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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio (art. 4 legge 01/12/1970 n.
898) iscritto al N. 40/2024 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SILVIA PERISSINOTTO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, nato a [...] il giorno 26/04/1977; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO.
pagina 1 di 11 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di : Parte_1
come da note dd. 25.6.2024:
“Con le presenti note, parte ricorrente precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso e considerato, la RA intende chiedere la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo la volontà
né le condizioni affinché venga ricostituita l'unità familiare.
Ritenuto
che sussistono i termini e le condizioni di legge per dichiarare la cessazione degli effetti
civili del predetto matrimonio in forza della Legge n. 898/70, che l'intestato Tribunale è
competente, che vengono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai
rapporti economici, la parte, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 01.12.1970, n. 898, fissare
l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi - sentite le parti
ed esperito il tentativo di conciliazione - emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti
che dovesse reputare opportuni, nell'interesse dei coniugi stessi e della prole, nonché
rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione
del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto
matrimonio celebrato nel Comune di Fondi (LT) in data 25.10.2008 alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 11 - Si chiede che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento esclusivo presso la residenza di quest'ultima sita in 39055 Laives (BZ), via
J. Noldin, n. 38/52 (doc.n. 4), disponendo che le decisioni più importanti nell'interesse
del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, vengano
assunte dalla madre, anche tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione
naturale e le aspirazioni della prole;
- il GN previo accordo con la RA , avrà diritto a tenere con sé il CP_1 Pt_1
figlio a fine settimana alternati a sue spese, dal sabato mattina a partire dalle ore 09:00
sino alla domenica sera sino alle ore 20, ritirando il figlio presso l'abitazione materna e
riportando lo stesso presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con i propri
turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
- relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del GN
il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la CP_1
madre, alternativamente, in modo che possa trascorrere, un anno il giorno del Per_1
25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, sempre previo accordo con la
madre e con stesso;
Per_1
per quanto riguarda le vacanze pasquali e di Carnevale, il minore le trascorrerà un anno
con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.
in ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con
due settimane consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed Per_1
agosto; detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30
maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore.
- I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza
dove porteranno il figlio, previo accordo con la RA , avrà diritto a tenere con sé Pt_1
pagina 3 di 11 il figlio a fine settimana alternati a sue spese, compatibilmente con i propri turni di
lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
senza che da ciò
possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio;
- il GN corrisponderà la somma di € 500,00 mensili in favore della Controparte_1
RA , quale contributo al mantenimento del figlio da Parte_1 Per_1
versarsi sul conto corrente della RA entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
con rivalutazione monetaria secondo gli indici ASTAT per la NC di BO,
prima rivalutazione gennaio 2025, sino al comprovato raggiungimento
dell'autosufficienza economica del figlio Per_1
- le spese straordinarie per il figlio minore, quali spese mediche specialistiche non
mutuabili (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, occhiali
da vista, interventi chirurgici o fisioterapia), spese scolastiche (costi per i libri di testo,
lezioni private, rette/tasse universitarie, corsi di formazione e/o specializzazione, corsi di
lingua, acquisto computer, vacanze organizzate da parte della scuola) come pure alle
spese straordinarie per corsi sportivi e ricreativi e per l'eventuale relativo abbigliamento
e attrezzatura tecnica (sci, etc.), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura
del 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre, da concordarsi
preventivamente e secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di BO;
- le spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione e
consegna di copia delle relative ricevute/fatture;
- assegni regionali/provinciali nonché l'Assegno Unico Universale andrà a beneficio
esclusivo al 100% della RA quale genitore collocatario del Parte_1
minore Per_1
pagina 4 di 11 - i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della
prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè,
di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei
figli;
- le parti esprimono il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di
documento valido all'espatrio a fini turistici, ricreativi e culturali consentendo che
ciascuno dei genitori possa richiedere il passaporto e/o la carta di identità per il figlio;
- la ricorrente dichiara di essere economicamente autosufficiente ed autonoma e rinuncia
alla corresponsione per sé stessa di un assegno di mantenimento;
- la ricorrente dichiara di aver regolato ogni altra questione inerente al matrimonio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”;
dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di BO numero 5114/2019
di data 18.11.2019 e depositata in data 26.11.2019.
Parte convenuta non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarata contumace.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché la continuità ininterrotta della separazione dalla data di comparizione delle parti avanti al Presidente del pagina 5 di 11 Tribunale nel procedimento per separazione, sino ad oggi, si presume per legge,
sino a prova contraria, nella specie non sussistente.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
II.
La domanda di affidamento esclusivo va accolta, in applicazione di nota giurisprudenza della Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Come dedotto dalla ricorrente e non contestato, il GN , “… CP_1
non solo vede e sente il figlio saltuariamente da oltre un anno, ma soprattutto Per_1
non rispetta gli obblighi stabiliti a suo carico con decreto di omologa dd. 26.11.2019 e,
nello specifico, non provvede a versare il contributo di mantenimento (attualmente
pende dinanzi al Tribunale di BO un procedimento penale a suo carico per il reato
di cui all'art. 570-bis in relazione all'art. 570, comma 1, c.p.). Per far fronte al naturale
aumento delle esigenze del figlio minorenne e data l'assenza di sostegno economico da
parte del GN la RA ha dovuto presentare domanda di CP_1 Parte_1
anticipazione del contributo di mantenimento alla NC di BO …”.
È documentato come l'anticipazione del contributo di mantenimento da parte della NC di BO abbia per oggetto contributi dovuti ancora nel
2021 e pertanto a breve distanza temporale dall'intervenuta separazione a conclusioni concordi!
La volontaria assenza del convenuto dalla vita del figlio ed il suo disinteresse manifestato anche con la sua condotta processuale rende pertanto impensabile disporre nella fattispecie l'affido condiviso.
pagina 6 di 11 Non si è proceduto all'audizione dl figlio, del tutto superflua nella fattispecie, non ponendosi alcuna alternativa rispetto alla chiesta disciplina.
Il figlio minore va pertanto affidato alla madre in via esclusiva e Per_1
collocato presso la stessa.
Il diritto di visita può essere disciplinato come chiesto dalla ricorrente, con la precisazione che il previo accordo circa i tempi e i modi per la condivisione del rapporto padre-figlio andrà preso anche con il figlio.
III.
Circa il contributo di mantenimento, secondo quanto previsto in sede di separazione, il convenuto è obbligato al pagamento di contributo di € 300,00
mensili – che rivalutato ad oggi è pari ad € 364,50 - oltre al 50% per le spese straordinarie che necessitassero per il figlio.
La ricorrente documenta reddito di circa € 1.100,00 mensili e risulta gravata da rata di mutuo contratto unitamente al proprio compagno (cfr. doc.
12) per l'acquisto dell'alloggio familiare, con rata mensile complessiva pari a circa € 900,00 – e presumibile suo impegno di spesa pari alla metà - sino ad estinzione, prevista per agosto 2045.
Nulla si sa della situazione reddituale e di spesa del convenuto, che nel ricorso per separazione deduceva reddito mensile netto di circa € 1.500,00 in qualità di aiuto cuoco.
In considerazione del mancato apporto da parte del convenuto nella gestione del comune figlio, si ritiene giustificato un aumento del contributo,
seppur non nella misura richiesta.
pagina 7 di 11 Il Collegio ritiene congruo un contributo nell'ammontare di € 450,00,
dovuto a partire dal mese di febbraio 2025 e soggetto a rivalutazione annua in base agli indici ASTAT elaborati dalla NC di BO per le famiglie di impiegati ed operai, con prima rivalutazione da effettuarsi nel febbraio 2026.
Non è giustificata la ripartizione delle spese straordinarie che necessitassero per il figlio in percentuale diversa da quella prevista in sede di separazione, che pertanto andranno divise al 50% tra le parti.
L'assegno unico o eventuali altri contributi pubblici erogati per il figlio andranno ad esclusivo vantaggio della ricorrente.
In punto spese di lite – che in considerazione della ridotta difficoltà della causa dovuta anche alla contumacia del convenuto si ritiene di diminuire del
50% - si osserva che la sostanziale prevalente soccombenza del convenuto ne comporta condanna al rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fondi (LT) il
25/10/2008
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina pagina 8 di 11 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte II, Serie A, dell'anno
2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che il divorzio sia disciplinato come segue:
1. il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento esclusivo presso la residenza di quest'ultima sita in 39055
Laives (BZ), via J. Noldin, n. 38/52 (doc.n. 4); le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno assunte dalla madre, anche tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
2. il GN , previo accordo con la RA e il figlio CP_1 Pt_1
avrà diritto di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati a Per_1
sue spese, dal sabato mattina a partire dalle ore 09:00 sino alla domenica sera sino alle ore 20, ritirando il figlio presso l'abitazione materna e riportando lo stesso presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del GN , il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze CP_1
con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che Per_1
possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, sempre previo accordo con la madre e con stesso;
Per_1
pagina 9 di 11 per quanto riguarda le vacanze pasquali e di Carnevale, il minore le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.
Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con due settimane consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di Per_1
giugno, luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre e con il figlio, entro il 30 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze del minore.
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3. il GN è obbligato a pagare la somma di € 450,00 Controparte_1
mensili in favore della RA , quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio da versarsi sul conto corrente della Per_1
RA entro il giorno 5 di ogni mese – a partire da Parte_1
febbraio 2025 - con rivalutazione monetaria secondo gli indici ASTAT
elaborati dalla NC di BO per le famiglie di impiegati ed operai,
sino al comprovato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio Per_1
4. le spese straordinarie per il figlio minore, quali spese mediche specialistiche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, occhiali da vista, interventi chirurgici o fisioterapia), spese scolastiche (costi per i libri di testo, lezioni private,
rette/tasse universitarie, corsi di formazione e/o specializzazione, corsi di lingua, acquisto computer, vacanze organizzate da parte della scuola) pagina 10 di 11 come pure alle spese straordinarie per corsi sportivi e ricreativi e per l'eventuale relativo abbigliamento e attrezzatura tecnica (sci, etc.),
verranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura, da concordarsi preventivamente e secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
BO;
le spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione e consegna di copia delle relative ricevute/fatture;
5. assegni regionali/provinciali nonché l'Assegno Unico Universale andrà a beneficio esclusivo della RA quale genitore Parte_1
collocatario del minore Per_1
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Controparte_1
98,00 e per onorari in € 2.905,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P.
come per legge.
Così deciso in BO, il 20/01/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
dott. Andrea Pappalardo - Presidente relatore dott. Morris Recla - Giudice
dott. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per scioglimento del matrimonio (art. 4 legge 01/12/1970 n.
898) iscritto al N. 40/2024 R.G. promosso da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SILVIA PERISSINOTTO, domiciliatario;
- parte ricorrente -
contro
, nato a [...] il giorno 26/04/1977; Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO.
pagina 1 di 11 Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di : Parte_1
come da note dd. 25.6.2024:
“Con le presenti note, parte ricorrente precisa come segue le proprie
CONCLUSIONI
“Tutto ciò premesso e considerato, la RA intende chiedere la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sussistendo la volontà
né le condizioni affinché venga ricostituita l'unità familiare.
Ritenuto
che sussistono i termini e le condizioni di legge per dichiarare la cessazione degli effetti
civili del predetto matrimonio in forza della Legge n. 898/70, che l'intestato Tribunale è
competente, che vengono indicate compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai
rapporti economici, la parte, come sopra rappresentata e difesa,
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma Voglia, ai sensi dell'art. 4 della legge 01.12.1970, n. 898, fissare
l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé, per ivi - sentite le parti
ed esperito il tentativo di conciliazione - emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti
che dovesse reputare opportuni, nell'interesse dei coniugi stessi e della prole, nonché
rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore, che sarà designato, per la prosecuzione
del giudizio, affinché sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto
matrimonio celebrato nel Comune di Fondi (LT) in data 25.10.2008 alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 11 - Si chiede che il figlio minore sia affidato in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento esclusivo presso la residenza di quest'ultima sita in 39055 Laives (BZ), via
J. Noldin, n. 38/52 (doc.n. 4), disponendo che le decisioni più importanti nell'interesse
del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, vengano
assunte dalla madre, anche tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione
naturale e le aspirazioni della prole;
- il GN previo accordo con la RA , avrà diritto a tenere con sé il CP_1 Pt_1
figlio a fine settimana alternati a sue spese, dal sabato mattina a partire dalle ore 09:00
sino alla domenica sera sino alle ore 20, ritirando il figlio presso l'abitazione materna e
riportando lo stesso presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con i propri
turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
- relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del GN
il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze con il padre ed una con la CP_1
madre, alternativamente, in modo che possa trascorrere, un anno il giorno del Per_1
25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, sempre previo accordo con la
madre e con stesso;
Per_1
per quanto riguarda le vacanze pasquali e di Carnevale, il minore le trascorrerà un anno
con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.
in ultimo, relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con
due settimane consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed Per_1
agosto; detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30
maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze del minore.
- I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza
dove porteranno il figlio, previo accordo con la RA , avrà diritto a tenere con sé Pt_1
pagina 3 di 11 il figlio a fine settimana alternati a sue spese, compatibilmente con i propri turni di
lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
senza che da ciò
possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione del figlio;
- il GN corrisponderà la somma di € 500,00 mensili in favore della Controparte_1
RA , quale contributo al mantenimento del figlio da Parte_1 Per_1
versarsi sul conto corrente della RA entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1
con rivalutazione monetaria secondo gli indici ASTAT per la NC di BO,
prima rivalutazione gennaio 2025, sino al comprovato raggiungimento
dell'autosufficienza economica del figlio Per_1
- le spese straordinarie per il figlio minore, quali spese mediche specialistiche non
mutuabili (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, occhiali
da vista, interventi chirurgici o fisioterapia), spese scolastiche (costi per i libri di testo,
lezioni private, rette/tasse universitarie, corsi di formazione e/o specializzazione, corsi di
lingua, acquisto computer, vacanze organizzate da parte della scuola) come pure alle
spese straordinarie per corsi sportivi e ricreativi e per l'eventuale relativo abbigliamento
e attrezzatura tecnica (sci, etc.), verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura
del 70% a carico del padre ed il restante 30% a carico della madre, da concordarsi
preventivamente e secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di BO;
- le spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione e
consegna di copia delle relative ricevute/fatture;
- assegni regionali/provinciali nonché l'Assegno Unico Universale andrà a beneficio
esclusivo al 100% della RA quale genitore collocatario del Parte_1
minore Per_1
pagina 4 di 11 - i genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena
comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della
prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè,
di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei
figli;
- le parti esprimono il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di
documento valido all'espatrio a fini turistici, ricreativi e culturali consentendo che
ciascuno dei genitori possa richiedere il passaporto e/o la carta di identità per il figlio;
- la ricorrente dichiara di essere economicamente autosufficiente ed autonoma e rinuncia
alla corresponsione per sé stessa di un assegno di mantenimento;
- la ricorrente dichiara di aver regolato ogni altra questione inerente al matrimonio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”;
dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Risulta documentata in atti la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del Tribunale di BO numero 5114/2019
di data 18.11.2019 e depositata in data 26.11.2019.
Parte convenuta non si costituiva e veniva Controparte_1
dichiarata contumace.
Dagli atti emerge la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché la continuità ininterrotta della separazione dalla data di comparizione delle parti avanti al Presidente del pagina 5 di 11 Tribunale nel procedimento per separazione, sino ad oggi, si presume per legge,
sino a prova contraria, nella specie non sussistente.
Risulta altresì l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale.
II.
La domanda di affidamento esclusivo va accolta, in applicazione di nota giurisprudenza della Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587).
Come dedotto dalla ricorrente e non contestato, il GN , “… CP_1
non solo vede e sente il figlio saltuariamente da oltre un anno, ma soprattutto Per_1
non rispetta gli obblighi stabiliti a suo carico con decreto di omologa dd. 26.11.2019 e,
nello specifico, non provvede a versare il contributo di mantenimento (attualmente
pende dinanzi al Tribunale di BO un procedimento penale a suo carico per il reato
di cui all'art. 570-bis in relazione all'art. 570, comma 1, c.p.). Per far fronte al naturale
aumento delle esigenze del figlio minorenne e data l'assenza di sostegno economico da
parte del GN la RA ha dovuto presentare domanda di CP_1 Parte_1
anticipazione del contributo di mantenimento alla NC di BO …”.
È documentato come l'anticipazione del contributo di mantenimento da parte della NC di BO abbia per oggetto contributi dovuti ancora nel
2021 e pertanto a breve distanza temporale dall'intervenuta separazione a conclusioni concordi!
La volontaria assenza del convenuto dalla vita del figlio ed il suo disinteresse manifestato anche con la sua condotta processuale rende pertanto impensabile disporre nella fattispecie l'affido condiviso.
pagina 6 di 11 Non si è proceduto all'audizione dl figlio, del tutto superflua nella fattispecie, non ponendosi alcuna alternativa rispetto alla chiesta disciplina.
Il figlio minore va pertanto affidato alla madre in via esclusiva e Per_1
collocato presso la stessa.
Il diritto di visita può essere disciplinato come chiesto dalla ricorrente, con la precisazione che il previo accordo circa i tempi e i modi per la condivisione del rapporto padre-figlio andrà preso anche con il figlio.
III.
Circa il contributo di mantenimento, secondo quanto previsto in sede di separazione, il convenuto è obbligato al pagamento di contributo di € 300,00
mensili – che rivalutato ad oggi è pari ad € 364,50 - oltre al 50% per le spese straordinarie che necessitassero per il figlio.
La ricorrente documenta reddito di circa € 1.100,00 mensili e risulta gravata da rata di mutuo contratto unitamente al proprio compagno (cfr. doc.
12) per l'acquisto dell'alloggio familiare, con rata mensile complessiva pari a circa € 900,00 – e presumibile suo impegno di spesa pari alla metà - sino ad estinzione, prevista per agosto 2045.
Nulla si sa della situazione reddituale e di spesa del convenuto, che nel ricorso per separazione deduceva reddito mensile netto di circa € 1.500,00 in qualità di aiuto cuoco.
In considerazione del mancato apporto da parte del convenuto nella gestione del comune figlio, si ritiene giustificato un aumento del contributo,
seppur non nella misura richiesta.
pagina 7 di 11 Il Collegio ritiene congruo un contributo nell'ammontare di € 450,00,
dovuto a partire dal mese di febbraio 2025 e soggetto a rivalutazione annua in base agli indici ASTAT elaborati dalla NC di BO per le famiglie di impiegati ed operai, con prima rivalutazione da effettuarsi nel febbraio 2026.
Non è giustificata la ripartizione delle spese straordinarie che necessitassero per il figlio in percentuale diversa da quella prevista in sede di separazione, che pertanto andranno divise al 50% tra le parti.
L'assegno unico o eventuali altri contributi pubblici erogati per il figlio andranno ad esclusivo vantaggio della ricorrente.
In punto spese di lite – che in considerazione della ridotta difficoltà della causa dovuta anche alla contumacia del convenuto si ritiene di diminuire del
50% - si osserva che la sostanziale prevalente soccombenza del convenuto ne comporta condanna al rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta o assorbita,
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fondi (LT) il
25/10/2008
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
ordina pagina 8 di 11 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fondi (LT), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 129, Parte II, Serie A, dell'anno
2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone
che il divorzio sia disciplinato come segue:
1. il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre, con Per_1
collocamento esclusivo presso la residenza di quest'ultima sita in 39055
Laives (BZ), via J. Noldin, n. 38/52 (doc.n. 4); le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno assunte dalla madre, anche tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
2. il GN , previo accordo con la RA e il figlio CP_1 Pt_1
avrà diritto di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati a Per_1
sue spese, dal sabato mattina a partire dalle ore 09:00 sino alla domenica sera sino alle ore 20, ritirando il figlio presso l'abitazione materna e riportando lo stesso presso l'abitazione della madre, il tutto compatibilmente con i propri turni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore;
relativamente alle vacanze natalizie, compatibilmente con i turni di lavoro del GN , il figlio trascorrerà una settimana di dette vacanze CP_1
con il padre ed una con la madre, alternativamente, in modo che Per_1
possa trascorrere, un anno il giorno del 25 dicembre con la madre e l'anno successivo con il padre, sempre previo accordo con la madre e con stesso;
Per_1
pagina 9 di 11 per quanto riguarda le vacanze pasquali e di Carnevale, il minore le trascorrerà un anno con il padre ed un anno con la madre, in modo alternato.
Relativamente alle vacanze estive, il padre avrà diritto di trascorrere con due settimane consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di Per_1
giugno, luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre e con il figlio, entro il 30 maggio di ogni anno,
tenuto conto anche delle esigenze del minore.
I genitori, inoltre, dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
3. il GN è obbligato a pagare la somma di € 450,00 Controparte_1
mensili in favore della RA , quale contributo al Parte_1
mantenimento del figlio da versarsi sul conto corrente della Per_1
RA entro il giorno 5 di ogni mese – a partire da Parte_1
febbraio 2025 - con rivalutazione monetaria secondo gli indici ASTAT
elaborati dalla NC di BO per le famiglie di impiegati ed operai,
sino al comprovato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio Per_1
4. le spese straordinarie per il figlio minore, quali spese mediche specialistiche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi ortodontici e cure dentarie in genere, occhiali da vista, interventi chirurgici o fisioterapia), spese scolastiche (costi per i libri di testo, lezioni private,
rette/tasse universitarie, corsi di formazione e/o specializzazione, corsi di lingua, acquisto computer, vacanze organizzate da parte della scuola) pagina 10 di 11 come pure alle spese straordinarie per corsi sportivi e ricreativi e per l'eventuale relativo abbigliamento e attrezzatura tecnica (sci, etc.),
verranno sostenute da entrambi i genitori in pari misura, da concordarsi preventivamente e secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di
BO;
le spese verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione e consegna di copia delle relative ricevute/fatture;
5. assegni regionali/provinciali nonché l'Assegno Unico Universale andrà a beneficio esclusivo della RA quale genitore Parte_1
collocatario del minore Per_1
condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Controparte_1
98,00 e per onorari in € 2.905,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P.
come per legge.
Così deciso in BO, il 20/01/2025.
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
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