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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente rel.
dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°228 del ruolo generale V.G. dell'anno 2024 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 11 luglio 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CARLO NATALE
RECLAMANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERA MICAELA CP_1
AN
RESISTENTI
nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.44/24 pubblicata il 10 maggio 2024 il tribunale di Lecce omologò il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da osservando, per CP_1 quanto qui interessa, che, non essendo stata la domanda contestata da alcuno dei creditori concorsuali, non era necessario procedere “alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento ed alla fattibilità del piano”.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 7 giugno 2024, ha proposto reclamo Con (di seguito ) e, sulla base dei motivi che saranno Controparte_2 di seguito esposti, ne ha chiesto la riforma con rigetto della richiesta di omologa.
L'udienza di comparizione delle parti si è tenuta secondo le modalità di cui all'art.127 ter cod.proc.civ. e la corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e del parere contrario espresso dal P.G., ha riservato la decisione.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata in via preliminare dal in quanto infondata atteso che, ove per mera e non sussistente CP_1 ipotesi, dovesse essere ravvisata nella condotta della banca creditrice una errata valutazione del merito creditizio, non sarebbe comunque precluso alla stessa il reclamo, ma solo la contestazione della convenienza della proposta. In tal senso si è da ultima espressa la
Cassazione con ord.numero 20672/25, affermando che: “in sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'articolo 69, 2 c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta”.
Nel merito la banca ha dedotto:
con il primo motivo la violazione delle regole di procedimento che disciplinano l'istituto dell'omologa del piano e, segnatamente, dell'articolo 70 commi 6 e 7 c.c.i.i., per avere il gestore della crisi omesso di comunicare al GD le osservazioni mosse dall'odierna reclamante avverso la proposta;
con il secondo motivo la violazione dell'articolo 112 codice procedura civile, atteso che la suddetta omissione ha comportato l'impossibilità per il GD di valutare e decidere quanto segnalato dalla banca;
Con il terzo motivo la violazione dell'articolo 70, comma 1, c.c.i.i. e violazione del Co contraddittorio, in quanto- come da eccepito nelle osservazioni-la stessa non ha avuto modo di esaminare la documentazione allegata al ricorso dal né quella allegata alla CP_1 relazione del gestore della crisi, in quanto non trasmessa dal gestore e non visibile nel fascicolo telematico, al quale il creditore non ha accesso punto
Tali censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate.
Con Dalla documentazione depositata in allegato al reclamo risulta che ha tempestivamente inoltrato la sua opposizione all'omologa con pec (sono in atti ricevute di avvenuta accettazione e consegna), né può ritenersi tale attività non tempestiva per eventuali e non documentati errori e/o malfunzionamenti nella ricezione degli atti da parte del gestore punto
Da tanto consegue che la decisione di omologa nel GD si fonda su un presupposto errato, ossia l'assenza di opposizione da parte dei creditori, con conseguente violazione dell'articolo
70 comma 7 c.c.i.i. (così si legge nel provvedimento reclamato “atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall'OCC, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta”).
In considerazione di quanto innanzi, la decisione reclamata deve essere revocata perché, appunto, fondata sull'erroneo presupposto che nessuno dei creditori si sia opposto all'omologa o abbia formulato osservazioni avverso la stessa, osservazioni al contrario presenti, ma non portate a conoscenza del G.D., Fondata è altresì al doglianza relativa alla violazione del contraddittorio, per avere il gestore della crisi omesso di inoltrare al creditore reclamante tutta la documentazione dallo stesso acquisita e posta a fondamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Tanto premesso, dovendosi procedere alla valutazione della proposta nel merito, previo esame delle osservazioni avverso l'omologa presentate dalla reclamante, la richiesta di omologa deve essere rigettata per difetto dei presupposti di legge. Ed invero, come correttamente dedotto dalla banca negli ulteriori motivi di reclamo, deve in primo luogo rilevarsi che l'articolo 124 bis TUB “è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che 'le informazioni adeguate' per valutare il merito creditizio siano 'fornite dal consumatore stesso', tanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano ottenute 'consultando una banca dati pertinente' (non sempre ma) solo 'ove necessario', il che è del resto coerente con l'obiettivo di valorizzare anche l'auto responsabilità del cliente, al fine di agevolare l'erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta. Rimane, pertanto, nel perimetro delineato dalla corretta interpretazione della legge l'accertamento della Corte secondo cui, in quelle particolari circostanze di fatto, non era necessario per la banca, al fine di assolvere al proprio dovere di diligenza nell'erogazione del credito al consumatore, svolgere ulteriori indagini consultando fonti esterne, potendosi considerare adeguate le informazioni attinte dal cliente e non potendosi conseguentemente addebitare
a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà” (vedi Cassazione ord.n.20725/25). Tanto premesso, fondato risulta in particolare il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la malafede del sovraindebitamento del
[...]
CP_
avendo la banca reclamante documentato, con le osservazioni proposte in primo grado, che in occasione della richiesta di entrambi i prestiti, ha fornito a IBL false CP_1 dichiarazioni sulla propria situazione finanziaria (vedi allegato 13 a, 13 b, 14 a, 14 b alle Con osservazioni), in particolare comunicando in entrambe le occasioni a di non avere pendenze, laddove dalla lettura della relazione del gestore (pagina 17) si evince che aveva a carico una rata mensile di debito pari a euro 935,91, in quanto, diversamente da quanto Con dichiarato a , doveva restituire prestiti anche a Monte dei Paschi di Siena, a Compass e a
Findomestic.
Parimenti meritevole di accoglimento è la censura relativa all'assenza di prova dell'utilizzo delle somme ottenute in prestito per spese sanitarie mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale e, prima ancora, dell'utilizzo delle somme chieste in precedenza per l'acquisto di arredi compatibili con la sua situazione economico patrimoniale, nonché la censura relativa alla maggiore convenienza della liquidazione controllata, attesa l'assenza di una rigorosa stima dell'immobile e l'impossibilità di ritenere certo il deprezzamento dello stesso per esito negativo dei tentativi di vendita all'asta, essendo da ultimo un'evenienza non stabile nelle procedure di vendita immobiliare.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, accoglie il reclamo e, in riforma del provvedimento impugnato, rigetta l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da CP_1
Condanna il al pagamento delle spese in favore del reclamante che liquida in CP_1 complessivi € 2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si comunichi.
Lecce, 13 novembre 2025.
Il presidente est.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr.Riccardo Mele presidente rel.
dr.Maurizio Petrelli consigliere dr.Patrizia Evangelista consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n°228 del ruolo generale V.G. dell'anno 2024 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 11 luglio 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CARLO NATALE
RECLAMANTE
contro
, rappresentato e difeso dall'avv. LIBERA MICAELA CP_1
AN
RESISTENTI
nonché
P.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n.44/24 pubblicata il 10 maggio 2024 il tribunale di Lecce omologò il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da osservando, per CP_1 quanto qui interessa, che, non essendo stata la domanda contestata da alcuno dei creditori concorsuali, non era necessario procedere “alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento ed alla fattibilità del piano”.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 7 giugno 2024, ha proposto reclamo Con (di seguito ) e, sulla base dei motivi che saranno Controparte_2 di seguito esposti, ne ha chiesto la riforma con rigetto della richiesta di omologa.
L'udienza di comparizione delle parti si è tenuta secondo le modalità di cui all'art.127 ter cod.proc.civ. e la corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti e del parere contrario espresso dal P.G., ha riservato la decisione.
Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata in via preliminare dal in quanto infondata atteso che, ove per mera e non sussistente CP_1 ipotesi, dovesse essere ravvisata nella condotta della banca creditrice una errata valutazione del merito creditizio, non sarebbe comunque precluso alla stessa il reclamo, ma solo la contestazione della convenienza della proposta. In tal senso si è da ultima espressa la
Cassazione con ord.numero 20672/25, affermando che: “in sede di omologa del piano per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, può presentare opposizione e reclamo per contestare i requisiti di legittimità della proposta, essendogli inibita - ai sensi dell'articolo 69, 2 c.c.i.i. - soltanto la presentazione di opposizione e reclamo per contestare la convenienza della proposta”.
Nel merito la banca ha dedotto:
con il primo motivo la violazione delle regole di procedimento che disciplinano l'istituto dell'omologa del piano e, segnatamente, dell'articolo 70 commi 6 e 7 c.c.i.i., per avere il gestore della crisi omesso di comunicare al GD le osservazioni mosse dall'odierna reclamante avverso la proposta;
con il secondo motivo la violazione dell'articolo 112 codice procedura civile, atteso che la suddetta omissione ha comportato l'impossibilità per il GD di valutare e decidere quanto segnalato dalla banca;
Con il terzo motivo la violazione dell'articolo 70, comma 1, c.c.i.i. e violazione del Co contraddittorio, in quanto- come da eccepito nelle osservazioni-la stessa non ha avuto modo di esaminare la documentazione allegata al ricorso dal né quella allegata alla CP_1 relazione del gestore della crisi, in quanto non trasmessa dal gestore e non visibile nel fascicolo telematico, al quale il creditore non ha accesso punto
Tali censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate.
Con Dalla documentazione depositata in allegato al reclamo risulta che ha tempestivamente inoltrato la sua opposizione all'omologa con pec (sono in atti ricevute di avvenuta accettazione e consegna), né può ritenersi tale attività non tempestiva per eventuali e non documentati errori e/o malfunzionamenti nella ricezione degli atti da parte del gestore punto
Da tanto consegue che la decisione di omologa nel GD si fonda su un presupposto errato, ossia l'assenza di opposizione da parte dei creditori, con conseguente violazione dell'articolo
70 comma 7 c.c.i.i. (così si legge nel provvedimento reclamato “atteso che la domanda di omologazione è non accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, alla luce dei chiarimenti e modifiche apportate dall'OCC, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale, bensì, in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano oggetto della proposta”).
In considerazione di quanto innanzi, la decisione reclamata deve essere revocata perché, appunto, fondata sull'erroneo presupposto che nessuno dei creditori si sia opposto all'omologa o abbia formulato osservazioni avverso la stessa, osservazioni al contrario presenti, ma non portate a conoscenza del G.D., Fondata è altresì al doglianza relativa alla violazione del contraddittorio, per avere il gestore della crisi omesso di inoltrare al creditore reclamante tutta la documentazione dallo stesso acquisita e posta a fondamento della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Tanto premesso, dovendosi procedere alla valutazione della proposta nel merito, previo esame delle osservazioni avverso l'omologa presentate dalla reclamante, la richiesta di omologa deve essere rigettata per difetto dei presupposti di legge. Ed invero, come correttamente dedotto dalla banca negli ulteriori motivi di reclamo, deve in primo luogo rilevarsi che l'articolo 124 bis TUB “è chiaro, tanto nel prevedere la possibilità che 'le informazioni adeguate' per valutare il merito creditizio siano 'fornite dal consumatore stesso', tanto nel prescrivere che ulteriori informazioni siano ottenute 'consultando una banca dati pertinente' (non sempre ma) solo 'ove necessario', il che è del resto coerente con l'obiettivo di valorizzare anche l'auto responsabilità del cliente, al fine di agevolare l'erogazione del credito al consumatore che ne faccia richiesta. Rimane, pertanto, nel perimetro delineato dalla corretta interpretazione della legge l'accertamento della Corte secondo cui, in quelle particolari circostanze di fatto, non era necessario per la banca, al fine di assolvere al proprio dovere di diligenza nell'erogazione del credito al consumatore, svolgere ulteriori indagini consultando fonti esterne, potendosi considerare adeguate le informazioni attinte dal cliente e non potendosi conseguentemente addebitare
a negligenza della banca il fatto che le informazioni fornite dal consumatore siano poi risultate non conformi alla realtà” (vedi Cassazione ord.n.20725/25). Tanto premesso, fondato risulta in particolare il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la malafede del sovraindebitamento del
[...]
CP_
avendo la banca reclamante documentato, con le osservazioni proposte in primo grado, che in occasione della richiesta di entrambi i prestiti, ha fornito a IBL false CP_1 dichiarazioni sulla propria situazione finanziaria (vedi allegato 13 a, 13 b, 14 a, 14 b alle Con osservazioni), in particolare comunicando in entrambe le occasioni a di non avere pendenze, laddove dalla lettura della relazione del gestore (pagina 17) si evince che aveva a carico una rata mensile di debito pari a euro 935,91, in quanto, diversamente da quanto Con dichiarato a , doveva restituire prestiti anche a Monte dei Paschi di Siena, a Compass e a
Findomestic.
Parimenti meritevole di accoglimento è la censura relativa all'assenza di prova dell'utilizzo delle somme ottenute in prestito per spese sanitarie mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale e, prima ancora, dell'utilizzo delle somme chieste in precedenza per l'acquisto di arredi compatibili con la sua situazione economico patrimoniale, nonché la censura relativa alla maggiore convenienza della liquidazione controllata, attesa l'assenza di una rigorosa stima dell'immobile e l'impossibilità di ritenere certo il deprezzamento dello stesso per esito negativo dei tentativi di vendita all'asta, essendo da ultimo un'evenienza non stabile nelle procedure di vendita immobiliare.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
la corte, accoglie il reclamo e, in riforma del provvedimento impugnato, rigetta l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da CP_1
Condanna il al pagamento delle spese in favore del reclamante che liquida in CP_1 complessivi € 2.000,00 per onorario, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%.
Si comunichi.
Lecce, 13 novembre 2025.
Il presidente est.