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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/02/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 20212/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20212/2015 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Sant'Antonio, Via Tropea n. 43, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Giuffrida Antonio, presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 66, è elettivamente domiciliato;
comproprietario non esecutato
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1 curatore, Avv.ssa Bennati Marianna, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Costantino Roberta, presso il cui studio in Catania, Via Caronda n. 136, è elettivamente domiciliato;
comproprietario esecutato
Pag. 1 a 9 ***
All'udienza del 04.11.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Conclusioni delle parti.
Per : “Si contesta il progetto divisionale depositato dal delegato alla vendita, il Parte_1 quale, pertanto, non viene approvato, per le ragioni analiticamente descritte nelle note di trattazione scritta del 1 3 aprile 2024 e si insiste affinché il Giudice ordini che vengano apportate le seguenti modifiche:
a) determinazione della quota di spettanza dell'ex comproprietario non debitore, Sig. Parte_1
nella misura di € 64.632,56 (€ 161.581,40*40%) con conseguente distribuzione di tale
[...] importo a favore del Sig. Parte_1
b) conseguente rideterminazione della massa da dividere;
c) determinazione delle spese sostenute dal Sig. in prededuzione anticipandole Parte_1 nell'interesse della procedura, in complessivi € 5.637,75 di cui € 2.081,00 già precisate sub spese vive ed € 3.556,75 a titolo di rimborso dell'imposta di registro, con conseguente distribuzione di tale importo a favore del Sig. Parte_1
d) ferma la quantificazione relativa al credito del Sig. come specificato nella memoria Pt_1 riepilogativa del credito che di seguito si trascrive nel contenuto, con conseguente distribuzione degli importi indicati con le prededuzioni e privilegi parimenti descritti a favore del Sig. Parte_1
.
[...]
Per il Fallimento “L'Avv. Costantino, Controparte_1 per la Curatela del Fallimento della precisa Controparte_2 le conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi di causa, dichiara di approvare il progetto di divisione depositato dal P.D. Avv. Montoneri in data 15.01.2024 e chiede l'assegnazione delle somme secondo quanto previsto dal progetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13.10.2015 il Giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure esecutive riunite nn. 1230/2011+207/2012 R.G.E. disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione al bene immobile, sito in Tremestieri NE (CT), Via Novaluce n. 66,
Pag. 2 a 9 scala B, oggetto di pignoramento immobiliare da parte del Gruppo Parentesi s.r.l. in danno della proprietaria della quota Controparte_2 indivisa dei 6/10.
Nelle more, con sentenza n. 36/2020 del 27.02.2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della Controparte_2
La causa veniva riassunta in data 10.08.2020 dal comproprietario non debitore,
[...]
, il quale, agendo nel processo esecutivo per il recupero dei canoni locatizi non Parte_1 corrisposti dall'esecutata a partire dal 2012, preso atto dell'intervenuto fallimento della dichiarava di avere interesse ad Controparte_2
ottenere la separazione della propria quota indivisa.
Con sentenza non definitiva n. 2716/2022 del 06.03.2022 il giudice, una volta sciolta la comunione ordinaria sul fabbricato in Tremestieri NE, accertava la non comoda divisibilità del bene oggetto di divisione, ordinando, di conseguenza, la vendita dell'intero.
Effettuate le operazioni di vendita, il compendio staggito veniva, poi, aggiudicato per l'importo di € 159.800,00.
Con ordinanza del 27.12.2023 il giudice istruttore invitava il delegato a formare il progetto di divisione, tenendo conto che le spese avrebbero dovuto gravare sulla massa, poiché compiute nell'interesse dei condividenti, e che il ricavato della vendita, dedotti i soli importi per pubblicità, pari ad € 1.500,00, e i costi del delegato, di cui € 7.327,32 per onorari ed € 43,23 per spese vive, avrebbe dovuto essere distribuito per il 40% al comproprietario non debitore e per il restante 60% alla procedura concorsuale maggiore.
In data 15.01.2024 il professionista delegato depositava il piano di riparto e, con ordinanza dell'1.02.2024, il giudice fissava l'udienza del 15.04.2024 per la sua discussione e approvazione.
Indi, preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza era stato ritualmente comunicato a tutte le parti e che aveva formulato delle osservazioni, rinviava per la Parte_1 precisazione delle conclusioni al 04.11.2024 e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comproprietario non debitore lamenta l'erroneità della determinazione delle quote, come effettuata dal professionista delegato. Quest'ultimo, nel redigere il progetto
Pag. 3 a 9 divisionale, dopo aver sommato al denaro ricavato dalla liquidazione del compendio staggito gli interessi maturati sul conto della procedura, nonché il fondo spese residuo, e dopo aver detratto dall'attivo così determinato quanto pagato per bolli e spese vive, oltre che l'ammontare delle spese prededucibili, ha ripartito il saldo netto per il 40% al comproprietario non debitore e per il 60% al fallimento.
, invece, rimarcando la propria qualità di contitolare non debitore Parte_1
e sottolineando il fatto di non dover subire per tale motivo alcun effetto negativo derivante dal processo espropriativo, ritiene che la quota di propria competenza debba essere determinata prima di qualunque imputazione di spesa, anche in prededuzione. Asserisce, pertanto, che l'importo spettantegli debba essere pari al 40% del ricavato d'asta, maggiorato degli interessi, oltre ad € 5.637,75 per spese, di cui euro € 2.081,00 per spese vive anticipate per conto della procedura ed € 3.556,75 a titolo di rimborso dell'imposta di registro relativa alla sentenza non definitiva n. 2716/2022.
La curatela fallimentare, nel ribadire la correttezza del progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato in data 15.01.2024, contesta le osservazioni effettuate dal comproprietario non debitore, ricordando che già con provvedimento del 27.12.2023 il giudice aveva disposto che le spese fossero poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i condividenti;
statuizione ribadita, poi, con ordinanza resa all'udienza del 15.04.2024. Ciò premesso, insiste nel rigetto delle domande formulate dall'attore, chiedendo, altresì, la condanna dello stesso alle spese di lite, sulla base del fatto che le numerose istanze ed eccezioni da questi formulate hanno comportato un ingiustificato protrarsi del giudizio.
Orbene, la domanda attorea è evidentemente infondata.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 22.11.1999 n.12949,
Cass. 18.6.1986, 4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei contitolari.
Pag. 4 a 9 È consolidato in giurisprudenza il principio per il quale la divisione c.d. endo- esecutiva integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, una parentesi cognitiva incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto beni indivisi, la quale, per un verso, si pone in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo, ma, per altro verso, ne è strutturalmente autonoma, poiché distinta soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne essere considerata né una continuazione, né una fase
(così Cass. 20/08/2018, n. 20817, Cass. 18/04/2012, n. 6072 e, da ultimo, Cass. 24550/2024, che richiama i cit. precedenti).
Tanto premesso, con la sentenza da ultimo richiamata, la Cassazione ha ribadito che le spese della lite devono gravare sulla massa, nel senso che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass.
19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese si giustifica con l'interesse comune di tutti i condividenti, titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale, a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza.
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche osservato come nella divisione c.d. endoesecutiva la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori
(procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa, ossia, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato. Pertanto, fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti, per la regolamentazione delle spese sostenute dal creditore che partecipi al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa
Pag. 5 a 9 la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass.
31/01/2023, n. 2787).
In definitiva, con il provvedimento che definisce il giudizio divisorio (sentenza o ordinanza ex art. 789, 3° com., c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777c.c. ( Cass. sentenza 24550/2024).
Pur qualificandosi la posizione di come ibrida, perché Parte_1
caratterizzata dal fatto di essere questi contemporaneamente comproprietario non debitore e creditore, non c'è motivo di escludere che debba comunque trovare applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento delle comunioni. Coesistono in capo a l'interesse a vedere soddisfatto il proprio credito – interesse che Parte_1 concorre con tutti gli altri creditori –, ma prima ancora l'interesse a vedere sciolta la comunione con l'esecutato, che fa capo unicamente ad esso comproprietario. Se normalmente il bilanciamento degli interessi in gioco comporta che quest'ultimo motivo risulti assolutamente prevalente rispetto alle ragioni creditorie, nel caso di specie, è l'unico che può legittimamente essere preso in considerazione. Ne deriva che la circostanza che il comproprietario non debitore sia anche creditore non è rilevante ai fini delle spese.
E in effetti, il è incorso nelle preclusioni assertive, avendo formulato Pt_1
conclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con la comparsa di costituzione e risposta, con cui insisteva nel solo scioglimento della comunione. Egli solamente nell'agosto del 2020 in sede di ricorso per riassunzione ha fatto valere nei confronti della debitrice, che nel frattempo era stata dichiarata fallita, il credito da canoni locatizi impagati, oggetto dell'atto di intervento depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva in data 29.11.2018, a più di tre anni di distanza dall'emissione dell'ordinanza di ex art. 601 c.p.c.; intervento tardivo di natura chirografaria, anziché
Pag. 6 a 9 privilegiato ai sensi dell'art. 2764 c.c., non essendo stata fornita all'epoca la prova dell'infruttuosa esecuzione mobiliare.
Né può considerarsi ricorso in riassunzione in senso stretto l'istanza con cui ha chiesto riassumersi il procedimento, adducendo eventi interruttivi Parte_1
già verificatisi, dal momento che la riassunzione della causa presuppone l'avvenuta declaratoria di interruzione da parte del giudice, onde un'istanza di riassunzione che preceda la declaratoria di interruzione appare inammissibile.
Posizione che trova conferma nel principio di diritto espresso più di recente dalle
Sezioni Unite di Cassazione con sentenza 7 maggio 2021, n. 12154, le quali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine al dies a quo per riassumere il processo, statuendo che, in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo ai sensi dell'art. 43, 3° com., L.F. (ora art. 143 CCCII), il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità a norma degli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dandosi così rilevanza alla formale constatazione da parte del giudice, il quale – in via di cooperazione e in risposta all'esigenza di celerità –deve formalmente constatare l'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta.
In definitiva, le spese sostenute per giungere alla divisione devono essere portate in prededuzione, per essere sopportate pro quota dai condividenti, mentre deve essere restituito al l residuo fondo spese per costi pubblicitari di € 2.081,00. Pt_1
Quanto, poi, ad € 3.556,75 per pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio, si tratta di spese di giustizia, che, in applicazione del principio generale dettato in materia dal D.P.R. 131/86, vanno affrontate da tutti gli originari partecipanti alla comunione in solido fra loro. Ciò comporta che nei confronti dell'Erario ciascun comproprietario è tenuto a pagare per intero l'imposta di registro derivante dalla tassazione della sentenza, anche non definitiva, resa nel giudizio di divisione, salvo chiedere agli altri comproprietari il rimborso della loro quota.
Pag. 7 a 9 Sennonchè, nella fattispecie sub judice, la spesa in questione è stata cagionata da infondate contestazioni del sulla comoda divisibilità del cespite, sicché gli deve Pt_1 essere addossata per intero. Lo stesso è a dirsi a proposito dell'importo stanziato nel riepilogo finale delle somme da ripartire in favore del ctu, l'ing. , a causa Persona_1
del pagamento parziale ad opera del Gruppo Parentesi s.r.l. della fattura n. 18/2021.
Infine, gli ulteriori crediti menzionati dal comproprietario non esecutato (€ 20.480,00 per capitale ammesso in sede fallimentare;
€ 18.592,00 per indennità di occupazione sino alla vendita;
€ 8.020,22 per altre spese e crediti), come questo decidente ha già avuto modo di chiarire, semmai dovranno essere fatti valere in ambito concorsuale.
In merito alle spese processuali, ivi comprese quelle della CTU, della fase conclusasi con la sentenza non definitiva n. 2716/2022, che sono state anticipate dal creditore pignorante, va dichiarato il non luogo a provvedere, essendo venuto meno il relativo rapporto processuale a seguito della sottoposizione a fallimento della CP_2
e della mancata costituzione in giudizio del
[...] CP_2 CP_2 [...]
dopo la riassunzione della causa. Controparte_3
Conclusivamente la domanda attrice deve essere respinta, con la conseguenza condanna di alle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
nella misura indicata in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20212/2015 R.G., così provvede:
- dichiara attuato lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Tremestieri NE
(CT), Via Novaluce n. 66, scala B, piano 2, censito al NCEU al foglio 8, particella 790, sub
6, cat. A/2, di proprietà per 6/10 di Controparte_2
(P. IVA ) e di proprietà per 4/10 di , nato a [...] il
[...] P.IVA_1 Parte_1
03/05/1959 (c.f. ); C.F._1
- ordina che la somma di denaro ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Tremestieri
NE (CT), Via Novaluce n. 66, scala B, piano 2, censito al NCEU al foglio 8, particella 790, sub 6, cat. A/2, sia distribuita nei termini di cui al progetto di distribuzione, depositato dal professionista delegato avv. Montoneri Sebastiano in data 15.01.2024;
Pag. 8 a 9 - condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per le
[...] fasi di studio, introduttiva e decisionale (cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, parametri sotto i medi, diminuito del 30%, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, in applicazione del DM 55/14 e ss.mm.), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Catania, 09.02.2025
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Mangiameli Nelly Gaia, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 20212/2015 R.G. avente ad oggetto: espropriazione di beni indivisi
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Aci Sant'Antonio, Via Tropea n. 43, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Giuffrida Antonio, presso il cui studio in Milano, Viale Monte Nero n. 66, è elettivamente domiciliato;
comproprietario non esecutato
NEI CONFRONTI DI
in persona del Controparte_1 curatore, Avv.ssa Bennati Marianna, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Costantino Roberta, presso il cui studio in Catania, Via Caronda n. 136, è elettivamente domiciliato;
comproprietario esecutato
Pag. 1 a 9 ***
All'udienza del 04.11.2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Conclusioni delle parti.
Per : “Si contesta il progetto divisionale depositato dal delegato alla vendita, il Parte_1 quale, pertanto, non viene approvato, per le ragioni analiticamente descritte nelle note di trattazione scritta del 1 3 aprile 2024 e si insiste affinché il Giudice ordini che vengano apportate le seguenti modifiche:
a) determinazione della quota di spettanza dell'ex comproprietario non debitore, Sig. Parte_1
nella misura di € 64.632,56 (€ 161.581,40*40%) con conseguente distribuzione di tale
[...] importo a favore del Sig. Parte_1
b) conseguente rideterminazione della massa da dividere;
c) determinazione delle spese sostenute dal Sig. in prededuzione anticipandole Parte_1 nell'interesse della procedura, in complessivi € 5.637,75 di cui € 2.081,00 già precisate sub spese vive ed € 3.556,75 a titolo di rimborso dell'imposta di registro, con conseguente distribuzione di tale importo a favore del Sig. Parte_1
d) ferma la quantificazione relativa al credito del Sig. come specificato nella memoria Pt_1 riepilogativa del credito che di seguito si trascrive nel contenuto, con conseguente distribuzione degli importi indicati con le prededuzioni e privilegi parimenti descritti a favore del Sig. Parte_1
.
[...]
Per il Fallimento “L'Avv. Costantino, Controparte_1 per la Curatela del Fallimento della precisa Controparte_2 le conclusioni riportandosi a tutti gli atti difensivi di causa, dichiara di approvare il progetto di divisione depositato dal P.D. Avv. Montoneri in data 15.01.2024 e chiede l'assegnazione delle somme secondo quanto previsto dal progetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 13.10.2015 il Giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure esecutive riunite nn. 1230/2011+207/2012 R.G.E. disponeva procedersi al giudizio di divisione in relazione al bene immobile, sito in Tremestieri NE (CT), Via Novaluce n. 66,
Pag. 2 a 9 scala B, oggetto di pignoramento immobiliare da parte del Gruppo Parentesi s.r.l. in danno della proprietaria della quota Controparte_2 indivisa dei 6/10.
Nelle more, con sentenza n. 36/2020 del 27.02.2020, il Tribunale di Catania dichiarava il fallimento della Controparte_2
La causa veniva riassunta in data 10.08.2020 dal comproprietario non debitore,
[...]
, il quale, agendo nel processo esecutivo per il recupero dei canoni locatizi non Parte_1 corrisposti dall'esecutata a partire dal 2012, preso atto dell'intervenuto fallimento della dichiarava di avere interesse ad Controparte_2
ottenere la separazione della propria quota indivisa.
Con sentenza non definitiva n. 2716/2022 del 06.03.2022 il giudice, una volta sciolta la comunione ordinaria sul fabbricato in Tremestieri NE, accertava la non comoda divisibilità del bene oggetto di divisione, ordinando, di conseguenza, la vendita dell'intero.
Effettuate le operazioni di vendita, il compendio staggito veniva, poi, aggiudicato per l'importo di € 159.800,00.
Con ordinanza del 27.12.2023 il giudice istruttore invitava il delegato a formare il progetto di divisione, tenendo conto che le spese avrebbero dovuto gravare sulla massa, poiché compiute nell'interesse dei condividenti, e che il ricavato della vendita, dedotti i soli importi per pubblicità, pari ad € 1.500,00, e i costi del delegato, di cui € 7.327,32 per onorari ed € 43,23 per spese vive, avrebbe dovuto essere distribuito per il 40% al comproprietario non debitore e per il restante 60% alla procedura concorsuale maggiore.
In data 15.01.2024 il professionista delegato depositava il piano di riparto e, con ordinanza dell'1.02.2024, il giudice fissava l'udienza del 15.04.2024 per la sua discussione e approvazione.
Indi, preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza era stato ritualmente comunicato a tutte le parti e che aveva formulato delle osservazioni, rinviava per la Parte_1 precisazione delle conclusioni al 04.11.2024 e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comproprietario non debitore lamenta l'erroneità della determinazione delle quote, come effettuata dal professionista delegato. Quest'ultimo, nel redigere il progetto
Pag. 3 a 9 divisionale, dopo aver sommato al denaro ricavato dalla liquidazione del compendio staggito gli interessi maturati sul conto della procedura, nonché il fondo spese residuo, e dopo aver detratto dall'attivo così determinato quanto pagato per bolli e spese vive, oltre che l'ammontare delle spese prededucibili, ha ripartito il saldo netto per il 40% al comproprietario non debitore e per il 60% al fallimento.
, invece, rimarcando la propria qualità di contitolare non debitore Parte_1
e sottolineando il fatto di non dover subire per tale motivo alcun effetto negativo derivante dal processo espropriativo, ritiene che la quota di propria competenza debba essere determinata prima di qualunque imputazione di spesa, anche in prededuzione. Asserisce, pertanto, che l'importo spettantegli debba essere pari al 40% del ricavato d'asta, maggiorato degli interessi, oltre ad € 5.637,75 per spese, di cui euro € 2.081,00 per spese vive anticipate per conto della procedura ed € 3.556,75 a titolo di rimborso dell'imposta di registro relativa alla sentenza non definitiva n. 2716/2022.
La curatela fallimentare, nel ribadire la correttezza del progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato in data 15.01.2024, contesta le osservazioni effettuate dal comproprietario non debitore, ricordando che già con provvedimento del 27.12.2023 il giudice aveva disposto che le spese fossero poste a carico della massa, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i condividenti;
statuizione ribadita, poi, con ordinanza resa all'udienza del 15.04.2024. Ciò premesso, insiste nel rigetto delle domande formulate dall'attore, chiedendo, altresì, la condanna dello stesso alle spese di lite, sulla base del fatto che le numerose istanze ed eccezioni da questi formulate hanno comportato un ingiustificato protrarsi del giudizio.
Orbene, la domanda attorea è evidentemente infondata.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. 22.11.1999 n.12949,
Cass. 18.6.1986, 4080, Cass. 24.2.1986, 1441, Cass. 14.10.1978, 4621), le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o cagionate da infondate contestazioni di qualche condividente, non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei contitolari.
Pag. 4 a 9 È consolidato in giurisprudenza il principio per il quale la divisione c.d. endo- esecutiva integra un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione, una parentesi cognitiva incidentale alla procedura espropriativa avente ad oggetto beni indivisi, la quale, per un verso, si pone in correlazione funzionale con il procedimento esecutivo, ma, per altro verso, ne è strutturalmente autonoma, poiché distinta soggettivamente ed oggettivamente, tanto da non poterne essere considerata né una continuazione, né una fase
(così Cass. 20/08/2018, n. 20817, Cass. 18/04/2012, n. 6072 e, da ultimo, Cass. 24550/2024, che richiama i cit. precedenti).
Tanto premesso, con la sentenza da ultimo richiamata, la Cassazione ha ribadito che le spese della lite devono gravare sulla massa, nel senso che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione alle spese comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass. 08/10/2013, n. 22903; Cass.
19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass. 15/05/2002, n. 7059); detto criterio di ripartizione delle spese si giustifica con l'interesse comune di tutti i condividenti, titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale, a pervenire alla divisione: tanto legittima la deroga al principio della soccombenza.
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche osservato come nella divisione c.d. endoesecutiva la partecipazione al giudizio dei soggetti che nell'esecuzione rivestono il ruolo di creditori
(procedenti o intervenuti muniti di titolo esecutivo) non è sorretta da un interesse identico o accomunabile a quello che anima i condividenti: per il ceto creditorio lo scioglimento della comunione sul bene staggito rappresenta, infatti, un'attività necessaria alla prosecuzione dell'espropriazione forzata intrapresa, ossia, in ultima analisi, un'attività necessariamente strumentale alla soddisfazione forzosa del credito azionato. Pertanto, fermo l'illustrato criterio di ripartizione delle spese di lite tra i condividenti, per la regolamentazione delle spese sostenute dal creditore che partecipi al giudizio divisorio non può che applicarsi la regola generale della soccombenza: e, in quanto questa riposa sulla causalità che fonda la responsabilità del processo, la parte soccombente nei riguardi di detto creditore va individuata nel debitore esecutato, contraddittore necessario, attesa
Pag. 5 a 9 la teleologica strumentalità che lega la divisione all'espropriazione (in tal senso, già Cass.
31/01/2023, n. 2787).
In definitiva, con il provvedimento che definisce il giudizio divisorio (sentenza o ordinanza ex art. 789, 3° com., c.p.c.) va disposta la condanna del condividente debitore esecutato alla refusione delle spese sopportate in detta lite dal creditore (procedente o intervenuto titolato), da liquidarsi secondo lo scaglione tariffario corrispondente al valore della massa (con cui si identifica il valore della controversia: art. 5 del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55): la relativa statuizione costituisce titolo per la collocazione nella distribuzione dell'attivo dell'espropriazione con il privilegio ex art. 2770 c.c. e con la preferenza garantita dall'art. 2777c.c. ( Cass. sentenza 24550/2024).
Pur qualificandosi la posizione di come ibrida, perché Parte_1
caratterizzata dal fatto di essere questi contemporaneamente comproprietario non debitore e creditore, non c'è motivo di escludere che debba comunque trovare applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento delle comunioni. Coesistono in capo a l'interesse a vedere soddisfatto il proprio credito – interesse che Parte_1 concorre con tutti gli altri creditori –, ma prima ancora l'interesse a vedere sciolta la comunione con l'esecutato, che fa capo unicamente ad esso comproprietario. Se normalmente il bilanciamento degli interessi in gioco comporta che quest'ultimo motivo risulti assolutamente prevalente rispetto alle ragioni creditorie, nel caso di specie, è l'unico che può legittimamente essere preso in considerazione. Ne deriva che la circostanza che il comproprietario non debitore sia anche creditore non è rilevante ai fini delle spese.
E in effetti, il è incorso nelle preclusioni assertive, avendo formulato Pt_1
conclusioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con la comparsa di costituzione e risposta, con cui insisteva nel solo scioglimento della comunione. Egli solamente nell'agosto del 2020 in sede di ricorso per riassunzione ha fatto valere nei confronti della debitrice, che nel frattempo era stata dichiarata fallita, il credito da canoni locatizi impagati, oggetto dell'atto di intervento depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva in data 29.11.2018, a più di tre anni di distanza dall'emissione dell'ordinanza di ex art. 601 c.p.c.; intervento tardivo di natura chirografaria, anziché
Pag. 6 a 9 privilegiato ai sensi dell'art. 2764 c.c., non essendo stata fornita all'epoca la prova dell'infruttuosa esecuzione mobiliare.
Né può considerarsi ricorso in riassunzione in senso stretto l'istanza con cui ha chiesto riassumersi il procedimento, adducendo eventi interruttivi Parte_1
già verificatisi, dal momento che la riassunzione della causa presuppone l'avvenuta declaratoria di interruzione da parte del giudice, onde un'istanza di riassunzione che preceda la declaratoria di interruzione appare inammissibile.
Posizione che trova conferma nel principio di diritto espresso più di recente dalle
Sezioni Unite di Cassazione con sentenza 7 maggio 2021, n. 12154, le quali hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine al dies a quo per riassumere il processo, statuendo che, in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo ai sensi dell'art. 43, 3° com., L.F. (ora art. 143 CCCII), il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità a norma degli artt. 52 e 93 L.F. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte, dandosi così rilevanza alla formale constatazione da parte del giudice, il quale – in via di cooperazione e in risposta all'esigenza di celerità –deve formalmente constatare l'avvenuta interruzione automatica della lite, comunque essa sia stata conosciuta.
In definitiva, le spese sostenute per giungere alla divisione devono essere portate in prededuzione, per essere sopportate pro quota dai condividenti, mentre deve essere restituito al l residuo fondo spese per costi pubblicitari di € 2.081,00. Pt_1
Quanto, poi, ad € 3.556,75 per pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza non definitiva pronunciata nel presente giudizio, si tratta di spese di giustizia, che, in applicazione del principio generale dettato in materia dal D.P.R. 131/86, vanno affrontate da tutti gli originari partecipanti alla comunione in solido fra loro. Ciò comporta che nei confronti dell'Erario ciascun comproprietario è tenuto a pagare per intero l'imposta di registro derivante dalla tassazione della sentenza, anche non definitiva, resa nel giudizio di divisione, salvo chiedere agli altri comproprietari il rimborso della loro quota.
Pag. 7 a 9 Sennonchè, nella fattispecie sub judice, la spesa in questione è stata cagionata da infondate contestazioni del sulla comoda divisibilità del cespite, sicché gli deve Pt_1 essere addossata per intero. Lo stesso è a dirsi a proposito dell'importo stanziato nel riepilogo finale delle somme da ripartire in favore del ctu, l'ing. , a causa Persona_1
del pagamento parziale ad opera del Gruppo Parentesi s.r.l. della fattura n. 18/2021.
Infine, gli ulteriori crediti menzionati dal comproprietario non esecutato (€ 20.480,00 per capitale ammesso in sede fallimentare;
€ 18.592,00 per indennità di occupazione sino alla vendita;
€ 8.020,22 per altre spese e crediti), come questo decidente ha già avuto modo di chiarire, semmai dovranno essere fatti valere in ambito concorsuale.
In merito alle spese processuali, ivi comprese quelle della CTU, della fase conclusasi con la sentenza non definitiva n. 2716/2022, che sono state anticipate dal creditore pignorante, va dichiarato il non luogo a provvedere, essendo venuto meno il relativo rapporto processuale a seguito della sottoposizione a fallimento della CP_2
e della mancata costituzione in giudizio del
[...] CP_2 CP_2 [...]
dopo la riassunzione della causa. Controparte_3
Conclusivamente la domanda attrice deve essere respinta, con la conseguenza condanna di alle spese di lite nei confronti del Parte_1 [...]
nella misura indicata in dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 20212/2015 R.G., così provvede:
- dichiara attuato lo scioglimento della comunione dell'immobile sito in Tremestieri NE
(CT), Via Novaluce n. 66, scala B, piano 2, censito al NCEU al foglio 8, particella 790, sub
6, cat. A/2, di proprietà per 6/10 di Controparte_2
(P. IVA ) e di proprietà per 4/10 di , nato a [...] il
[...] P.IVA_1 Parte_1
03/05/1959 (c.f. ); C.F._1
- ordina che la somma di denaro ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Tremestieri
NE (CT), Via Novaluce n. 66, scala B, piano 2, censito al NCEU al foglio 8, particella 790, sub 6, cat. A/2, sia distribuita nei termini di cui al progetto di distribuzione, depositato dal professionista delegato avv. Montoneri Sebastiano in data 15.01.2024;
Pag. 8 a 9 - condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per le
[...] fasi di studio, introduttiva e decisionale (cause di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000, parametri sotto i medi, diminuito del 30%, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, in applicazione del DM 55/14 e ss.mm.), oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A. e CPA come per legge.
Catania, 09.02.2025
Il Giudice
Nelly Gaia Mangiameli
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