Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/04/2026, n. 7110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7110 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07110/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02541/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2026, proposto da TU Karademir, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Supino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del diniego di visto in ingresso per motivi di studio, protocollo n. 20250035610 del 13.01.2026
(cfr. all. 1);
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AR IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il provvedimento di diniego impugnato dalla ricorrente risulta motivato sull’unico motivo della tardività del deposito della domanda di iscrizione universitaria;
Rilevato che l’interessata ha dimostrato l’assenza del predetto presupposto, atteso che risulta prova documentale dell’invio tempestivo della domanda di iscrizione al semestre filtro, nei termini indicati dall’art. 2 del D.M. 431 del 20 giugno 2025 (v. all.3 ricorrente), con il pagamento della tassa universitaria dovuta (v. all. 4 ivi );
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto ai fini del riesame, con conseguente annullamento del diniego impugnato e contestuale ordine all’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza, nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, nel rispetto di quanto affermato nell’odierno dictum , nonché tenendo conto della ulteriore documentazione eventualmente divenuta disponibile;
Considerato, infine, di compensare le spese di lite data la peculiarità della vicenda e la numerosità delle istanze che il Consolato deve quotidianamente esaminare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina il riesame dell’istanza, nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA NZ, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
AR IG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IG | MA NZ |
IL SEGRETARIO