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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 5663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5663 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. 22493/ 2019r.g.
Oggi 06/06/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
- per l'Avv. Catapano Bernard;
Parte_1
- per , l'Avv. Ciro Troiano per delega dell'Avv. Nicola Pisacane;
Controparte_1
I difensori si riportano ai loro rispettivi atti e tutte le difese ed alle memorie conclusionali da ultimo depositate.
L'avv.to Catapano prende atto dell'avvenuta revoca della delibera impugnata e si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con refusione delle spese di lite in favore della parte attrice in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche riguardo alle spese di ctu e di ctp anche sulla scorta della ctu depositata in atti. Reitera la domanda di restituzione delle somme in favore degli attori.
L'avv.to Troiano conclude per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22493 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “impugnazione di delibera assembleare”, e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(C.F. ), (C.F. ) rappresentati e C.F._4 Parte_6 C.F._5
difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Bernard Catapano presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Napoli, Corso Vittorio Emanuele 84
ATTORI
E
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'Amministratore p. t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nicola Pesacane, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n°159/B
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, gli istanti in epigrafe indicati, proprietari di appartamenti facenti parte del Condominio sito in Napoli alla via Torquato Tasso n. 260, hanno impugnato la delibera assunta in data 17.6.2019, in seconda convocazione dall'assemblea condominiale, relativamente al punto 1, all'ordine del giorno ordinario, avente ad oggetto “l'approvazione bilanci consuntivi 2015/2016-
2017-2018 e relativi riparti e situazione patrimoniale al 31.12.2018” per incompletezza del rendiconto condominiale privo del registro di contabilità e della nota sintetica esplicativa in quanto l'amministratore avrebbe presentato “..una semplice definizione generale di cosa sia una nota sintetica esplicativa e non una puntuale elencazione delle spese sostenute e da sostenere nel corso degli esercizi i cui rendiconti erano oggetto di approvazione”, nonché per carenza del requisito della veridicità.
Sul punto, hanno dedotto che essendo stati presentati due diversi rendiconti - il primo all'assemblea tenutasi il giorno 19.2.2019, poi integrato a seguito delle richieste dei condomini e presentato all'assemblea del
21.3.2019 ed un secondo all'assemblea del 17.6.2019 - vi erano molteplici voci non collimanti tra le due versioni relative al saldo cassa contanti, al saldo banca ed ai crediti che non potevano non coincidere.
Tanto dedotto, hanno concluso chiedendo: “ ….accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 17.6.2019, adottata dal , relativamente al suddetto Controparte_3
punto 1 all'ordine del giorno, per incompletezza e non veridicità del rendiconto condominiale ..” vinte le spese di lite.
1.1.Si è costituito il il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_4
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art.5
D.Lgs. n.28 del 2010; l'incompetenza per valore del giudice adito atteso che, in ragione dei singoli importi dovuti dagli attori in conseguenza dell'approvazione del rendiconto non operando il cumulo di cui all'art.10,
co.2 c.p.c., la controversia rientrava nella cognizione del giudice di pace;
nel merito, ha contestato gli avversi assunti.
1.2. Assegnati i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c., disposta c.t.u. contabile, rinviata la causa per la precisione delle conclusioni, subentrava questo giudice in data 15.07.2024 e si costituiva nuovo difensore per il convenuto che produceva delibera approvata dall'assemblea di condominio in data 04.06.2024 di revoca della delibera impugnata nel presente giudizio. Rinviata la causa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. la stessa è stata discussa e decisa.
2. Il Tribunale osserva.
2.1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, statuizione di creazione giurisprudenziale la quale viene adottata nel caso in cui vi sia il sopravvenire di situazioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, perché viene a mancare il presupposto su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere da una o entrambe le parti in causa.
Secondo la giurisprudenza, la cessazione della materia del contendere è da considerarsi come l'antitesi dell'interesse ad agire: “una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento della lite – che
costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione – vengono a mancare
sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice” (Cass. civ.
sent. n. 3075 del 09.04.1997).
In ambito condominiale, “ai sensi dell'art. 2377 c.c. - dettato in tema di società di capitali ma, per identità
di 'ratio', applicabile anche in materia di condominio - la sostituzione della delibera impugnata con altra
adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere” (cfr Cass. civ., sent. n. 20071 del
11.08.2017; in termini Cass. civ., sent. n. 11961 del 28.06.2004).
Ebbene, applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, dall'esame della delibera assembleare approvata in data 04.06.2024 emerge che l'assemblea ha revocato “…la delibera del 17.06.2019 che
approva i bilanci anni 2015/2016/2017 e 2018” e dunque è venuta meno la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire ad ottenere l'annullamento essendo tardiva ogni ulteriore domanda,
nella specie quella di restituzione delle somme corrisposte dagli attori in relazione ai rendiconti consuntivi,
in quanto formulata successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art.183 co.6 n.1 c.p.c.
2.2 Ciò posto, ai limitati fini della soccombenza virtuale, osserva il Tribunale che la domanda avrebbe trovato accoglimento.
Ed invero, vanno disattese le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto. Quanto al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio previsto dall'art.5 del D.lgs n. 28/2010, con ordinanza del
26.01.2021, è stato assegnato termine alle parti per intraprendere il procedimento di mediazione che risulta ritualmente esperito come da verbale negativo datato 02.03.2020 versato in atti.
Parimenti va disattesa l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, (ex plurimis Cass. n. 9068 del 2022) che prevede che “..nell'azione di
impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di
annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato
sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in
base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua
ragione di debito”; dunque, in applicazione del richiamato principio, nel caso di specie, in cui la delibera impugnata ha ad oggetto l'approvazione dei rendiconti economici, il valore della causa è determinato dall'intero importo economico del bilancio sussistendo dunque la competenza per valore del Tribunale.
2.3. In relazione poi alle censure di merito formulate dagli attori, le stesse hanno trovato riscontro nell'elaborato peritale redatto dal c.t.u. dott. che, in sintesi, ha risposto all'incarico Persona_1
peritale, nei termini che seguono :“Risposta al quesito n. 1 Sono state riscontrate diverse criticità, ovvero:1°
il rendiconto della gestione ordinaria del 2015 si ferma al 20.10.2015 nonostante un richiamo iniziale al
31.10.2015, mentre il successivo periodo di gestione decorre dal 01.11.2015. Si riscontra la difficoltà da
parte dell'amministrazione condominiale a congiungere senza soluzione di continuità i due periodi, in quanto il rendiconto presentato alla assemblea del 17.06.2019 e relativo al periodo 01.11.2015-31.122016
prevede un saldo iniziale pari a zero e sembra poco plausibile l'assenza di contante a quella Parte_7
data e/o di un saldo a credito presso la banca;
infatti, risultano esposte le Spese bancarie per tenuta conto
corrente.2° L'assenza, come già anticipato, del prospetto delle Disponibilità e Riserve che evidenzia il saldo
e……………l'andamento del conto cassa e banca per l'intero periodo di rendicontazione.3° Per l'anno 2018
la mancanza del prospetto delle Disponibilità e Riserve, ma anche…….4° La Nota esplicativa risulta
eccessivamente sintetica, in primis nulla dice riguardo ai crediti insoluti verso i condomini presenti nello
Stato Patrimoniale per un totale di € 2.099,00………. 5° Non ultimo per importanza è l'assenza del Registro
di Contabilità…………… Risposta al quesito n. 2 Non risulta presente il registro di contabilità secondo le
prescrizioni dell'art. 1130 del c.c……………. Il registro degli incassi ha le stesse criticità, oltre che
mancante di tutte le operazioni di permutazione finanziarie, es. versam. /prelievo Conto bancario ecc.… I
requisiti richiesti o meglio la precisazione delle annotazioni necessarie derivano da quanto richiesto
dall'art. 1130 bis del c.c. che richiede che i valori devono essere espressi al fine di consentire una
immediata verifica. Risposta al quesito n. 3 Non essendoci un registro di contabilità non risulta possibile
comprendere come e quando sia avvenuto il rimborso di € 2.267,68 al condomino Abignente. Risposta al
quesito n. 4 Risulta assente nel fascicolo il Registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei
singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice
fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo
alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio..”.
Il c.t.u. ha dunque accertato l'incompletezza e la non veridicità dei dati riportati nei consuntivi sia dal punto di vista formale che sostanziale cui segue la fondatezza di tutti i rilievi formulati da parte attrice.
3. Alla luce delle ragioni evidenziate, le spese del giudizio seguono la soccombenza a carico del
[...]
e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n.55/2024, applicando i valori Controparte_5
medi in relazione allo scaglione per le cause fino a 26.000 per tutte le fasi, con attribuzione in favore del difensore dell'attore dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto del 07.11.2022 vengono poste a carico del CP_1
convenuto che è tenuto alla refusione in favore di parte attrice anche delle spese di c.t.p. quantificate in euro
534,00, sulla scorta delle parcelle quietanzate versate in atti, in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 15 ottobre 2024 n. 26729). Va poi disposta la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 12 bis, II comma, del d. lgs. CP_1
28/2010 (ora art. 12 bis, comma II del citato decreto) giacché non risulta essere stato presente all'incontro di mediazione del 02.03.2020 mandando alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede,
come in motivazione:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il alla refusione in favore di parte attrice delle spese del Controparte_5
giudizio che liquida in complessivi euro 4.835,00 oltre rimborso spese. I.v.a. e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Bernard Catapano;
3) pone definitivamente a carico del le spese di ctu liquidate come da Controparte_5
separato decreto;
4) condanna il alla refusione in favore di parte attrice delle spese di ctp Controparte_5
quantificate in euro 534,00;
5)condanna il sito in Portici alla Via Benvenuto Cellini 32 al versamento all'entrata del bilancio CP_1
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Napoli, 06.06.2025
Il giudice
(dott.ssa Nunzia Tesone)