Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi fondi iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede coi fondi iscritti al capitolo n. 1766 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1969 e corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.