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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice ER LA BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190/2020 R.G. in materia di opposizione all'esecuzione proposta da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
); C.F._1
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
); C.F._2
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
, C.F._3 tutti rappresentati e difesi, in virtù di mandato allegato all'atto di citazione, dagli avv.ti
TI AS e RI NI D'EL, il primo dei quali domiciliatario,
-attori opponenti- contro
(c.f. e p.i. ) e, per essa, , quale nuova Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 denominazione di (già CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Verona alla piazzetta Monte 1;
[...]
-convenuta opposta contumace–
e con l'intervento di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_2 con sede in Roma alla v. Carucci 131, e per essa, quale procuratrice, – già CP_2
(p.i. ), con sede in Verona alla piazzetta Monte 1, CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico del 26.7.2010, dall'avv. Vincenzo GIORDANO e quindi, giusta procura generale alle liti del 18.1.2017, dall'avv. Tommaso RUCCIA, domiciliatario;
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_4 P.IVA_4 con sede in Conegliano (TV) alla v. Alfieri 1, a mezzo della procuratrice speciale
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_5
p.t., con sede in Milano alla p.zza Diaz 5, rappresentata e difesa, giusta procura per atto pubblico del 3.12.2021, dagli avv.ti Roberto CALABRESI ed Elisa GABOARDI, domiciliatari;
-interventrici–
CONCLUSIONI
Per la parti attrici opponenti: “… In via preliminare invitare il ctu a rispondere al seguente quesito:" Si chiede al ctu di ricalcolare il TEG includendo anche il costo occulto dovuto all'anatocismo. In via alternativa, atteso che tale fenomeno è espressamente vietato dalla legge, si chiede al Ctu di effettuare il ricalcolo del piano di ammortamento secondo gli interessi legali"; […] in subordine, rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
in subordine, ritenere e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art.117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al
Tasso Minimo dei BOT;
rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente ( per l'avvenuto pagamento di Parte_1 interessi e remunerazioni non dovute. In ogni caso, ritenere e dichiarare illegittima, non sussistendo i presupposti di cui all'art.474 c.p.c., l'azione esecutiva promossa dal creditore procedente […], stante l'assenza di un credito esigibile vantato o vantabile dall'Istituto nella misura di cui all'importo precettato e conseguentemente: ritenere e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione del pignoramento[…];ritenere e dichiarare che il debitore opponente sia rimesso in termini ed adempia ratealmente il pagamento del capitale residuo secondo le determinazioni in punto di ricalcolo dell'effettivo dovuto come da superiori gradate domande;
ritenere e pag. 2/8 dichiarare che la nuova rata per l'adempimento del solo capitale sia ricondotta ad equità
e venga a corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere;
col favore delle spese…”.
Per (come da comparsa di costituzione in intervento volontario) :“…In Controparte_5 via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio.
Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, tenere indenne da ogni eventuale condanna la cessionaria per le ragioni spiegate nella narrativa del CP_5 presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per ” In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento Parte_4 spiegato nel presente giudizio. Nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, tenere indenne da ogni eventuale condanna la cessionaria per le ragioni Parte_4 spiegate nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2020, Parte_1 [...]
e si opponevano al processo espropriativo Parte_3 Parte_2 immobiliare n. 96/2018 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Matera, eccependo la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario del 22.3.2010 azionato dalla creditrice pignorante in ragione della pretesa usurarietà degli interessi Controparte_1 corrispettivi e moratori, pattuiti anche in violazione dell'art. 117 T.u.b., con conseguente domanda di accertamento della gratuità del mutuo ovvero, in subordine, di rideterminazione degli interessi al tasso minimo dei Bot e. comunque, instando per la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva.
La creditrice pignorante, benché ritualmente vocata in giudizio, non si costituiva, rimanendo contumace, mentre l'interventrice volontaria a mezzo della Controparte_5 procuratrice con comparsa del 2.2.2021, allegando di essersi resa CP_2 cessionaria del credito azionato con il pignoramento, in forza del contratto dell'11.10.2019, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.10.2019, eccepiva l'infondatezza pag. 3/8 delle avverse deduzioni e, segnatamente, il difetto di prova rispetto alla deduzione della natura usuraria degli interessi pattuiti e, comunque, l'irrilevanza di eventuali superamenti del tasso soglia sopravvenuti al momento della pattuizione e l'estraneità ai fini di tale computo degli interessi moratori.
Quindi, con “atti di intervento ex art. 111 c.p.c..” datati rispettivamente 3.1.2022,
7.11.2022 e 27.1.2025, si costituiva in giudizio a mezzo della Parte_4 procuratrice speciale qualificandosi come a sua volta Controparte_6 cessionaria di in forza dei contratti del 28.9.2021, 21.10.2022 e Controparte_5
16.5.2023.
Espletata quindi l'istruttoria tecnica contabile, la causa transitava infine all'odierna fase decisionale.
Va preliminarmente osservato che, pur a seguito dei menzionati atti di intervento, in forza della disciplina prevista dall'art. 111, co. 3 e 4 c.p.c. il giudizio è proseguito e si conclude con l'odierna sentenza tra le parti originarie, con conservazione della legittimazione da parte della cedente creditrice pignorante non essendo intervenuta, Controparte_1 anche indipendentemente dalla formale estromissione della cedente, l'adesione di quest'ultima alla domanda avanzata dalle cessionarie ed essendo state sollevate contestazioni da parte dei debitori ceduti, proprio in ordine al verificarsi delle cessioni (cfr. ex plurimis Cass, I, n.10442/2023, nonché Cass., V, n. 3454/2021) e, segnatamente, all'insufficienza ai fini di tale prova dei meri avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Conseguentemente, la presente pronuncia dovrà assumersi nei confronti dell'originaria cedente, pur con la precisazione che “ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 cod. proc. civ. e non nell'art. 105 cod. proc. civ., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva” (Cass., I, n.
15674/2007).
pag. 4/8 Venendo, quindi, alla disamina dei motivi di opposizione relativi alla natura anatocistica ed alla pretesa nullità dei tassi di interesse applicati, va fatto espresso rimando all'iter argomentativo ed alle seguenti conclusioni della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, intrinsecamente coerenti, oltreché adeguatamente e specificamente motivate e perciò condivisibili.
“Il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto, calcolato secondo la legge finanziaria della capitalizzazione semplice è pari a € 38.036,79
[…]. Sommando la somma dei pagamenti effettuati dalla prima fino alla ventisettesima rata e aggiungendo gli interessi versati dalla rata n. 28 a quella n. 353, così come indicato a pagina 9 della perizia a firma della società e non contestato in Controparte_7 corso di causa, preso atto che il CTP di parte attrice non ha fornito, sia in fase di avvio delle operazioni peritali né tanto meno delle proprie osservazioni alla bozza di perizia alcun dato inerente ai versamenti effettuati dal debitore, si perviene ad una somma versata pari a € 15.976,28 che, sottratta al saldo contabile ricalcolato secondo l'ammortamento in capitalizzazione semplice pari a € 54.013,07, ottiene € 38.036,79, che rappresenta l'importo dovuto. […] L'ammontare della somma erogata in linea capitale dalla parte creditrice ammonta a € 127.680,00. Il saggio degli interessi corrispettivi alla data di stipula del contratto di mutuo ipotecario oggetto di analisi è pari al 2,10%.
Il saggio degli interessi moratori pattuiti è pari a 5,10%. L'ammontare delle somme restituite dalla parte attrice è pari a € 15.976,28. Il TEG contrattuale calcolato è pari al
2,2744%. La misura del TSU (tasso soglio usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto relativi agli interessi corrispettivi è pari al 4,38% (2,92*1,5). La misura del TSU
(tasso soglio usura) ai sensi dell'art. 2 L. n. 108/1996 e del decreto ministeriale di rilevazione trimestrale vigente al momento della conclusione del contratto relativi agli interessi moratori è pari al 7,53% [(2,92+2,1)*1,5].
Il regime finanziario del contratto oggetto di analisi è in regime di capitalizzazione composta. Nel contratto oggetto di analisi non è esplicitata la legge finanziaria adottata.
Per quanto riguarda gli interessi corrispettivi, il TEG contrattuale è pari al 2,2744,
pag. 5/8 inferiore al TSU pari al 4,38%. Per quanto riguarda gli interessi moratori, quelli contrattuali sono pari al 5,10%, inferiore al TSU del 7,53%.
Il saldo dei rapporti dare/avere tra le parti al momento della notifica del precetto, calcolato secondo la legge finanziaria della capitalizzazione semplice, è pari a €
38.036,79 (54.013,07-15.976,28).
Alla data della notifica del precetto il saldo contabile ricalcolato secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice è pari a € 54.013,07. Le somme restituite dal debitore sono pari a € 15.976,28. Gli interessi di mora calcolati da ciascuna rata successiva al 28/02/2018 fino alla data di notifica del precetto sono pari a € 1.207,72. Ne deriva, pertanto, che l'importo dovuto alla data di notifica del precetto è pari a:
€54.013,07 - €15.976,28 + €1.207,72 = €39.244,51”.
Le conclusioni rassegnate dal dott. officiato quale C.t.u., infatti, risultano fondate Per_1 su rilevazioni e calcoli pienamente conformi alle direttive impartite nell'ordinanza del
29.11.2023 e, per esse, alle istruzioni della Banca d'Italia, nonché ai principii espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto”
(Cass., I, n. 14214/2022, nonché, in senso conforme, Cass., III, n. 16526/2024) e “La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c..” (Cass., III, n.
8103/2023) ed, ancora, “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina pag. 6/8 alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass., II, n. 7382/2025).
Ne consegue che, non essendo configurabile alcuna situazione soggettiva creditoria in capo agli odierni opponenti all'epoca di notificazione del precetto e della successiva introduzione del processo esecutivo e, ravvisandosi, anzi, una posizione debitoria degli stessi per un importo (pari ad € 38.036,79) addirittura superiore a quella precettata,
l'opposizione all'esecuzione non può trovare accoglimento.
In ragione della soccombenza, pertanto, gli opponenti vanno condannati alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'interventrice, liquidate come da dispositivo, in conformità ai valori prossimi ai medi dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., nonché al pagamento delle spese relative all'istruttoria tecnica.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 22.7.2020 da
[...]
e nei confronti Parte_1 Parte_3 Parte_2 di e, per essa, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 CP_2 con l'intervento di e a mezzo della mandataria Controparte_5 Parte_4
pag. 7/8 in persona del legale rappresentante pro tempore, così Controparte_6 provvede: la rigetta e, per l'effetto, condanna gli opponenti-attori in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.000,00 (dei quali € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per quella introduttiva, € 1.900,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, in favore di a mezzo della mandataria Parte_4 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché al pagamento Controparte_6 delle spese di C.t.u.
Così deciso in Matera il 3.11.2025
Il Giudice
ER LA BA
pag. 8/8