Articolo 1 della Legge 28 luglio 1950, n. 686
Versione
22 settembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 22 settembre 1950