. Contestava la sussistenza di alcuna discriminazione, asserendo che la Carta non costituisce retribuzione accessoria, bensì uno strumento per sostenere l'onere di autoformazione imposto ai docenti di ruolo.
In via subordinata, contestava la debenza del beneficio per l'a.s. 2019/20, sostenendo che in tale periodo il ricorrente avesse prestato servizio quale personale ATA e non come docente. Chiedeva,
in ogni caso, che l'eventuale importo riconosciuto fosse riproporzionato all'effettivo servizio prestato e che le spese di lite fossero compensate.
Depositate le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26 giugno 2025, la causa viene decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di rito sollevate dal convenuto. CP_1
Quanto al dedotto difetto di giurisdizione, si osserva come la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata nel ritenere che le controversie relative alla mancata attribuzione della "Carta del docente" rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- 4 - Tribunale di Treviso
La pretesa azionata ha infatti natura di diritto soggettivo e incide sul rapporto di lavoro subordinato,
attenendo ad un beneficio di carattere economico, seppur non computabile nella retribuzione. Gli
atti amministrativi che negano l'erogazione al personale precario sono pertanto qualificabili come atti di gestione del rapporto di lavoro, rispetto ai quali il giudice del lavoro ha il potere di disapplicazione, ove ritenuti illegittimi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
L'eccezione è dunque infondata.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, essendo il
[...]
il datore di lavoro del personale docente ed il soggetto cui la legge Controparte_1
imputa l'erogazione del beneficio in parola, risultando pertanto l'unico legittimato passivo nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda del ricorrente è fondata.
Dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dai contratti di lavoro a tempo determinato prodotti sub 5) nel fascicolo di parte ricorrente, è provato che il sig. ha prestato servizio Parte_1
alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente con incarichi di supplenza, per i CP_1
periodi di seguito indicati:
per l'anno scolastico 2019/20, in forza di contratto di supplenza annuale dal 01/10/2019 al
31/08/2020;
per l'anno scolastico 2020/21, in forza di contratto di supplenza annuale dal 23/09/2020 al
31/08/2021;
per l'anno scolastico 2021/22, in forza di contratto di supplenza annuale dal 08/09/2021 al
31/08/2022;
per l'anno scolastico 2022/23, in forza di contratto di supplenza annuale dal 05/12/2022 al
31/08/2023.
Per ciascuno degli anni scolastici in esame, il servizio prestato ha avuto una durata superiore a 180
giorni.
- 5 - Tribunale di Treviso
L'eccezione del relativa alla presunta natura del servizio per l'a.s. 2019/20 quale personale CP_1
ATA è smentita dalle risultanze documentali;
il contratto prodotto per tale annualità qualifica espressamente l'incarico come "contratto di supplenza annuale... per n° 18 ore settimanali", “in qualità di docente supplente annuale per un posto normale e per l'insegnamento di B017 –
Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche”, e non invece a mansioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, come (evidentemente) erroneamente risulta dallo Stato
Matricolare prodotto da parte convenuta.
La questione giuridica sottesa al presente giudizio verte sulla legittimità dell'esclusione del personale docente con contratto a tempo determinato dal beneficio della "Carta elettronica del docente", revisto dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015. Tale norma, nella sua originaria formulazione, riserva il beneficio ai soli "docenti di ruolo".
Tuttavia, tale previsione è stata oggetto di un percorso interpretativo, a livello nazionale ed europeo,
che ne ha sancito il contrasto con il principio di non discriminazione.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 18 maggio 2022 (causa C-450/22),
ha statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio di un vantaggio finanziario concesso al fine di sostenere la formazione continua, qual è la Carta del docente, qualora non sussistano ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento. La Corte ha ritenuto che la necessità di formazione e aggiornamento sia comune a tutto il personale docente, a prescindere dalla natura stabile o a termine del rapporto di lavoro.
In linea con tale pronuncia, si è posta la giurisprudenza nazionale. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha annullato i provvedimenti attuativi nella parte in cui escludevano i docenti precari, rilevando come la disparità di trattamento violi gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione
- 6 - Tribunale di Treviso
e collida con l'esigenza di assicurare la qualità dell'insegnamento attraverso la formazione di tutto il personale docente.
Infine, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 , ha stabilito che: 1) la
Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali (scadenza 31/8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (scadenza 30/6); 2) non rileva l'omessa presentazione di una specifica domanda da parte del docente;
3) ai docenti che al momento della pronuncia siano ancora inseriti nel sistema scolastico spetta l'adempimento in forma specifica,
ovvero l'attribuzione della Carta elettronica, e non un risarcimento per equivalente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto servizio in forza di contratti di supplenza annuali e, come da egli stesso documentato e non contestato, è attualmente docente di ruolo, permanendo quindi all'interno del sistema scolastico. Egli ha pertanto pieno titolo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, al riconoscimento del beneficio per le annualità rivendicate,
mediante l'accredito sulla piattaforma elettronica dedicata.
Per tutto quanto sopra esposto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a beneficiare della
Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l'effetto, il deve essere condannato ad erogare in suo favore il Controparte_1
beneficio, mediante accredito sulla carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, per un totale di € 2.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tuttavia, tenuto conto della serialità delle controversie in materia e dell'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi solo di recente, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione parziale nella misura della metà. La restante metà viene liquidata come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, e distratta in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
- 7 - Tribunale di Treviso
Il Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCERTA E DICHIARA il diritto di (C.F. ) Parte_1 C.F._1
ad ottenere la "Carta elettronica del docente" di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e per l'effetto CONDANNA il
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la predetta Carta elettronica, provvedendo all'accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati, per un valore complessivo di € 2.000,00;
COMPENSA per la metà le spese di lite e CONDANNA il convenuto alla rifusione, in CP_1
favore della parte ricorrente, della restante metà, che si liquida in € 550,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori Avv. Salvatore Giannattasio e Avv. Andrea Giannattasio.
Treviso, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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