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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 593/2020 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Crotone alla Via Tedeschi n. 15, nello studio dell'Avv. Luigi Morrone che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Ferrante, giusta procura in calce alla comparsa
[.. di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale aziendale “
”, sito in Crotone alla Via Mario Nicoletta;
CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Si chiede, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza del
Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, n. 327/2020, pubblicata il 1° aprile 2020, resa nel giudizio RG n. 1059/2014 il rigetto dell'opposizione dell' Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone n. 196/2014, con ogni
[...] conseguente statuizione in ordine alle spese di ambo i gradi di giudizio”.
1 Per l'appellata: “Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Condannare parte appellante alle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo datato 26 maggio 2024, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 196/2014 emesso dal Tribunale di Crotone in data 3 aprile 2014, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 395.127,37, oltre interessi dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo, in favore della che aveva dedotto di Parte_1
accreditarla a titolo di differenza tra le prestazioni sanitarie erogate e fatturate per l'anno 2007 e le somme corrisposte dall' CP_3
L'opponente ha dedotto che: - il provvedimento monitorio è palesemente inammissibile perché emesso sulla base di documentazione, c.d. “notule”, non costituenti prova di somme certe, liquide ed esigibili;
- che, comunque, le somme non sono dovute perché ultra budget, in quanto in violazione delle norme sull'accreditamento che non consentono il superamento del limite massimo di spesa assegnato dalla regione e previsto nel piano delle attività e del bilancio dell' che CP_3 per l'anno 2007 corrispondeva al volume delle prestazioni stabilito per l'anno 2006, decisamente inferiore a quello indicato dalla struttura istante per l'anno 2007; - che le somme sono state calcolate erroneamente sul falso presupposto dell'applicazione nell'anno 2007, del cosiddetto tariffario “misto”, mentre la giusta remunerazione delle prestazioni erogate in tale anno, era da calcolare sulla base dell'applicazione del D.M. 22 luglio 1996 (cd. Tariffario Bindi) per come emerso dalle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, nel marzo 2012; che l'opponente nulla deve per l'anno 2007 alla struttura sanitaria CP_3 Parte_1
Ha quindi concluso chiedendo all'adito Tribunale di voler così provvedere: “Nel merito Revocare
e/o annullare il d.i. n. 196/2014 opposto, perché inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, stante l'insussistenza della pretesa creditoria”.
Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 deducendo che per l'anno 2007, per fatto imputabile alla non era stato stipulato alcun CP_3 contratto;
che “se i rapporti tra strutture accreditate ed organi del S.S.N. devono essere regolati da fenomenologie di tipo contrattuale, non si capisce come l' pretenderebbe di fissare CP_3
comunque un tetto massimo di prestazioni erogabili dalla deducente in assenza di un contratto, ripetesi, non stipulato pe fatto addebitabile all' (cfr. comparsa di costituzione e risposta, CP_3
2 pag. 3); - che altrettanto infondata è la pretesa dell'opponente di applicare il tariffario di cui al
D.M. 22 luglio 1996, dacché, come chiarito dalla Corte dei Conti – sezione giurisdizionale della
Calabria con sentenza n. 5/2015, infatti, il tariffario di cui al citato D.M. si applica esclusivamente alle prestazioni erogate in regime di assistenza ambulatoriale, mentre alle prestazioni erogate dalle strutture specialistiche (come la deducente) continua ad applicarsi il tariffario di cui al D.M. 7 novembre 1991, in forza del quale sono state redatte le notule poste a base del decreto opposto;
- che, sull'idoneità delle notule ad integrare la prova scritta idonea alla pronunzia dell'ingiunzione
(contestata da controparte), “non c'è alcun dubbio, trattandosi di scrittura contabile dell'imprenditore in regola con la legislazione fiscale” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
Tanto dedotto ed eccepito, ha così concluso: “Si chiede il rigetto dell'opposizione, previa concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto opposto, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese”.
Il Tribunale di Crotone ha deciso la causa con sentenza n. 327/2020 resa il 30 marzo 2020 e pubblicata il 1° aprile 2020, con cui ha accolto l'opposizione proposta dall' di Crotone CP_3 revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 196/2014, e condannando la parte opposta alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese del giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto:
che il credito ventato da parte opposta non risulta provato nel presente giudizio retto dalle generali regole in tema di riparto dell'onere probatorio, essendo le “notule” allegate al ricorso per decreto ingiuntivo delle semplici lettere di accompagnamento alla trasmissione delle impegnative relative alla produzione mensile delle prestazioni erogate, idonee – al più – ad ottenere l'accoglimento dell'azione monitoria, ma non anche a ritenere fondata la pretesa nel giudizio ordinario di cognizione;
che, come si evince dalla documentazione in atti, risulta inoltre che nell'anno 2007 la struttura opposta ha ricevuto somme maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, essendo stato applicato per errore il Tariffario cd. “Misto” in luogo di quello nella fattispecie applicabile, cd.
“Tariffario - D.M. 22 luglio 1996”. D'altronde lo stesso T.A.R. di Catanzaro (sent. n. Per_1
731/2013 all. fascicolo opponente), in sede di procedimento cautelare instaurato dall'odierno opposto, ha rigettato il ricorso sul presupposto dell'assenza del fumus boni iuris, in quanto nella fattispecie si applicherebbe il D.M. 22 luglio 1996 nonché le previsioni relative agli sconti da applicare sul tariffario;
3 che, per quanto attiene l'anno 2007 in esame, “dai documenti prodotti ed in particolare dalla relazione del Direttore del DCTAAD (all. n. 4 fascicolo opponente) emerge che relativamente al
Laboratorio Analisi Lab è stato confermato lo stesso volume di prestazioni stabilito per l'anno
2006 (pari a 108.176 per un totale di € 578.7319), per un budget di € 462.985 al netto dello sconto del 20* previsto dalla L. n. 296/06, non essendo stati sottoscritti i contratti di acquisto di prestazioni nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 11 punto 11.2 dei contratti sottoscritti nel 2006” (cfr. sentenza, pag. 5-6);
che la mancata stipula di un contratto nell'anno 2007 “è circostanza non contestata da parte opposta e rappresenta una facoltà per l'Asp che è legittimata a non acquistare le prestazioni, nel bilanciamento dei sopra menzionati principi di libertà dell'utente e di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico attraverso la previsione di tetti di spesa” (cfr. sentenza, pag. 6);
che, pertanto, “essendo stato il saldo passivo relativo all'anno 2007 (pari ad €.99.343,39) interamente recuperato dall'opposto con le somme accantonate e relative ai conguagli a saldo degli anni 2010 e 2011, come da determine del 2013 in atti (v. all. fascicolo opponente), nulla è ancora dovuto dall'odierna opponente. In conclusione, a fronte di tutto quanto sopra esposto, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, l'opposizione va accolta e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto” (cfr. sentenza, pag. 6).
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, non notificata, la in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, ha interposto appello con atto di citazione notificato il 2 maggio 2020, affidandolo a due motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 ottobre 2023. Indi, successivamente rinviata al 28 ottobre 2025.
Con decreto presidenziale n. 57 del 25 ottobre 2024 di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavori e dei magistrati ad essa assegnata tra le altre due Sezioni Civili, nonché con decreto di riassegnazione delle cause dell'ex Terza Sezione Civile del 29 ottobre 2024, la causa è passata alla competenza della Prima Sezione.
4 È stata quindi fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 3 giugno 2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza dell'11 giugno 2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della suddetta ordinanza, avvenuta in data 17 giugno 2025.
Parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
Parte appellata ha depositato la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
Con il primo motivo di gravame, così rubricato: “Sul mancato assolvimento dell'onere probatorio
a carico dell'attore in senso sostanziale”, la Società adduce che l'impugnata sentenza Parte_1 richiama impropriamente l'art. 2967 c.c., dacché, in realtà, l'opposizione è stata accolta per motivi di diritto laddove, invece, i fatti posti a fondamento della domanda non sono stati oggetto di contestazione da controparte, onde vale il principio di non contestazione, per il quale chi afferma l'esistenza di un fatto è esonerato dal dimostrarlo se la parte che ha interesse a negarlo non ne contesta specificamente l'esistenza. L' di Crotone, con l'opposizione, non ha negato i fatti CP_3
posti a fondamento della domanda, né lo ha fatto nelle difese successive, ed i fatti di causa non contestati - e quindi ammessi – “vanno identificati in: - titolarità, da parte della deducente, di struttura accreditata all'erogazione di prestazioni a carico del SSN;
- erogazione per l'anno 2007, da parte della struttura, del numero di prestazioni indicato nelle notule prodotte in giudizio;
- mancata stipula, per l'anno 2007, di un contratto per l'erogazione delle prestazioni conseguente
a mancata proposta contrattuale dell' ” (cfr. citazione in appello, pag. 12-13). CP_1
Con il secondo motivo di gravame, così rubricato: “Sul diritto alla retribuzione delle prestazioni erogate al di là del volume previsto per l'anno 2006”, l'appellante adduce che, invero, in maniera del tutto erronea l'impugnata sentenza assume, sostanzialmente, che – comunque – la Parte_1
avrebbe dovuto erogare prestazioni nei limiti del budget 2026, nonostante la legislazione vigente disegni un modello contrattuale per la fissazione dei tetti di spesa erogabili dalle strutture accreditate presso il S.S.N. Orbene, prosegue l'appellante, se i rapporti tra strutture accreditate ed organi del S.S.N. devono essere regolati da “fenomenologie di tipo contrattuale, non si capisce come l'impugnata sentenza assuma l'esistenza di un potere dell' di fissare comunque un CP_3
tetto massimo di prestazioni erogabili dalla deducente in assenza di un contratto, ripetesi, non stipulato per fatto addebitabile all' (cfr. citazione in appello, pag. 19). Altrettanto CP_3 infondata – sempre in tesi – è la pretesa dell' i applicare il tariffario di cui al D.M. 22 luglio CP_3
1996. La norma regolamentare in questione, infatti, è stata annullata in sede giurisdizionale, in via
5 definitiva, con sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato 29 marzo 2001, n. 1839, limitatamente alle prestazioni di analisi biologiche, “esattamente il campo in cui espleta la sua attività la società deducente” (cfr. citazione in appello, pag. 24). È ben vero che, con il D.P.G.R.
n. 84 del 4 agosto 2011, la si è dotata di un nuovo nomenclatore tariffario, che Parte_2 richiama, almeno in parte, il cd. tariffario ma “- logicamente – tale tariffario non può Per_1
ritenersi applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore” (cfr. citazione in appello, pag. 24).
Il motivo primo e il motivo secondo per la connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono complessivamente infondati.
Le coordinate normative di riferimento sono dettate dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e dal d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 -, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”:
- “la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal
Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali” (art. 8 quater comma 1) e “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8 quinquies” (art. 8 quater, comma 2);
- Le regioni, nell'attività di indirizzo e programmazione, definiscono, tra l'altro, “criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura” (art. 8 quinquies, comma 1, lett. d));
- I contratti con le strutture accreditate debbono tra l'altro indicare “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza” (art. 8 quinquies, comma 2, lett. b) ), nonché “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra- tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività affettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);” (art. 8 quinquies, comma 2, lett. d));
6 - “Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento” (art. 8 sexies, comma
1) ed inoltre “sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica
e organizzativa, nonché del costo dei principali fattori produttivi” (art. 8 sexies, comma 5).
Il sistema di remunerazione disciplinato dalla norma di legge prevede quindi: a) il rispetto del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari ed ove considerata compatibile con i limiti di programmazione di spesa, anche la remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo; b) la verifica a consuntivo delle prestazioni effettivamente svolte rispetto al limite dei volumi prestazionali prefissato cui viene commisurata la remunerazione;
c) la eventualità che il volume massimo di prestazioni remunerate possa essere – anche nel corso dello stesso anno – rideterminato onde assicurare comunque il mantenimento del tetto di spesa pubblica programmato (cfr. Cass. civ., 31 ottobre 2019, n. 27997).
Venendo al caso di specie va, preliminarmente, rilevato come sia incontestato tra le parti che nessun contratto avente ad oggetto prestazioni sanitarie, è stato stipulato dall' e Controparte_4 la per l'anno 2007. Parte_1
È altresì pacifico ed incontestato che l'erogazione di prestazioni sanitarie per l'anno 2007 ha avuto luogo in forza di clausola di proroga automatica dell'accordo nell'anno seguente contenuta nel contratto stipulato per l'anno 2006 (non rinvenuto in atti).
Ora, è noto che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che la clausola di proroga automatica dell'accordo nell'anno seguente sino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, nel consentire – sia pure con le necessarie garanzie per la finanza pubblica – un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni, risulta funzionale al sistema e finalizzata al regolare svolgimento del servizio sanitario. Ciò in quanto, “nell'attuale assetto ordinamentale non può negarsi che strutture pubbliche e private concorrano – sulla base della richiamata programmazione – a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ne deriva che nessuna interruzione dell'erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata. A fronte di ciò, neppure appare possibile delineare – in un sistema fisiologicamente caratterizzato, come ricordato dalla decisione n. 8 del 2006, dalla sopravvenienza degli atti di
7 determinazione del budget da parte dell'Amministrazione – un'interruzione delle prestazioni da parte degli erogatori 'privati' accreditati, né tanto meno risulta ipotizzabile che gli stessi operatori continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria”, sì che, in un contesto siffatto, la eliminazione, da parte del Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari della “… appare del tutto sproporzionato Parte_2
rispetto al fine (contenimento della spesa) ed inadeguata relativamente alla funzionalità del servizio sanitario …” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 29 gennaio 2020, n. 724, cit.).
La decisione del giudice amministrativo è conforme alla giurisprudenza che riconosce eccezionalmente la validità della proroga del contratto stipulato dalla P.A., dacché essa è finalizzata ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
Posta dunque la piena legittimità della clausola di proroga dell'accordo stipulato nell'anno 2006
(circostanza – giova ripetere – non contestata), è altrettanto certo che nessun contratto per l'anno
2007 è stato stipulato dalle parti della presente controversia, sicché il rapporto contrattuale è disciplinato dal contratto per l'anno 2006.
È poi documentato in atti che, per quanto concerne la per l'anno 2007 il budget Parte_1
(limite massimo di spesa sostenibile) era pari ad euro 462.985,00 (cfr. doc. n. 6 allegato al fascicolo di parte opponente).
Di tanto, per la verità, è dato atto anche nella sentenza di primo grado, laddove è dato leggere che, per quanto attiene l'anno 2007 in esame, “dai documenti prodotti ed in particolare dalla relazione del Direttore del DCTAAD (all. n. 4 fascicolo opponente) emerge che relativamente al
Laboratorio Analisi Lab è stato confermato lo stesso volume di prestazioni stabilito per l'anno
2006 (pari a 108.176 per un totale di € 578.7319), per un budget di € 462.985 al netto dello sconto del 20* previsto dalla L. n. 296/06, non essendo stati sottoscritti i contratti di acquisto di prestazioni nell'anno 2007, ai sensi dell'art. 11 punto 11.2 dei contratti sottoscritti nel 2006” (cfr. sentenza, pag. 5-6).
Il tetto di spesa per l'anno 2007 era, dunque, lo stesso tetto di spesa previsto per il 2006 al netto dello sconto previsto dal Tariffario “ . Per_1
Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, in materia di determinazione di tetti di spesa e ripartizione di risorse in ambito sanitario la p.a. è dotata di un potere ampiamente discrezionale, il cui esercizio – suscettibile di vaglio giurisdizionale ove illogico, irragionevole e manifestamente ingiusto – deve individuare un punto di sintesi in esito alla comparazione di contrapposti interessi, quali il contenimento la spesa pubblica, il diritto dei cittadini alla fruizione di adeguate prestazioni
8 sanitaria, le aspettative degli operatori privati orientati alla logica imprenditoriale e l'efficienza delle strutture pubbliche sanitarie (così, da ultimo, Cass. civ., 29 ottobre 2019, n.27608).
È dunque indubbio che, il volume massimo delle prestazioni per le singole strutture sanitarie, pubbliche o private o per gruppi di strutture, pur indicato nel contratto, viene stabilito in via autoritativa e vincolante in sede di programmazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, l. 27 dicembre
1997, n. 449. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio
2002, n. 418) ha precisato che spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione regionale, e non già ad una fase concordata e convenzionale, la fissazione del tetto massimo di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singola istituzione o per gruppo di istituzioni, nonché la determinazione dei preventivi annuali delle prestazioni.
Data la complessità delle valutazioni da operare nell'esercizio di detta potestà programmatica, da operare di regola annualmente, è del tutto fisiologico che la determinazione dei tetti di spesa sopravvenga nel corso dell'anno, quando le strutture sanitarie hanno già avviato la erogazione del servizio. Ciò comporta che gli atti di programmazione abbiano un legittimo effetto retroattivo. In tal senso, il giudice amministrativo ha messo in evidenza la stretta correlazione che avvince la fissazione dei tetti di spesa alla conoscenza delle risorse disponibili. L'esercizio consapevole del potere di programmazione non può che implicare una cognizione puntuale, da parte della Pt_2
delle risorse alle quali poter attingere onde garantire la remunerazione delle prestazioni sanitarie.
In questa cornice, la fissazione dei tetti in corso di anno, pur se preventiva, risulta la conseguenza fisiologica dei tempi non comprimibili che permeano le varie fasi procedimentali previste dalla legge in relazione alla definizione dei fondi all'uopo utilizzabili (v. Cons. Stato, Ad. Plen. 12 aprile
2012, nn. 3 e 4).
Da ciò consegue l'infondatezza dell'assunto difensivo dell'appellante secondo cui il tetto di spesa debba essere frutto di una negoziazione con la struttura, dacché, in thesi, “la disciplina pattizia è di per sé confliggente con l'attribuzione in modo unilaterale del tetto di spesa alle strutture accreditate senza alcuna negoziazione” (cfr. citazione in appello, pag. 19). Come sopra detto, è vero esattamente il contrario: la determinazione del tetto di spesa spetta ad un atto autoritativo e vincolante di programmazione, e non già ad una fase concordata e convenzionale.
Pacifica l'esistenza di un contratto e incontroversa la determinazione di un tetto di spesa anche per l'anno 2007, si osserva ancora che, a ben vedere, il Giudice di prime cure non ha negato che la avesse maturato un credito per le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2007, ma, Parte_1
piuttosto, ha ritenuto che:
9 l'entità del credito era stata malamente calcolata in eccesso, per effetto dell'applicazione del cd.
Tariffario “Misto”, anziché, correttamente, del cd. Tariffario “Bindi”;
in ogni caso, il credito della era stato integralmente soddisfatto con le somme accantonate Pt_1
e relative ai conguagli a saldo degli anni 2010 e 2011, come da determine del 2013, così che nulla
è ancora dovuto dalla . Controparte_4
L'appellante censura la prima statuizione sostenendo l'infondatezza della pretesa dell' di CP_3
applicare il tariffario di cui al D.M. 22 luglio 1996, essendo stata la norma regolamentare in questione annullata in sede giurisdizionale, in via definitiva, con sentenza della IV Sezione del
Consiglio di Stato 29 marzo 2001, n. 1839, limitatamente alle prestazioni di analisi biologiche,
“esattamente il campo in cui espleta la sua attività la società deducente” (cfr. citazione in appello, pag. 24). È ben vero che, con il D.P.G.R. n. 84 del 4 agosto 2011, la si è dotata Parte_2 di un nuovo nomenclatore tariffario, che richiama, almeno in parte, il cd. tariffario ma “- Per_1
logicamente – tale tariffario non può ritenersi applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore” (cfr. citazione in appello, pag. 24).
L'obiezione non è però fondata, poiché, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (sentenza n. 1832 del 10 aprile 2015 che richiama le precedenti sentenze n. 6090 e n. 6091 del 29 novembre 2012 e n. 2865 del 4 giugno 2014), dopo l'emanazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovevano considerarsi ancora vigenti le tariffe determinate con il D.M. del 22 luglio 1996 (cd. Decreto Bindi), pur dopo l'annullamento in sede giurisdizionale del citato decreto ministeriale, e tanto per volontà del legislatore.
L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), aveva, infatti, previsto che, “per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
Del resto, la si era vista rigettare l'istanza cautelare rivolta al , avverso Parte_1 Controparte_5
il “provvedimento prot. n. 7556/13 con il quale si è disposto il recupero in via cautelativa di una determinata somma in attesa della rivisitazione delle somme erogate alla società ricorrente quale struttura accreditata per l'erogazione di prestazioni diagnostiche”, con la seguente motivazione:
10 “Considerato che, anche alla luce dell'orientamento in materia del Consiglio di Stato, in virtù del disposto dell'art. 1 comma 796 della legge n. 296/2006, deve trovare applicazione al caso di specie il D.M. 22.7.1996, nonché la previsione relativa agli sconti da applicare sul tariffario e che, pertanto, non sussiste il prescritto fumus boni juris” (cfr. ordinanza , dep. il Controparte_5
21 giugno 2013).
La seconda statuizione – circa l'intervenuto pagamento integrale del credito con le somme accantonate e relative ai conguagli a saldo degli anni 2010 e 2011, come da determine del 2013 – non è stata fatta oggetto di specifica contestazione, così che essa è ormai incontrovertibile.
È allora corretta la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito, perché integralmente soddisfatto, adottata dal primo Giudice.
L'appello è rigettato.
§ 4. Le spese di lite
Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 previsto dal D.M. n.
147/2022, alla tariffa minima, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, e per tutte le tre fasi.
Ricorrono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Parte_1 dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 2 maggio 2020, e avverso la sentenza del Tribunale di Crotone n. 327 resa il 30 marzo 2020 e pubblicata il 1° aprile 2020, non notificata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1
favore dell , delle spese di lite del grado che liquida in € Controparte_1
10.060,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovute;
11 - dichiara che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 1° dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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