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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5472 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. HE Abbate, presso il cui studio a Palermo, via
Galletti n. 111, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 29/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 23/07/1992 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data della convenzione di negoziazione assistita;
1 • la separazione è stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita del 17/01/2022
e integrato con successivi accordi del 04/02/2022 e del 24/02/2022, autorizzato dal Pubblico
Ministero il 07-08/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/11/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1. Sull'assegno divorzile, sul mantenimento della prole e sulla ripartizione delle spese
1.1 I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio (nato il [...]) in Per_1 ragione della propria rispettiva capacità reddituale, essendo quest'ultimo allo stato ancora economicamente non autosufficiente;
1.2 Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o altro titolo in favore degli altri due figli,
HE (08/07/1994) e (05/04/2000), in quanto maggiorenni e da tempo Per_2
economicamente autosufficienti;
1.3 Nulla sarà dovuto reciprocamente da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, mantenimento e/o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
1.4 Le spese straordinarie relative al figlio , previamente concordate ed accettate da Per_1
entrambi i genitori (per consulenze mediche non mutuabili, per gite scolastiche, per attività sportive, per vacanze etc.), saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, onde evitare l'insorgenza di future controversie relative alla classificazione delle spese, ordinarie/straordinarie e loro ripartizione, i coniugi applicheranno il “Protocollo
d'intesa su spese extra – assegno per mantenimento dei figli” del 02/07/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di condividere e adottare e che costituisce parte integrante del presente accordo (doc. 7);
1.4 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come le deduzioni per i figli a carico saranno usufruiti dal Sig. nella misura del 100%. Parte_2
I contributi erogati dallo stato in favore dei figli, gli assegni familiari, l'assegno unico figli, così come anche eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative nonché eventuali crediti di imposta spetteranno, invece, a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
2 Resta inteso che il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per richiedere l'assegno unico o i rimborsi/sussidi sopra citati, allo stesso questi gli saranno riconosciuti nella misura del
100% con obbligo, a carico dell'altro coniuge, di rilasciare le relative liberatorie e/o le dichiarazioni eventualmente richieste a tal fine dagli organi pubblici preposti;
2 Sulla casa coniugale
La ex casa coniugale sita in Palermo Via Messina Marine N. 529, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa del 50%, rimane assegnata al Sig. e ciò fin Parte_2 tanto che il figlio , che tutt'ora vi risiede, non avrà raggiunto la propria indipendenza Per_1 economica”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 23/07/1992 da , nata a [...] il Parte_1
04/12/1971 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29/11/1965 ( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
depositato il 29/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 176, parte II, serie A, dell'anno 1992).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA - Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA - Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5472 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. HE Abbate, presso il cui studio a Palermo, via
Galletti n. 111, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso depositato il 29/11/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 23/07/1992 alle condizioni indicate nel ricorso congiunto sopra indicato.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 29/01/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data della convenzione di negoziazione assistita;
1 • la separazione è stata pronunciata con accordo di negoziazione assistita del 17/01/2022
e integrato con successivi accordi del 04/02/2022 e del 24/02/2022, autorizzato dal Pubblico
Ministero il 07-08/03/2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti hanno, inoltre, compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato il 29/11/2024, le cui condizioni si riportano integralmente:
“1. Sull'assegno divorzile, sul mantenimento della prole e sulla ripartizione delle spese
1.1 I coniugi provvederanno al mantenimento diretto del figlio (nato il [...]) in Per_1 ragione della propria rispettiva capacità reddituale, essendo quest'ultimo allo stato ancora economicamente non autosufficiente;
1.2 Nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento e/o altro titolo in favore degli altri due figli,
HE (08/07/1994) e (05/04/2000), in quanto maggiorenni e da tempo Per_2
economicamente autosufficienti;
1.3 Nulla sarà dovuto reciprocamente da ciascun coniuge nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile, mantenimento e/o di alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
1.4 Le spese straordinarie relative al figlio , previamente concordate ed accettate da Per_1
entrambi i genitori (per consulenze mediche non mutuabili, per gite scolastiche, per attività sportive, per vacanze etc.), saranno a carico di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, onde evitare l'insorgenza di future controversie relative alla classificazione delle spese, ordinarie/straordinarie e loro ripartizione, i coniugi applicheranno il “Protocollo
d'intesa su spese extra – assegno per mantenimento dei figli” del 02/07/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo, che le parti dichiarano di condividere e adottare e che costituisce parte integrante del presente accordo (doc. 7);
1.4 La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef, così come le deduzioni per i figli a carico saranno usufruiti dal Sig. nella misura del 100%. Parte_2
I contributi erogati dallo stato in favore dei figli, gli assegni familiari, l'assegno unico figli, così come anche eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative nonché eventuali crediti di imposta spetteranno, invece, a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
2 Resta inteso che il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
Qualora solo uno dei genitori abbia i requisiti per richiedere l'assegno unico o i rimborsi/sussidi sopra citati, allo stesso questi gli saranno riconosciuti nella misura del
100% con obbligo, a carico dell'altro coniuge, di rilasciare le relative liberatorie e/o le dichiarazioni eventualmente richieste a tal fine dagli organi pubblici preposti;
2 Sulla casa coniugale
La ex casa coniugale sita in Palermo Via Messina Marine N. 529, di proprietà di entrambi i coniugi per la quota indivisa del 50%, rimane assegnata al Sig. e ciò fin Parte_2 tanto che il figlio , che tutt'ora vi risiede, non avrà raggiunto la propria indipendenza Per_1 economica”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge ed all'interesse della prole maggiorenne e non indipendente.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 23/07/1992 da , nata a [...] il Parte_1
04/12/1971 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
29/11/1965 ( , alle condizioni indicate nel ricorso congiunto C.F._2
depositato il 29/11/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 176, parte II, serie A, dell'anno 1992).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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