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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 09/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 482/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DINOI FABIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ARCIDIACONO VALENTINA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TARANTO.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 4 aprile 2025, Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore designato ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
E' stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 5.02.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in TARANTO il 19/09/1992;
[...] Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 130, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 7 aprile 2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
08/04/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 482/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DINOI FABIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
ARCIDIACONO VALENTINA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 4 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 19/09/1992, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di TARANTO.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 4 aprile 2025, Dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore designato ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio.
E' stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio
per la pronuncia di sentenza parziale sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 5.02.2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in TARANTO il 19/09/1992;
[...] Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, atto 130, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 7 aprile 2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
08/04/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
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