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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4114 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20465 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. BECCI PIETRO e MARTINIS ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PACI LUCA, Controparte_2 P.IVA_2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Edmondo De Amicis n. 45; interrotta con provvedimento del 10 aprile 2024 e riassunta nei confronti della
[...]
Controparte_3
-convenuto opposto contumace-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'opposto, a quel tempo in bonis, ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 29.512,84, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle fatture n. 349 e 350 del 14 ottobre 2022.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto, eccependone l'inadempimento e domandandone, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno.
Parte opposta in bonis, tempestivamente costituitasi nel processo di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, per la conferma del decreto
1 ingiuntivo opposto e perché la domanda riconvenzionale dell'opponente sia respinta.
Con provvedimento assunto all'udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata dichiarata interrotta a causa dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale del convenuto opposto.
La causa è stata tempestivamente riassunta con ricorso depositato dall'opponente in data 3 luglio
2024. La liquidazione giudiziale della società opposta, seppure regolarmente citata, non si è costituita nel processo riassunta e viene dunque dichiarata contumace.
All'udienza odierna, presente anche il curatore del convenuto opposto non costituito, le parti hanno chiesto entrambe che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese di lite fra di loro, stante l'intervenuto accordo a composizione dell'intera controversia, che ha già avuto, prima d'ora, piena esecuzione in corso di causa.
Ritenuto in conclusione che
Le parti hanno concordemente domandato che, cessata la materia del contendere, il decreto ingiuntivo sia revocato e le spese siano fra loro compensate, avendo esse raggiunto ed adempiuto un accordo stragiudiziale conciliativo della controversia.
Stante la concorde richiesta delle parti, spetta al giudice di provvedere in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 26 maggio 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
riassunta nei confronti della giudiziale avverso il CP_3 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 6916/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 aprile 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI, visto l'art. 281-sexies, III comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. BECCI PIETRO e MARTINIS ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
CF/PI: , con l'avv. PACI LUCA, Controparte_2 P.IVA_2
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Edmondo De Amicis n. 45; interrotta con provvedimento del 10 aprile 2024 e riassunta nei confronti della
[...]
Controparte_3
-convenuto opposto contumace-
Conclusioni: come precisate all'odierna udienza.
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'opposto, a quel tempo in bonis, ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 29.512,84, oltre interessi e spese di ingiunzione, a saldo delle fatture n. 349 e 350 del 14 ottobre 2022.
L'opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto, eccependone l'inadempimento e domandandone, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento del danno.
Parte opposta in bonis, tempestivamente costituitasi nel processo di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, concludendo, in comparsa di risposta, per la conferma del decreto
1 ingiuntivo opposto e perché la domanda riconvenzionale dell'opponente sia respinta.
Con provvedimento assunto all'udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata dichiarata interrotta a causa dell'avvenuta apertura della liquidazione giudiziale del convenuto opposto.
La causa è stata tempestivamente riassunta con ricorso depositato dall'opponente in data 3 luglio
2024. La liquidazione giudiziale della società opposta, seppure regolarmente citata, non si è costituita nel processo riassunta e viene dunque dichiarata contumace.
All'udienza odierna, presente anche il curatore del convenuto opposto non costituito, le parti hanno chiesto entrambe che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione integrale delle spese di lite fra di loro, stante l'intervenuto accordo a composizione dell'intera controversia, che ha già avuto, prima d'ora, piena esecuzione in corso di causa.
Ritenuto in conclusione che
Le parti hanno concordemente domandato che, cessata la materia del contendere, il decreto ingiuntivo sia revocato e le spese siano fra loro compensate, avendo esse raggiunto ed adempiuto un accordo stragiudiziale conciliativo della controversia.
Stante la concorde richiesta delle parti, spetta al giudice di provvedere in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 26 maggio 2023, da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
riassunta nei confronti della giudiziale avverso il CP_3 Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 6916/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 17 aprile 2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 21 maggio 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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